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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1025/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220026960273501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1025/2024) il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_2, ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720220026960273501, emessa a titolo IRPEF, a seguito di controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, anno 2018, di complessivi euro 3.953,65, oltre accessori di legge.
Precisa che l'atto impositivo in contestazione attiene a pretesa a lui rivolta in qualità di erede in relazione alla presentazione da parte del de cuius del modello redditi 2019 e alla adozione del prodromico avviso di accertamento (n. 22408341919) notificatogli il 14.1.2022, dopo tre anni dal decesso del suo genitore.
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Infondatezza ed illegittimità della pretesa impositiva per omessa notifica degli atti presupposti, avendo l'Ente impositore omesso di notificargli alcun atto prodromico a quello odiernamente gravato, con conseguente violazione della sequenza procedimentale prevista dalla normativa di riferimento.
2) Intrasmissibilità agli eredi delle somme richieste a titolo di sanzioni aventi natura personale e, dunque, intrasmissibili agli eredi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività in ragione della notificazione del ricorso avvenuta in data 5 giugno 2024 a fronte della notifica della cartella esattoriale in data 5 aprile 2024, controdeducendo, nel merito, l'infondatezza delle censure proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine del decidere, per ragioni di ordine processuale, si ritiene doversi pregiudizialmente sull'eccezione di tardività opposta dall'Agenzia delle entrate.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Ed invero, per stessa ammissione dell'odierno ricorrente l'atto impositivo oggetto della presente impugnativa risulta esser stato notificato in data 5 aprile 2024 a mezzo di consegna postale, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio, come comprovato in atti risulta esser stato notificato il 5 giugno 2024, ossia il sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale in contestazione.
A tale riguardo, dirimente è il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 che espressamente ha previsto l'inammissibilità del ricorso qualora non sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo.
Tratandosi, ictu oculi, di termine decadenziale rispetto alla proposizione del ricorso, non può che concludersi con la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa, stante la peculiarità della controversia de qua.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1025/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220026960273501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1025/2024) il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_2, ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720220026960273501, emessa a titolo IRPEF, a seguito di controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, anno 2018, di complessivi euro 3.953,65, oltre accessori di legge.
Precisa che l'atto impositivo in contestazione attiene a pretesa a lui rivolta in qualità di erede in relazione alla presentazione da parte del de cuius del modello redditi 2019 e alla adozione del prodromico avviso di accertamento (n. 22408341919) notificatogli il 14.1.2022, dopo tre anni dal decesso del suo genitore.
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Infondatezza ed illegittimità della pretesa impositiva per omessa notifica degli atti presupposti, avendo l'Ente impositore omesso di notificargli alcun atto prodromico a quello odiernamente gravato, con conseguente violazione della sequenza procedimentale prevista dalla normativa di riferimento.
2) Intrasmissibilità agli eredi delle somme richieste a titolo di sanzioni aventi natura personale e, dunque, intrasmissibili agli eredi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività in ragione della notificazione del ricorso avvenuta in data 5 giugno 2024 a fronte della notifica della cartella esattoriale in data 5 aprile 2024, controdeducendo, nel merito, l'infondatezza delle censure proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine del decidere, per ragioni di ordine processuale, si ritiene doversi pregiudizialmente sull'eccezione di tardività opposta dall'Agenzia delle entrate.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Ed invero, per stessa ammissione dell'odierno ricorrente l'atto impositivo oggetto della presente impugnativa risulta esser stato notificato in data 5 aprile 2024 a mezzo di consegna postale, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio, come comprovato in atti risulta esser stato notificato il 5 giugno 2024, ossia il sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale in contestazione.
A tale riguardo, dirimente è il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 che espressamente ha previsto l'inammissibilità del ricorso qualora non sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo.
Tratandosi, ictu oculi, di termine decadenziale rispetto alla proposizione del ricorso, non può che concludersi con la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa, stante la peculiarità della controversia de qua.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.