Versione
2 agosto 1982
2 agosto 1982
Art. 17. (Supplenze brevi)
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non piu' di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.
Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformita' di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non piu' di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.
Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformita' di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Verona, sentenza 06/05/2021, n. 302Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 6.5.2021 Causa n. 2183/2018 Sono comparsi per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Borghetti e per la parte convenuta la dott.ssa Persona_1 che sottolinea l'irretroattività della direttiva comunitaria. I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 6.5.2021 ha …Leggi di più...
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