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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
168/2025 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Teresa Colosimo del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Cotronei (KR), Via Laghi
Silani n. 67;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE TU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 17.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato – insegnante di scienze motorie presso i vari istituti scolastici indicati in ricorso – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato e deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine - ed in particolare dell'art. 5, D.Lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine - e degli obblighi comunitari di cui alla
Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti del ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra il sig. e il Controparte_2 [...]
, è intercorso ed intercorre, tutt'ora, un rapporto di lavoro alle Controparte_1
pubbliche dipendenze a tempo determinato;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AO48 EX
SCIENZE MOTORIE presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI
FORNONOVO DI TARO(PARMA) e presso il Liceo Scientifico Ulivi di Parma;
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni -2018/2019-, -
2020/2021, -2021/2022-, -2022/2023-, -2023/2024-, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto
Legge 131/2024,ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.517,77, ovvero, di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”;
D) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, su posti vacanti e non disponibili, per gli anni 2017/2018- -
2018/2018-, -2019/2020-, -2024/2025, in quanto vi è stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , poiché, nel caso di specie, non solo vi è stata la sola reiterazione ma il CP_1
susseguirsi delle assegnazioni presso il medesimo e con riguardo alla stessa CP_3
cattedra, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/2024,ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.517,77, ovvero, di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e
IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc;
.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 27.03.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Innanzitutto, occorre dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni - la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità. Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione. Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e sino all'anno scolastico in corso, è stato titolare di contratti a tempo determinato e che, ad eccezione dell'annualità 2023/2024
(anno scolastico nel corso del quale ha prestato attività di docenza in una scuola primaria), ha sempre prestato attività di docenza nell'insegnamento di “A048 - EX
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO”; tuttavia, risulta documentalmente che, solo in due di queste annualità (2020/2021 e 2022/2023), egli ha prestato attività di docenza, presso il medesimo Istituto (ossia l'Istituto Scolastico “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di
RO (PR), in forza di contratti annuali, e, quindi, per la copertura di posti dell'organico di diritto. Per contro, nel corso degli altri anni scolastici, egli ha prestato la propria attività, o in forza di contratti annuali ma presso altro istituto scolastico (2021/2022 presso l'Istituto “Olivi” di Parma), o in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche, e, quindi, per la copertura di posti dell'organico c.d. di fatto – (2018/2019 presso l'Istituto “Toschi” di Parma, 2019/2020 e 2024/2025 presso l “Carlo CP_3
Emilio Gadda” di Fornovo di RO (PR)).
In tali ipotesi, inoltre, non può configurarsi nemmeno un uso distorto o improprio dell'attribuzione delle supplenze su organico di fatto, in quanto parte ricorrente non ha allegato, né provato, le circostanze concrete a suo sostegno, ma anzi risulta per tabulas che le supplenze su organico di fatto presso l'Istituto Scolastico “Carlo
Emilio Gadda” di Fornovo di RO (PR), oltre a essere in numero esiguo (due annualità), siano state svolte a distanza di cinque anni l'una dall'altra, e che, in particolare, la seconda, ancora in corso, sia iniziata a distanza di due anni dall'ultimo incarico di diritto prestato dal ricorrente.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
168/2025 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Teresa Colosimo del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Cotronei (KR), Via Laghi
Silani n. 67;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE TU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 17.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato – insegnante di scienze motorie presso i vari istituti scolastici indicati in ricorso – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato e deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine - ed in particolare dell'art. 5, D.Lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine - e degli obblighi comunitari di cui alla
Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il ha posto in essere, nei Controparte_1
confronti del ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che tra il sig. e il Controparte_2 [...]
, è intercorso ed intercorre, tutt'ora, un rapporto di lavoro alle Controparte_1
pubbliche dipendenze a tempo determinato;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 è stato assunto con la qualifica personale docente classe di concorso AO48 EX
SCIENZE MOTORIE presso l'Istituto CARLO EMILIO GADDA SEDE DI
FORNONOVO DI TARO(PARMA) e presso il Liceo Scientifico Ulivi di Parma;
C) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili, per gli anni -2018/2019-, -
2020/2021, -2021/2022-, -2022/2023-, -2023/2024-, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto
Legge 131/2024,ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.517,77, ovvero, di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”;
D) Accertare e dichiarare che controparte ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, su posti vacanti e non disponibili, per gli anni 2017/2018- -
2018/2018-, -2019/2020-, -2024/2025, in quanto vi è stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , poiché, nel caso di specie, non solo vi è stata la sola reiterazione ma il CP_1
susseguirsi delle assegnazioni presso il medesimo e con riguardo alla stessa CP_3
cattedra, e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all' art. 12 Decreto Legge 131/2024,ovvero, da quattro a ventiquattro mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. pari ad €. 1.517,77, ovvero, di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e
IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Teresa Colosimo ex art. 93 cpc;
.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 27.03.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Innanzitutto, occorre dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni - la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità. Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti
(art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione. Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e sino all'anno scolastico in corso, è stato titolare di contratti a tempo determinato e che, ad eccezione dell'annualità 2023/2024
(anno scolastico nel corso del quale ha prestato attività di docenza in una scuola primaria), ha sempre prestato attività di docenza nell'insegnamento di “A048 - EX
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO”; tuttavia, risulta documentalmente che, solo in due di queste annualità (2020/2021 e 2022/2023), egli ha prestato attività di docenza, presso il medesimo Istituto (ossia l'Istituto Scolastico “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di
RO (PR), in forza di contratti annuali, e, quindi, per la copertura di posti dell'organico di diritto. Per contro, nel corso degli altri anni scolastici, egli ha prestato la propria attività, o in forza di contratti annuali ma presso altro istituto scolastico (2021/2022 presso l'Istituto “Olivi” di Parma), o in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche, e, quindi, per la copertura di posti dell'organico c.d. di fatto – (2018/2019 presso l'Istituto “Toschi” di Parma, 2019/2020 e 2024/2025 presso l “Carlo CP_3
Emilio Gadda” di Fornovo di RO (PR)).
In tali ipotesi, inoltre, non può configurarsi nemmeno un uso distorto o improprio dell'attribuzione delle supplenze su organico di fatto, in quanto parte ricorrente non ha allegato, né provato, le circostanze concrete a suo sostegno, ma anzi risulta per tabulas che le supplenze su organico di fatto presso l'Istituto Scolastico “Carlo
Emilio Gadda” di Fornovo di RO (PR), oltre a essere in numero esiguo (due annualità), siano state svolte a distanza di cinque anni l'una dall'altra, e che, in particolare, la seconda, ancora in corso, sia iniziata a distanza di due anni dall'ultimo incarico di diritto prestato dal ricorrente.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri