TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 2410/2024 RG, promossa da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Politano
ricorrente
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RU SP
resistente
PREMESSA
Con atto notificato in data 09.09.2024 il Sig. , premesso di aver locato, per Parte_1
uso abitativo, al sig. un immobile sito in Montebello Ionico, Via Controparte_1
Sotto Ferrovia n. 15, per un canone mensile di € 450,00 e che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni, dal mese di maggio 2023 al mese di luglio 2024, intimava lo sfratto per morosità, chiedendo la convalida e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente ai canoni dovuti e non corrisposti. Si costituiva in giudizio l'intimato, chiedendo fosse accertato che il sig. aveva Parte_1
comunicato, con preavviso di mesi sei, la disdetta del contratto di locazione e, per l'effetto, che fosse dichiarato di non doversi procedere alla convalida dell'intimato sfratto, all'emissione di ordinanza di rilascio e alla richiesta ingiunzione di pagamento;
in via istruttoria chiedeva che, qualora fosse ritenuto opportuno, fosse nominato CTU al fine di accertare l'effettivo valore dei lavori effettuati sull'immobile, per poter compensare le somme dovute a titolo di locazione. Con ordinanza del 03.10.2024 veniva disposto il rilascio dell'immobile locato entro la data del 10 dicembre 2024 ed il mutamento del rito, con assegnazione di termine per il deposito di memorie integrative. Nelle proprie memorie integrative parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione, stipulato in data 01.08.2018; per l'effetto che lo stesso intimato sia condannato al rilascio dei locali suindicati, liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario ed al pagamento dei canoni non corrisposti, pari ad € 6.750,00, oltre i canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite. All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno dichiarato che i tentativi di definizione bonaria della lite, attivati nel corso del procedimento obbligatorio di mediazione, non sono andati a buon fine, si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno chiesto che la causa andasse in decisione. All'udienza del 08.10.2025, fissata per la discussione e la decisione, i ricorrenti si sono riportati ai propri atti di causa, insistendo nelle relative conclusioni. Il
Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore
16,10 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Nel caso in esame, nella fase di convalida, l'intimato ha contestato la domanda avversaria, asserendo che la disdetta del contratto, comunicata dall'intimante sei mesi prima della scadenza, prevista in data 01.08.2022, renderebbe inammissibile la domanda di sfratto per morosità e di emissione del decreto ingiuntivo per pagamento dei canoni dovuti e non pagati, in quanto azionate dopo la scadenza del contratto;
l'intimato produce copia della disdetta e dei bonifici bancari che attestano il pagamento di canoni anche dopo la scadenza del contratto;
l'intimato non nega di aver continuato ad occupare l'immobile anche dopo la disdetta e di aver maturato la morosità lamentata dall'intimante.
La questione si incentra, quindi, sull'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti e sulla legittimità dell'azione di sfratto per morosità, nonostante la disdetta del contratto. La disdetta del contratto effettuata nei termini previsti dalla legge e dalla relativa clausola contrattuale, comunicata con lettera raccomandata determina la cessazione del rapporto locatizio alla data di scadenza, anche nel caso in cui persista l'occupazione dell'immobile da parte del conduttore ed il pagamento dei canoni locatizi, almeno che non vi sia espressa volontà contraria del locatore;
tuttavia, la protratta occupazione dell'immobile da parte del conduttore, con contestuale pagamento dei canoni, integra una situazione di fatto che, sebbene non possa di per sé determinare un rinnovo tacito o continuazione del contratto – stante la mera tolleranza del locatore - comporta, comunque, l'obbligo del conduttore-occupante di pagare importi mensili corrispondenti ai canoni pattuiti, per tutto il periodo di occupazione effettiva dell'immobile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1591 c.c.
Nel caso in esame, la disdetta del contatto è stata comunicata con lettera raccomandata, la cui copia è stata prodotta da parte intimata e non contestata dall'intimante; la morosità, sebbene sia sopravvenuta in relazione a canoni scaduti dopo la disdetta, legittima comunque il locatore ad ottenere, in fase di merito, sia la restituzione immediata dell'immobile, così come disposto con ordinanza provvisoria del 02.10.2024, sia il pagamento di importi corrispondenti ai canoni di locazione, dovuti e non corrisposti nel periodo di occupazione protratta oltre la scadenza, per l'importo di € 6,750,00, richiesto dal ricorrente e non contestato dal resistente. Non può essere, invece, accolta la domanda dell'intimato, di compensazione dei crediti per canoni scaduti e non corrisposti con le spese per lavori dallo stesso effettuati all'interno dell'immobile locato, atteso che non
è stata fornita alcuna prova in merito all'esecuzione dei lavori stessi ed al relativo costo, né in fase di convalida né nella presente fase del giudizio, considerato che l'intimato non ha prodotto memorie integrative né nuova documentazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il decreto n. 55 del 10.3.2014 e lo scaglione di riferimento ivi previsto, il resistente va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alla rifusione delle spese, per € 451,00
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ricorrente, contro Parte_1 [...]
, resistente, così provvede: Controparte_1
1) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.750,00, oltre indennità d'occupazione scaduti ed a scadere, pari ad € 450,00 mensili, fino all'effettivo rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle rispettive scadenze e sino a soddisfo;
2) condanna parte resistente all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombero da persone e cose, se non già eseguito in esecuzione dell'ordinanza del 02.10.2024;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge, e spese vive per € 451,00.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 2410/2024 RG, promossa da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Politano
ricorrente
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RU SP
resistente
PREMESSA
Con atto notificato in data 09.09.2024 il Sig. , premesso di aver locato, per Parte_1
uso abitativo, al sig. un immobile sito in Montebello Ionico, Via Controparte_1
Sotto Ferrovia n. 15, per un canone mensile di € 450,00 e che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni, dal mese di maggio 2023 al mese di luglio 2024, intimava lo sfratto per morosità, chiedendo la convalida e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente ai canoni dovuti e non corrisposti. Si costituiva in giudizio l'intimato, chiedendo fosse accertato che il sig. aveva Parte_1
comunicato, con preavviso di mesi sei, la disdetta del contratto di locazione e, per l'effetto, che fosse dichiarato di non doversi procedere alla convalida dell'intimato sfratto, all'emissione di ordinanza di rilascio e alla richiesta ingiunzione di pagamento;
in via istruttoria chiedeva che, qualora fosse ritenuto opportuno, fosse nominato CTU al fine di accertare l'effettivo valore dei lavori effettuati sull'immobile, per poter compensare le somme dovute a titolo di locazione. Con ordinanza del 03.10.2024 veniva disposto il rilascio dell'immobile locato entro la data del 10 dicembre 2024 ed il mutamento del rito, con assegnazione di termine per il deposito di memorie integrative. Nelle proprie memorie integrative parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione, stipulato in data 01.08.2018; per l'effetto che lo stesso intimato sia condannato al rilascio dei locali suindicati, liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario ed al pagamento dei canoni non corrisposti, pari ad € 6.750,00, oltre i canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese di lite. All'udienza del 07.05.2025 le parti hanno dichiarato che i tentativi di definizione bonaria della lite, attivati nel corso del procedimento obbligatorio di mediazione, non sono andati a buon fine, si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno chiesto che la causa andasse in decisione. All'udienza del 08.10.2025, fissata per la discussione e la decisione, i ricorrenti si sono riportati ai propri atti di causa, insistendo nelle relative conclusioni. Il
Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore
16,10 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Nel caso in esame, nella fase di convalida, l'intimato ha contestato la domanda avversaria, asserendo che la disdetta del contratto, comunicata dall'intimante sei mesi prima della scadenza, prevista in data 01.08.2022, renderebbe inammissibile la domanda di sfratto per morosità e di emissione del decreto ingiuntivo per pagamento dei canoni dovuti e non pagati, in quanto azionate dopo la scadenza del contratto;
l'intimato produce copia della disdetta e dei bonifici bancari che attestano il pagamento di canoni anche dopo la scadenza del contratto;
l'intimato non nega di aver continuato ad occupare l'immobile anche dopo la disdetta e di aver maturato la morosità lamentata dall'intimante.
La questione si incentra, quindi, sull'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti e sulla legittimità dell'azione di sfratto per morosità, nonostante la disdetta del contratto. La disdetta del contratto effettuata nei termini previsti dalla legge e dalla relativa clausola contrattuale, comunicata con lettera raccomandata determina la cessazione del rapporto locatizio alla data di scadenza, anche nel caso in cui persista l'occupazione dell'immobile da parte del conduttore ed il pagamento dei canoni locatizi, almeno che non vi sia espressa volontà contraria del locatore;
tuttavia, la protratta occupazione dell'immobile da parte del conduttore, con contestuale pagamento dei canoni, integra una situazione di fatto che, sebbene non possa di per sé determinare un rinnovo tacito o continuazione del contratto – stante la mera tolleranza del locatore - comporta, comunque, l'obbligo del conduttore-occupante di pagare importi mensili corrispondenti ai canoni pattuiti, per tutto il periodo di occupazione effettiva dell'immobile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1591 c.c.
Nel caso in esame, la disdetta del contatto è stata comunicata con lettera raccomandata, la cui copia è stata prodotta da parte intimata e non contestata dall'intimante; la morosità, sebbene sia sopravvenuta in relazione a canoni scaduti dopo la disdetta, legittima comunque il locatore ad ottenere, in fase di merito, sia la restituzione immediata dell'immobile, così come disposto con ordinanza provvisoria del 02.10.2024, sia il pagamento di importi corrispondenti ai canoni di locazione, dovuti e non corrisposti nel periodo di occupazione protratta oltre la scadenza, per l'importo di € 6,750,00, richiesto dal ricorrente e non contestato dal resistente. Non può essere, invece, accolta la domanda dell'intimato, di compensazione dei crediti per canoni scaduti e non corrisposti con le spese per lavori dallo stesso effettuati all'interno dell'immobile locato, atteso che non
è stata fornita alcuna prova in merito all'esecuzione dei lavori stessi ed al relativo costo, né in fase di convalida né nella presente fase del giudizio, considerato che l'intimato non ha prodotto memorie integrative né nuova documentazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il decreto n. 55 del 10.3.2014 e lo scaglione di riferimento ivi previsto, il resistente va condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alla rifusione delle spese, per € 451,00
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ricorrente, contro Parte_1 [...]
, resistente, così provvede: Controparte_1
1) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.750,00, oltre indennità d'occupazione scaduti ed a scadere, pari ad € 450,00 mensili, fino all'effettivo rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle rispettive scadenze e sino a soddisfo;
2) condanna parte resistente all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombero da persone e cose, se non già eseguito in esecuzione dell'ordinanza del 02.10.2024;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge, e spese vive per € 451,00.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Versaci