Art. 15.
L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente art. 1 si applica alla margarina da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantita' superiore a chilogrammi 100.
Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantita' di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.
All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantita' giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente art. 1 si applica alla margarina da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantita' superiore a chilogrammi 100.
Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantita' di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.
All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantita' giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.