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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 10999/2023 R.G.L. promossa
D A
, nata il [...] a [...] C.F: e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Largo Nasso n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bisulca, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti avv. Marina Olla e Laura Furcas per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione e decadenza di cui alle note dell'8.7.2023 e CP_1
del 16.7.2023;
- Dichiara il diritto di a percepire il reddito di cittadinanza;
Parte_1
- Condanna l' a corrispondere alla ricorrente la suddetta prestazione dalla mensilità di maggio CP_1
2023 nella misura e per tutto il periodo spettante per legge, oltre accessori;
- Compensa tra le parti le spese di lite. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.9.2023, conveniva in giudizio l' e premesso Parte_1 CP_1
di essere già beneficiaria del reddito di cittadinanza e di avere presentato in data 28/04/2023 una nuova domanda per il riconoscimento della medesima prestazione, esponeva che l' , in data CP_2
8.7. 2023, rigettava l'istanza per “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi
dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”. e in data 16.7.2023 pronunciava la decadenza dal beneficio in ordine alla domanda del 30/03/2023, inizialmente accolta, per: “DSU trovata con nuovo soggetto
rispetto alla precedente al netto di decessi e nasciate (art. 3, co. 13, l. 26/2019).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti di reiezione e decadenza dell' CP_1
per avere già nel 1978 e successivamente nel 1995, dichiarato la scomparsa del marito, come risultava dalla attestazione della Questura di Palermo e dallo stato di famiglia rilasciato dall'ANPR.
Per tali motivi chiedeva, previa dichiarazione della illegittimità dei provvedimenti impugnati, che venisse accertato il proprio diritto a percepire la prestazione con condanna dell' al pagamento CP_2
del dovuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto. Precisava che, la domanda presentata in data 30.03.2023, inizialmente accolta, veniva posta in decadenza in quanto la ricorrente aveva presentava DSU, senza inserire il coniuge con cui risultava,
dagli archivi anagrafici nazionali, ancora coniugata.
Precisava altresì che parimenti la domanda del 28.04.2023, veniva rigettata in carenza della sentenza dichiarante la morte presunta del coniuge in quanto “ ...l'unica ipotesi in cui il soggetto coniugato,
come la ricorrente, non ha l'obbligo di indicare nella dsu il proprio coniuge è individuato nelle
Istruzioni per la compilazione della dsu e si ha “quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
occorre,
cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato
di abbandono.” Nessuno di questi provvedimenti è stato allegato, non essendo sufficiente a tal fine
il certificato rilasciato dalla Questura di Palermo in data 04.04.1995(all.4) in cui semplicemente si attesta che la ha dichiarato che in data 15.4.1978 aveva sporto in questo ufficio denunzia Pt_1
di scomparsa del proprio marito e che lo stesso finora non è stato rintracciato. Persona_1
Nel corso del giudizio, con le note del 30.11.2024, parte ricorrente rilevava che il procedimento per declaratoria di morte presunta del marito (sin dal 15/04/1978), era stato definito con la Per_1
sentenza n. 5842/24, del 29.11.2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale e depositata agli atti, pertanto insisteva nelle domande formulate in ricorso.
La causa all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019, costituisce una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto
al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a
favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1)
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2) quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
A mente dell'articolo 2, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei detti requisiti, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”. (rubricato
“Nucleo familiare”), che, ai fini dell'ISEE, dispone “(1) Il nucleo familiare del richiedente è costituito
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto stabilito dal presente articolo. (2) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno
parte dello stesso nucleo familiare...... 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata
separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai
sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando
uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato
uno dei casi [legittimanti la richiesta di scioglimento del matrimonio] di cui all'articolo 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale "1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui
all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione
delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini
di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
….
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non
corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza
ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha addotto a sostegno della CP_1
reiezione e della decadenza del beneficio, l'accertata non veridicità del nucleo dichiarato dalla ricorrente in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 per omesso inserimento del marito atteso che, in mancanza della sentenza dichiarante la morte presunta, Persona_1
l'abbandono del coniuge non risultava accertato in sede giurisdizionale. Le determinazioni dell' non appaiono condivisibili alla luce di una interpretazione sistematica CP_1
delle norme di riferimento e di una lettura delle stesse in chiave costituzionalmente orientata, sì da evitare discriminazioni “al contrario”, privando del sussidio in esame il soggetto che si trovi in una reale situazione di indigenza.
Ed invero, pacifica l'omessa indicazione nella dichiarazione del nominativo del coniuge, al momento della presentazione della DSU, in data 28/04/2023, la condizione di irreperibilità del Per_1
risultava già accertata dalla attestazione della Questura di Palermo del 04.04.1995, contenente la denuncia di dichiarazione di scomparsa e, a decorrere dal 26/09/2001, dal certificato rilasciato dal
Comune di Palermo.
Ora, incontestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, circostanza peraltro comprovata dal fatto che la ricorrente ha beneficiato della prestazione, seppur al momento della presentazione della
DSU non veniva presentata la sentenza di morte presunta, intervenuta comunque in corso di giudizio,
rileva in via assorbente il fatto che tale omissione non avrebbe inciso in alcun modo sul diritto alla prestazione, il che dimostra che il rigetto della domanda è stato determinato da una carenza meramente formale, non avente alcuna implicazione sul riconoscimento del beneficio per cui è causa.
A tal proposito va infatti rilevato che lo stesso art. 7 presuppone che la non conformità al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda, che qui si contesta, sia strumentale all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, tanto si ricava da una lettura sistematica della norma che, al primo comma,
significativamente contiene l'inciso “al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo
3”.
Sulla scorta di tali rilievi, va rilevata l'illegittimità dei provvedimenti di reiezione e decadenza impugnati poiché la prestazione goduta dalla ricorrente, a seguito della presentazione della dichiarazione, è esattamente quella a lei spettante per il proprio reale nucleo familiare.
Va pertanto dichiarato il diritto di di percepire il reddito di cittadinanza a Parte_1
decorrere dalla mensilità di maggio 2023, con condanna dell'Istituto all'erogazione del beneficio,
nella misura e per tutto il periodo spettante per legge, oltre accessori. La peculiarità della materia oggetto del giudizio, l'inesistenza di orientamenti giurisprudenziali univoci sulla fattispecie, la circostanza che l'accertamento della morte presunta del coniuge sia avvenuta in corso di giudizio, costituiscono gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 10999/2023 R.G.L. promossa
D A
, nata il [...] a [...] C.F: e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Largo Nasso n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bisulca, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti avv. Marina Olla e Laura Furcas per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione e decadenza di cui alle note dell'8.7.2023 e CP_1
del 16.7.2023;
- Dichiara il diritto di a percepire il reddito di cittadinanza;
Parte_1
- Condanna l' a corrispondere alla ricorrente la suddetta prestazione dalla mensilità di maggio CP_1
2023 nella misura e per tutto il periodo spettante per legge, oltre accessori;
- Compensa tra le parti le spese di lite. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.9.2023, conveniva in giudizio l' e premesso Parte_1 CP_1
di essere già beneficiaria del reddito di cittadinanza e di avere presentato in data 28/04/2023 una nuova domanda per il riconoscimento della medesima prestazione, esponeva che l' , in data CP_2
8.7. 2023, rigettava l'istanza per “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi
dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”. e in data 16.7.2023 pronunciava la decadenza dal beneficio in ordine alla domanda del 30/03/2023, inizialmente accolta, per: “DSU trovata con nuovo soggetto
rispetto alla precedente al netto di decessi e nasciate (art. 3, co. 13, l. 26/2019).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dei provvedimenti di reiezione e decadenza dell' CP_1
per avere già nel 1978 e successivamente nel 1995, dichiarato la scomparsa del marito, come risultava dalla attestazione della Questura di Palermo e dallo stato di famiglia rilasciato dall'ANPR.
Per tali motivi chiedeva, previa dichiarazione della illegittimità dei provvedimenti impugnati, che venisse accertato il proprio diritto a percepire la prestazione con condanna dell' al pagamento CP_2
del dovuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto. Precisava che, la domanda presentata in data 30.03.2023, inizialmente accolta, veniva posta in decadenza in quanto la ricorrente aveva presentava DSU, senza inserire il coniuge con cui risultava,
dagli archivi anagrafici nazionali, ancora coniugata.
Precisava altresì che parimenti la domanda del 28.04.2023, veniva rigettata in carenza della sentenza dichiarante la morte presunta del coniuge in quanto “ ...l'unica ipotesi in cui il soggetto coniugato,
come la ricorrente, non ha l'obbligo di indicare nella dsu il proprio coniuge è individuato nelle
Istruzioni per la compilazione della dsu e si ha “quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
occorre,
cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato
di abbandono.” Nessuno di questi provvedimenti è stato allegato, non essendo sufficiente a tal fine
il certificato rilasciato dalla Questura di Palermo in data 04.04.1995(all.4) in cui semplicemente si attesta che la ha dichiarato che in data 15.4.1978 aveva sporto in questo ufficio denunzia Pt_1
di scomparsa del proprio marito e che lo stesso finora non è stato rintracciato. Persona_1
Nel corso del giudizio, con le note del 30.11.2024, parte ricorrente rilevava che il procedimento per declaratoria di morte presunta del marito (sin dal 15/04/1978), era stato definito con la Per_1
sentenza n. 5842/24, del 29.11.2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale e depositata agli atti, pertanto insisteva nelle domande formulate in ricorso.
La causa all'esito dell'udienza del 26.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, introdotto con DL n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019, costituisce una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto
al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a
favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1)
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2) quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
A mente dell'articolo 2, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei detti requisiti, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”. (rubricato
“Nucleo familiare”), che, ai fini dell'ISEE, dispone “(1) Il nucleo familiare del richiedente è costituito
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto stabilito dal presente articolo. (2) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno
parte dello stesso nucleo familiare...... 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata
separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai
sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando
uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato
uno dei casi [legittimanti la richiesta di scioglimento del matrimonio] di cui all'articolo 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale "1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui
all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione
delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini
di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
….
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non
corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza
ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha addotto a sostegno della CP_1
reiezione e della decadenza del beneficio, l'accertata non veridicità del nucleo dichiarato dalla ricorrente in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 per omesso inserimento del marito atteso che, in mancanza della sentenza dichiarante la morte presunta, Persona_1
l'abbandono del coniuge non risultava accertato in sede giurisdizionale. Le determinazioni dell' non appaiono condivisibili alla luce di una interpretazione sistematica CP_1
delle norme di riferimento e di una lettura delle stesse in chiave costituzionalmente orientata, sì da evitare discriminazioni “al contrario”, privando del sussidio in esame il soggetto che si trovi in una reale situazione di indigenza.
Ed invero, pacifica l'omessa indicazione nella dichiarazione del nominativo del coniuge, al momento della presentazione della DSU, in data 28/04/2023, la condizione di irreperibilità del Per_1
risultava già accertata dalla attestazione della Questura di Palermo del 04.04.1995, contenente la denuncia di dichiarazione di scomparsa e, a decorrere dal 26/09/2001, dal certificato rilasciato dal
Comune di Palermo.
Ora, incontestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, circostanza peraltro comprovata dal fatto che la ricorrente ha beneficiato della prestazione, seppur al momento della presentazione della
DSU non veniva presentata la sentenza di morte presunta, intervenuta comunque in corso di giudizio,
rileva in via assorbente il fatto che tale omissione non avrebbe inciso in alcun modo sul diritto alla prestazione, il che dimostra che il rigetto della domanda è stato determinato da una carenza meramente formale, non avente alcuna implicazione sul riconoscimento del beneficio per cui è causa.
A tal proposito va infatti rilevato che lo stesso art. 7 presuppone che la non conformità al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda, che qui si contesta, sia strumentale all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, tanto si ricava da una lettura sistematica della norma che, al primo comma,
significativamente contiene l'inciso “al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo
3”.
Sulla scorta di tali rilievi, va rilevata l'illegittimità dei provvedimenti di reiezione e decadenza impugnati poiché la prestazione goduta dalla ricorrente, a seguito della presentazione della dichiarazione, è esattamente quella a lei spettante per il proprio reale nucleo familiare.
Va pertanto dichiarato il diritto di di percepire il reddito di cittadinanza a Parte_1
decorrere dalla mensilità di maggio 2023, con condanna dell'Istituto all'erogazione del beneficio,
nella misura e per tutto il periodo spettante per legge, oltre accessori. La peculiarità della materia oggetto del giudizio, l'inesistenza di orientamenti giurisprudenziali univoci sulla fattispecie, la circostanza che l'accertamento della morte presunta del coniuge sia avvenuta in corso di giudizio, costituiscono gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile