Articolo 20 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 19Articolo 21
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1 settembre 1984
Art. 20. (Allievi di Istituti nautici)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984