TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1155/24 Oggi 3 dicembre 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo sono comparsi: l'Avv.ta Tannini, in sostituzione dell'Avv. Mancini, per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, per l' , che precisano le conclusioni e discutono la CP_1
causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,13 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,14
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1155 /2024 R.Lav. promossa da:
, residente in Siena, elettivamente domiciliata in Asciano (SI) Via Dante Alighieri 3 CP_2 presso lo studio dell'avvocato Giacomo Mancini dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona CP_2 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia al
Tribunale, Sezione Previdenza, in accoglimento della presente azione di ricalcolo: Accertare il diritto della ricorrente a percepire dall' la pensione di reversibilità n° 20057087 interamente CP_1
CP_ e senza riduzioni a far data da Gennaio 2023 in poi, conseguentemente condannare l' al pagamento degli arretrati non corrisposti alla ricorrente dal Gennaio 2023 alla data del deposito del presente atto, nella misura di € 28.750,00 o quell'altra somma , maggiore o minore comunque CP_ ritenuta di giustizia o di ragione e comunque pari alle trattenute effettuate dall' dal Gennaio
2023 alla data del deposito del presente atto e/o alla cessazione delle trattenute illegittimamente effettuate, comunque oltre interessi ex lege dalle singole spettanze al saldo e ex art. 1284 Iv comma
CP_ dalla data del deposito del presente atto al saldo;
Condannare altresì l' a corrispondere alla Sig.ra la suddetta pensione di reversibilità interamente e senza riduzioni, in futuro, dalla CP_2
data della cessazione delle trattenute illegittimamente effettuate come qui esposte e sino alla data finale di spettanza dello stesso trattamento di reversibilità n° 003,7500,20057087. Con vittoria di spese e competenze di causa ”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- nel merito rigettare tutte le domande proposte da , in CP_2
quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso : condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 3 dicembre 2025
è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno contezioso ha ad oggetto la possibilità o meno di includere quanto percepito dalla ricorrente a titolo di assegno straordinario del credito nel calcolo reddituale necessario ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità e dell'eventuale decurtazione conseguente.
Pacifico fra le parti che la norma id cui all'art. 1 comma 41 L. 335/5 esclude dal calcolo dei redditi assoggettabili ai fini IRPEF (con riferimento alla cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario) i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati e le relative anticipazioni e, per quanto qui di interesse, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Altra circostanza pacifica è che gli assegni straordinari del credito sono stati introdotti dal
Legislatore con la l. 92/12 e sono volti ai processi di agevolazione all'esodo di determinati lavoratori allo scopo di assicurare un adeguato sostegno al reddito di detti soggetti, da un lato;
ma al fine di agevolare il pensionamento, dall'altro, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia, ovvero anticipato, entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la funzione degli stessi oltre ad essere incentivante ha lo scopo di arginare le conseguenze reddituali negative derivanti dal prepensionamento, ciò trova conferma nel fatto che gli assegni straordinari de quibus non possono essere cumulati con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, anzi la normativa di riferimento prevede che nell'ipotesi di acquisizione di tali redditi da parte dei lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni in esame ne viene revocata la corresponsione. Anche detti assegni sono soggetti alla tassazione separata applicata per il TFR ex art. 17 del Tuir, né potrebbe essere diversamente, dato che si tratta di un trattamento limitato nel tempo [può essere percepito in unica soluzione o con una corresponsione ripartita su 5 anni ma destinata a concludersi ed essere superata o dall'aver trovato il beneficiario una nuova attività lavorativa (autonoma o dipendente) ovvero con il percepimento della pensione maturata]. Ma se questi sono i presupposti la natura reddituale di detti assegni deve essere esclusa.
Del resto, ritenere diversamente, seguendo, quindi, la tesi dell' , porterebbe all'assurda CP_1
conclusione che sulle somme percepite a titolo di assegno straordinario del credito si applicherebbe la tassazione separata, salvo, poi, ritenerle, una volta percepite, produttrici di reddito e, quindi, oltre che rientranti nel calcolo della pensione di reversibilità (decurtandola in base al reddito complessivamente considerato) assoggettarle a tassazione normale unitamente alle altre fonti di reddito, con ciò solo comportando un evidente compromissione della finalità incentivante, da un lato, e solidaristica, dall'altro voluta dal Legislatore. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte con l'ordinanza n. 1444/24 in cui ha precisato “…va premesso che questa Corte, interpretando le disposizioni di cui al d.m. n. 158/2000, ha da tempo evidenziato la sussistenza di 'indici inequivocabili dell'intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l'accesso alle specifiche prestazioni ora in esame' (così specialmente Cass.
n. 20358 del 2010, in motivazione), reputando per conseguenza l'assegno straordinario erogato dal xxxx del personale dipendente dalle imprese di credito alla stregua di una misura che non solo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, ma che viene corrisposta previa rinuncia al preavviso e all'eventuale impugnazione del recesso datoriale, dunque quale incentivo all'esodo
(così, tra le numerose, Cass. nn. 4425 del 2012, 26926 del 2016 e, da ult., 9899 del 2020); che, a conferma dell'anzidetta ricostruzione, si può in questa sede aggiungere che l'art. 5, d.m. n.
158/2000, nel prevedere che l'erogazione dell'assegno possa avvenire in forma rateale o in unica soluzione, evidenzia che ci si trova in presenza di una prestazione unica, ancorché diversamente modulabile quanto alla sua corresponsione;
che non rileva in contrario che l'importo dell'assegno sia assoggettato a contribuzione (c.d. correlata), restando nella disponibilità della discrezionalità legislativa la possibilità di determinare modi e forme di assoggettamento a contribuzione di eventuali somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in funzione delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale;
che, per contro, la circostanza che l'importo dell'assegno sia pacificamente assoggettato alla medesima tassazione prevista per le indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art.
17, T.U. n. 917/1986, lungi dal concretare una (eccezionale) misura agevolativa a favore dei datori di lavoro, come sostenuto dall'xxxxxx, corrobora ulteriormente l'anzidetta conclusione, concorrendo a delineare anche per parte sua un quadro normativo uniformemente orientato a riconoscere all'assegno de quo la natura di incentivo all'esodo; che, avendo conseguentemente errato la Corte territoriale nel ritenere che le somme percepite a tale titolo andassero esposte tra i redditi assoggettati a IRPEF e rientrassero tra quelle computabili ai sensi dell'art. 1, comma 41, l.
n. 335/1995, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: 'Le somme corrisposte in forma rateale o in unica soluzione a titolo di assegno straordinario dal xxxxx per il xxxxx del xxxx del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158/2000, hanno natura di incentivo all'esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995'….”
Per le dette considerazioni in fatto ed in diritto il ricorso appare pertanto fondato e deve essere integralmente accolto, dovendosi accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità n° 20057087 interamente e senza riduzioni a far data da Gennaio 2023 in poi nella misura pari ad €. 2.177,47 mensili (non potendosi includere ai fini del calcolo reddituale le somme dalla stessa percepite in detto periodo a titolo di assegno straordinario del credito) e per l'effetto condannare l' al pagamento delle somme tutte non corrisposte pari a complessivi €. CP_1
28.750,00 per il periodo da gennaio 2023 al 18.12.2024 (data di deposito del ricorso), nonché le ulteriori eventualmente trattenute sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa, come indicato in atti, della non particolare complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 3.291,00 per onorari (evidenziando che alla data odierna non risulta pagato il contributo unificato e non risulta depositata attestazione/certificazione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'esenzione), oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità n° 20057087 interamente e senza riduzioni a far data da Gennaio 2023 in poi nella misura pari ad €. €. 2.177,47 mensili, come sopra motivato, conseguentemente condanna l' al pagamento delle somme tutte non corrisposte pari a complessivi €. €. CP_1
28.750,00 per il periodo da gennaio 2023 al 18.12.2024 (data di deposito del ricorso), nonché le ulteriori eventualmente trattenute sino alla data della presente sentenza, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite liquidate in complessivi €. 3.291,00 per onorari (evidenziando che alla data odierna non risulta pagato il contributo unificato e non risulta depositata attestazione/certificazione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'esenzione), oltre rimborso forfettario del 15%
IVA e CAP come per legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 03/12/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T