Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 01/04/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA EL Di AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Papardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SE De CA e MA CE, non costituiti in giudizio;
SE DÒ, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Rizzo e RE Vadalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione n. 1500 del 19.11.2025 con la quale: i) sono stati approvati tutti gli atti e i verbali di gara (n. 1 del 07.10.2025, n. 2 del 12.11.2025 e n. 3 del 13.11.2025
(con i relativi allegati tra cui la graduatoria conclusiva (allegato “M” di cui al verbale n. 3 del 13.11.2025); ii) è stata approvata la graduatoria del vincitore, di cui all’allegato “I” del verbale n. 3 del 13.11.2025; iii) è stato conferito al Dr. SE DÒ l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e quant’altro previsto in materia di assunzione, con decorrenza dalla data che verrà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro;
- di tutti i verbali di gara nn. 1-3, e segnatamente il verbale n. 3 con il quale la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria conclusiva come da allegato “G”, recante i punteggi attribuiti a ciascun candidato, nonché gli allegati “I”, “L” ed “M” riguardanti rispettivamente la graduatoria finale del vincitore e la graduatoria conclusiva dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati;
- ove e per quanto occorra, del bando di selezione pubblicato sulla GURS – Serie speciale concorsi, al n. 12 del 26.07.2024 e sulla GURI – 4° Serie speciale – concorsi ed esami, al n. 71 del 03.09.2024, e pubblicati sul sito internet, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto della selezione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione e alla previsione dell’attribuzione di punteggi in egual misura al curriculum e al colloquio orale;
- ove e per quanto occorra, della Deliberazione n. 999 del 18.07.2025 avente ad oggetto la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso di selezione pubblica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché
- previa declaratoria di nullità e/o illegittimità delle operazioni di valutazione svolte nei confronti dei candidati risultati idonei e della conseguente selezione dell’odierno vincitore, nonché – ove medio tempore stipulato - del relativo contratto di lavoro, per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame della valutazione e del suo posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva, ovvero a vedersi assegnato per la valutazione del curriculum un punteggio maggiore rispetto a quello con il quale è stata collocata nella graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto; nonché del diritto ad essere collocata al primo posto in graduatoria; in via subordinata, per l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità, dell’intera procedura di selezione pubblica, per titoli e colloqui, indetta dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con deliberazione n. 873/DG del 12.07.2024, parzialmente modificata con deliberazione n. 1199/DG dell’11.10.2024, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Cardiologia;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a:
- riesaminare e rettificare le graduatorie approvate ed i relativi esiti, attribuendo alla ricorrente il corretto e legittimo punteggio ai fini dell’utile collocazione al primo posto in graduatoria;
- adottare ogni comportamento e provvedimento necessario alla piena tutela degli interessi fatti valere dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra e in via subordinata, la rinnovazione integrale della procedura di selezione indetta dall’A.O. Papardo;
- risarcire di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati:
i) in forma specifica, mediante l’attribuzione del punteggio utile ai fini della corretta collocazione al primo posto in graduatoria, con la conseguente attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di cardiologia;
- ii) in subordine, per equivalente monetario a titolo di lucro cessante, danno emergente e danno curriculare nella somma che risulterà in corso di giudizio ovvero mediante determinazione dei criteri risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. Amm.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di AL MA EL il 23/2/2026:
Per l’annullamento, previa sospensione:
- della Deliberazione n. 1500 del 19.11.2025 con la quale: i) sono stati approvati tutti gli atti e i verbali di gara (n. 1 del 07.10.2025, n. 2 del 12.11.2025 e n. 3 del 13.11.2025 (con i relativi allegati tra cui la graduatoria conclusiva (allegato “M” di cui al verbale n. 3 del 13.11.2025); ii) è stata approvata la graduatoria del vincitore, di cui all’allegato “I” del verbale n. 3 del 13.11.2025; iii) è stato conferito al Dr. SE DÒ l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e quant’altro previsto in materia di assunzione, con decorrenza dalla data che verrà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro;
- di tutti i verbali di gara nn. 1-3, e segnatamente il verbale n. 3 con il quale la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria conclusiva come da allegato “G”, recante i punteggi attribuiti a ciascun candidato, nonché gli allegati “I”, “L” ed “M” riguardanti rispettivamente la graduatoria finale del vincitore e la graduatoria conclusiva dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati;
- ove e per quanto occorra, del bando di selezione pubblicato sulla GURS – Serie speciale concorsi, al n. 12 del 26.07.2024 e sulla GURI – 4° Serie speciale – concorsi
- ed esami, al n. 71 del 03.09.2024, e pubblicati sul sito internet, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto della selezione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione e alla previsione dell’attribuzione di punteggi in egual misura al curriculum e al colloquio orale;
- ove e per quanto occorra, della Deliberazione n. 999 del 18.07.2025 avente ad oggetto la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso di selezione pubblica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché
- previa declaratoria di nullità e/o illegittimità delle operazioni di valutazione svolte nei confronti dei candidati risultati idonei e della conseguente selezione dell’odierno vincitore, nonché – ove medio tempore stipulato - del relativo contratto di lavoro, per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame della valutazione e del suo posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva, ovvero a vedersi assegnato per la valutazione del curriculum un punteggio maggiore rispetto a quello con il quale è stata collocata nella graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto; nonché del diritto ad essere collocata al primo posto in graduatoria;
- in via subordinata, per l’annullamento, previa declaratoria di illegittimità, dell’intera procedura di selezione pubblica, per titoli e colloqui, indetta dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con deliberazione n. 873/DG del 12.07.2024, parzialmente modificata con deliberazione n. 1199/DG dell’11.10.2024, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Cardiologia;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a:
- riesaminare e rettificare le graduatorie approvate ed i relativi esiti, attribuendo alla ricorrente il corretto e legittimo punteggio ai fini dell’utile collocazione al primo posto in graduatoria;
- adottare ogni comportamento e provvedimento necessario alla piena tutela degli interessi fatti valere dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra e in via subordinata, la rinnovazione integrale della procedura di selezione indetta dall’A.O. Papardo;
- risarcire di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati:
i) in forma specifica, mediante l’attribuzione del punteggio utile ai fini della corretta collocazione al primo posto in graduatoria, con la conseguente attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di cardiologia;
ii) in subordine, per equivalente monetario a titolo di lucro cessante, danno emergente e danno curriculare nella somma che risulterà in corso di giudizio ovvero mediante determinazione dei criteri risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. Amm.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SE DÒ e dell’Azienda Ospedaliera Papardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. RE IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 19 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, la ricorrente ha agito per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della delibera n. 1500 del 18 novembre 2025 con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha conferito l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di cardiologia, deducendo i motivi così testualmente rubricati:
- Violazione e/o falsa applicazione dei requisiti e/o presupposti di ammissione previsti dal bando – violazione degli artt. 3, 97 cost. Violazione dei principi di autoresponsabilità, imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento.
- Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione del curriculum professionale – violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, degli artt. 5 e ss. Del regolamento aziendale, nonché dei principi di specificità propria del profilo professionale individuati dall’avviso pubblico – illegittimità – sviamento e/o eccesso di potere per violazione della lex specialis – violazione del principio dell’autovincolo - ingiustizia manifesta - violazione degli artt. 3 e 97 cost. – disparita di trattamento - violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità – irragionevolezza – illogicità manifesta – prova della resistenza.
- Illegittimità - difetto di motivazione – illogicità manifesta – eccesso di potere – violazione dell’art. 3 della l. N. 241/90.
- Illegittima composizione della commissione esaminatrice – violazione dell’art. 20 Legge n. 118/2022.
2. La ricorrente ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
3. In esito ad accesso alla documentazione, con atto di aggiunzione ex art. 43 cod. proc. amm., notificato il 23 febbraio 2026 e depositato in pari data, la stessa ha quindi spiegato motivi aggiunti “propri”, dettagliando con articolazione più puntuale le ragioni di doglianza dedotte nel ricorso introduttivo.
4. Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione sanitaria e il controinteressato, che si sono opposti all’accoglimento del ricorso, deducendone l’infondatezza. Quindi con memorie depositate, rispettivamente, il giorno 1 marzo 2026 e il 19 marzo 2026, dato atto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, entrambe le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
5. All’udienza camerale del 26 marzo 2026, calendarizzata a seguito di rinvio dalla precedente camera di consiglio del 26 febbraio 2026 -imposto dalla proposizione dei predetti motivi aggiunti-, dato avviso di possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine deve rilevarsi la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi della norma che precede.
7. Ciò posto, in ragione della sua rilevanza prioritaria (Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015), dev’essere preliminarmente vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalle parti resistenti.
L’eccezione è fondata.
7.1. Pur consapevole di un diverso indirizzo (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8344) il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo il quale, anche dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione sul conferimento dell’incarico di direttore di unità complessa compete al giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 6534).
Ciò per le seguenti ragioni:
a) “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla natura della situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudice titolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”;
b) ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generale secondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Di qui, la rilevanza decisiva, ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale) qualificazione concorsuale della procedura de qua”;
c) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria dei candidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;
d) la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione della commissione in termini di vera e propria “graduatoria” - ha spostato il baricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina;
e) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;
e.1) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “prove selettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [già presente nello schema procedimentale precedente] solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria»;
e.2) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»;
e.2.1.) un “tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»; f) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”; g) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.
7.2. La correttezza del superiore approdo trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026, correttamente richiamata dalle parti resistenti, ove sono enunciati i principi di diritto che appresso si riportano:
“« la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
6. -Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione, “interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017). (…)
Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimento dell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle del concorso in senso tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato.
In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare la verifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).
E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigente generale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”. A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.
7. -La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque, risolta nei termini di cui al principio di diritto enunciato al precedente § 5 e che viene ribadito (…) : «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 » (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3868/2026 cit.).
8. In coerente applicazione delle superiori coordinate, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che, avendo ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore di unità complessa, è riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 comma 2 cod. proc. amm. (“ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”).
9. Stante l’esito in rito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IS | SE EG |
IL SEGRETARIO