Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP avv. Giorgio Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2305/2023 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati dall'avv. Gabriele Fornasari
- attori -
contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Carlo Antonio Ghirardi Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto -
CONCLUSIONI
per gli attori: A) in via principale: respingere ogni richiesta avversaria formulata in via pregiudiziale, preliminare, principale, nel merito ed in via istruttoria, così accertare e dichiarare che la delibera emessa il18 luglio 2023 dall'assemblea ordinaria del è viziata e, quindi, annullabile, non Parte_3 essendo stata regolarmente convocata l'odierna parte attrice;
B) accertare e dichiarare che la delibera emessa il 18 luglio 2023 dall'assemblea ordinaria del in Parte_4
Cremona è radicalmente nulla per i sopra indicati motivi in fatto e in diritto;
C) accertare e dichiarare che le
delibere emesse il 18 luglio 2023 - il 22 giugno 2022 di approvazione del consuntivo 2019/2020 e 2020/2021
– il 29 marzo 2022 per delibera di lavori straordinari per adeguamento cpi – il 22 gennaio 2022 per approvazione rendiconti consuntivi 2019/2020 e 2020/2021 dall'assemblea ordinaria del
[...]
in Cremona sono radicalmente nulle per i sopra indicati motivi in fatto e in Parte_4 diritto;
D) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che la delibera del 18 luglio
2023 non sia nulla bensì meramente annullabile ne accerti e dichiari tale vizio con le conseguenze di legge;
E) in via di ulteriore subordine: commisuri l'adito giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1123 comma II del codice civile e della giurisprudenza sul punto, secondo la corretta interpretazione del regolamento
condominiale (da evincersi in ragione delle argomentazioni come sviluppate in questa sede), la diversa
1
F) Valutarsi ad ogni effetto di legge la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, richiedendo comunque la condanna alle spese di causa od il valido motivo di compensazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti
come dovuti per ogni singola fase ai sensi del d.m. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. per il convenuto: in via pregiudiziale: dichiarare la sussistenza del difetto di legittimazione attiva del SI
, per affermata mancanza di titolarità del diritto, in ordine alla presente controversia,pernon Parte_1 rivestire più il medesimo la qualità di condomino a far data dall'1.2.2023 e, per conseguenza, dichiarare inammissibile ogni sua domanda;
in via preliminare: dichiarare improcedibile le domande sia del signor
che della signora relative alle questioni attinenti alla ripartizione delle spese Parte_1 Parte_5 per la prevenzione incendi, per esservi già una decisione al riguardo resa dal Tribunale di Cremona con la
sentenza n. 12/2021 R.G. Sent., costituente giudicato ex art. 2909 c.c.; altresì, dichiarare improcedibili le domande degli attori in ordine all'impugnazione delle delibere del 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 per essere le medesime state eseguite dopo la scadenza del termine di 30 giorni normativamente previsto, atteso che i difetti lamentati dagli attori sono tutti motivi di annullabilità e non già di nullità; in via principale e
nel merito, per i motivi sopraesposti, respingere integralmente le domande del signor e Parte_1 della signora per essere totalmente infondate in fatto e in diritto e, per la conseguenza, Parte_5 confermare la validità delle delibere dell'assemblea del condominio del 18.7.2023, 22.6.2022, CP_1
29.3.2022 e 22.1.2022; altresì, per i motivi sopraesposti, condannare i signori e Parte_1 [...]
, al risarcimento del danno a favore del convenuto per abuso del processo ex art. 96, comma 3,c.p.c., Pt_5 nella misura che il SI Giudice riterrà di giustizia. In via Istruttoria, ci si oppone alla richiesta di ctu, in quanto volta a determinare criteri di ripartizione degli oneri condominiali già determinati in una precedente causa passata in giudicato avente il medesimo oggetto e, di fatto, le medesime parti. Inoltre,si chiede di
essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli testimoniali che controparte si è riservata di indicare.
Con vittoria di spese,diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023 i sig.ri e , in qualità di Parte_1 Parte_5 condomini, convenivano in giudizio il per sentir dichiarare la nullità e/o Controparte_2 annullabilità delle delibere assembleari del 18.7.2023, 22.6.2022, 29.3.2022 e 22.1.2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di quella del 18.7.2023.
Si costituiva il eccependo la carenza di legittimazione attiva del sig. Controparte_1 Parte_1
, nonché la decadenza dal termine per impugnare le delibere del 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 e
[...]
l'improcedibilità delle domande relative alla ripartizione delle spese per la prevenzione incendi, per esservi già una decisione al riguardo, costituente giudicato ex art. 2909 c.c. ed, in ogni caso, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
2 Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, quindi, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c ed, in quella sede, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies (u.c.) c.p.c..
L'impugnazione deve essere integralmente rigettata per i seguenti motivi.
Gli attori chiedono l'annullamento della delibera del 18.7.2023 in ragione della mancata convocazione del sig. ed, in subordine, che la stessa venga dichiarata nulla per errori di ripartizione degli oneri Parte_1 comuni e per imprecisioni riguardanti la formazione del verbale assembleare.
Gli attori assumono di essere legittimati a svolgere l'impugnazione in quanto proprietari di due immobili siti nel fabbricato condominiale;
si tratta di un immobile avente destinazione commerciale già in comproprietà tra i sig.ri e poi trasferirto alla Azienda Cartiera Lombarda spa, nonché di un immobile ad uso Parte_6 abitativo munito di box pertinenziale di proprietà della sola sig.ra . Pt_5
La circostanza dell'avvenuto trasferimento dell'immobile avente destinazione commerciale, ovvero l'unico del quale il sig. era proprietario, ha come conseguenza che la domanda di annullamento della delibera Parte_1 in data 18.7.2023 per mancata convocazione dello stesso è inammissiible.
Infatti la Suprema Corte ha più volte affermato, in coerenza con il principio enunciato dalla sentenza SS UU
5035/2002, che nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari, tanto che graverebbe sull'amministratore l'onere di effettuare un previo controllo sui registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà (Cass. 10824/2023).
Lo status di condomino, e cioè di avente diritto a partecipare all'assemblea (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.), attiene anche alla legittimazione ad agire per l'annullamento della deliberazione ex art.1137 c.c., perché solo coloro che sono obbligati dalla stessa possono definirsi portatori dell'interesse al corretto procedimento di formazione e di espressione della volontà assembleare (Cass, 16654/2024).
Ne discende che il sig. , che aveva ceduto a terzi l'immobile avente destinazione commerciale con Parte_1 atto di compravendita sottoscritto in data 31.1.2023 e trascritto in data 14.2.2023 (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice), correttamente non è stato convocato per l'assemblea del 18.7.2023, così come del resto era già avvenuto per l'assemblea del 26.4.2023 (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta) ed è privo di legittimazione ad agire per l'annullamento della delibera ex art.1137 c.c..
A sostegno degli altri motivi di impugnazione della delibera del 18.7.2023 parte attrice riporta nei punti da 1
a 12 dell'atto di citazione una serie di voci di spesa afferenti all'esercizio 1.9.2021 / 31.12.2022 che, a suo dire, sarebbero state erroneamente ripartite ed ancora evidenzia alcune imprecisioni riguardanti la formazione del verbale assembleare, il tutto senza che vengano in alcun modo analizzate le conseguenze concrete di tali errori ed imprecisioni.
Va ricordato che in tema di impugnazione di deliberazione assembleare il ha l'onere di allegare e Parte_4 dimostrare di avere interesse all'impugnazione stessa e, nel caso in cui l'impugnazione riguardi l'approvazione del bilancio, lo stesso deve rappresentare e provare che l'errore contabile ha inciso negativamente nella sua sfera giuridico-patrimoniale (Cass. 6128/2017, 15377/2000); in particolare
3 l'interesse all'impugnazione presuppone che la delibera arrechi al condomino un apprezzabile personale pregiudizio in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.
Risulta, pertanto, del tutto carente la prova in ordine alla sussistenza di un interesse ad agire di parte attrice.
In ogni caso il ha motivato anche con richiami documentali la correttezza del riparto consuntivo Parte_4 allegato al verbale assembleare del 18.7.2023, ricostruzione che non è stata contestata dagli attori.
Quanto ai motivi di impugnazione delle delibere 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 essi riguardano principalmente la ripartizione delle spese per le opere dirette all'ottenimento della certificazione antincendi e si fondano sull'assunto che nelle suddette delibere si sarebbe inteso modificare il criterio legale e regolamentare di attribuzione delle spese comuni, con ripartizione anche a carico dei sig.ri e Parte_1 Pt_5 delle spese di pertinenza delle sole autorimesse, nonostante la loro proprietà non disponesse di alcuna autorimessa.
Preliminarmente deve dirsi che in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le delibere aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 (2°) c.c.
(Cass. SS UU 9839/2021).
Nelle delibere assunte in data 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 non sono stati modificati i criteri di ripartizione come invocato dagli attori, ma semmai è stato concretamente e correttamente applicato il criterio riportato nel regolamento condominiale di natura contrattuale redatto dall'impresa costruttrice che, all'art. 5
(“spese comuni”), prevede che saranno ripartite tra i Condomini nelle proporzioni stabilite dalla tabella dei millesimi di proprietà generale (allegato n. 2) le seguenti spese ... prevenzione incendi (cfr. doc. 3 fascicolo parte convenuta).
Avendo, pertanto, le assemblee svoltesi in data 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 deliberato nel pieno esercizio delle loro attribuzioni (ovvero senza modificare il criterio di ripartizione portato dal regolamento contrattuale), l'impugnazione avverso le stesse fondata su mere questioni di ripartizione delle spese avrebbe dovuto essere proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 (2°) c.c., con la conseguenza che la stessa è inammissibile perché tardivamente proposta solo in data 20.11.2023.
Peraltro, il convenuto ha prontamente eccepito che sulla questione della ripartizione delle spese per la certificazione di prevenzione incendi nel si è già espresso il Tribunale di Cremona con Parte_4 la sentenza n.12/2021 del 20.1.2021, passata in giudicato (cfr. doc.5 fascicolo parte convenuta).
4 Con il provvedimento in parola veniva deciso che, in ragione del contenuto del regolamento condominiale di natura contrattuale, la deliberazione in punto all'assegnazione di incarico professionale finalizzato al rilascio della certificazione di prevenzione incendi, richiedeva la partecipazione di tutti i condomini e non dei soli condomini proprietari delle autorimesse e, di conseguenza, la ripartizione proporzionale tra gli stessi della relativa spesa.
La decisione si fondava non solo sul chiaro ed incontestabile dato letterale dell'art. 5 del regolamento, ma forniva un'interpretazione di questo in rapporto alle altre norme del regolamento, oltre a motivazioni di natura logica consistenti nel fatto che scopo e finalità della certificazione di prevenzione incendi sono quelli di garantire la sicurezza dell'intero fabbricato e, come tali, di interesse della collettività dei condomini.
Fermo quanto sopra, anche in riferimento alle delibere del 22.1.2022, 29.3.2022 e 22.6.2022 risulta del tutto carente la prova della sussistenza di un interesse ad agire in capo a parte attrice.
Il convenuto ha, comunque, argomentato e motivato circa la correttezza della ripartizione delle Parte_4 diverse voci di spesa (anche non riguardanti la certificazione antincendio), senza che in punto vi siano state contestazioni da parte degli attori.
Stante l'integrale rigetto delle domande degli attori, gli stessi vanno condannati a rifondere al convenuto condominio le spese di lite che, in considerazione del valore indeterminabile della causa, si liquidano in €
6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:
rigetta l'impugnazione proposta da e e, comunque, respinge tutte le Parte_1 Parte_5 domande svolte dagli stessi;
condanna e a rifondere al le spese di lite che liquida Parte_1 Parte_5 Controparte_1 in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Cremona, 10.1.2024.
Il GOP
avv. Giorgio Trotta
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