Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/03/2026, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08991/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2024, proposto da
AS ER GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 32003 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione intimata ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il deposito del 4 dicembre 2025, con il quale parte resistente ha dato atto dell’intervenuto rilascio del provvedimento di parziale riconoscimento del titolo abilitante richiesto dal ricorrente;
Vista la memoria, depositata in data 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa MA RI LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesto l’annullamento del provvedimento del 18 luglio 2024, meglio specificato in epigrafe, con il quale il Ministero intimato ha respinto l'istanza di riconoscimento, su plurime classi di concorso, del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito dal ricorrente in Romania.
2. L’Amministrazione resistente, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 11042 del 2025, ha riesaminato l’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata da parte ricorrente, alla luce delle ulteriori certificazioni prodotte in sede di giudizio, e l’ha parzialmente accolta con provvedimento prot. n. 3643 del 3 dicembre 2025, versato in atti;
3. Con una nota depositata in data 30 gennaio 2026, il ricorrente ha comunicato che “col provvedimento n. 3643 del 3 dicembre 2025 il Ministero ha riconosciuto solamente una delle classi di concorso richieste dal ricorrente, ragion per cui è stato tempestivamente impugnato il nuovo provvedimento n. 3643 del 3 dicembre 2025, limitatamente alla parte in cui rigetta il percorso di abilitazione sulle classi di concorso A050, A28 ed A03” . Ha quindi concluso per “la declaratoria di cessazione della materia del contendere” , non avendo più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dal ricorrente in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ma ritiene che non possa ravvisarsi l’invocata cessazione della materia del contendere, destinata a ricorrere soltanto “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” (art. 34, comma 5, c.p.a.); ciò che evidentemente non si è verificato nel caso in esame, tanto da determinarsi ad impugnare con autonomo ricorso il nuovo provvedimento.
7. Il Collegio, avuto riguardo al caso di specie e a quanto rappresentato dal ricorrente, ritiene dunque integrata l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, per l’effetto dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
8. Si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’andamento complessivo della vicenda e del carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8991 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TT, Presidente
MA RI LI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RI LI | AL TT |
IL SEGRETARIO