Art. 20. (Allievi di Istituti nautici)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.