TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1630 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, sia in proprio che quale titolare dell'omonima impresa C.F._1 individuale, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FORTUNATO C.F._3
ANTONIETTA, giusta mandato a margine dell'atto di opposizione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
opponenti
E
, e - per essa – la mandataria in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
FORINO FABIO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di precetto;
opposte
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti in epigrafe indicati citavano in giudizio la e la al fine di vedere Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'improduttività dell'atto di precetto notificato il 30.03.2022, per la somma di euro 92.607,68 scaturito da contratto
1 di mutuo fondiario giusto atto notarile Notaio del 22.07.2011 Repertorio n. Per_1
2529, Raccolta n. 1630, oltre interessi, onorari e con rimborso delle spese di lite. In particolare, parte opponente eccepiva l'omessa notifica del contratto di mutuo meramente indicato nel precetto, la mancata prova dell'erogazione del denaro ai mutuatari, nonché l'erronea indicazione del sig. quale debitore principale, Pt_1 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio la e – per essa - la mandataria Controparte_1 contestando integralmente l'opposizione spiegata e, in particolare, CP_2 evidenziando l'inammissibilità e l'improponibilità dell'atto di opposizione, interamente fondata su un diverso contratto di mutuo (giacchè quello posto a fondamento del precetto opposto era il contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del 22.07.2011 rep. n. 2528 e racc. n. 1629, nel quale Per_1 Parte_1 risultava mutuatario quale titolare dell'omonima ditta e datore di ipoteca in proprio, e non quello indicato da parte opponente), evidenziando che a norma dell'art. 41 TUB non vi era necessità della notifica del titolo esecutivo e che nel contratto di mutuo posto a fondamento del precetto la parte mutuataria aveva rilasciato regolare quietanza in ordine alla erogazione delle somme.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 13.9.2022 per l'udienza del 22.09.2022, poi, parte opponente eccepiva anche la mancanza di legittimazione attiva di parte opposta, non essendo stata notificata al sig. l'avvenuta cessione del credito. Pt_1
Assegnati i termini istruttori, di cui si avvaleva la sola parte opposta, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2024, quindi, la sola parte opposta concludeva riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dando atto dell'assenza di parte opponente.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Stante l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo, alla luce dell'art. 41 TUB correttamente invocato da parte opposta, nonché dell'omessa erogazione delle somme mutuate, alla luce della quietanza contenuta nell'atto di mutuo, come giustamente evidenziato da parte opposta, i restanti motivi di opposizione di parte attrice si fondano su un contratto di mutuo fondiario
2 differente da quello oggetto dell'atto di precetto impugnato.
A fronte di detta precisa contestazione, nella memoria del 22.09.2022 (l'unica depositata dopo la costituzione in giudizio di parte opposta) parte opponente si limitava ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, ragione per cui a norma dell'art. 115 c.p.c. deve considerarsi riconosciuta la divergenza tra il contratto contenuto nell'atto di precetto e quello richiamato nell'atto di citazione.
In merito all'eccepita carenza di legittimazione attiva della , è Controparte_1 consolidato principio giurisprudenziale in materia quello espresso dalla VI Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Alla luce della ratio della normativa vigente in materia, improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, che non impone particolari requisiti formali ed anzi mira a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, gli ultimi sviluppi giurisprudenziali (già seguiti reiteratamente anche dalla sottoscritta) hanno chiarito che la prova della legittimazione attiva non è circoscritta al deposito del contratto di cessione, con allegato l'elenco degli specifici crediti ceduti, essendo il creditore libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative;
del resto anche il citato consolidato principio giurisprudenziale implica che la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare, l'inclusione nel contratto di
3 cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione: non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purchè abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (principio richiamato, ex multis, anche da
Cassazione civile sez. I, 08/11/2024 n. 28790).
Orbene, nel presente giudizio parte opposta forniva indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della propria legittimazione attiva depositando non solo il contratto originario e la prova dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione, ma soprattutto l'attestazione dell'effettiva cessione del credito oggetto di causa rilasciata direttamente dalla BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi originaria creditrice dell'odierna parte opponente, nonché dante causa dell'odierna parte opposta (cfr. documentazione allegata alle memorie depositate il 9.3.2023), di talchè anche detta eccezione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti a rimborsare in favore di le spese Controparte_1
adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni.
4 relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.433,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la trattazione ed € 2.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 22/07/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. Stefano Orlacchio, tirocinante ex art. 73, dl.vo
69/13
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli