CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC BI nato a [...] il [...] Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere AN WA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Penale Sent. Sez. 4 Num. 668 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 25/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, ritenendo sussistenti profili di colpa grave nella condotta serbata dall'istante, ha rigettato la domanda con cui BI IC ha invocato la riparazione per l’ingiusta detenzione, subita in regime di arresti domiciliari per complessivi 665 giorni, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con ruolo di spedizioniere degli acquascooter contenenti lo stupefacente, in relazione ad una struttura organizzativa con supporto logistico internazionale e precisa suddivisione dei ruoli, volta a commettere una serie imprecisata di delitti di traffico internazionale di stupefacenti, commesso mediante reiterata importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, proveniente dal Perù, occultata all'interno di moto d'acqua. L’ istante veniva poi assolto, in data 5 dicembre 2022, dal Tribunale di Roma per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso il difensore dell’istante che ha articolato un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento al parametro normativo e giurisprudenziale della colpa grave e con riferimento alla valutazione in danno dell’istante di circostanze favorevoli considerate dalla sentenza assolutoria;
carenza e manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del comportamento dell’indagato in termini di colpa grave, in assenza dell'individuazione di una regola a contenuto cautelare che si pretenderebbe violata;
carenza ed apparenza della motivazione per aver omesso qualsiasi confronto critico con le argomentazioni avanzate nell’istanza di riparazione. La difesa rileva l’assoluta genericità del richiamo, operato dal Giudice della riparazione, ad alcuni elementi indiziari che sarebbero stati completamente smentiti nel processo di merito. Nel provvedimento impugnato non sarebbe dato cogliere la consapevolezza, in capo al IC, dell’attività criminale altrui. Sin dall’interrogatorio di garanzia, questi aveva compiutamente illustrato le ragioni e la natura professionale dei suoi rapporti con Rodolfo Pianosi, presidente dell’associazione sportiva Jet Ski Flash e cliente della Bollorè Logistic, sede di Fiumicino, di cui l’odierno ricorrente era il capo filiale. La difesa evidenzia poi come i tre elementi indicati dal Giudice della riparazione si risolvano in circostanze che la sentenza assolutoria ha ritenuto indimostrate o ne ha provato l’esatto contrario. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma. 3 5. In data 17/09/25, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Caterina Calia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ed una serie di limitazioni probatorie). Ciò detto, va ribadito che, pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il Giudice della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, pur facendovi astratto richiamo, ha in realtà preso in considerazione la prospettazione contenuta nell’ordinanza cautelare, laddove ha osservato come la fattiva e consapevole partecipazione del IC agli illeciti traffici del sodalizio criminale venisse desunta «dall’ingiustificato interessamento a dinamiche problematiche che esulavano la propria prestazione professionale relativa al contratto di spedizione degli acquascooter… nonché dall’atteggiamento tenuto una volta venuto a conoscenza del sequestro dello stupefacente e degli arresti. In quella circostanza, non appena ricevuta la notizia, non ha esitato a contattare il PIANOSI, comunicandogli quanto appreso e di fatto sviando le indagini»; ha ritenuto coerente con l'intenzione di sviare le indagini anche il comportamento successivo tenuto innanzi alla Guardia di finanza, in sede di acquisizione delle informazioni e della documentazione doganale relativa ai contratti di spedizione;
ha stimato che i «pregressi contatti con gli altri indagati, la reiterata messa a disposizione delle proprie competenze e conoscenze professionali, la 4 pianificazione di una linea difensiva nelle conversazioni con il PIANOSI, seppure in sede dibattimentale non siano risultati elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità penale nei confronti del NICIARELLI, hanno certamente contribuito e concorso a dare causa alla misura cautelare applicata ed alla sua successiva esecuzione». Rispetto alle anzidette circostanze, nell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del Giudice della cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria. Ciò anche in ragione del principio per il quale al giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Il Giudice della riparazione ha altresì ravvisato la colpa grave, ostativa alla invocata riparazione, nella contiguità dell’istante con soggetti dediti al narcotraffico. È noto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua 5 contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). Tanto premesso, è fondato il rilievo della carenza di motivazione in ordine al carattere colposo di tale contiguità. Giova rammentare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per orientamento costante di questa Corte, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita [cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547: “In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria)]. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152). Nel caso che occupa, la Corte di appello nulla ha illustrato in ordine alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente delle attività illecite di altri soggetti, né ha spiegato le relazioni con costoro dell'istante cui, genericamente, ascrive «pregressi contatti con altri indagati». 3. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Procederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione. 6
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN WA UG BE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Penale Sent. Sez. 4 Num. 668 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 25/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, ritenendo sussistenti profili di colpa grave nella condotta serbata dall'istante, ha rigettato la domanda con cui BI IC ha invocato la riparazione per l’ingiusta detenzione, subita in regime di arresti domiciliari per complessivi 665 giorni, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con ruolo di spedizioniere degli acquascooter contenenti lo stupefacente, in relazione ad una struttura organizzativa con supporto logistico internazionale e precisa suddivisione dei ruoli, volta a commettere una serie imprecisata di delitti di traffico internazionale di stupefacenti, commesso mediante reiterata importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, proveniente dal Perù, occultata all'interno di moto d'acqua. L’ istante veniva poi assolto, in data 5 dicembre 2022, dal Tribunale di Roma per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso il difensore dell’istante che ha articolato un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riferimento al parametro normativo e giurisprudenziale della colpa grave e con riferimento alla valutazione in danno dell’istante di circostanze favorevoli considerate dalla sentenza assolutoria;
carenza e manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del comportamento dell’indagato in termini di colpa grave, in assenza dell'individuazione di una regola a contenuto cautelare che si pretenderebbe violata;
carenza ed apparenza della motivazione per aver omesso qualsiasi confronto critico con le argomentazioni avanzate nell’istanza di riparazione. La difesa rileva l’assoluta genericità del richiamo, operato dal Giudice della riparazione, ad alcuni elementi indiziari che sarebbero stati completamente smentiti nel processo di merito. Nel provvedimento impugnato non sarebbe dato cogliere la consapevolezza, in capo al IC, dell’attività criminale altrui. Sin dall’interrogatorio di garanzia, questi aveva compiutamente illustrato le ragioni e la natura professionale dei suoi rapporti con Rodolfo Pianosi, presidente dell’associazione sportiva Jet Ski Flash e cliente della Bollorè Logistic, sede di Fiumicino, di cui l’odierno ricorrente era il capo filiale. La difesa evidenzia poi come i tre elementi indicati dal Giudice della riparazione si risolvano in circostanze che la sentenza assolutoria ha ritenuto indimostrate o ne ha provato l’esatto contrario. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma. 3 5. In data 17/09/25, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Caterina Calia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ed una serie di limitazioni probatorie). Ciò detto, va ribadito che, pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il Giudice della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, pur facendovi astratto richiamo, ha in realtà preso in considerazione la prospettazione contenuta nell’ordinanza cautelare, laddove ha osservato come la fattiva e consapevole partecipazione del IC agli illeciti traffici del sodalizio criminale venisse desunta «dall’ingiustificato interessamento a dinamiche problematiche che esulavano la propria prestazione professionale relativa al contratto di spedizione degli acquascooter… nonché dall’atteggiamento tenuto una volta venuto a conoscenza del sequestro dello stupefacente e degli arresti. In quella circostanza, non appena ricevuta la notizia, non ha esitato a contattare il PIANOSI, comunicandogli quanto appreso e di fatto sviando le indagini»; ha ritenuto coerente con l'intenzione di sviare le indagini anche il comportamento successivo tenuto innanzi alla Guardia di finanza, in sede di acquisizione delle informazioni e della documentazione doganale relativa ai contratti di spedizione;
ha stimato che i «pregressi contatti con gli altri indagati, la reiterata messa a disposizione delle proprie competenze e conoscenze professionali, la 4 pianificazione di una linea difensiva nelle conversazioni con il PIANOSI, seppure in sede dibattimentale non siano risultati elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità penale nei confronti del NICIARELLI, hanno certamente contribuito e concorso a dare causa alla misura cautelare applicata ed alla sua successiva esecuzione». Rispetto alle anzidette circostanze, nell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del Giudice della cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria. Ciò anche in ragione del principio per il quale al giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Il Giudice della riparazione ha altresì ravvisato la colpa grave, ostativa alla invocata riparazione, nella contiguità dell’istante con soggetti dediti al narcotraffico. È noto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua 5 contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). Tanto premesso, è fondato il rilievo della carenza di motivazione in ordine al carattere colposo di tale contiguità. Giova rammentare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per orientamento costante di questa Corte, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita [cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547: “In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria)]. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152). Nel caso che occupa, la Corte di appello nulla ha illustrato in ordine alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente delle attività illecite di altri soggetti, né ha spiegato le relazioni con costoro dell'istante cui, genericamente, ascrive «pregressi contatti con altri indagati». 3. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Procederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione. 6
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN WA UG BE