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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9584 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE NA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19494/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAGO GIOVANNI e C.F._1
NE CE presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
e come da procure Email_1 Email_2
in atti;
ATTORE
E
, in persona del procuratore legale rapp.te p.t. dott. Controparte_1
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
IG NA presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHE' nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
, parte contumace. C.F._2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.9.25, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito dei danni Parte_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 25/07/2019, verso le ore
19.00 circa, in Napoli al Viale Traiano, mentre viaggiava come trasportato a bordo del motociclo tipo Yamaha TMax, tg. DF 50684, di proprietà di
, assicurato per il ramo RCA con la Controparte_3 Controparte_4
Specificamente ha dedotto che: “
1. che il giorno 25/07/2019, verso le ore 19.00 circa, in Napoli al Viale Traiano, l'istante viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo tipo Yamaha TMax tg. DF 50684, di proprietà del sig. CP_3
(vedi cert. allegato in atti);
2. che nella messa in mora venivano
[...]
descritte gli accadimenti così come seguono: “....... il sinistro ebbe a verificarsi in quanto, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, il conducente, che per l'occasione era il sig. , dell'autoveicolo tipo Fiat Panda tg. EN Persona_1
762 MR – autovettura A.S.L.-, nel percorrere, a velocità sostenuta, il V.le Traiano con direzione Via Cinthia, inosservante del segnale di divieto, ivi esistente, eseguiva una repentina manovra di svolta alla sua sinistra per immettersi su Via
Lattanzio, senza neanche azionare l'indicatore di direzione, andando ad invadere completamente la corsia di marcia opposta alla sua (quella con direzione Soccavo) dove sopraggiungeva con le dovute cautele il motociclo dell'istante, per cui l'autoveicolo di controparte impattava e danneggiava, con la sua parte laterale anteriore destra, il lato anteriore sinistro del motociclo attoreo;
3. Per conseguenza diretta della su indicata collisione, il motociclo in uno al conducente, sig. , ed il trasportato, , Controparte_3 Parte_1
rovinavano al suolo sul lato destro;
4. Si precisa, che il sinistro si è verificato sulla corsia di marcia con direzione Soccavo occupata dal motociclo dell'istante a seguito del negligente comportamento tenuto dal conducente dell'autoveicolo di controparte che, proveniente dalla corsia di marcia opposta con direzione Via
Cinthia, eseguiva una improvvisa e repentina manovra di svolta alla sua sinistra nonostante l'esistenza del segnale di divieto e senza indicatore di direzione. 5.
Inoltre, entrambi gli occupanti sul motociclo Yamaha TMax indossavano regolare casco ......” 6. che, a seguito delle su indicate circostanze, il sig.
[...]
accusava dolori tali da dover ricorrere alle urgenti cure dei medici del Parte_1
presidio ospedaliero “San Paolo” di Napoli, ove gli stessi sanitari di turno, dopo gli accertamenti di rito, gli diagnosticavano: “Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labro superiore. Trauma discorsivo-contusivo ginocchio destro. Contusione sacrococcigeo. Escoriazioni multiple per il corpo” con prognosi di giorni 15 s.c.”.
È rimasto contumace benché esattamente citato. Controparte_3
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
2. Riguardo alle eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari sollevate dalla società di assicurazioni non possono essere accolte, dovendo osservarsi, in senso contrario, che:
a) l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia il petitum che la causa petendi;
b) sussiste la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 28 luglio 2021 alla convenuta compagnia ed il 29 luglio 2021 a
. Controparte_3
Non essendosi, poi, la convenuta compagnia avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005, l'azione deve ritenersi proponibile quand'anche la richiesta fosse stata non conforme alle prescrizioni dettate dalla stessa norma (in tal senso, cfr., Cass. 32919/2022). Inoltre, si precisa che con le due missive del 28/07/2019 e poi del 16/06/2020 l'attore trasmetteva alla convenuta compagnia l'intera documentazione medica, ritenendosi in ogni caso irrilevante ai fini della proponibilità della domanda, che la richiesta di risarcimento danni sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148
C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n.
15445/2021). Oltretutto, l'attore si sottoponeva alla visita medico – legale con il medico fiduciario della convenuta compagnia che, dunque, era in possesso di tutti gli elementi necessari al fine di formulare l'offerta risarcitoria;
c) la legittimazione attiva e passiva delle parti è provata per tabulas, si veda il referto di primo soccorso e l'estratto cronologico PRA veicolo tg. DF 50684 prodotto in atti. In proposito, è appena il caso di precisare che il proprietario del veicolo sul quale viaggiava il trasportato in occasione del sinistro è litisconsorte necessario del giudizio risarcitorio (cfr., in tal senso, Cass.
30723/2022).
3. In diritto
Avendosi riguardo ai danni subiti da un “trasportato” è opportuno osservare, sulla base dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. SS. UU. n. 35318 del 30/11/2022), che in materia di sinistri causati dalla circolazione stradale, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (il quale, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei).
Il legislatore ha inteso escludere, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, consentendo al trasportato di ottenere il risarcimento del danno esclusivamente provando, esclusivamente, il suo coinvolgimento nel sinistro ed il nesso eziologico tra questo ed il danno subito, con l'unico limite che nell'incidente siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.
Conseguentemente, alla fattispecie in esame è certamente applicabile la disciplina favorevole al terzo trasportato di cui all'art. 141 C.d.A., per modo che l'attore è legittimato a richiedere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nell'evento di danno.
4. Sul merito
Venendo al merito, la domanda è meritevole di essere accolta per quanto di ragione.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria e l'escussione del testimone, ha offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova del coinvolgimento dell'attore nel sinistro stradale in oggetto.
In particolare, il testimone, , sentito all'udienza del Testimone_1
30/04/2024, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, attesa la intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni che appaiono tra l'altro del tutto collimanti, ha confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione, acclarando che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del processo.
Invero, il testimone ha riferito testualmente:
“preciso che ho assistito al sinistro in quanto ero in compagnia di e sua Pt_1
moglie, ; eravamo insieme nella mia macchina Toyota YA tg. Parte_2
DD 007 TT ancora in mio possesso;
ci stavamo recando presso un negozio di abiti da cerimonia, di cui non conosco l'intestazione; avevamo appuntamento con un amico di , che pure non conoscevo, a Fuorigrotta. Ci incontrammo Pt_1
all'uscita della Tangenziale. Provenivamo tutti da , dove abito. Parte_3
e la moglie erano venuti da me e poi ci siamo mossi da a Pt_1 Parte_3
Fuorigrotta con la mia auto. Usciti alla tangenziale di Fuorigrotta, ci siamo incontrati con questo amico di mio cognato, che conosceva il negozio e doveva condurci ivi. Preciso che siamo arrivati all'uscita della tangenziale senza però percorrere detta tangenziale, ma percorrendo strade cittadine;
mio cognato
a quel punto decise di scendere dalla mia auto e salire sul T Max del suo Pt_1
amico. ADR: io seguivo con la mia YA l'attore e il conducente del TMAX;
avevamo imboccato il viale Traiano e una Panda della AS (cioè c'era scritto AS, sicuramente sulla fiancata anteriore destra, presumibilmente anche a sinistra) che percorreva la strada provenendo da via Epomeo verso Fuorigrotta a un certo punto fece inversione di marcia a U non segnalata per entrare in una traversa di cui non ricordo il nome;
a quel punto detta auto taglio' la strada al
[...]
il cui conducente cercò di evitare l'impatto frenando, ma non ci riuscì; cerco' di sterzare ma invano e quindi impattò con il lato sinistro anteriore la fiancata destra anteriore della Panda. ADR: dapprima l'attore impattò per la frenata sul casco del suo amico, poi caddero a terra entrambi. ADR: il conducente aveva un casco integrale, mentre l'attore aveva un casco aperto davanti. Il casco gli fu dato dal suo amico. ADR: fu lo stesso conducente della
Panda a portare mio cognato in Ospedale;
noi seguimmo con la mia macchina, portando con noi l'amico di , che invero non lamentava danni. Parte_1
Parcheggiammo il T Max su un marciapiede vicino a un negozio, se non erro, una gastronomia”.
Il teste, poi, confermava le ulteriori circostanze di fatto come demandategli riguardo alla dinamica e alle lesioni patite dall'attore (cfr. verbale di prova del
30/04/2024).
A tal riguardo neppure la convenuta compagnia ha offerta prova contraria, ovvero, dato dimostrazione dell'avversarsi del caso fortuito.
Parimenti provate, poi, devono ritenersi le lesioni subite dalla parte, per modo che, accertata la storicità del fatto - cioè, che il sinistro si è effettivamente realizzato e che lo stesso abbia comportato conseguenze lesive per l'attore - la responsabilità dei conducenti trova fondamento nella regola presuntiva posta dal primo comma dell'art. 2054 c.c.
Il fatto, poi, che il trasportato abbia inteso avvalersi della garanzia di cui all'art. 141 C.d.A. esclude che occorra procedere ad uno specifico accertamento delle singole percentuali di responsabilità, stante il diritto riconosciuto al danneggiato di essere risarcito direttamente (e per l'intero) dalla compagnia che assicura il veicolo a bordo del quale egli viaggiava. Ciò posto, deve tuttavia osservarsi, che – come già si è detto - l'attore ha altresì proposto domanda di risarcimento ex art. 2054 c.c. nei confronti del vettore, al fine di sentirlo condannare, in solido, con la convenuta compagnia.
All'uopo, va pur precisato che lo stesso attore nella prospettazione di fatti di causa ha inteso ricondurre la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al conducente della Fiat Panda tg. EN 762 MR e non anche a quello del veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportato.
Conseguentemente, anche alla luce degli esiti della prova testimoniale, non può accogliersi la domanda di condanna nei suoi confronti, non rilevandosi alcuna responsabilità in capo a nella causazione del Controparte_3
sinistro.
5. Riguardo al danno non patrimoniale
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico - legale redatta dal dott.
nella qualità di CTU. Questi, in particolare, ha accertato che Persona_2
, di anni 35 all'epoca del fatto, in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa riportava “Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labbro superiore, trauma distorsivo-contusivo ginocchio destro, contusione sacro-coccigea, escoriazioni multiple per il corpo”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 10,
- un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 31.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 8% (comprensivi dell'1% di danno per la lesione odontoiatrica), consistenti in “Esiti di frattura degli elementi dentari 21 e 22, trattati con impianto osteo-integrato. Distorsione ginocchio destro con irregolarità di segnale del corno posteriore del menisco mediale e distacco menisco-capsulare e lesione parziale del LCA, strumentalmente accertati. Rima fratturativa della limitante somatica di L2, strumentalmente accertata”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che, in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura dell'8%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
19.661,75, così determinata:
- € 15.033,00 a titolo di invalidità permanente,
- € 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%,
- € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 891,25 per i 31 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
6. In ordine al danno patrimoniale
In ordine al danno patrimoniale per danno emergente, vanno riconosciuti all'attore pure gli esborsi da sostenersi per il ripristino della lesione odontoiatrica subita a causa del sinistro, come accertata e stimata dal CTU
Il consulente d'ufficio, previamente confermando il nesso eziologico tra il l'evento e i danni, e tra quest'ultimi e l'utilizzo del casco del tipo “jet” regolarmente omologato ed indossato dall'attore al momento del sinistro, così come pure confermato dal testimone, ha accertato che la lesione odontoiatrica
“Sotto il profilo cronologico e topografico abbiamo trovato piena corrispondenza con quanto refertato lo stesso giorno in ambiente Nosocomiale:
«Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labbro superiore
[…]»”.
Dunque, accertato il nesso di causalità il consulente ha riferito che Parte_1
in occasione del sinistro subiva la “frattura degli elementi dentari 21 e
[...] Conseguentemente, secondo il parere del CTU: “per quanto attiene […] alle spese mediche sostenute dal sig. per il trattamento Parte_1
odontoiatrico queste, in ragione della documentazione in allegazione, sono risultate essere pari a € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00). […] i costi possono essere ritenuti congrui ancorché, come detto, virati verso il limite alto. Infatti, ai costi “puri” dell'impianto (impianto dentale + attacco di fissaggio + membrana rigenerativa) e della corona (nel caso di specie, in zirconio), devono essere aggiunti anche i costi delle visite, delle estrazioni, dei modelli di studio, dello status fotografico e del supporto specialistico per la sedazione".
Ciò precisato, il CTU ha pure riferito che “dovranno essere previsti i rinnovi dei dispositivi protesici fino al raggiungimento del 75° anno di età che, stante l'età del soggetto, appare appropriato individuare in numero di 2 (due)”, per modo che il totale delle spese mediche odontoiatriche da riconoscersi in favore dell'attore siano pari ad € 38.400,00.
Inoltre, alla luce della documentazione versata in atti, va riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sanitarie che, come pure ritenute congrue dal
CTU, si liquidano all'attualità nella misura di € 587,00.
7. Sul quantum complessivo del risarcimento e sugli interessi
Dunque, spetta a , a titolo di risarcimento dei danni di cui Parte_1
sopra, la complessiva somma di € 58.648,75.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che, se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Tuttavia, gli interessi potranno calcolarsi anche sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la lesione odontoiatrica ma esclusivamente in riferimento alle somme già esborsate dall'attore negli anni
2019-2020, essendo il residuale importo riferibile a spese future (due rinnovi).
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 3.469,34.
Sull'importo complessivo di € 62.118,09 (€ 58.648,75 + € 3.469,34) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
8. Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesca Marrone e Giovanni Rago, dichiaratisi procuratori antistatari.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 09/12/2024 in € 700,00, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della convenuta compagnia, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
GE NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna la al Controparte_4
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
62.118,09, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna la convenuta compagnia al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 8.000,00, di cui €
850,00 per esborsi ed € 7.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesca Marrone e Giovanni Rago, dichiaratisi procuratori antistatari;
- c) le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 09/12/2024 in € 700,00, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della convenuta compagnia, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Così deciso in Napoli il 23.10.25 Il Giudice
Dott.ssa GE NA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 con compromissione osteo-gengivale”.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE NA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19494/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAGO GIOVANNI e C.F._1
NE CE presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
e come da procure Email_1 Email_2
in atti;
ATTORE
E
, in persona del procuratore legale rapp.te p.t. dott. Controparte_1
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
IG NA presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHE' nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
, parte contumace. C.F._2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.9.25, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
ha agito in giudizio chiedendo di essere risarcito dei danni Parte_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 25/07/2019, verso le ore
19.00 circa, in Napoli al Viale Traiano, mentre viaggiava come trasportato a bordo del motociclo tipo Yamaha TMax, tg. DF 50684, di proprietà di
, assicurato per il ramo RCA con la Controparte_3 Controparte_4
Specificamente ha dedotto che: “
1. che il giorno 25/07/2019, verso le ore 19.00 circa, in Napoli al Viale Traiano, l'istante viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo tipo Yamaha TMax tg. DF 50684, di proprietà del sig. CP_3
(vedi cert. allegato in atti);
2. che nella messa in mora venivano
[...]
descritte gli accadimenti così come seguono: “....... il sinistro ebbe a verificarsi in quanto, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, il conducente, che per l'occasione era il sig. , dell'autoveicolo tipo Fiat Panda tg. EN Persona_1
762 MR – autovettura A.S.L.-, nel percorrere, a velocità sostenuta, il V.le Traiano con direzione Via Cinthia, inosservante del segnale di divieto, ivi esistente, eseguiva una repentina manovra di svolta alla sua sinistra per immettersi su Via
Lattanzio, senza neanche azionare l'indicatore di direzione, andando ad invadere completamente la corsia di marcia opposta alla sua (quella con direzione Soccavo) dove sopraggiungeva con le dovute cautele il motociclo dell'istante, per cui l'autoveicolo di controparte impattava e danneggiava, con la sua parte laterale anteriore destra, il lato anteriore sinistro del motociclo attoreo;
3. Per conseguenza diretta della su indicata collisione, il motociclo in uno al conducente, sig. , ed il trasportato, , Controparte_3 Parte_1
rovinavano al suolo sul lato destro;
4. Si precisa, che il sinistro si è verificato sulla corsia di marcia con direzione Soccavo occupata dal motociclo dell'istante a seguito del negligente comportamento tenuto dal conducente dell'autoveicolo di controparte che, proveniente dalla corsia di marcia opposta con direzione Via
Cinthia, eseguiva una improvvisa e repentina manovra di svolta alla sua sinistra nonostante l'esistenza del segnale di divieto e senza indicatore di direzione. 5.
Inoltre, entrambi gli occupanti sul motociclo Yamaha TMax indossavano regolare casco ......” 6. che, a seguito delle su indicate circostanze, il sig.
[...]
accusava dolori tali da dover ricorrere alle urgenti cure dei medici del Parte_1
presidio ospedaliero “San Paolo” di Napoli, ove gli stessi sanitari di turno, dopo gli accertamenti di rito, gli diagnosticavano: “Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labro superiore. Trauma discorsivo-contusivo ginocchio destro. Contusione sacrococcigeo. Escoriazioni multiple per il corpo” con prognosi di giorni 15 s.c.”.
È rimasto contumace benché esattamente citato. Controparte_3
Si è costituita la che ha impugnato la domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
2. Riguardo alle eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari sollevate dalla società di assicurazioni non possono essere accolte, dovendo osservarsi, in senso contrario, che:
a) l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia il petitum che la causa petendi;
b) sussiste la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 28 luglio 2021 alla convenuta compagnia ed il 29 luglio 2021 a
. Controparte_3
Non essendosi, poi, la convenuta compagnia avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005, l'azione deve ritenersi proponibile quand'anche la richiesta fosse stata non conforme alle prescrizioni dettate dalla stessa norma (in tal senso, cfr., Cass. 32919/2022). Inoltre, si precisa che con le due missive del 28/07/2019 e poi del 16/06/2020 l'attore trasmetteva alla convenuta compagnia l'intera documentazione medica, ritenendosi in ogni caso irrilevante ai fini della proponibilità della domanda, che la richiesta di risarcimento danni sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148
C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n.
15445/2021). Oltretutto, l'attore si sottoponeva alla visita medico – legale con il medico fiduciario della convenuta compagnia che, dunque, era in possesso di tutti gli elementi necessari al fine di formulare l'offerta risarcitoria;
c) la legittimazione attiva e passiva delle parti è provata per tabulas, si veda il referto di primo soccorso e l'estratto cronologico PRA veicolo tg. DF 50684 prodotto in atti. In proposito, è appena il caso di precisare che il proprietario del veicolo sul quale viaggiava il trasportato in occasione del sinistro è litisconsorte necessario del giudizio risarcitorio (cfr., in tal senso, Cass.
30723/2022).
3. In diritto
Avendosi riguardo ai danni subiti da un “trasportato” è opportuno osservare, sulla base dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. SS. UU. n. 35318 del 30/11/2022), che in materia di sinistri causati dalla circolazione stradale, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (il quale, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei).
Il legislatore ha inteso escludere, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, consentendo al trasportato di ottenere il risarcimento del danno esclusivamente provando, esclusivamente, il suo coinvolgimento nel sinistro ed il nesso eziologico tra questo ed il danno subito, con l'unico limite che nell'incidente siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.
Conseguentemente, alla fattispecie in esame è certamente applicabile la disciplina favorevole al terzo trasportato di cui all'art. 141 C.d.A., per modo che l'attore è legittimato a richiedere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nell'evento di danno.
4. Sul merito
Venendo al merito, la domanda è meritevole di essere accolta per quanto di ragione.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria e l'escussione del testimone, ha offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova del coinvolgimento dell'attore nel sinistro stradale in oggetto.
In particolare, il testimone, , sentito all'udienza del Testimone_1
30/04/2024, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, attesa la intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni che appaiono tra l'altro del tutto collimanti, ha confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione, acclarando che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del processo.
Invero, il testimone ha riferito testualmente:
“preciso che ho assistito al sinistro in quanto ero in compagnia di e sua Pt_1
moglie, ; eravamo insieme nella mia macchina Toyota YA tg. Parte_2
DD 007 TT ancora in mio possesso;
ci stavamo recando presso un negozio di abiti da cerimonia, di cui non conosco l'intestazione; avevamo appuntamento con un amico di , che pure non conoscevo, a Fuorigrotta. Ci incontrammo Pt_1
all'uscita della Tangenziale. Provenivamo tutti da , dove abito. Parte_3
e la moglie erano venuti da me e poi ci siamo mossi da a Pt_1 Parte_3
Fuorigrotta con la mia auto. Usciti alla tangenziale di Fuorigrotta, ci siamo incontrati con questo amico di mio cognato, che conosceva il negozio e doveva condurci ivi. Preciso che siamo arrivati all'uscita della tangenziale senza però percorrere detta tangenziale, ma percorrendo strade cittadine;
mio cognato
a quel punto decise di scendere dalla mia auto e salire sul T Max del suo Pt_1
amico. ADR: io seguivo con la mia YA l'attore e il conducente del TMAX;
avevamo imboccato il viale Traiano e una Panda della AS (cioè c'era scritto AS, sicuramente sulla fiancata anteriore destra, presumibilmente anche a sinistra) che percorreva la strada provenendo da via Epomeo verso Fuorigrotta a un certo punto fece inversione di marcia a U non segnalata per entrare in una traversa di cui non ricordo il nome;
a quel punto detta auto taglio' la strada al
[...]
il cui conducente cercò di evitare l'impatto frenando, ma non ci riuscì; cerco' di sterzare ma invano e quindi impattò con il lato sinistro anteriore la fiancata destra anteriore della Panda. ADR: dapprima l'attore impattò per la frenata sul casco del suo amico, poi caddero a terra entrambi. ADR: il conducente aveva un casco integrale, mentre l'attore aveva un casco aperto davanti. Il casco gli fu dato dal suo amico. ADR: fu lo stesso conducente della
Panda a portare mio cognato in Ospedale;
noi seguimmo con la mia macchina, portando con noi l'amico di , che invero non lamentava danni. Parte_1
Parcheggiammo il T Max su un marciapiede vicino a un negozio, se non erro, una gastronomia”.
Il teste, poi, confermava le ulteriori circostanze di fatto come demandategli riguardo alla dinamica e alle lesioni patite dall'attore (cfr. verbale di prova del
30/04/2024).
A tal riguardo neppure la convenuta compagnia ha offerta prova contraria, ovvero, dato dimostrazione dell'avversarsi del caso fortuito.
Parimenti provate, poi, devono ritenersi le lesioni subite dalla parte, per modo che, accertata la storicità del fatto - cioè, che il sinistro si è effettivamente realizzato e che lo stesso abbia comportato conseguenze lesive per l'attore - la responsabilità dei conducenti trova fondamento nella regola presuntiva posta dal primo comma dell'art. 2054 c.c.
Il fatto, poi, che il trasportato abbia inteso avvalersi della garanzia di cui all'art. 141 C.d.A. esclude che occorra procedere ad uno specifico accertamento delle singole percentuali di responsabilità, stante il diritto riconosciuto al danneggiato di essere risarcito direttamente (e per l'intero) dalla compagnia che assicura il veicolo a bordo del quale egli viaggiava. Ciò posto, deve tuttavia osservarsi, che – come già si è detto - l'attore ha altresì proposto domanda di risarcimento ex art. 2054 c.c. nei confronti del vettore, al fine di sentirlo condannare, in solido, con la convenuta compagnia.
All'uopo, va pur precisato che lo stesso attore nella prospettazione di fatti di causa ha inteso ricondurre la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al conducente della Fiat Panda tg. EN 762 MR e non anche a quello del veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportato.
Conseguentemente, anche alla luce degli esiti della prova testimoniale, non può accogliersi la domanda di condanna nei suoi confronti, non rilevandosi alcuna responsabilità in capo a nella causazione del Controparte_3
sinistro.
5. Riguardo al danno non patrimoniale
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico - legale redatta dal dott.
nella qualità di CTU. Questi, in particolare, ha accertato che Persona_2
, di anni 35 all'epoca del fatto, in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa riportava “Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labbro superiore, trauma distorsivo-contusivo ginocchio destro, contusione sacro-coccigea, escoriazioni multiple per il corpo”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 10,
- un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 31.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 8% (comprensivi dell'1% di danno per la lesione odontoiatrica), consistenti in “Esiti di frattura degli elementi dentari 21 e 22, trattati con impianto osteo-integrato. Distorsione ginocchio destro con irregolarità di segnale del corno posteriore del menisco mediale e distacco menisco-capsulare e lesione parziale del LCA, strumentalmente accertati. Rima fratturativa della limitante somatica di L2, strumentalmente accertata”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che, in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura dell'8%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
19.661,75, così determinata:
- € 15.033,00 a titolo di invalidità permanente,
- € 1.150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 862,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%,
- € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 891,25 per i 31 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
6. In ordine al danno patrimoniale
In ordine al danno patrimoniale per danno emergente, vanno riconosciuti all'attore pure gli esborsi da sostenersi per il ripristino della lesione odontoiatrica subita a causa del sinistro, come accertata e stimata dal CTU
Il consulente d'ufficio, previamente confermando il nesso eziologico tra il l'evento e i danni, e tra quest'ultimi e l'utilizzo del casco del tipo “jet” regolarmente omologato ed indossato dall'attore al momento del sinistro, così come pure confermato dal testimone, ha accertato che la lesione odontoiatrica
“Sotto il profilo cronologico e topografico abbiamo trovato piena corrispondenza con quanto refertato lo stesso giorno in ambiente Nosocomiale:
«Trauma facciale con avulsione incisivi superiori, ematoma labbro superiore
[…]»”.
Dunque, accertato il nesso di causalità il consulente ha riferito che Parte_1
in occasione del sinistro subiva la “frattura degli elementi dentari 21 e
[...] Conseguentemente, secondo il parere del CTU: “per quanto attiene […] alle spese mediche sostenute dal sig. per il trattamento Parte_1
odontoiatrico queste, in ragione della documentazione in allegazione, sono risultate essere pari a € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00). […] i costi possono essere ritenuti congrui ancorché, come detto, virati verso il limite alto. Infatti, ai costi “puri” dell'impianto (impianto dentale + attacco di fissaggio + membrana rigenerativa) e della corona (nel caso di specie, in zirconio), devono essere aggiunti anche i costi delle visite, delle estrazioni, dei modelli di studio, dello status fotografico e del supporto specialistico per la sedazione".
Ciò precisato, il CTU ha pure riferito che “dovranno essere previsti i rinnovi dei dispositivi protesici fino al raggiungimento del 75° anno di età che, stante l'età del soggetto, appare appropriato individuare in numero di 2 (due)”, per modo che il totale delle spese mediche odontoiatriche da riconoscersi in favore dell'attore siano pari ad € 38.400,00.
Inoltre, alla luce della documentazione versata in atti, va riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sanitarie che, come pure ritenute congrue dal
CTU, si liquidano all'attualità nella misura di € 587,00.
7. Sul quantum complessivo del risarcimento e sugli interessi
Dunque, spetta a , a titolo di risarcimento dei danni di cui Parte_1
sopra, la complessiva somma di € 58.648,75.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che, se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Tuttavia, gli interessi potranno calcolarsi anche sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la lesione odontoiatrica ma esclusivamente in riferimento alle somme già esborsate dall'attore negli anni
2019-2020, essendo il residuale importo riferibile a spese future (due rinnovi).
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 3.469,34.
Sull'importo complessivo di € 62.118,09 (€ 58.648,75 + € 3.469,34) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
8. Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesca Marrone e Giovanni Rago, dichiaratisi procuratori antistatari.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 09/12/2024 in € 700,00, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della convenuta compagnia, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
GE NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna la al Controparte_4
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
62.118,09, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna la convenuta compagnia al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 8.000,00, di cui €
850,00 per esborsi ed € 7.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesca Marrone e Giovanni Rago, dichiaratisi procuratori antistatari;
- c) le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 09/12/2024 in € 700,00, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della convenuta compagnia, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Così deciso in Napoli il 23.10.25 Il Giudice
Dott.ssa GE NA
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22 con compromissione osteo-gengivale”.