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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1111 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, assunta in decisione con ordinanza emessa in data 17.02.2025, in sostituzione della celebrazione dell'udienza del 20.01.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., e vertente: tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Foti ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Graziella 23 – Piano Terra;
- Appellante contro già Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IV.A. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Curatola ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via via Nino Bixio, n. 1;
- Appellato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 2078/2018, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Calabria in data 29.09.2018 e depositata in cancelleria in data 01.10.2018, con la quale il primo giudice ha rigettato l'opposizione ex art. 615, c.p.c., avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 e, per l'effetto, ha confermato la cartella di pagamento n. 09420140022669847000 per l'importo di € 1.372,62 (rectius, di € 1.289,73), nonché del fermo amministrativo emessi dall' con compensazione delle Controparte_1 spese di lite ( “RIGETTA l'opposizione perché inammissibile. Dichiara la legittimità dell'atto impugnato e per effetto conferma la cartella di pagamento n.
09420140022669847000 notificata in data 13.11.2014 per un importo di €. 1.372,62 nonché del fermo amministrativo. emessi da n Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
Spese compensate”.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi di gravame: “1) erronea declaratoria di regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 e della presupposta cartella esattoriale n. 09420140022669847000, sottesa al provvedimento di fermo opposto. 2) Violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ. e articolo 111 Cost. in riferimento alla motivazione apparente/contraddittoria/insufficiente sul medesimo punto. 3) Mancata e/o errata valutazione degli atti e documenti di causa;
violazione norme in materia di prova”, osservando che il Giudice di prime cure ha omesso e/o errato nel valutare la produzione documentale e nel ritenere perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140, c.p.c., con il deposito degli atti presso la casa comunale.
L'appellante ha dedotto l'irregolarità del procedimento notificatorio del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento per non avere ricevuto la raccomandata informativa del deposito del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento.
Tanto premesso, parte appellante ha sostanzialmente reiterato le conclusioni formulate in primo grado, chiedendo di:
“ …1) Dichiarare l'assoluta illegittimità del Provvedimento di Fermo
Amministrativo e/o del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500000286000
e della presupposta cartella di pagamento n. 09420140022669847000, stante pag. 2/8 l'irregolare notifica degli stessi;
2) Per l'effetto annullare il Provvedimento di Fermo Amministrativo e/o il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500000286000 e la presupposta cartella di pagamento n. 09420140022669847000 per un importo di Euro 1.372,62;
3) Ordinare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la cancellazione del provvedimento di fermo disposto sull'autovettura di proprietà del Sig. Parte_1
”.
[...]
Si è costituita in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2019, l' già Controparte_1 [...]
concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 17.02.2025, emessa a seguito della sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., il Giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente è necessario chiarire che l'azione esercitata avverso il provvedimento di fermo amministrativo eseguito sul veicolo Porsche Cayman 3.0, targa DV350CR, è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo del credito
(conformemente, tra le altre, a
Cass., Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”).
pag. 3/8 Qualificata l'azione esperita e verificata l'ammissibilità dell'appello, è ancora necessario osservare che, dal preavviso di fermo n. 09480201500000286000, emerge che il debito del è, complessivamente, pari ad € 4.878,88, ma appartiene alla Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, solamente, il debito sotteso alla cartella di pagamento n. 09420140022669847000, relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
2. Tanto chiarito, i motivi di gravame sono tra loro collegati ed esaminabili congiuntamente, incentrandosi sulla dedotta nullità della notifica della cartella n.
09420140022669847000.
Non sono stati reiterati, invece, i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice.
In particolare, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140, c.p.c., con il deposito degli atti presso la casa comunale, dolendosi della circostanza di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici al fermo amministrativo, per irregolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento e del preavviso di fermo.
Il Giudice di pace ha ritenuto ritualmente notificati sia la cartella di pagamento n.
09420140022669847000, sia il preavviso di fermo n. 09480201500000286000, da parte dell' “… parte opposta, Controparte_1 [...] costituendosi, al contrario delle ragioni sostenute Controparte_1 da parte opponente, produce la notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. con il deposito degli atti alla casa comunale”.
Per come rilevato nella sentenza appellata, nel caso di specie, la notificazione della cartella di pagamento n. 09420140022669847000 e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 è avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c.
pag. 4/8 Difetta, però, la prova della notifica della comunicazione informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c. e, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notificazione è nulla.
Dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che la cartella di pagamento n. 09420140022669847000, stante l'irreperibilità del destinatario, è stata depositata in busta chiusa e sigillata presso la di Reggio Calabria CP_3
(prot. n. 270066 del 12.11.2014, n. elenco: 0388006314110801, Reg. n. 6972, con affissione e pubblicazione all'Albo pretorio dal 12.11.2014 al 13.11.2014), senza che sia stata fornita la prova della notizia del suddetto deposito al destinatario mediante invio e ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.
Parimenti, il successivo preavviso di fermo amministrativo n.
0948020150000028600 è stato depositato in busta chiusa e sigillata presso la medesima Casa comunale (prot. n. 49805 del 03.04.2015, n. elenco:
0388006315032804, Reg. n. 2126, con affissione e pubblicazione all'Albo pretorio dal 03.04.2015 al 04.04.2015), senza che sia stata fornita la prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Dalla copia dell'unica raccomandata prodotta, indirizzata al signor
[...]
non è evincibile il collegamento con la cartella e/o con il preavviso di fermo Parte_1 amministrativo di cui si sta trattando (v. all. 4 fascicolo di primo grado del . Parte_1
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue
pag. 5/8 con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
La giurisprudenza di legittimità è, ormai, consolidata nell'affermare che “ Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020). Ed ancora: “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art.
140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art.
60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018;
Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14250 del 2020).
3. Ciò verificato, è necessario, a questo punto, interrogarsi sulle conseguenze della nullità della notificazione della cartella esattoriale (che, com'è noto, ha la stessa funzione dell'atto di precetto), avendo presente che i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che il fermo amministrativo su beni mobili registrati non ha pag. 6/8 natura di espropriazione forzata e la relativa opposizione introduce un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, non vi è alcuna ragione per ritenere il credito oggetto della cartella n. 09420140022669847000 non dovuto o estinto, risultando solamente illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo in ragione della nullità della notificazione della menzionata cartella esattoriale.
4. Non può neppure disporsi la cancellazione del fermo amministrativo poiché esso è iscritto anche a causa di altri carichi debitori non rientranti nella giurisdizione del giudice adìto e, comunque, non oggetto delle domande formulate.
5. In definitiva, la sentenza appellata va riformata e in parziale accoglimento delle domande proposte da , deve dichiararsi illegittima l'iscrizione del Parte_1 fermo amministrativo, eseguita sul veicolo Porsche Cayman 3.0, targa DV350CR, limitatamente alla cartella n. n. 09420140022669847000, recante un debito pari ad €
1.289,73.
6. In tema di spese è sufficiente rammentare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91c.p.c.., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. Civ. Sez. 3 ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
In ragione del limitato accoglimento dell'azione/opposizione proposta da le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente. Parte_1
P.Q.M.
pag. 7/8 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa d'appello come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in riforma della sentenza n. 2070/2018 del Giudice di Pace di Reggio Calabria ed in parziale accoglimento delle domande proposte da , dichiara la Parte_1 nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09420140022669847000, e, per l'effetto, dichiara illegittimo il fermo amministrativo eseguito sul veicolo Porsche
Cayman 3.0, targa DV350CR limitatamente alla menzionata cartella;
b) conferma il rigetto delle altre domande proposte da;
Parte_1
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, 17 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1111 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, assunta in decisione con ordinanza emessa in data 17.02.2025, in sostituzione della celebrazione dell'udienza del 20.01.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., e vertente: tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Foti ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Graziella 23 – Piano Terra;
- Appellante contro già Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IV.A. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Curatola ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via via Nino Bixio, n. 1;
- Appellato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 2078/2018, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Calabria in data 29.09.2018 e depositata in cancelleria in data 01.10.2018, con la quale il primo giudice ha rigettato l'opposizione ex art. 615, c.p.c., avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 e, per l'effetto, ha confermato la cartella di pagamento n. 09420140022669847000 per l'importo di € 1.372,62 (rectius, di € 1.289,73), nonché del fermo amministrativo emessi dall' con compensazione delle Controparte_1 spese di lite ( “RIGETTA l'opposizione perché inammissibile. Dichiara la legittimità dell'atto impugnato e per effetto conferma la cartella di pagamento n.
09420140022669847000 notificata in data 13.11.2014 per un importo di €. 1.372,62 nonché del fermo amministrativo. emessi da n Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
Spese compensate”.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi di gravame: “1) erronea declaratoria di regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 e della presupposta cartella esattoriale n. 09420140022669847000, sottesa al provvedimento di fermo opposto. 2) Violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ. e articolo 111 Cost. in riferimento alla motivazione apparente/contraddittoria/insufficiente sul medesimo punto. 3) Mancata e/o errata valutazione degli atti e documenti di causa;
violazione norme in materia di prova”, osservando che il Giudice di prime cure ha omesso e/o errato nel valutare la produzione documentale e nel ritenere perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140, c.p.c., con il deposito degli atti presso la casa comunale.
L'appellante ha dedotto l'irregolarità del procedimento notificatorio del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento per non avere ricevuto la raccomandata informativa del deposito del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento.
Tanto premesso, parte appellante ha sostanzialmente reiterato le conclusioni formulate in primo grado, chiedendo di:
“ …1) Dichiarare l'assoluta illegittimità del Provvedimento di Fermo
Amministrativo e/o del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500000286000
e della presupposta cartella di pagamento n. 09420140022669847000, stante pag. 2/8 l'irregolare notifica degli stessi;
2) Per l'effetto annullare il Provvedimento di Fermo Amministrativo e/o il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201500000286000 e la presupposta cartella di pagamento n. 09420140022669847000 per un importo di Euro 1.372,62;
3) Ordinare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la cancellazione del provvedimento di fermo disposto sull'autovettura di proprietà del Sig. Parte_1
”.
[...]
Si è costituita in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2019, l' già Controparte_1 [...]
concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 17.02.2025, emessa a seguito della sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., il Giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente è necessario chiarire che l'azione esercitata avverso il provvedimento di fermo amministrativo eseguito sul veicolo Porsche Cayman 3.0, targa DV350CR, è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo del credito
(conformemente, tra le altre, a
Cass., Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”).
pag. 3/8 Qualificata l'azione esperita e verificata l'ammissibilità dell'appello, è ancora necessario osservare che, dal preavviso di fermo n. 09480201500000286000, emerge che il debito del è, complessivamente, pari ad € 4.878,88, ma appartiene alla Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, solamente, il debito sotteso alla cartella di pagamento n. 09420140022669847000, relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
2. Tanto chiarito, i motivi di gravame sono tra loro collegati ed esaminabili congiuntamente, incentrandosi sulla dedotta nullità della notifica della cartella n.
09420140022669847000.
Non sono stati reiterati, invece, i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice.
In particolare, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140, c.p.c., con il deposito degli atti presso la casa comunale, dolendosi della circostanza di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici al fermo amministrativo, per irregolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento e del preavviso di fermo.
Il Giudice di pace ha ritenuto ritualmente notificati sia la cartella di pagamento n.
09420140022669847000, sia il preavviso di fermo n. 09480201500000286000, da parte dell' “… parte opposta, Controparte_1 [...] costituendosi, al contrario delle ragioni sostenute Controparte_1 da parte opponente, produce la notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. con il deposito degli atti alla casa comunale”.
Per come rilevato nella sentenza appellata, nel caso di specie, la notificazione della cartella di pagamento n. 09420140022669847000 e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 0948020150000028600 è avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c.
pag. 4/8 Difetta, però, la prova della notifica della comunicazione informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c. e, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notificazione è nulla.
Dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che la cartella di pagamento n. 09420140022669847000, stante l'irreperibilità del destinatario, è stata depositata in busta chiusa e sigillata presso la di Reggio Calabria CP_3
(prot. n. 270066 del 12.11.2014, n. elenco: 0388006314110801, Reg. n. 6972, con affissione e pubblicazione all'Albo pretorio dal 12.11.2014 al 13.11.2014), senza che sia stata fornita la prova della notizia del suddetto deposito al destinatario mediante invio e ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.
Parimenti, il successivo preavviso di fermo amministrativo n.
0948020150000028600 è stato depositato in busta chiusa e sigillata presso la medesima Casa comunale (prot. n. 49805 del 03.04.2015, n. elenco:
0388006315032804, Reg. n. 2126, con affissione e pubblicazione all'Albo pretorio dal 03.04.2015 al 04.04.2015), senza che sia stata fornita la prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Dalla copia dell'unica raccomandata prodotta, indirizzata al signor
[...]
non è evincibile il collegamento con la cartella e/o con il preavviso di fermo Parte_1 amministrativo di cui si sta trattando (v. all. 4 fascicolo di primo grado del . Parte_1
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue
pag. 5/8 con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
La giurisprudenza di legittimità è, ormai, consolidata nell'affermare che “ Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020). Ed ancora: “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art.
140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art.
60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018;
Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14250 del 2020).
3. Ciò verificato, è necessario, a questo punto, interrogarsi sulle conseguenze della nullità della notificazione della cartella esattoriale (che, com'è noto, ha la stessa funzione dell'atto di precetto), avendo presente che i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che il fermo amministrativo su beni mobili registrati non ha pag. 6/8 natura di espropriazione forzata e la relativa opposizione introduce un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, non vi è alcuna ragione per ritenere il credito oggetto della cartella n. 09420140022669847000 non dovuto o estinto, risultando solamente illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo in ragione della nullità della notificazione della menzionata cartella esattoriale.
4. Non può neppure disporsi la cancellazione del fermo amministrativo poiché esso è iscritto anche a causa di altri carichi debitori non rientranti nella giurisdizione del giudice adìto e, comunque, non oggetto delle domande formulate.
5. In definitiva, la sentenza appellata va riformata e in parziale accoglimento delle domande proposte da , deve dichiararsi illegittima l'iscrizione del Parte_1 fermo amministrativo, eseguita sul veicolo Porsche Cayman 3.0, targa DV350CR, limitatamente alla cartella n. n. 09420140022669847000, recante un debito pari ad €
1.289,73.
6. In tema di spese è sufficiente rammentare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91c.p.c.., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. Civ. Sez. 3 ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
In ragione del limitato accoglimento dell'azione/opposizione proposta da le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente. Parte_1
P.Q.M.
pag. 7/8 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa d'appello come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in riforma della sentenza n. 2070/2018 del Giudice di Pace di Reggio Calabria ed in parziale accoglimento delle domande proposte da , dichiara la Parte_1 nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09420140022669847000, e, per l'effetto, dichiara illegittimo il fermo amministrativo eseguito sul veicolo Porsche
Cayman 3.0, targa DV350CR limitatamente alla menzionata cartella;
b) conferma il rigetto delle altre domande proposte da;
Parte_1
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, 17 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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