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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di Parte_6 Per_1
Con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 29 febbraio 2024, agiva in giudizio al fine di Per_1 ottenere il pagamento dell'indennità Naspi ove più favorevole rispetto all'assegno di invalidità IO n.
15039430 di cui già era titolare con decorrenza, in via definitiva, dal luglio 2022.
Precisava, quindi, che l'ente convenuto aveva respinto la domanda Naspi del 17 marzo 2023 - presentata successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo alle dipendenze di Daikin Compounding S.p.A. - in quanto il richiedente, già titolare di AOI, non aveva optato per la prestazione NASPI.
Esponeva altresì di avere presentato istanza di riesame in data 30 maggio 2023 ove esponeva che, all'atto della domanda, non gli era stata comunicata la richiesta di opzione, chiedendo altresì all'Istituto di comunicargli l'importo della NASPI spettante e, qualora più favorevole, di considerare l'istanza di riesame quale esercizio del diritto di opzione.
pagina 1 di 5 Stante l'inerzia dell' precisava di aver successivamente presentato ricorso amministrativo, rigettato dal CP_1
Comitato Provinciale con delibera n. 236638 del 21 novembre 2023.
Ciò premesso in fatto, deduceva l'illegittimità della condotta dell' in quanto, in assenza Controparte_2 di un fondamento normativo, il mancato esercizio del diritto di opzione non poteva essere equiparato alla volontà di non volere optare per il beneficio di cui si stava chiedendo il riconoscimento, stante la sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento della NASPI.
Concludeva, domandando “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto al beneficio della NASpI e all'accredito dei relativi contributi figurativi, con decorrenza di legge.
Accertare e dichiarare il diritto del sig. di esercitare l'opzione fra l'assegno di invalidità AIO e l'indennità NASpI Pt_3 successivamente al riconoscimento del diritto e una volta conosciuto l'ammontare della indennità NASpI liquidata dall' . CP_2
Condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , ove esercitata l'opzione per P.IVA_1 tale beneficio, al pagamento in favore del ricorrente della indennità NASpI per un numero complessivo di 208 settimane, nella misura di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , all'accredito dei contributi P.IVA_1 figurativi in favore del ricorrente conseguenti all'accoglimento della domanda e all'esercizio dell'opzione, per la durata di legge.”.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21 maggio 2024, verificata le regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di
CP_1
Stante l'intervenuto decesso del ricorrente, il giudizio veniva dapprima interrotto con decreto del 26 settembre 2024 e successivamente riassunto in data 20 dicembre 2024.
costituito unicamente in fase di riassunzione con memoria del 10 febbraio 2025, chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamando in particolare quanto chiarito dalla
Circolare n. 138 del 26 ottobre 2011 secondo cui, per il corretto esercizio del diritto di opzione, è necessario che il beneficiario manifesti “in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità”.
Precisava altresì come, essendosi il ricorrente rivolto ad un patronato beneficiario di finanziamenti statali, quest'ultimo non avrebbe dovuto limitarsi alla compilazione della domanda, bensì offrire una consulenza e coadiuvare il ricorrente nell'esercizio del diritto di opzione.
pagina 2 di 5 Acquisita ai sensi del 421 c.p.c. la documentazione allegata alla costituzione dell all'udienza dell'11 CP_1 giugno la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, unitamente alla motivazione contestualmente redatta.
*
Il ricorso appare fondato.
Invero, ai fini dell'ottenimento dell'invocato trattamento Naspi, l'art. 3 del d. lgs 22/2015 statuisce che “1.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”
Risulta in primo luogo incontestato tra le parti nonché provato per tabulas il possesso, in capo alla ricorrente, di tutti i requisiti normativamente richiesti (cfr. doc. 7 estratto contributivo) al momento della presentazione della domanda.
Fermo quanto sopra, osserva poi il Tribunale che, nella propria comparsa di costituzione, l ha CP_1 sostenuto la legittimità del proprio diniego stante l'omesso esercizio, all'atto della domanda di NASPI, del diritto di opzione.
Quanto sostenuto dall' non può esser condiviso. CP_1
In particolare, con la sentenza n. 234/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato “costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.”.
Le norme sopra richiamate, invero, né introducono alcun termine di decadenza per l'esercizio pagina 3 di 5 dell'opzione tra assegno di invalidità e trattamento di disoccupazione da parte dell'assicurato né, tantomeno, impongono che l'esercizio del diritto de qua avvenga contestualmente alla presentazione della domanda Naspi, a pena di invalidità (rectius inesistenza) di quest'ultima.
La circolare richiamata sul punto dall'ente convenuto, secondo cui “Per un corretto esercizio del diritto di opzione
è condizione indefettibile che l'assicurato presenti alla competente Struttura dell'Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità”, non ha alcun valore di legge e non può vincolare il Giudice, dovendosi quindi escludere che l' possa introdurre termini ovvero adempimenti decadenziali in assenza di un'esplicita previsione di CP_1 legge (cfr. anche Corte appello Milano, sez. lav., sent. n. 315/2020)
Conseguentemente, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento Naspi richiesto, va dichiarato il diritto di , con decorrenza dal 18 maggio 2023 Per_1 sino alla data di intervenuto decesso, alla liquidazione dell'indennità Naspi, da considerarsi trattamento più favorevole secondo i conteggi da ultimo depositati da (Cfr. docc. 6 e 9 fasc. conv.) e non contestati CP_1 da parte ricorrente, condannando a pagare la differenza tra quanto già erogato al ricorrente a titolo di CP_1 assegno di Invalidità Ordinario e quanto dovutogli a titolo di indennità di disoccupazione per il medesimo periodo, oltre interessi legali sui ratei pregressi. CP_ In ragione della soccombenza l' deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione dell'indennità Naspi, a pagare la Per_1 differenza tra quanto erogato al ricorrente a titolo di assegno di Invalidità Ordinario e quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione per il medesimo periodo, oltre interessi legali sui ratei pregressi;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatario.
Brescia, 11/06/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di Parte_6 Per_1
Con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 29 febbraio 2024, agiva in giudizio al fine di Per_1 ottenere il pagamento dell'indennità Naspi ove più favorevole rispetto all'assegno di invalidità IO n.
15039430 di cui già era titolare con decorrenza, in via definitiva, dal luglio 2022.
Precisava, quindi, che l'ente convenuto aveva respinto la domanda Naspi del 17 marzo 2023 - presentata successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo alle dipendenze di Daikin Compounding S.p.A. - in quanto il richiedente, già titolare di AOI, non aveva optato per la prestazione NASPI.
Esponeva altresì di avere presentato istanza di riesame in data 30 maggio 2023 ove esponeva che, all'atto della domanda, non gli era stata comunicata la richiesta di opzione, chiedendo altresì all'Istituto di comunicargli l'importo della NASPI spettante e, qualora più favorevole, di considerare l'istanza di riesame quale esercizio del diritto di opzione.
pagina 1 di 5 Stante l'inerzia dell' precisava di aver successivamente presentato ricorso amministrativo, rigettato dal CP_1
Comitato Provinciale con delibera n. 236638 del 21 novembre 2023.
Ciò premesso in fatto, deduceva l'illegittimità della condotta dell' in quanto, in assenza Controparte_2 di un fondamento normativo, il mancato esercizio del diritto di opzione non poteva essere equiparato alla volontà di non volere optare per il beneficio di cui si stava chiedendo il riconoscimento, stante la sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento della NASPI.
Concludeva, domandando “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto al beneficio della NASpI e all'accredito dei relativi contributi figurativi, con decorrenza di legge.
Accertare e dichiarare il diritto del sig. di esercitare l'opzione fra l'assegno di invalidità AIO e l'indennità NASpI Pt_3 successivamente al riconoscimento del diritto e una volta conosciuto l'ammontare della indennità NASpI liquidata dall' . CP_2
Condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , ove esercitata l'opzione per P.IVA_1 tale beneficio, al pagamento in favore del ricorrente della indennità NASpI per un numero complessivo di 208 settimane, nella misura di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condannare l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , all'accredito dei contributi P.IVA_1 figurativi in favore del ricorrente conseguenti all'accoglimento della domanda e all'esercizio dell'opzione, per la durata di legge.”.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21 maggio 2024, verificata le regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di
CP_1
Stante l'intervenuto decesso del ricorrente, il giudizio veniva dapprima interrotto con decreto del 26 settembre 2024 e successivamente riassunto in data 20 dicembre 2024.
costituito unicamente in fase di riassunzione con memoria del 10 febbraio 2025, chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, richiamando in particolare quanto chiarito dalla
Circolare n. 138 del 26 ottobre 2011 secondo cui, per il corretto esercizio del diritto di opzione, è necessario che il beneficiario manifesti “in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità”.
Precisava altresì come, essendosi il ricorrente rivolto ad un patronato beneficiario di finanziamenti statali, quest'ultimo non avrebbe dovuto limitarsi alla compilazione della domanda, bensì offrire una consulenza e coadiuvare il ricorrente nell'esercizio del diritto di opzione.
pagina 2 di 5 Acquisita ai sensi del 421 c.p.c. la documentazione allegata alla costituzione dell all'udienza dell'11 CP_1 giugno la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, unitamente alla motivazione contestualmente redatta.
*
Il ricorso appare fondato.
Invero, ai fini dell'ottenimento dell'invocato trattamento Naspi, l'art. 3 del d. lgs 22/2015 statuisce che “1.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”
Risulta in primo luogo incontestato tra le parti nonché provato per tabulas il possesso, in capo alla ricorrente, di tutti i requisiti normativamente richiesti (cfr. doc. 7 estratto contributivo) al momento della presentazione della domanda.
Fermo quanto sopra, osserva poi il Tribunale che, nella propria comparsa di costituzione, l ha CP_1 sostenuto la legittimità del proprio diniego stante l'omesso esercizio, all'atto della domanda di NASPI, del diritto di opzione.
Quanto sostenuto dall' non può esser condiviso. CP_1
In particolare, con la sentenza n. 234/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato “costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.”.
Le norme sopra richiamate, invero, né introducono alcun termine di decadenza per l'esercizio pagina 3 di 5 dell'opzione tra assegno di invalidità e trattamento di disoccupazione da parte dell'assicurato né, tantomeno, impongono che l'esercizio del diritto de qua avvenga contestualmente alla presentazione della domanda Naspi, a pena di invalidità (rectius inesistenza) di quest'ultima.
La circolare richiamata sul punto dall'ente convenuto, secondo cui “Per un corretto esercizio del diritto di opzione
è condizione indefettibile che l'assicurato presenti alla competente Struttura dell'Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità”, non ha alcun valore di legge e non può vincolare il Giudice, dovendosi quindi escludere che l' possa introdurre termini ovvero adempimenti decadenziali in assenza di un'esplicita previsione di CP_1 legge (cfr. anche Corte appello Milano, sez. lav., sent. n. 315/2020)
Conseguentemente, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento Naspi richiesto, va dichiarato il diritto di , con decorrenza dal 18 maggio 2023 Per_1 sino alla data di intervenuto decesso, alla liquidazione dell'indennità Naspi, da considerarsi trattamento più favorevole secondo i conteggi da ultimo depositati da (Cfr. docc. 6 e 9 fasc. conv.) e non contestati CP_1 da parte ricorrente, condannando a pagare la differenza tra quanto già erogato al ricorrente a titolo di CP_1 assegno di Invalidità Ordinario e quanto dovutogli a titolo di indennità di disoccupazione per il medesimo periodo, oltre interessi legali sui ratei pregressi. CP_ In ragione della soccombenza l' deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione dell'indennità Naspi, a pagare la Per_1 differenza tra quanto erogato al ricorrente a titolo di assegno di Invalidità Ordinario e quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione per il medesimo periodo, oltre interessi legali sui ratei pregressi;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatario.
Brescia, 11/06/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
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