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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, Dr.ssa Tiziana Di Gioia, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 4951/2021 R.G., pendente tra
(c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambe rappresentate e difese, in forza di procura
[...] C.F._2 alle liti su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Basciani Giuseppe
Andrea, presso il cui studio in Bari alla via Dante n. 33 sono elettivamente domiciliate
- Attrici -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3 mandato su foglio separato in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv.
Ferrara Claudia, presso il cui studio in Triggiano (BA) alla via Scarpelli n. 47 è elettivamente domiciliato
- Convenuto -
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 – 1169 c.c.).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento de processo
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e artt. 1168 c.c. depositato il 13.04.2021 le germane e agivano in giudizio affinchè il Parte_1 Parte_2
Tribunale le reintegrasse nel possesso del viale carrabile e dei rispettivi fondi rustici, siti in agro del Comune di Triggiano (BA) alla c.da “Torrelonga”, e, per l'effetto, ordinasse a di rimuovere la recinzione metallica ed ogni altro manufatto apposto, Controparte_1 nonché di cessare ogni molestia e turbativa;
chiedevano, altresì, di condannare la controparte al pagamento di una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. al fine di garantire l'adempimento dell'interdetto possessorio.
A sostengo delle richieste formulate in via cautelare, le attrici esponevano che:
− possedevano da quasi 30 anni, in quanto proprietarie per successione mortis causa,
i fondi rustici siti in Triggiano (BA) alla c.da “Torrelonga”, identificati in CT al f. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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n. 11, p.lle nn. 368 – 369 – 370, e, segnatamente, a seguito di frazionamento allegato all'atto di divisione, era divenuta proprietaria delle Parte_1 particelle 368 e 369 e della particella 370; Parte_2
− esse, e ancor prima i propri danti causa, per accedere a tali fondi si erano sempre avvalse di un viale carrabile che costeggiava il confine ovest delle p.lle nn. 369 e
370 e proseguiva intersecando le p.lle nn. 358, 367 e 368, sino a giungere al confine della part. 311 del fg. 70 del assegnata a CP_2 Persona_1
[...]
− nel mese di maggio 2019, unitamente ai proprietari degli altri fondi confinanti, effettuavano opere di compattazione del manto del viale per agevolarne l'utilizzo e installavano al confine con la strada vicinale un cancello dotato di lucchetto;
− il predetto viale confinava, altresì, con il terreno identificato in CT del medesimo
Comune al f. n. 11, p.lla n. 389 di proprietà del convenuto;
Controparte_1
− dalla fine del mese di maggio 2020 il convenuto impediva l'accesso al viale, avendo dapprima apposto una serie di paletti collegati con un filo lungo tutto il confine e, successivamente, dalla fine del mese di novembre 2020, una recinzione metallica, così attraendo di fatto il detto viale e n. 17 alberi di ulivo - di cui 11 posizionati sul lato ovest del viale, 2 al termine del viale, 3 al termine della p.lla n. 368 ed 1 ricadente nella proprietà della ricorrente - nell'aera del Parte_2 fondo di sua proprietà esclusiva;
tutto ciò premesso le ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti dello spoglio in proprio danno del possesso del viale, del terreno e degli ulivi ivi esistenti adivano l'Autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
Con decreto del 23.4.2021 veniva fissata l'udienza del 19.5.2021 per la comparizione personale delle parti e disposta la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2021 si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, Controparte_1 assumendo di essere proprietario esclusivo dell'area di terreno recintata come evincibile dagli atti pubblici e dalle mappe catastali.
La fase sommaria era istruita mediante l'escussione di informatori, oltreché con le produzioni documentali delle parti;
quindi, all'udienza del 9.6.2021, previa discussione, il giudizio era riservato per la decisione.
Con ordinanza del 9.7.2021, il Giudice adito accoglieva il ricorso, reintegrando le ricorrenti nel possesso del viale sito in Triggiano (BA) alla c.da “Torrelonga” che costeggiava il confine ovest delle p.lle nn. 369 e 370 in CT al f. n. 11 e proseguiva sino alle p.lle nn. 358, 367 e 368 del f. 11, ordinando al resistente di ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi rimuovendo la rete metallica che ne impediva l'accesso.
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c. del 3.9.2021 il resistente Controparte_1 domandava la prosecuzione del giudizio di merito.
Con memoria difensiva del 12.1.2022 si costituivano nel giudizio di merito le
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ricorrenti e le quali eccepivano, Parte_1 Parte_2 preliminarmente, l'infondatezza delle richieste di controparte, chiedendo confermarsi l'ordinanza del 9.7.2021 di accoglimento del ricorso introduttivo resa nella fase sommaria del procedimento.
La causa, istruita la fase di merito a mezzo di interrogatorio formale del resistente e di audizione di testi, era riservata per la decisione all'udienza del 6.2.2025, con la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali. le parti depositavano le memorie conclusionali e di replica come in atti.
*****
Preliminarmente va qui ricordato che la prosecuzione del giudizio di reintegrazione nel possesso nel merito si pone come seconda fase, solo eventuale, del giudizio cautelare e si distingue da quest'ultimo per la natura di giudizio a cognizione piena, soggetto alla disciplina del processo ordinario di cognizione.
Per tali motivi, la prosecuzione nel merito è, comunque, retta dalla domanda già formulata nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c..
Si osserva ancora che l'azione di reintegra ex art. 1168 c.c., avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come presupposto che il possessore, ovvero il detentore, siano privati del possesso o della detenzione e che lo spoliator sostituisca il proprio possesso a quello altrui o ne renda, comunque, impossibile l'esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria ma di carattere duraturo. La legittimazione attiva all'azione di spoglio spetta, invero, al possessore, ossia a colui il quale esercita sulla cosa un potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e al detentore, ossia a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioè di tenere la cosa medesima a sua disposizione per l'esercizio di un proprio diritto.
Sul punto, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, in materia di possesso, il suo esercizio vada provato in concreto, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (cfr.
Cass. n. 1274/1999), ed essendo estranea alla materia possessoria ogni questione relativa alla legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo (cfr. Cass. n.
8075/2003; Cass. n. 1040/1998). Pertanto, chi agisce esperendo l'azione di spoglio deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino e, in particolare, di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio (cfr. Cass. n. 4908/1998;
Cass. n. 1042/1998).
L'azione in parola richiede, inoltre, l'accertamento in capo al resistente di un elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, ma nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta.
Ebbene, a seguito della cognizione piena della fase merito, devono essere confermate tutte le esaurienti argomentazioni espresse nella fase interdittale dall'Ufficio in differente composizione, che con ordinanza del 9.7.2021 ha accolto il ricorso.
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Alla luce dell'istruttoria espletata può ritenersi fondata la pretesa delle ricorrenti di essere reintegrate nel possesso del viale carrabile che costeggia il confine ovest delle p.lle nn. 369 e 370 e prosegue intersecando le p.lle nn. 358, 367 e 368 nonché degli alberi di ulivo indicati in ricorso, avendo queste compiutamente assolto all'onere probatorio su di esse gravante.
Deve premettersi che in sede di interrogatorio formale reso Controparte_1 all'udienza del 7.12.2022, ha confermato che le ricorrenti e Parte_1
e ancor prima i loro danti causa, si sono sempre servite del Parte_2 viale carrabile che corre lungo il confine ovest delle particelle 369 e 370 del foglio 11 del
Comune di Triggiano, prosegue tagliando le particelle 368-367-358 dello stesso foglio 11 del Comune di Triggiano e termina sul confine della part. 311 del foglio 70 del CP_2 assegnata a (cfr. circostanza sub B della
[...] Persona_1 seconda memoria istruttoria di parte ricorrente).
Deve ritenersi quindi indubbio l'utilizzo del viale di accesso da parte delle ricorrenti.
Quantunque, invero, il non abbia riconosciuto il detto viale nella documentazione CP_1 fotografica allegata dalla parte ricorrente, ai fini della esatta individuazione dello stato dei luoghi soccorrono le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, oltre che la documentazione fotografica allegata in atti.
Il teste all'udienza del 22.11.2023, ha confermato le dichiarazioni rese Testimone_1 all'udienza del 19.5.2021; questi, quale comodatario dei terreni di Parte_1
sino al 2018, ha riconosciuto lo stato dei luoghi come riprodotto nella
[...] documentazione allegata dalle ricorrente e, in particolare, il viale battuto e i 17 alberi che costeggiano il viale di accesso;
il teste ha precisato che 'una volta aperta la barra raffigurata nei documenti fotografici 1 e 2 che era l'ingresso necessario ad accedere ai fondi, percorrevo la strada battuta che ho finito di battere io stesso con il trattore su incarico delle signore . La barra raffigurata nelle foto 1 e 2 fu da me Parte_1 sistemata perché fu manomessa e sta lì da circa 5 anni. So che insiste adesso una rete metallica che sta sulla metà del viale da me menzionato in precedenza e tanto posso dire in quanto di recente ho provveduto all'aratura dei terreni. Riconosco le foto 5 e 6 prodotte nel fascicolo di parte ricorrente precisando che la rete metallica è sul viale e comunque il passaggio è possibile. Il passaggio che viene ad effettuarsi ora non è più sul viale come era prima ma bisogna spostarsi più a destra perché ora vi è la rete metallica.
I 17 alberi adesso sono inglobati nella rete metallica che delimita la proprietà . CP_1
Tanto posso dire perché io li coltivavo per il sig. …'. Pt_3
Non vi sono ragioni per dubitare delle dichiarazioni rese dal teste il quale è Tes_1 risultato a conoscenza dei fatti di causa e dello stato dei luoghi per aver coltivato i terreni oggetto del contendere sino al 2018; quanto dichiarato dal teste appare, inoltre, coerente con le ulteriori emergenze processuali e, in particolare, con gli elementi evincibili dalla documentazione fotografica allegata dalla parte ricorrente: nella fotografia sub. 3 del documento 3b allegato al ricorso introduttivo della lite è chiaramente evincibile che la rete, pacificamente apposta dal resistente, abbia inglobato parte della strada battuta riconosciuta dal teste nelle fotografie 1-5 del documento 2 di parte ricorrente.
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L'assunto di parte resistente, secondo cui la documentazione fotografica della ricorrente
è stata realizzata in modo tale da fornire una rappresentazione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà non è condivisibile alla luce di un'attenta disamina della detta documentazione;
oltretutto, tale tesi non è supportata in atti da ulteriori elementi di prova.
Lo stesso informatore indicato dal nella fase cautelare, sig. CP_1 Persona_2 ha affermato invero che il vilale raffigurato nelle foto 1 e 2 di parte ricorrente ora è recintato da poco (sul valore in sede di merito delle dichiarazioni rese dagli informatori cfr. Cass. 12089/2019 secondo cui 'Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.').
Deve soggiungersi che le dichiarazioni del sono corroborate dalla testimonianza Tes_1 resa dal teste , anch'egli estraneo ai fatti di causa;
questi ha confermato, Testimone_2 all'udienza del 7.6.2023, di riconoscere nella documentazione fotografica di parte ricorrente il viale battuto, il palo in ferro e i 17 ulivi, oltre che le dichiarazioni rese all'udienza del 19.5.2021 nel corso della quale, in qualità di informatore, affermava: 'ho gestito i terreni… dall'anno 2005 al 2010; … preciso che la stradina di cui parlo è quella battuta raffigurata nelle foto 1, 2, 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente che personalmente percorrevo con la macchina, la motozappa o il trattore a seconda dei lavori che c'erano da fare sul fondo … ricordo che erano presenti 2 ulivi che Pt_3 costeggiavano la strada e 15 che proseguivano dopo la curva. Questi 17 alberi erano di proprietà del sig. e posso aggiungere pure che vi era una vigna Parte_4 dei predetti signori ed esistono ancora i tiranti. La vigna era del signor Persona_3
nonno della parte ricorrente. Io personalmente coltivano gli alberi di cui sopra e
[...] raccoglievo le olive per conto dei signori Sono stato di recente Parte_5 sul posto e ho visto la rete metallica che è stata apposta e che è fuori posto in quanto soprattutto procedendo sul viale si prende quasi tutta la stradina e la ingloba nella proprietà del signor , mentre era di proprietà Il teste ha altresì CP_1 Parte_1 confermato tutte le circostanze articolate dalla parte ricorrente nella seconda memoria istruttoria.
L'assunto della parte ricorrente trova conferma nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte in sede di merito;
in particolare, il teste a conoscenza dello stato Testimone_3 dei luoghi dal 1975 per averli frequentati, ah confermato, all'udienza del 7.6.2023, quanto già dichiarato all'udienza del 19.5.2021, ovvero: 'Confermo che è stata apposta una rete metallica che ha inglobato completamente la strada battuta così come si evince nelle foto nelle quali sono raffigurato io stesso, 5 c depositata nel fascicolo di parte ricorrente, e preciso che la predetta rete ha altresì inglobato nella proprietà parallelamente CP_1 al viale tre alberi, il primo all'entrata, gli altri due in fondo al viale mentre, effettuata la curva sulla sinistra, sono stati inglobati altri 14 alberi di ulivo posizionati a 90 ° rispetto al viale battuto. … Ricordo che il piantò gli ulivi di cui faccio Persona_3 menzione è che alla base degli ulivi di cui sopra vi sono dei tiranti che venivano usati per montare la vigna che insisteva accanto sempre nella proprietà ….'. Parte_1
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Alla luce delle difese complessivamente svolte e delle emergenze di causa risulta provato il possesso delle ricorrenti esercitato sul viale di accesso indicato in ricorso e raffigurato nella documentazione fotografica acclusa al giudizio e sui 17 alberi di ulivo.
L'istruttoria svolta ha consentito altresì di appurare che il resistente, dalla fine del mese di maggio 2020, ha impedito l'accesso al viale e agli alberi mediante apposizione di una rete metallica lungo tutto il confine del viale.
Può ritenersi, altresì, provato l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi del resistente, il quale è risultato ben consapevole di aver impedito con il proprio manufatto l'esercizio del possesso dei beni in discussione da parte delle ricorrenti, avendo affermato di aver realizzato la recinzione in parola in quanto proprietario del terreno e degli ulivi che vi insistono.
Come noto, tuttavia, tale difesa non può ritenersi utile a paralizzare l'azione di reintegrazione esercitata dalla parte ricorrente: nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè,
l'esistenza di un possesso nello spogliatore che nella specie non risulta puntualmente allegato e dimostrato) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale (cfr. in termini Cass. 4198/2016).
Per tale ordine di ragioni l'interdetto possessorio deve trovare qui conferma.
Le spese processuali del presente giudizio vanno poste a carico del resistente in virtù del principio di soccombenza e vanno liquidate nei valori Controparte_1 minimi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione della non complessità della causa e dell'attività in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma l'ordinanza di reintegrazione nel possesso delle ricorrenti nel viale di accesso che costeggia il confine ovest delle p.lle nn. 369 e 370 e prosegue intersecando le p.lle nn. 358, 367 e 368, sino a giungere al confine della part. 311 del fg. 70 del e in relazione ai17 alberi di ulivo emessa il CP_2
9.7.2021 nella fase interdittale e, conseguentemente, l'ordine imposto a parte resistente di rimuove la rete metallica;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e IVA come per legge, dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il giorno 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Tiziana Di Gioia