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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7106/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CHIEFFALLO MARIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e l' (c.f. Controparte_2
) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dal funzionario P.IVA_2 dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2023 ha chiesto che, Parte_1
ai fini del suo inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-2024, il venga condannato a valutare, Controparte_1 attribuendogli il relativo punteggio, il servizio militare prestato. A sostegno della
1 superiore pretesa il ricorrente ha argomentato circa la fondatezza del proprio diritto in base al dettato dell'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 giugno 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza Controparte_1
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversa non ha per oggetto il diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato nella medesima qualifica di responsabile o assistente amministrativo (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023: “- rilevato che l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; - rilevato che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”; - rilevato che “alle graduatorie del personale ATA, per quanto
2 non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge” (cfr. Cass. n. 35380/2021); - rilevato che in un primo tempo il ha interpretato la CP_1 disposizione dell'art. 2050, comma 2, intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
che proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 sulla scorta dei quali: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; - rilevato che la
Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 e successive pronunce conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali;
- rilevato che con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, è stato disposto che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica”, con l'attribuzione di 6 punti per ogni anno;
diversamente “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”, con l'attribuzione di 0,60 punti per anno;
- rilevato che le previsioni del
D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato tra l'altro dallo stesso ricorrente: “in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del
1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma
1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto” (cfr. cass. 35380/2021); - rilevato, infatti, che il D.M. 50/2021 ha disposto, 3 in conformità a quanto sopra, che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto debbaessere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- rilevato che la domanda del ricorrente si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica;
- rilevato che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale;
pertanto, la pretesa avanzata dal ricorrente, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria;
- rilevato che la differente valutazione della leva, peraltro, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della
Costituzione: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
- rilevato che inconferenti risultano, inoltre, i richiami alla giurisprudenza della
Cassazione effettuati dalla parte ricorrente, in quanto aventi ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali (cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato”).
In estrema sintesi, dunque, va ritenuto, da un lato, che nessuna norma (e, in particolare, neppure l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, peraltro riferita al solo personale docente immesso in ruolo) imponga al convenuto di valutare il servizio militare CP_1 prestato non in costanza di nomina con lo stesso punteggio del servizio prestato con la medesima qualifica cui si riferisce il concorso o la graduatoria e, dall'altro lato, che la distinzione introdotta dal d.m. 50/2021, per esempio, tra servizio prestato nella medesima qualifica (valutato 6 punti per ciascun anno), servizio prestato presso istituzioni scolastiche non statali (valutato 3 punti per ciascun anno) e servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici (valutato 0,6 punti per ciascun anno) sia del tutto ragionevole e, comunque, pienamente legittimo (cfr. all'uopo l'art. 2050, comma 1, del d.lgs. 66/2010 nella parte in cui stabilisce che i periodi di
4 effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, cioè esattamente quanto previsto dal d.m. 50/2021).
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma l'esistenza di un contrario orientamento all'interno di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n.
1115/2023 del 31 marzo 2023; Trib. Palermo, sentenza n. 254/2023 del 27 gennaio 2023;
Trib. Palermo, sentenza n. 945/2023 del 20 marzo 2023), giustifica l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7106/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CHIEFFALLO MARIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e l' (c.f. Controparte_2
) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dal funzionario P.IVA_2 dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2023 ha chiesto che, Parte_1
ai fini del suo inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-2024, il venga condannato a valutare, Controparte_1 attribuendogli il relativo punteggio, il servizio militare prestato. A sostegno della
1 superiore pretesa il ricorrente ha argomentato circa la fondatezza del proprio diritto in base al dettato dell'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 giugno 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza Controparte_1
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversa non ha per oggetto il diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato nella medesima qualifica di responsabile o assistente amministrativo (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023: “- rilevato che l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; - rilevato che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”; - rilevato che “alle graduatorie del personale ATA, per quanto
2 non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge” (cfr. Cass. n. 35380/2021); - rilevato che in un primo tempo il ha interpretato la CP_1 disposizione dell'art. 2050, comma 2, intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
che proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 sulla scorta dei quali: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; - rilevato che la
Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 e successive pronunce conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali;
- rilevato che con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, è stato disposto che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica”, con l'attribuzione di 6 punti per ogni anno;
diversamente “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”, con l'attribuzione di 0,60 punti per anno;
- rilevato che le previsioni del
D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato tra l'altro dallo stesso ricorrente: “in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del
1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma
1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto” (cfr. cass. 35380/2021); - rilevato, infatti, che il D.M. 50/2021 ha disposto, 3 in conformità a quanto sopra, che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto debbaessere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- rilevato che la domanda del ricorrente si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica;
- rilevato che l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale;
pertanto, la pretesa avanzata dal ricorrente, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria;
- rilevato che la differente valutazione della leva, peraltro, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della
Costituzione: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
- rilevato che inconferenti risultano, inoltre, i richiami alla giurisprudenza della
Cassazione effettuati dalla parte ricorrente, in quanto aventi ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali (cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato”).
In estrema sintesi, dunque, va ritenuto, da un lato, che nessuna norma (e, in particolare, neppure l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, peraltro riferita al solo personale docente immesso in ruolo) imponga al convenuto di valutare il servizio militare CP_1 prestato non in costanza di nomina con lo stesso punteggio del servizio prestato con la medesima qualifica cui si riferisce il concorso o la graduatoria e, dall'altro lato, che la distinzione introdotta dal d.m. 50/2021, per esempio, tra servizio prestato nella medesima qualifica (valutato 6 punti per ciascun anno), servizio prestato presso istituzioni scolastiche non statali (valutato 3 punti per ciascun anno) e servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici (valutato 0,6 punti per ciascun anno) sia del tutto ragionevole e, comunque, pienamente legittimo (cfr. all'uopo l'art. 2050, comma 1, del d.lgs. 66/2010 nella parte in cui stabilisce che i periodi di
4 effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, cioè esattamente quanto previsto dal d.m. 50/2021).
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma l'esistenza di un contrario orientamento all'interno di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n.
1115/2023 del 31 marzo 2023; Trib. Palermo, sentenza n. 254/2023 del 27 gennaio 2023;
Trib. Palermo, sentenza n. 945/2023 del 20 marzo 2023), giustifica l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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