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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1377/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa AU Di RD Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI GL DE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. RG. 1377/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michela Faustini,
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con gli avv.ti CP_1 C.F._2
MI SI e FO TE,
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero posta in decisione sulle conclusioni congiunte depositate in data 28 luglio 2025, precisate con note sostitutive d'udienza depositate in data 09 settembre 2025;
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd 11.06.2025, depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
in Livo (Tn) in data 28.06.1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Livo, al N. 6, P. II, S. B, anno 1986.
1 La ricorrente ha rappresentato che dall'unione matrimoniale erano nati in Cles (TN) tre figli: Per_1 il 18.08.1987, il 26.04.1991 e il 29.10.1993, oggi tutti economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
La ricorrente ha riferito che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte assunte in costanza di matrimonio dal marito, il quale aveva assunto comportamenti irrispettosi verso la moglie e verso i figli, principalmente a causa dei molteplici debiti dal medesimo contratti con la società di autotrasporti di cui egli è titolare ( di TE NO & C.), di cui anche la moglie Parte_2
(che attualmente detiene solo l'1% delle quote sociali) era socia. A causa delle difficoltà economiche che gravavano sul nucleo familiare, la prosecuzione della convivenza era divenuta sempre più intollerabile. Quindi, con ricorso dd 27.02.2023, la ricorrente aveva richiesto la pronuncia della separazione giudiziale (causa iscritta al n. 623/2023, definita con decreto n. 1561 del 09.06.2023, sulla base delle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 30.05.2023). Descritte le condizioni economiche e patrimoniali delle parti a seguito della separazione, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“- Assegnazione della casa fu coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla stessa.
- Conferma di tutte le condizioni economiche di cui al ricorso congiunto di separazione quanto al pagamento delle posizione debitorie ivi indicate, nella loro attuale consistenza;
- Prevedere che, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'un l'altro, a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
- Con condanna del convenuto signor alla luce dei gravi comportamenti assunti anche in CP_1 seguito alla separazione dalla moglie, ivi compreso l'ingiustificato rifiuto di procedere con domanda consensuale di divorzio, e costringendo così la moglie ad assumere la presente iniziativa, alla rifusione integrale in favore della moglie di tutte le spese e onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2025, si è regolarmente costituito in giudizio , il quale, pur precisando e contestando le deduzioni avversarie in punto di CP_1 rapporto coniugale e successiva crisi, non si è opposto alla domanda di divorzio. In particolare, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni indicate nell'omologa di separazione riconoscendo, stante l'indipendenza economica delle parti, che nulla è dovuto a titolo di contributo al reciproco mantenimento ed assegnando la casa coniugale alla signora
consentendo al signor di prelevare la catenina in oro con ciondolo Parte_1 CP_1 regalatagli dagli zii in occasione del battesimo
- con vittoria, di spese ed onorari del presente procedimento oltre ad accessori di legge”.
Con successive note dd 24.07.2025, depositate il 28.07.2025, le parti hanno versato in atti foglio di conclusioni congiunte e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti condizioni di divorzio:
“1) assegnazione della casa fu coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla stessa.
2) i coniugi, rispetto alla loro situazione debitoria tutt'ora in essere, sia personale che della
[...]
e già in precedenza disciplinata nel foglio di conclusioni Controparte_2 congiunte dd. 03.05.2023, depositato dalle parti nel procedimento di separazione sub. R.G. 623/2023, dichiarano che: preso atto della attuale modificata consistenza di dette posizioni debitorie, così come precisamente illustrato e documentato dalla sig.ra nel ricorso giudiziale per la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio dd. 11.06.2025, concordemente faranno rispettivamente
2 fronte al pagamento di dette posizioni debitorie residue, così come già documentate ed allegate al ricorso introduttivo dd 11.06.2025 promosso dalla sig.ra secondo le seguenti modalità. Parte_1
Rimane a carico del signor il pagamento di: CP_1
a) Mutuo nr. 70656 rinegoziato in data 10.12.2013 per €. 150.000,00, ratei attuali di circa con ratei mensili attuali di €. 833,95. Di detto mutuo rimane garante la moglie. Ad oggi residuano da pagare €. 68.562,54
b) Mutuo nr. 73333 dd.13.11.2013 per €. 145.000, per il quale è stato versato un parziale acconto a saldo di €. 12.500,00 ed attualmente con ratei mensili di €. 922,61; di detto mutuo rimangono garanti la moglie e i 3 figli. Ad oggi residuano da pagare €. 68.704,70
c) Mutuo nr. 73330 del 13.11.2013 per €. 131.000,00, con ratei mensili attuali di €. 852,31 97,00. Dello stessa è stato pagato un acconto di €. 82.300,00 ed al mese di maggio 2025 rimangono quindi solo €. 10.204,05 a saldo. Di detto mutuo è garante la moglie.
d) Rimangono in carico al marito, come da impegno assunto in sede di separazione, i pagamenti dell'iva pregressa e futura della società, e di tutti i costi maturati e maturandi per riparazioni presso officine dei suoi mezzi, oltre che del gasolio e di tutte le posizioni debitorie della società.
Rimane a carico della signora il pagamento di: Parte_1
a) il mutuo nr. 321673 dd.12.2.2014 per €. 75.000,00 di cui ella è titolare con i propri genitori, signori e , con ratei mensili di attuali di €.560,00; ad oggi residuano CP_3 Controparte_4 da pagare €. 21.764,19.
b) Finanziamento di €. 20.000,00 del 3.2.2020 con ratei mensili di €. 333,00 appoggiato sul conto personale della moglie presso la Credite Agricole;
ad oggi residuano da pagare €. 6.330,61.
c) La signora sta pagando personalmente anche i ratei del mutuo acceso dal figlio a Parte_1 proprio nome per pagare i debiti della società del padre, per €. 233,00 al mese;
ad oggi residuano da pagare €. 934,00.
3) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e che nulla è dovuto l'un l'altra a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
4) con la definizione delle condizioni relative al pagamento delle posizioni debitorie sopra indicate, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico derivante dal loro matrimonio e di non aver nulla più a pretendere a nessun titolo l'un l'altra.
5) spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, depositate il 09.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni oggetto del foglio di note congiunte del 28.07.2025.
Quindi, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dal giorno della comparizione personale dei coniugi innanzi al Giudice, nell'ambito del procedimento per la separazione personale, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi è stata ricostituzione di comunione morale e materiale tra le stesse, con l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
3 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto, poi, concerne le condizioni congiunte, si ritiene che le stesse, come sopra riportate, possano essere recepite da parte del Tribunale in assenza di elementi ostativi, con la sola precisazione che la domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Livo (Tn) in data 28.06.1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Livo, al N. 6, P. II, S. B, anno 1986, alle condizioni precisate dalle conclusioni congiunte e confermate all'udienza del 24.09.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, con la precisazione che la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in assenza di figli minori di età o maggiorenni non autosufficienti, è inammissibile;
2) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
Spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NI GL DE AU Di RD
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1377/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa AU Di RD Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI GL DE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. RG. 1377/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michela Faustini,
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con gli avv.ti CP_1 C.F._2
MI SI e FO TE,
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero posta in decisione sulle conclusioni congiunte depositate in data 28 luglio 2025, precisate con note sostitutive d'udienza depositate in data 09 settembre 2025;
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd 11.06.2025, depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
in Livo (Tn) in data 28.06.1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Livo, al N. 6, P. II, S. B, anno 1986.
1 La ricorrente ha rappresentato che dall'unione matrimoniale erano nati in Cles (TN) tre figli: Per_1 il 18.08.1987, il 26.04.1991 e il 29.10.1993, oggi tutti economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
La ricorrente ha riferito che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte assunte in costanza di matrimonio dal marito, il quale aveva assunto comportamenti irrispettosi verso la moglie e verso i figli, principalmente a causa dei molteplici debiti dal medesimo contratti con la società di autotrasporti di cui egli è titolare ( di TE NO & C.), di cui anche la moglie Parte_2
(che attualmente detiene solo l'1% delle quote sociali) era socia. A causa delle difficoltà economiche che gravavano sul nucleo familiare, la prosecuzione della convivenza era divenuta sempre più intollerabile. Quindi, con ricorso dd 27.02.2023, la ricorrente aveva richiesto la pronuncia della separazione giudiziale (causa iscritta al n. 623/2023, definita con decreto n. 1561 del 09.06.2023, sulla base delle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 30.05.2023). Descritte le condizioni economiche e patrimoniali delle parti a seguito della separazione, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“- Assegnazione della casa fu coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla stessa.
- Conferma di tutte le condizioni economiche di cui al ricorso congiunto di separazione quanto al pagamento delle posizione debitorie ivi indicate, nella loro attuale consistenza;
- Prevedere che, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'un l'altro, a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
- Con condanna del convenuto signor alla luce dei gravi comportamenti assunti anche in CP_1 seguito alla separazione dalla moglie, ivi compreso l'ingiustificato rifiuto di procedere con domanda consensuale di divorzio, e costringendo così la moglie ad assumere la presente iniziativa, alla rifusione integrale in favore della moglie di tutte le spese e onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2025, si è regolarmente costituito in giudizio , il quale, pur precisando e contestando le deduzioni avversarie in punto di CP_1 rapporto coniugale e successiva crisi, non si è opposto alla domanda di divorzio. In particolare, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni indicate nell'omologa di separazione riconoscendo, stante l'indipendenza economica delle parti, che nulla è dovuto a titolo di contributo al reciproco mantenimento ed assegnando la casa coniugale alla signora
consentendo al signor di prelevare la catenina in oro con ciondolo Parte_1 CP_1 regalatagli dagli zii in occasione del battesimo
- con vittoria, di spese ed onorari del presente procedimento oltre ad accessori di legge”.
Con successive note dd 24.07.2025, depositate il 28.07.2025, le parti hanno versato in atti foglio di conclusioni congiunte e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti condizioni di divorzio:
“1) assegnazione della casa fu coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, alla stessa.
2) i coniugi, rispetto alla loro situazione debitoria tutt'ora in essere, sia personale che della
[...]
e già in precedenza disciplinata nel foglio di conclusioni Controparte_2 congiunte dd. 03.05.2023, depositato dalle parti nel procedimento di separazione sub. R.G. 623/2023, dichiarano che: preso atto della attuale modificata consistenza di dette posizioni debitorie, così come precisamente illustrato e documentato dalla sig.ra nel ricorso giudiziale per la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio dd. 11.06.2025, concordemente faranno rispettivamente
2 fronte al pagamento di dette posizioni debitorie residue, così come già documentate ed allegate al ricorso introduttivo dd 11.06.2025 promosso dalla sig.ra secondo le seguenti modalità. Parte_1
Rimane a carico del signor il pagamento di: CP_1
a) Mutuo nr. 70656 rinegoziato in data 10.12.2013 per €. 150.000,00, ratei attuali di circa con ratei mensili attuali di €. 833,95. Di detto mutuo rimane garante la moglie. Ad oggi residuano da pagare €. 68.562,54
b) Mutuo nr. 73333 dd.13.11.2013 per €. 145.000, per il quale è stato versato un parziale acconto a saldo di €. 12.500,00 ed attualmente con ratei mensili di €. 922,61; di detto mutuo rimangono garanti la moglie e i 3 figli. Ad oggi residuano da pagare €. 68.704,70
c) Mutuo nr. 73330 del 13.11.2013 per €. 131.000,00, con ratei mensili attuali di €. 852,31 97,00. Dello stessa è stato pagato un acconto di €. 82.300,00 ed al mese di maggio 2025 rimangono quindi solo €. 10.204,05 a saldo. Di detto mutuo è garante la moglie.
d) Rimangono in carico al marito, come da impegno assunto in sede di separazione, i pagamenti dell'iva pregressa e futura della società, e di tutti i costi maturati e maturandi per riparazioni presso officine dei suoi mezzi, oltre che del gasolio e di tutte le posizioni debitorie della società.
Rimane a carico della signora il pagamento di: Parte_1
a) il mutuo nr. 321673 dd.12.2.2014 per €. 75.000,00 di cui ella è titolare con i propri genitori, signori e , con ratei mensili di attuali di €.560,00; ad oggi residuano CP_3 Controparte_4 da pagare €. 21.764,19.
b) Finanziamento di €. 20.000,00 del 3.2.2020 con ratei mensili di €. 333,00 appoggiato sul conto personale della moglie presso la Credite Agricole;
ad oggi residuano da pagare €. 6.330,61.
c) La signora sta pagando personalmente anche i ratei del mutuo acceso dal figlio a Parte_1 proprio nome per pagare i debiti della società del padre, per €. 233,00 al mese;
ad oggi residuano da pagare €. 934,00.
3) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e che nulla è dovuto l'un l'altra a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
4) con la definizione delle condizioni relative al pagamento delle posizioni debitorie sopra indicate, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico derivante dal loro matrimonio e di non aver nulla più a pretendere a nessun titolo l'un l'altra.
5) spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, depositate il 09.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni oggetto del foglio di note congiunte del 28.07.2025.
Quindi, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dal giorno della comparizione personale dei coniugi innanzi al Giudice, nell'ambito del procedimento per la separazione personale, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi è stata ricostituzione di comunione morale e materiale tra le stesse, con l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
3 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto, poi, concerne le condizioni congiunte, si ritiene che le stesse, come sopra riportate, possano essere recepite da parte del Tribunale in assenza di elementi ostativi, con la sola precisazione che la domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, in Livo (Tn) in data 28.06.1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Livo, al N. 6, P. II, S. B, anno 1986, alle condizioni precisate dalle conclusioni congiunte e confermate all'udienza del 24.09.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, con la precisazione che la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in assenza di figli minori di età o maggiorenni non autosufficienti, è inammissibile;
2) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
Spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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