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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13269 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27222/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27222 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
25.7.2025 e delle memorie di replica fino al 15.9.2025, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Di Raimo, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo D'Alessandro e Massimiliano Di Croce, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1695/2022 emesso nel procedimento n.
5149/2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.5.2025.
FATTO E DIRITTO
, quale erede di , ha chiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del CP_1 Persona_1 decreto ingiuntivo n. 1695/2022, immediatamente esecutivo, per l'importo di € 8.000,00 nei confronti di in relazione ai compensi per l'attività professionale svolta dal suo dante causa Parte_1 nell'ambito dei procedimenti n.11061/2013 e 24763/2013, svoltisi di fronte alla Corte di Cassazione confronti dei sig. e CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con vittoria di Parte_1 spese.
A tal fine ha dedotto: - che con il decreto ingiuntivo opposto la controparte aveva richiesto per la seconda volta e per l'intero il pagamento della somma portata dal titolo pari ad € 8.000,00, per l'attività profusa dall'avv. ; - che l'importo era già stato corrisposto, come risultava dal Persona_1 contenuto della sentenza n. 18292/2021 del Tribunale di Roma, dalla quale si poteva evincere che, per l'attività svolta di fronte alla Corte di Cassazione, l'avv. aveva già ricevuto il Persona_1 proprio compenso nella misura di € 5.000,00; - che la somma era stata corrisposta sulla base di un accordo, depositato dall'avv. Massimiliano Di Croce in quel giudizio, che prevedeva il pagamento del corrispettivo di € 10.000,00, con la conseguenza che all'avv. sarebbe spettato il 50%; - Persona_1 che tale sentenza aveva peraltro revocato il decreto ingiuntivo n. 11085/2018, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig. - che altro ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto Pt_1 dall'avv. Vincenzo D'Alessandro in proprio, in relazione al medesimo compenso, richiesto per intero;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine ha dedotto: - che l'opposizione doveva essere ritenuta totalmente infondata;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto sulla scorta della scrittura privata sottoscritta dall'opponente in data 14.3.2016, con la quale si era impegnata al versamento in favore dell'avv. Persona_1 della somma di € 8.000,00, a condizione che fosse ottenuto il pieno accoglimento del ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1994/2012 della Corte d'Appello di Roma e del controricorso in
Cassazione avverso il ricorso proposto dai fratelli per la riforma della sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Roma n. 3217/2013; - che in tale scrittura si dava atto che l'importo previsto sarebbe stato versato oltre alle somme già concordati con i due contratti d'opera professionale sottoscritti in data
23.10.2012 e 25.11.2013; - che la prestazione era stata resa correttamente, essendo maturato il diritto al pagamento di tale corrispettivo;
- che la somma di € 5.000,00 era stata versata quale saldo delle prime due scadenze previste dal contratto d'opera professionale del 25.11.2013; - che la sentenza richiamata da controparte non poteva spiegare alcun rilievo nel presente procedimento, riguardando un decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Massimiliano Di Croce;
- che quindi l'opposizione doveva ritenersi del tutto infondata;
- che correttamente il decreto ingiuntivo era stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva, tenuto conto dei documenti posti a suo fondamento.
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'esito dell'udienza del 26.5.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da , Controparte_1 quale erede di , sulla scorta della scrittura privata del 14.3.2016, in cui l'odierna Persona_1
pagina 2 di 3 opponente si è impegnata a corrispondere al professionista, in relazione all'opera prestata nell'ambito dei procedimenti rg. 11061/2013 e 24763/2013 di fronte alla Corte di Cassazione, nel caso di esito positivo dei procedimenti, oltre agli importi già concordati con i contratti d'opera professionale del
23.10.2012 e del 25.11.2013 anche l'ulteriore importo di € 8.000,00. In sede monitoria, oltre a tale scrittura, la parte ricorrente aveva prodotto la sentenza an. 4515/2018 della Suprema Corte, resa nei procedimenti in precedenza indicati riuniti, nella quale è stato accolto il ricorso principale della sig.
rigettato quello incidentale delle controparti. Pt_1 in sede di opposizione, non contestando in alcun modo il conferimento dell'incarico e Parte_1
l'espletamento della prestazione, si è limitata ad eccepire l'avvenuto pagamento dell'importo di €
5.000,00 in relazione all'attività espletata in tali procedimenti.
Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla parte opposta, che ha tuttavia specificato che, come si evince chiaramente dal contenuto della scrittura privata azionata, l'importo di € 8.000,00 era stato pattuito in aggiunta a quelli già previsti nei precedenti contratti d'opera professionale.
L'opponente, avendo sollevato eccezione di estinzione del proprio obbligo, aveva l'onere di documentare compiutamente quanto dedotto: dal momento che tale onere non è stato assolto, avendo la sig. fatto riferimento ad un pagamento da imputarsi ad altro titolo, l'opposizione va Pt_1 respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del credito e delle fasi effettivamente espletate.
Sussiste il presupposto di cui all'art. 96 c.p.c. ai fini della condanna dell'opponente al risarcimento del danno, dal momento che la medesima aveva sottoscritto, oltre ai due contratti d'opera professionale del 23.10.2012 e del 25.11.2013 anche quello posto a fondamento del ricorso monitorio, circostanza che non poteva non essere nota alla sig. Pt_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1695/2022 emesso nel procedimento n. 5149/2022;
- condanna l'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della parte opposta, che liquida in € 1000,00;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opposta delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27222 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
25.7.2025 e delle memorie di replica fino al 15.9.2025, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Di Raimo, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo D'Alessandro e Massimiliano Di Croce, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1695/2022 emesso nel procedimento n.
5149/2022.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.5.2025.
FATTO E DIRITTO
, quale erede di , ha chiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del CP_1 Persona_1 decreto ingiuntivo n. 1695/2022, immediatamente esecutivo, per l'importo di € 8.000,00 nei confronti di in relazione ai compensi per l'attività professionale svolta dal suo dante causa Parte_1 nell'ambito dei procedimenti n.11061/2013 e 24763/2013, svoltisi di fronte alla Corte di Cassazione confronti dei sig. e CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con vittoria di Parte_1 spese.
A tal fine ha dedotto: - che con il decreto ingiuntivo opposto la controparte aveva richiesto per la seconda volta e per l'intero il pagamento della somma portata dal titolo pari ad € 8.000,00, per l'attività profusa dall'avv. ; - che l'importo era già stato corrisposto, come risultava dal Persona_1 contenuto della sentenza n. 18292/2021 del Tribunale di Roma, dalla quale si poteva evincere che, per l'attività svolta di fronte alla Corte di Cassazione, l'avv. aveva già ricevuto il Persona_1 proprio compenso nella misura di € 5.000,00; - che la somma era stata corrisposta sulla base di un accordo, depositato dall'avv. Massimiliano Di Croce in quel giudizio, che prevedeva il pagamento del corrispettivo di € 10.000,00, con la conseguenza che all'avv. sarebbe spettato il 50%; - Persona_1 che tale sentenza aveva peraltro revocato il decreto ingiuntivo n. 11085/2018, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig. - che altro ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto Pt_1 dall'avv. Vincenzo D'Alessandro in proprio, in relazione al medesimo compenso, richiesto per intero;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine ha dedotto: - che l'opposizione doveva essere ritenuta totalmente infondata;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto sulla scorta della scrittura privata sottoscritta dall'opponente in data 14.3.2016, con la quale si era impegnata al versamento in favore dell'avv. Persona_1 della somma di € 8.000,00, a condizione che fosse ottenuto il pieno accoglimento del ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1994/2012 della Corte d'Appello di Roma e del controricorso in
Cassazione avverso il ricorso proposto dai fratelli per la riforma della sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Roma n. 3217/2013; - che in tale scrittura si dava atto che l'importo previsto sarebbe stato versato oltre alle somme già concordati con i due contratti d'opera professionale sottoscritti in data
23.10.2012 e 25.11.2013; - che la prestazione era stata resa correttamente, essendo maturato il diritto al pagamento di tale corrispettivo;
- che la somma di € 5.000,00 era stata versata quale saldo delle prime due scadenze previste dal contratto d'opera professionale del 25.11.2013; - che la sentenza richiamata da controparte non poteva spiegare alcun rilievo nel presente procedimento, riguardando un decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Massimiliano Di Croce;
- che quindi l'opposizione doveva ritenersi del tutto infondata;
- che correttamente il decreto ingiuntivo era stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva, tenuto conto dei documenti posti a suo fondamento.
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'esito dell'udienza del 26.5.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da , Controparte_1 quale erede di , sulla scorta della scrittura privata del 14.3.2016, in cui l'odierna Persona_1
pagina 2 di 3 opponente si è impegnata a corrispondere al professionista, in relazione all'opera prestata nell'ambito dei procedimenti rg. 11061/2013 e 24763/2013 di fronte alla Corte di Cassazione, nel caso di esito positivo dei procedimenti, oltre agli importi già concordati con i contratti d'opera professionale del
23.10.2012 e del 25.11.2013 anche l'ulteriore importo di € 8.000,00. In sede monitoria, oltre a tale scrittura, la parte ricorrente aveva prodotto la sentenza an. 4515/2018 della Suprema Corte, resa nei procedimenti in precedenza indicati riuniti, nella quale è stato accolto il ricorso principale della sig.
rigettato quello incidentale delle controparti. Pt_1 in sede di opposizione, non contestando in alcun modo il conferimento dell'incarico e Parte_1
l'espletamento della prestazione, si è limitata ad eccepire l'avvenuto pagamento dell'importo di €
5.000,00 in relazione all'attività espletata in tali procedimenti.
Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla parte opposta, che ha tuttavia specificato che, come si evince chiaramente dal contenuto della scrittura privata azionata, l'importo di € 8.000,00 era stato pattuito in aggiunta a quelli già previsti nei precedenti contratti d'opera professionale.
L'opponente, avendo sollevato eccezione di estinzione del proprio obbligo, aveva l'onere di documentare compiutamente quanto dedotto: dal momento che tale onere non è stato assolto, avendo la sig. fatto riferimento ad un pagamento da imputarsi ad altro titolo, l'opposizione va Pt_1 respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del credito e delle fasi effettivamente espletate.
Sussiste il presupposto di cui all'art. 96 c.p.c. ai fini della condanna dell'opponente al risarcimento del danno, dal momento che la medesima aveva sottoscritto, oltre ai due contratti d'opera professionale del 23.10.2012 e del 25.11.2013 anche quello posto a fondamento del ricorso monitorio, circostanza che non poteva non essere nota alla sig. Pt_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1695/2022 emesso nel procedimento n. 5149/2022;
- condanna l'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della parte opposta, che liquida in € 1000,00;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opposta delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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