Art. 3. (Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325)
La legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' modificata come segue:
a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;
b) nel primo comma dell'articolo 19 e' soppressa la lettera e);
c) e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.
La legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' modificata come segue:
a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;
b) nel primo comma dell'articolo 19 e' soppressa la lettera e);
c) e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.