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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2681/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pronestì Salvatore (PEC: Parte_1
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui all'art. 12 della L. 118/71 e l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/8; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 30.11.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al
1 fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Riconoscere e dichiarare la Sig.ra invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Parte_1 compiti propri della sua età in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento;
- Per l'effetto, condannare l'Ente convenuto in persona del l.r.p.t., alla liquidazione e corresponsione della relativa indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali sui ratei scaduti come per legge e rivalutazione monetaria. - Condannare l convenuto, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, introduce il ricorso per accertamento tecnico preventivo Pt_1 iscritto al n. 192/2022 R.g., domandando di: “-nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni
2 sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente relativa al riconoscimento di una percentuale pari al 80% di invalidità civile nonché alla corresponsione dei relativi ratei previsti dalla previdenza richiesta, seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c., richiamato dall'art. 445 bis c.p.c.;
-disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione stabilirne il termine per la notifica. Con espressa riserva, in caso di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, di presentare nei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c., ricorso introduttivo del giudizio di merito;
-dichiarare il diritto di parte ricorrente alla previdenza dell'invalidità civile a decorrere dalla data di sospensione della previdenza richiesta;
… - di, condannare l' al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dalla data di CP_1 sospensione della previdenza dell'invalidità civile.”
12. Con il presente procedimento di merito il ricorrente deduce e richiede l'accertamento di un requisito sanitario nuovo, diverso e ulteriore rispetto a quello domandato con l'introduzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo e, dal cui riconoscimento, discenderebbero prestazioni e benefici economici differenti e comunque non ricompresi in quella domanda giudiziale come in quella presentata per via amministrativa.
13. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
15. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pronestì Salvatore (PEC: Parte_1
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui all'art. 12 della L. 118/71 e l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/8; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 30.11.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al
1 fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Riconoscere e dichiarare la Sig.ra invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Parte_1 compiti propri della sua età in misura pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento;
- Per l'effetto, condannare l'Ente convenuto in persona del l.r.p.t., alla liquidazione e corresponsione della relativa indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali sui ratei scaduti come per legge e rivalutazione monetaria. - Condannare l convenuto, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, introduce il ricorso per accertamento tecnico preventivo Pt_1 iscritto al n. 192/2022 R.g., domandando di: “-nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni
2 sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente relativa al riconoscimento di una percentuale pari al 80% di invalidità civile nonché alla corresponsione dei relativi ratei previsti dalla previdenza richiesta, seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c., richiamato dall'art. 445 bis c.p.c.;
-disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione stabilirne il termine per la notifica. Con espressa riserva, in caso di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, di presentare nei termini di cui all'art. 445 bis c.p.c., ricorso introduttivo del giudizio di merito;
-dichiarare il diritto di parte ricorrente alla previdenza dell'invalidità civile a decorrere dalla data di sospensione della previdenza richiesta;
… - di, condannare l' al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dalla data di CP_1 sospensione della previdenza dell'invalidità civile.”
12. Con il presente procedimento di merito il ricorrente deduce e richiede l'accertamento di un requisito sanitario nuovo, diverso e ulteriore rispetto a quello domandato con l'introduzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo e, dal cui riconoscimento, discenderebbero prestazioni e benefici economici differenti e comunque non ricompresi in quella domanda giudiziale come in quella presentata per via amministrativa.
13. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
15. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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