Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 24.05.2025 da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Magliano per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso:
Con ricorso depositato in data 24.05.2025, a chiesto l'apertura nei suoi Parte_1 confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi, Controparte_1 allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
In particolare, la ricorrente evidenziava che la situazione debitoria risultava concentrata nei confronti di Agenzia per un importo di oltre 114.000,00 euro a Controparte_2 causa di debiti assunti quale titolare di impresa individuale “Ponteggi SI & Co di SI
A” che il padre, quando lei era studentessa appena maggiorenne, aveva aperto a suo nome ma gestendola direttamente;
che l'altro debito era stato assunto nel 2023 per l'acquisto della vettura cointestata con la mamma, per il quale il finanziamento era stato solo in parte adempiuto;
che l'attivo disponibile era costituito dal 50% della vettura e dal reddito da lavoro a tempo indeterminato pieno per la società (retribuzione media annua lorda di euro CP_3
27.000); che le spese del nucleo famigliare erano ammontanti a euro 1220,00;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
Sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi.
La ricorrente è un debitrice che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile
1
Rilevato che
La situazione debitoria attuale del ricorrente -come accertata dall'OCC a seguito di informazioni assunte dai creditori, risulta la seguente:
: CREDITORE DEBITO DEBITO
CHIROGRAFO PRIVILEGIATO
Agenzia Entrate 10.523,65 104.001,22
Riscossione di Cuneo
MOBILIZE Financial 16.369,76 (*)
Service
Totale 26.893,41 104.004,22
*già dedotte le rate pagate (n. 7x 279,33) Contr Come si evince dall'esame delle cartelle esattoriali per ruoli emessi da , e CP_4 CP_6
CCIAA, l'indebitamento è effettivamente tutto risalente agli anni 2015-2016; l'impresa individuale risulta iscritta in data 12.03.2015 e cancellata il 21.06.2016 previa cessazione dell'attività dal 25.05.2016; tenuto conto delle risultanze documentali, risulta credibile che tale impresa, anche in considerazione dell'età della ricorrente, venisse di fatto gestita dal papà
e dalla socia di lui nella impresa gestita in forma collettiva con il nome di ON
AR AS che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo il 14.06.2016 (fallimento chiuso il 6.06.2019 per insufficienza di attivo;
vedi anche querele sporte ai CC di San Michele
Mondovì il 27.01.2017 e il 17.06.2017).
L'altro debito risulta assunto nei confronti di finanziaria per l'acquisto della vettura;
terrà conto l'OCC che il finanziamento è stato assunto integralmente a carico della ricorrente, mentre la vettura -per il cui acquisto era contratto- risulta intestata solo per la metà alla debitrice.
Rilevato che
Quanto all'attivo, la debitrice non risulta, allo stato, intestataria di beni immobili, ma soltanto della quota di un mezzo della vettura RENAULT Clio cilindrata 999 alimentazione GPL immatricolata in data 31/10/2023 Targata GR446RS – Telaio VF1RJA00471902759 del valore (per intero) di euro 7.000,00. La proposta dell'OCC di escluderla dalla liquidazione controllata non è condivisibile, sia perché, come si è detto, l'onere finanziario per il suo acquisto è stato interamente sopportato dalla sig. , sia perché permane un interesse Pt_2 all'acquisizione a favore dei creditori della metà di detto valore;
al più, previa eventuale richiesta della debitrice, potrà essere autorizzato l'uso della vettura e la sua liquidazione quale ultimo atto della procedura. La debitrice è poi titolare di reddito da lavoro dipendente per un importo mensile di circa 1700,00 (oltre 13ma e premio di produttività annuale); è quindi preventivato un attivo annuale per euro 7900 (di cui euro 450,00 mensili -differenza tra reddito e spese medie mensili di euro 1220, euro 1650,00 quale tredicesima, euro 850 quale premio produttività) che, per tre anni, è idoneo a consentire -dopo il pagamento delle spese e degli oneri di procedura- il soddisfacimento dei creditori privilegiati per il 17,55% circa.
2 Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo
(oltre alla 13ma mensilità e al premio di produzione) sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che la debitrice vive da sola e non ha altre persone a carico;
la residenza è in alloggio per il quale sopporta un costo mensile di euro 380,00 al quale vanno aggiunte le spese per utenze, imposte, spese alimentari, spese mediche, mentre il costo per la vettura
(bollo, assicurazione, carburante) andrà quantomeno dimezzato atteso che la vettura è cointestata con la mamma;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
) residente in [...] Parte_1 C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., rag. Persona_1
con studio in Verzuolo, via Roma n. 14;
[...]
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il
3 termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e
2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al
Liquidatore nominato.
Cuneo 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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