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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2035/2023 + 3673/2023
Verbale di udienza del 4/7/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mario Forgione, che si riporta ai ricorsi introduttivi e alle memorie autorizzate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per l'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate. E' presente personalmente la sig.ra
[...]
. Parte_1
E' presente per l'avv. Fabio De Donato, che si riporta alle Controparte_1 Parte_2 memorie di costituzione e alle memorie autorizzate. Insiste per la declaratoria di inammissibilità della memoria depositata da parte ricorrente in data 29.6.2025 in quanto tardiva. Insiste altresì per la pronuncia di sentenza non definitiva sulle domande involgenti i licenziamenti, reiterando le conclusioni anche istruttorie rassegnate in merito alle domande sulle differenze retributive.
E' presente per l'avv. Edda Albino anche per delega dell'avv. Rauseo, che si Controparte_2 riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni anche istruttorie ivi formulate.
E' presente per l'Inps l'avv. Rossella Caracciolo per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, la quale si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, preso atto della costituzione per la parte ricorrente del nuovo difensore, avv. Mario Forgione, in sostituzione del precedente difensore Avv. Fiorina Guarino, rinunciante al mandato;
vista la istanza di pronuncia di sentenza non definitiva formulata dalla
[...]
in relazione alle domande involgenti i licenziamenti;
Parte_3 ritenuto che si renda necessario istruire la causa in relazione alla domanda di differenze retributive, ove quella relativa ai licenziamenti di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023
e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni formulate nel ricorso riunito iscritto al n. R.G.
3673/2023 risulta invece sufficientemente istruita;
P.Q.M.
invita le parti alla discussione sulle domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G.
3673/2023 e, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione
1 della sentenza parziale, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa e disponendo, altresì, come da separata ordinanza, sulla prosecuzione del processo in relazione alle ulteriori domande.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti
Avellino, 4/7/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA PARZIALE
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2035/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Forgione con studio in Grottaminarda (AV), Contrada
Pezza Marchesa SNC e con lo stesso elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla Via
Cimarosa n. 27 nonché presso il domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Parte_3 C.F._2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.DE DONATO
FABIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo P.E.C. indicato:
; Email_2
RESISTENTE cui è riunito il giudizio iscritto al n. 3673/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione e promosso
DA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Forgione con studio in Grottaminarda (AV), Contrada
Pezza Marchesa SNC e con lo stesso elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla Via
Cimarosa n. 27 nonché presso il domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. indicato:
3 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Parte_3 C.F._2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.DE DONATO
FABIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo P.E.C. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
[C.F. ], in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Grottaminarda (AV), rappresentata e difesa, in virtù di procura che si deposita unitamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Edda Albino e Francesca Rauseo, presso la prima elettivamente domiciliata, in Mirabella
Eclano (AV), alla Pozzillo, snc (indirizzi P.E.C. indicati: Email_3
; Email_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
C.F. con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del Persona_1
23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.7.2023, iscritto al n. 2035/2023 R.G. la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio Parte_3 chiedendo: “Accertato e dichiarato che tra le parti è incorso un rapporto di lavoro subordinato dal ed in virtù di ciò: - Preliminarmente dichiarare , per i motivi esposti in premessa, la inefficacia della revoca del licenziamento ed in conseguenza di ciò - dichiarare il licenziamento orale intimato, alla ricorrente, in data 30.12.2022 inefficace, nullo e/o annullabile, e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
- dichiarare
4 la continuità giuridica del rapporto di lavoro e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFr, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. Nel merito: - dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia ed illegittimità del licenziamento intimato in data 05.04.2023 siccome assolutamente privo di giusta causa o giustificato motivo per tutto quanto esposto in premessa;
ed inconseguenza di tutto ciò emettere ogni altro consequenziale provvedimento in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro od al pagamento delle indennità sostitutive nella misura che si riterrà di giustizia sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 23/15. In subordine - nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante dovesse ritenere valida la revoca del licenziamento (cosa che si esclude categoricamente) condannare la ditta all' ulteriore danno, per Parte_2
i motivi innanzi esposti, a titolo di danno extra patrimoniale/morale da immagine, ecc nella misura ritenuta equa dall' ill.mo giudicante - Vittoria di spese e competenze professionali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: veniva assunta alle dipendenze di
[...]
, impresa con meno di quindici dipendenti, dal giorno 08-01-2018 Parte_3
e successivamente veniva regolarizzata con decorrenza dal 01-03-2021 con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 31-12-2021 con comunicazione di rapporto di lavoro a tempo parziale misto per 20 ore settimanali, mansione “personale di segreteria addetto alle attività amministrative”, inquadramento livello 5° del C.C.N.L. Trasporto merci, con sede di lavoro in Gesualdo (AV) Via Fontana
Tassola snc.; in data 30-12-2022 veniva licenziata verbalmente dal sig. in data Parte_3
28-02-2023 impugnava il suddetto licenziamento verbale;
in data 01-03-2023, l'impresa comunicava l' “annullamento del licenziamento con invito a immediata ripresa attività lavorativa presso sede operativa di Sturno (AV) zona industriale Via Crocevie snc”; in data
02-03.2023 la ricorrente riscontrava la nota di cui sopra, ritenendola inidonea a produrre gli effetti in quanto la mutazione della sede, indipendentemente dai motivi addotti, era da qualificarsi quale nuovo contratto di lavoro, in quanto tale soggetto all'accettazione della lavoratrice;
alla data del 03.03.2023, data fissata dalla ditta Parte_3 Parte_3
per la ripresa dell'attività lavorativa, il licenziamento non risultava revocato presso
[...] il Centro dell' Impiego di Grottaminarda e difatti la comunicazione dell'annullamento del
5 licenziamento veniva effettuata solo in data 31.03.2023; con nota del 2.3.2023 la ditta
[...]
invitava nuovamente la lavoratrice a riprendere l'attività Parte_3 lavorativa per il giorno successivo nella Zona Industriale di Sturno, alla Via Crocevie snc, indirizzo questo in cui risultava la sede operativa quale unità locale n. AV/1 della società
con missiva del 14-03-2023, ricevuta il 16-03-2023, la ditta Controparte_2 [...]
le contestava l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro a decorrere dal Parte_3
03-03-2023; la lavoratrice riscontrava la contestazione disciplinare con lettera del 21-03-
2023 per insussistenza dei presupposti;
con nota del 22-03-2023, l'Impresa “artatamente”
e solo “per cercare di legittimare il proprio comportamento,” invitava la lavoratrice ad un sopralluogo congiunto al fine di verificare la dismissione della sede in Gesualdo;
di poi, in data 05 aprile 2023, il datore le intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
In punto di diritto deduceva che aveva sempre lavorato nella sede di Gesualdo fino al
30.12.2022 e che la revoca del licenziamento orale, intervenuta il 2.3.2023, era da ritenersi tamquam non esset perché accompagnata dal trasferimento della sede lavorativa, non accettata dalla lavoratrice, di talchè la successiva contestazione per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro era nulla per insussistenza del fatto contestato.
Deduceva che non avendo la ricorrente accettato di riprendere servizio nella diversa sede di
Sturno, il rapporto lavorativo non si era mai ripristinato, con conseguente irrilevanza del comportamento tenuto dalla lavoratrice dal 3.3.2023 e posto a fondamento del licenziamento comminato il 5.4.2023.
Argomentava che la revoca del licenziamento orale, contenente l'invito a riprendere l'attività lavorativa presso la sede di Sturno, non era una revoca bensì una proposta contrattuale di conclusione di nuovo rapporto di lavoro, non accettata dalla lavoratrice per essere mutata la sede di lavoro.
Per effetto della mancata accettazione, la revoca del 1.3.2023 doveva considerarsi inefficace, così che la successiva contestazione di assenza ingiustificata difettava del presupposto di fatto, non essendosi ricostituito alcun rapporto di lavoro.
Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte resistente con memoria depositata in data 8.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda della ricorrente e dichiarare efficace la revoca del licenziamento dell'1.3.2023; 2) rigettare la domanda della ricorrente e dichiarare la legittimità del provvedimento datoriale del
5.4.2023, con il quale il rapporto è stato definito con licenziamento per giustificato motivo
6 oggettivo; 3) rigettare tutte le domande tese ad ottenere risarcimento dei danni in quanto infondate in fatto ed in diritto;
4) in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della ricorrente agli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro sia in applicazione dell'art. 1460 c.c. sia in applicazione dell'art. 1463 c.c.; 5) accertare e dichiarare la malafede di nella esecuzione del contratto di Parte_1 lavoro;
6) in ogni caso, condannare la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., al pagamento di una somma pari a quella che verrà determinata per le spese e competenze di causa o comunque da liquidarsi in via equitativa, stante la evidente violazione del principio di buona fede tenuto nella fase stragiudiziale e nell'intraprendere questa fase giudiziale;
7) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., nonché spese e competenze di negoziazione assistita, come per legge”.
Contestava l'avversa ricostruzione dei fatti ed esponeva che: la ricorrente veniva assunta alle dipendenze della resistente dall'1.3.2021 -e non come prospettato in ricorso dal CP_4 gennaio 2018- con qualifica di personale di segreteria addetto alle attività amministrative, con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato;
per esigenze strettamente personali, riconducibili alla necessità della lavoratrice, nel dicembre del 2022 la ricorrente prospettava al datore di lavoro di voler terminare il rapporto, in modo da poter fruire degli ammortizzatori sociali;
il 4.1.2023, il datore di lavoro e la lavoratrice, di comune accordo, avrebbero dovuto sottoscrivere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in camera protetta presso la sede provinciale della CP_5 nondimeno, senza alcuna motivazione, la lavoratrice non intendeva più procedere alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale, con effetto dal 30.12.2023, nonostante essa stessa avesse provveduto anche ad inviare tutta la documentazione presso gli Enti territorialmente competenti;
i giorni che avevano preceduto la impugnazione del dedotto “licenziamento orale” -che tale non era, essendo lo stesso frutto di una richiesta specifica della lavoratrice- erano stati sono stati giorni di “trattativa” per procedere alla sistemazione della posizione lavorativa/contributiva/retributiva; la resistente revocava il dedotto licenziamento orale con missiva del 3.3.2023, invitando la ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa dal 3.3.2023 con i consueti orari presso la sede operativa dell'azienda sita in Sturno (AV), alla Zona Industriale, Via Crocevie, ove la lavoratrice svolgeva le proprie mansioni sin dal novembre 2022 e distante circa 4 chilometri dalla originaria sede degli uffici amministrativi di Gesualdo, pacificamente dismessa;
la lavoratrice non riprendeva l'attività lavorativa, adducendo che vi fosse stata una “modifica
7 delle condizioni contrattuali” derivante dal mutamento della sede di lavoro da Gesualdo
(AV) a Sturno (AV); conseguentemente, previa contestazione disciplinare e previo invito a verificare con sopralluogo congiunto la dismissione della sede di Gesualdo, ove era rimasta solo la sede legale ma non anche quella operativa della ditta individuale, veniva intimato il licenziamento per assenza ingiustificata, protrattasi dal 3.3.2023 al 14.3.2023, con missiva del 5.4.2023; detta missiva veniva inoltrata oltre che a mezzo p.e.c. al legale Antonello, anche a mezzo raccomandata a.r. alla lavoratrice mediante consegna di raccomandata a/r nelle mani della destinataria.
Soggiungeva che la provvedeva a pagare tutto quanto Parte_3 dovuto alla lavoratrice per il periodo gennaio 2023–marzo 2023 trasmettendo alla paga, relativo bonifico e transito su conto corrente nonché lettera di Parte_4 avviso del 18.5.2023.
Argomentava poi, sulla scorta di ampie articolate motivazioni, sulla efficacia della revoca del licenziamento orale, sulla legittimità del licenziamento comminato il 5.4.2023 e sulla infondatezza della domanda risarcitoria, rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
3. Con successivo ricorso depositato il 27.12.2023, iscritto al n. 3673/2023 R.G., la ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro,
[...]
, ed Inps, chiedendo: “1) accertare e Parte_3 Controparte_2 dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto ab initio, per i periodi indicati in premessa, un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato sia con la
[...]
che per la soc. in persona del suo legale rapp.te p.t.; Parte_3 Controparte_6
2) Dichiarare la nullità e/o annullabilità nonché l'invalidità del verbale di conciliazione sindacale, per i motivi esposti sia in fatto che in diritto e che si hanno qui per integralmente ripetuti e trascritti, redatto in data 04.12.2021; 3) Accertato e dichiarato che la ricorrente
è stata alle dipendenze della ditta , dal 8.01.2018 al 30.12.2022, per lo Parte_2 effetto condannare, per tutti i titoli indicati in ricorso (inquadramento al 2 livello del ccnl del settore trasporti e logistica e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione per i motivi di cui al ricorso), la ditta individuale al Parte_3 pagamento in favore della , della complessiva somma di euro 76.215,08 ( di Parte_1 cui euro 13.548,13 a titolo di TFr), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, come da conteggi allegati, e previa declaratoria di efficacia diretta od anche indiretta, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, della contrattazione collettiva di settore, ed in via gradata chiede la liquidazione di somme comunque diverse che dovessero essere ritenute eque sulla scorta dei medesimi principi;
4) condannare la Parte_3
8 a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra -per il periodo Pt_3 Parte_1
08.01.2018 al 28.02.2021– e per il periodo 01.03.2021 al 30.12.2022 ( assunzione part- time in luogo del full-time) mediante versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede I.n.p.s. e/o condannare alla ricostruzione contributiva, anche part-time, la soc. per il periodo 28.01.2022-30.12.2022; Controparte_2
5) in via subordinata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo condannare la ditta al risarcimento in Parte_3 forma generica del danno arrecato alla sig.ra in conseguenza all'omissione Parte_1 contributiva operata dalla stessa;
in via ulteriormente gradata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. della ditta e, per l'effetto, condannarla Parte_3 al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra in Parte_1 conseguenza all'omissione nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
6) in ogni caso, condannare l'I.n.p.s. sede di Avellino a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva della
in particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei Parte_1 contributi ad oggi risultanti mancanti;
7) sempre per l'effetto di quanto indicato in premessa, condannare la ditta e la soc. Parte_3 Controparte_6 in persona del legale rap.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma netta di euro 12.025,69 per il periodo 28.01.2022 al 30.12.2022, sempre sulla scorta dei conteggi allegati. 8) In via estremamente gradata, nella malaugurata ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere privo di nullità e/o annullabilità il verbale di conciliazione del 04.12.2021 che lo stesso sia produttivo di effetti solo limitatamente al periodo in esso indicato ossia 01.03.2021 al 04.12.2021; 9) in virtù del dedotto rapporto di lavoro dichiarare il licenziamento così come intimato dalla soc. nullo e, Controparte_6 conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
10) dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro. 11)
Condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFr, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. In via del tutto gradata CHIEDE la liquidazione di somme comunque diverse che si riterranno eque ex art. 36 della Costituzione CHIEDE In ogni caso
9 aggiungersi a dette somme quelle relative al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. a far data dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo oltre interessi sulle somme rivalutate”.
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva che: dall' 08.01.2018 al 28.02.2021 (38 mesi) aveva lavorato per la ditta “in nero”; in data 01.03.2021 Parte_3 veniva regolarizzata “in parte” in quanto il datore di lavoro disponeva un'assunzione a tempo determinato part-time misto al 50% in luogo del full-time che effettivamente svolgeva la lavoratrice;
successivamente alla stipula del verbale di conciliazione in data 4.12.2021, il contratto della ricorrente veniva trasformato a tempo indeterminato mantenendo, formalmente, il tempo parziale misto per 20 ore settimanali, mansione “personale di segreteria addetto alle attività amministrative”, inquadramento livello 5° del C.C.N.L.
Trasporto merci;
dal 28.01.2022 fino al 30.12.2022 la ricorrente prestava la sua attività lavorativa anche per la società senza alcun contratto e completamente priva di Controparte_2 copertura previdenziale;
il poi la licenziava verbalmente, ex abrupto, Parte_3 comunicandole che il 30.12.2022 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro tanto per la ditta individuale che per la società.
In punto di diritto deduceva che per il periodo dall' 8.01.2018 al 28.02.2021 (periodo in
“nero”) era soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Parte_2 essendo tenuta a comunicare eventuali assenze e a richiedere ferie e permessi;
le veniva corrisposta una retribuzione mensile unilateralmente decisa dal senza alcun
Parte_3 riguardo o collegamento con il CCNL di categoria;
svolgeva il proprio lavoro presso la sede operativa della sita in Gesualdo (Av) alla Via F. Tassola
Parte_3 nei locali sottostanti l'abitazione del ove era strutturato un ufficio con beni
Parte_3 strumentali atti allo svolgimento del lavoro, forniti esclusivamente dal per il
Parte_3 periodo 28.01.2022 al 30.12.2022 prestava attività lavorativa, in maniera promiscua, anche per la società con direttive impartitele sia da sia, a volte, Controparte_2 Parte_2 anche dalla di lui moglie;
la aveva sede operativa in Sturno Persona_2 Controparte_6
(Av) a circa 11 Km da Gesualdo (Av) e l'ufficio logistico, per entrambe le aziende era adibito in un container occupato da 4 postazioni lavorative, ma essa ricorrente rimaneva da sola presso la sede della Ditta individuale in Gesualdo.
Rappresentava che sin dall'inizio del rapporto di lavoro (08.01.2018) e fino al 30.12.2022 svolgeva mansioni di addetta alla fatturazione, registrazione fatture clienti/fornitori, riscossione denaro, sollecito incassi, pagamenti fornitori, gestione contabilità bancaria, rapporti con clienti per le attività di trasporto in atto o in programmazione, elaborazione e
10 contabilizzazione per la elaborazione delle buste paga dei dipendenti, continui rapporti contabili con il commercialista , inserimento dati nelle piattaforme Parte_5
Autostrade spa e Anas per richiesta autorizzazioni per i trasporti eccezionali, inserimento dati nelle piattaforme Beni Strumentali Sabatini, Ponte Morandi, elaborazione calcoli per le accise, tenuta dei rapporti con i dipendenti in ordine ad ogni problematica rilevata non solo per le buste paga ma anche per i rapporti con la ditta , rapporti con le Autorità per ogni tipo di autorizzazione connessa all'attività dell'autotrasporto (VV.FF, Ingegneri, Uff. Tec.
Comune di Gesualdo) maneggio denaro, avendo conseguito il titolo di istruzione secondaria di Ragioneria e maturato pregressa esperienza lavorativa nel settore.
Dette mansioni, secondo la prospettazione attorea, erano riconducibili al 2° livello del CCNL di settore e non al livello in cui la lavoratrice veniva formalmente inquadrata e, a tal fine, richiamava le declaratorie del CCNL.
Allegava inoltre che: per il periodo di lavoro alle dipendenze della Parte_3
osservava il seguente orario: dal gennaio 2018 al 30.12.2022 dal lunedì al venerdì
[...] dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 ed almeno due sabati al mese dalle ore 8,30 alle 13,30; nell' ultimo anno di lavoro spesso si portava il lavoro a casa terminando a volte anche in orari notturni;
aveva prestato la propria attività anche in alcune giornate festive
(Santo Patrono, quando non coincidevano con la domenica) senza che le fosse corrisposta la dovuta indennità compensativa e/o maggiorazione;
usufruiva, di regola, di soli 11 giorni all'anno di ferie corrispondenti con le ultime due settimane di luglio e solo nell'anno 2022 usufruiva di una settimana di ferie a luglio e di una settimana di ferie ad agosto, nulla ricevendo per le restanti ferie contrattualmente previste e non fruite.
Soggiungeva che per il periodo dal gennaio 2018 al giugno 2018 percepiva, brevi manu, una retribuzione mensile di euro 500,00; dal luglio 2018 fino al febbraio 2021 percepiva una retribuzione di euro 800,00 mensili e da marzo 2021 al 30.12.2022 percepiva il netto risultante in busta paga;
le buste paga esponevano un numero di ore nettamente inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate;
nelle buste paga erano poi riscontrabili diverse anomalie quali: l'inserimento mensile delle voci di tredicesima e quattordicesima mensilità al solo fine di “ far alzare” l'importo netto, andando a penalizzare la lavoratrice che si vedeva sottrarre le ore lavorate e pertanto la parte contributiva;
l'inserimento costante della voce una tantum, poi sostituita dalla voce “trasferta italia” e “trasferta estera”, sebbene la lavoratrice mai avesse svolto lavoro in trasferta, e ciò al solo fine di fruire di una tassazione più favorevole.
Lamentava quindi di non aver percepito la giusta retribuzione –sia tenuto conto del CCNL
11 sia dell'art. 36 Cost.- nè da parte della (gennaio 2022- dic. 2022) né da parte Controparte_2 della per le ferie, rol, festività, tredicesima e Parte_3 quattordicesima mensilità, lavoro supplementare/straordinario, TFR e quant'altro previsto dal CCNL di settore.
Rivendicava pertanto il pagamento, a titolo di differenze retributive, del complessivo importo di € 76.215,08 di cui euro 13.548,13 a titolo di TFR, come da conteggi elaborati alla stregua del maggior orario osservato e delle mansioni superiori svolte.
Deduceva che il rapporto di lavoro subordinato era stato intrattenuto sia con la Ditta individuale che con la Società, avendo entrambi i soggetti fruito delle sue prestazioni e non essendo, peraltro, possibile effettuare una distinzione tra le prestazioni svolte a favore dell'una o dell'altra persona giuridica resistenti, che si erano entrambe avvalse, mediante il medesimo legale rappresentante di entrambe, dell'opera della ricorrente.
Deduceva ancora la invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto il 4.12.2021, impugnato in data 17.05.2023, perché la lavoratrice non aveva dato inizio ad alcuna vertenza nei confronti del e perché non aveva ricevuto una adeguata assistenza dal Parte_3 conciliatore firmatario -che nemmeno conosceva- come si evinceva dalla evidente sproporzione tra le rinunce della lavoratrice e la somma (euro cento lordi) versati dal datore di lavoro.
Lamentava che risolveva il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento Controparte_6 orale ed in assenza di giusta causa o di giustificato motivo e senza alcun preavviso.
Sulla scorta di tali doglianze, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
4. Instauratosi il contraddittorio si costituiva Parte_3
che eccepiva, preliminarmente, la improponibilità della domanda per abusivo
[...] frazionamento del credito, stante la pendenza del procedimento precedentemente iscritto al n. 2035/2023 R.G. e la nullità del ricorso, chiedendo, nel merito -previo disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta e previa specifica contestazione della ricostruzione dei fatti per come operata in ricorso- il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate e non provate, diffusamente e analiticamente argomentando sulle doglianze della lavoratrice, contestando specificamente i conteggi allegati al ricorso e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare che nulla più è dovuto in favore di per il periodo compreso tra il 1.3.2021 ed il 4.12.2021. Parte_1
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la improponibilità della domanda per le ragioni esplicitate al § III.); 2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ed inammissibilità del ricorso per le ragioni esplicitate
12 al § IV.); 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti, rigettare la domanda di <<impugnativa per nullità annullabilità del verbale di conciliazione 4.12.2021>> ovvero la decadenza dal diritto alla impugnativa
e, per l'effetto, in via di azione ovvero di eccezione anche riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla più è dovuto in favore di per il periodo compreso Parte_1 tra il 1.3.2021 ed il 4.12.2021; 4) nella ipotesi di accoglimento della domanda di
<<impugnativa per nullità annullabilità del verbale di conciliazione 4.12.2021>>, condannare al pagamento in favore della ditta Parte_1 Parte_3 Parte_3
della somma di Euro 100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla
[...] data di corresponsione all'effettivo pagamento;
5) rigettare la domanda di accertamento di “lavoro nero” per il periodo dal 8.1.2018 al 28.2.2021; 6) rigettare la richiesta di accertamento formulata dalla ricorrente di declaratoria dell'inquadramento nel 2^ livello di cui al C.C.N.L. di categoria Trasporti e Logistica prodotto in atti;
per l'effetto dichiarare che nulla più è dovuto in favore della lavoratrice;
7) rigettare la richiesta di
[...]
di accertamento di svolgimento di lavoro per periodi eccedenti quelli Parte_1 debitamente indicati nelle buste paga prodotte in atti;
8) nella denegata ipotesi fosse dimostrato dalla ricorrente lo svolgimento del rapporto di lavoro al di fuori di detti limiti, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti rivendicati anche per asserita scopertura assicurativa;
9) rigettare, in ogni caso, la richiesta delle somme così come portate nei conteggi ex adverso allegati al ricorso;
10) rigettare la domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., anche in considerazione della assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
11) in ogni caso, rigettare le richieste istruttorie, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni debitamente espresse ai § V.) e XII.); 12) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese
e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. 16. la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato avveniva perché la ricorrente si sarebbe dovuta occupare non solo della ditta individuale ma anche della costituita società . Controparte_2
Si costituiva altresì eccependo la nullità del ricorso introduttivo e Controparte_2 deducendo, nel merito, che la ricorrente non aveva mai lavorato alle dipendenze della società
e mai aveva avuto alcun rapporto con detta società. Controparte_2
Contestava la sussistenza di elementi dai quali enucleare la unitarietà tra le due aziende, evidenziando che nel settembre 2021 e con sede legale in Controparte_7
Grottaminarda e sede operativa in Sturno- e la ditta individuale Parte_3
13 , con sede legale in Gesualdo, avevano sedi legali differenti e oggetto sociale Pt_3 parzialmente differente.
Rappresentava che la in alcune occasioni si era avvalsa della collaborazione Controparte_2 della ditta individuale di emettendo perciò regolari fatture, sicchè la Parte_2
avrebbe rinvenuto le fatture della predetta società mettendo in ordine i Parte_1 documenti contabili della ditta, tra i quali risultavano inserite anche le fatture in discorso.
Negava che fosse ravvisabile la unitarietà delle due aziende come anche la promiscuità del lavoro svolto dalla ricorrente, non avendo il e la dott.ssa mai impartito Parte_3 Per_2 direttive alla nell'interesse della Parte_1 Controparte_2
Negava che avesse mai intimato alcun licenziamento in danno della Controparte_2 ricorrente, ribadendo la infondatezza della tesi avversaria del “centro unico di interessi”.
Contestava in ogni caso, mediante articolate difese, le domande e i conteggi avversari, disconoscendo altresì la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ed inammissibilità del ricorso per le ragioni esplicitate al § II.); 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ed, in subordine, di titolarità passiva della rispetto Controparte_2 alle pretese della ricorrente, non essendo mai intercorso tra le parti alcun rapporto di lavoro e, per l'effetto disporre l'estromissione della medesima dal giudizio;
3) rigettare ogni richiesta di reintegra nel posto di lavoro in virtù della assenza di ogni presupposto, per non essere mai stato instaurato tra le parti alcun tipo di rapporto di lavoro e, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto necessario accertare la sussistenza del “centro unico di interessi” tra la e la ditta individuale di disporre la Controparte_2 Parte_3 riunione del presente procedimento a quello pure pendente innanzi a questo Tribunale con
R.G.L. 2035/2023, Giudice Dott.ssa D. Di Gennaro;
4) nella denegata ipotesi di accertamento del paventato “centro unico di interessi”, salvo gravame, rigettare ogni richiesta in ordine alle pretese mansioni superiori ed alle differenze retributive ad ogni titolo, ritenendo comunque satisfattivo quanto già corrisposto dalla Parte_3
e dunque: 4/a) rigettare la richiesta di accertamento formulata dalla
[...] ricorrente di declaratoria dell'inquadramento nel 2^ livello di cui al C.C.N.L. di categoria
Trasporti e Logistica prodotto in atti;
per l'effetto dichiarare che nulla più è dovuto in favore della ricorrente;
4/b) rigettare la richiesta di di accertamento di Parte_1 svolgimento di lavoro per periodi eccedenti quelli debitamente in-dicati nelle buste paga prodotte dalla per quanto di competenza della società Parte_3
14 (dal 28.1.2022 al 30.12.2022); 4/c) rigettare, in ogni caso, la richiesta delle Controparte_2 somme così come portate nei conteggi ex adverso allegati al ricorso;
5) in ogni caso, rigettare le richieste istruttorie, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni debitamente espresse al § IX.), il tutto anche alla luce del disconoscimento dei documenti così come operato al § III.) che qui abbiasi per ripetuto e trascritto;
6) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Si costituiva altresì l'Inps, diffusamente argomentando e chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c.; b) accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
c) in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell'INPS, conseguente a riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni
(L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
d) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'INPS di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Di poi, disposta la riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c. per connessione oggettiva -stante la continenza- e parzialmente soggettiva (cfr. ordinanza del 16.6.2024), esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (cfr. ordinanza del 14.10.2024) e rinviata la causa per la delibazione delle istanze istruttorie e per la discussione con termine per note difensive, la scrivente, rendendosi necessario istruire la causa in relazione alla domanda di differenze retributive, ove quella relativa al licenziamento risultava invece sufficientemente istruita, all'esito della discussione, decideva la causa con dispositivo e contestuale indicazione dei motivi di sentenza parziale, limitatamente alle domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023, domande queste involgenti i licenziamenti.
15
5. Preliminarmente, come già anticipato al punto che precede, la presente decisione ha ad oggetto solo domande di cui al ricorso iscritto al n. R.G.
2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023.
Dette domande possono essere decise con sentenza parziale, non necessitando di istruzione alcuna, essendo del tutto irrilevante e ininfluente la prova orale articolata sul punto, al contrario di quella relativa alle differenze retributive che dovrà essere oralmente istruita.
6. In ordine al licenziamento orale è emerso dagli atti e dalle deduzioni di entrambe le parti che detto licenziamento è stato impugnato dalla ricorrente con nota del 28.2.2023 (allegato
2 in produzione ricorrente e allegato 5 in produzione resistente).
Dalla medesima documentazione allegata dalle parti è emerso che in data 1.3.2023 la convenuta ha comunicato alla lavoratrice la revoca del licenziamento orale, con contestuale invito alla ripresa dell'attività lavorativa a decorrere dal 3.3.2023 presso la sede di Sturno secondo i consueti orari (v. la revoca del 1.3.2023 allegata sub doc. 3 in produzione di parte ricorrente;
v. altresì il telegramma del 1.3.2023 allegata sub 6, la nota p.e.c del 1.3.2023 allegata sub 7 e la nota del 2.3.2023 della lavoratrice in riscontro, allegata sub 8 in produzione di parte resistente R.G. 2035/2023). Parte_3 Parte_2
Nel dettaglio il licenziamento orale con decorrenza 30.12.2022 è stato, dopo l'opposizione allo stesso formalizzata dalla ricorrente in data 28.2.2023, revocato con la missiva del 1 marzo 2023, che recita
16
La ricorrente ha riscontrato detta missiva in data 2.3.2023, deducendo che detta revoca del licenziamento non avrebbe avuto alcun effetto, non essendo stata accettata dalla lavoratrice quanto al mutamento della sede di lavoro da Gesualdo a Sturno.
Tuttavia al caso in esame deve applicarsi l'art 5 L. 23/2015 che prevede: “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”.
La disciplina di cui innanzi prevede quindi che con la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, il lavoratore abbia diritto solo alla ricostituzione del rapporto di lavoro (con efficacia ex tunc, cioè dalla data del recesso) e alla rimozione dei pregiudizi subiti (perdita della retribuzione). Questo significa che il dipendente ha diritto a tutte le retribuzioni
17 arretrate (calcolate dal giorno del licenziamento a quello della revoca), ma che è obbligato a riprendere immediatamente servizio, dovendo rispondere altrimenti per inadempimento contrattuale sanzionabile in via disciplinare, per assenza ingiustificata e/o rifiuto e/o ritardo nell'adempimento della prestazione lavorativa.
La letteralità della comunicazione del 1.3.2023 -in una con l'essere la revoca del licenziamento istituto noto ed ammesso, in quanto applicazione delle generali regole negoziali, ancor prima che il legislatore del 2012 ritenesse di fornirne, per specifici fini, la particolare disciplina trasfusa nell'art. 18 comma 10 St.Lav. e, di poi riprodotta nel citato art.
5- non consente di attribuire alla stessa alcun significato negoziale diverso da quello reso manifesto dalle parole utilizzate, ossia un significato diverso da quello di atto unilaterale di revoca del precedente licenziamento;
talchè, una volta eliminato l'atto di risoluzione unilaterale del rapporto, il rapporto lavorativo non può dirsi che essere proseguito come se il licenziamento orale non vi fosse mai stato, così come, peraltro, anche il datore di lavoro ha voluto avvenisse dichiarando “il rapporto di lavoro deve intendersi con prosecuzione dei suoi effetti sin dalla sua stipula senza soluzione di continuità”.
Va precisato che la tardività nelle comunicazioni cosiddette dell' , previste dal CP_8
Decreto Interministeriale del 30.10.2007 recante “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, non ha alcuna incidenza sulla validità ed efficacia del rapporto di lavoro, che resta civilisticamente disciplinato.
7. Il trasferimento del lavoratore da una unità locale ad un'altra è evenienza che, in generale, non determina affatto la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, tanto da essere prevista e regolamentata anche dal codice civile, laddove il mancato rispetto dei limiti entro i quali il trasferimento è legittimo non determina cessazione del rapporto di lavoro in essere e potenziale creazione di un rapporto di lavoro nuovo, ma solo le reazioni (ripristinatorio o risarcitorie, a seconda dei casi e delle domande) conseguenti, per legge, alle situazioni concretanti inadempimento agli obblighi contrattuali.
La tesi in base alla quale una revoca di licenziamento accompagnata dall'indicazione di una sede lavorativa diversa dalla precedente non sarebbe una revoca di licenziamento ma una nuova proposta contrattuale si appalesa, pertanto, come non condivisibile neanche in generale, perché essa non è fondata su alcuna base normativa, prevedendo, al contrario, il diritto positivo la piena compatibilità tra trasferimento di sede e protrazione del medesimo rapporto lavorativo;
ferme restando, a favore del lavoratore, le tutele, anche ripristinatorie, per il caso in cui la revoca del licenziamento accompagnato da un mutamento di sede
18 concretizzi un trasferimento non giustificato da ragioni organizzative, tecniche o produttive e, quindi, illegittimo.
Consegue a quanto sopra che, nel caso di specie, per effetto della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro nei confronti della lavoratrice si è ripristinato, così come, peraltro, correttamente il datore di lavoro ha ritenuto, tanto da avere configurato quale inadempimento delle obbligazioni sorgenti dal contratto la mancata presentazione, non giustificata, della lavoratrice a rendere la prestazione nel luogo indicato.
8. La mancata presentazione del lavoratore a rendere la prestazione, in quanto inadempimento contrattuale, legittima iniziative disciplinari sfocianti, in ipotesi anche nella massima sanzione espulsiva;
e, pertanto, di nuovo coerentemente con la sussistenza del rapporto di lavoro e con il “grave inadempimento tale da ledere il vincolo fiduciario con la ditta”, il datore di lavoro ha reagito, irrogando il licenziamento -con comunicazione del
5/4/2023, consegnata alla lavoratrice a mezzo raccomandata a/r in data 7/4/2023 (cfr. allegato sub 20 in produzione di R.g. 2035/2023)- Parte_3 motivato in ragione dell'essere stata la ricorrente assente ingiustificata per non avere ripreso l'attività lavorativa come richiesto, (v. doc. 10 in produzione di parte ricorrente e doc. 20 in produzione di parte resistente).
Nel caso in esame, per quanto sopra osservato, la revoca del licenziamento comunicata dal datore di lavoro entro i 15 giorni dal ricevimento della impugnativa del licenziamento, ha determinato la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro.
Il rifiuto della dipendente di ricevere le indicazioni del datore di lavoro in ordine alla sua ripresa del servizio, contestato con missiva del 14.3.2023 della individuale, ricevuta CP_4 dalla lavoratrice il 16.3.2023, costituisce pertanto un inadempimento grave -non giustificato, restando irrilevante se la sede operativa di Gesualdo fosse stata già dismessa alla data del 1.3.2023, circostanza questa peraltro rimasta incontestata- che ha giustificato il successivo licenziamento. La ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all'ordine di servizio, se del caso impugnandolo anche con ricorso in via d'urgenza per far accertare la eventuale illegittimità del trasferimento.
Al riguardo le giustificazioni fornite dalla lavoratrice con missiva del 22.3.2023 (allegato 9 in produzione di parte ricorrente) hanno confermato i fatti addebitati e hanno determinato pertanto la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento intimato con missiva del 5.4.2023, comunicata alla lavoratrice mediante raccomandata a/r, consegnata alla ricorrente il 7/4/2023.
9. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente
19 considerate, le domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso iscritto al n. R.G. 3673/2023, -in disparte le questioni poste col ricorso successivo in punto di “centro unico di interessi”, ininfluenti ai fini della presente sentenza parziale- devono essere integralmente rigettate.
10. Si dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
11. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunziando, così dispone:
- Rigetta le domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023;
- spese al definitivo;
- dispone per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Avellino, 4.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
20
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2035/2023 + 3673/2023
Verbale di udienza del 4/7/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mario Forgione, che si riporta ai ricorsi introduttivi e alle memorie autorizzate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per l'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate. E' presente personalmente la sig.ra
[...]
. Parte_1
E' presente per l'avv. Fabio De Donato, che si riporta alle Controparte_1 Parte_2 memorie di costituzione e alle memorie autorizzate. Insiste per la declaratoria di inammissibilità della memoria depositata da parte ricorrente in data 29.6.2025 in quanto tardiva. Insiste altresì per la pronuncia di sentenza non definitiva sulle domande involgenti i licenziamenti, reiterando le conclusioni anche istruttorie rassegnate in merito alle domande sulle differenze retributive.
E' presente per l'avv. Edda Albino anche per delega dell'avv. Rauseo, che si Controparte_2 riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni anche istruttorie ivi formulate.
E' presente per l'Inps l'avv. Rossella Caracciolo per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, la quale si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, preso atto della costituzione per la parte ricorrente del nuovo difensore, avv. Mario Forgione, in sostituzione del precedente difensore Avv. Fiorina Guarino, rinunciante al mandato;
vista la istanza di pronuncia di sentenza non definitiva formulata dalla
[...]
in relazione alle domande involgenti i licenziamenti;
Parte_3 ritenuto che si renda necessario istruire la causa in relazione alla domanda di differenze retributive, ove quella relativa ai licenziamenti di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023
e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni formulate nel ricorso riunito iscritto al n. R.G.
3673/2023 risulta invece sufficientemente istruita;
P.Q.M.
invita le parti alla discussione sulle domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G.
3673/2023 e, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione
1 della sentenza parziale, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa e disponendo, altresì, come da separata ordinanza, sulla prosecuzione del processo in relazione alle ulteriori domande.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti
Avellino, 4/7/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 4.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA PARZIALE
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2035/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Forgione con studio in Grottaminarda (AV), Contrada
Pezza Marchesa SNC e con lo stesso elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla Via
Cimarosa n. 27 nonché presso il domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Parte_3 C.F._2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.DE DONATO
FABIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo P.E.C. indicato:
; Email_2
RESISTENTE cui è riunito il giudizio iscritto al n. 3673/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione e promosso
DA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Forgione con studio in Grottaminarda (AV), Contrada
Pezza Marchesa SNC e con lo stesso elettivamente domiciliata in Grottaminarda alla Via
Cimarosa n. 27 nonché presso il domicilio digitale all'indirizzo P.E.C. indicato:
3 Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Parte_3 C.F._2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.DE DONATO
FABIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo P.E.C. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
[C.F. ], in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Grottaminarda (AV), rappresentata e difesa, in virtù di procura che si deposita unitamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Edda Albino e Francesca Rauseo, presso la prima elettivamente domiciliata, in Mirabella
Eclano (AV), alla Pozzillo, snc (indirizzi P.E.C. indicati: Email_3
; Email_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
C.F. con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del Persona_1
23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.7.2023, iscritto al n. 2035/2023 R.G. la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio Parte_3 chiedendo: “Accertato e dichiarato che tra le parti è incorso un rapporto di lavoro subordinato dal ed in virtù di ciò: - Preliminarmente dichiarare , per i motivi esposti in premessa, la inefficacia della revoca del licenziamento ed in conseguenza di ciò - dichiarare il licenziamento orale intimato, alla ricorrente, in data 30.12.2022 inefficace, nullo e/o annullabile, e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
- dichiarare
4 la continuità giuridica del rapporto di lavoro e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFr, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. Nel merito: - dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia ed illegittimità del licenziamento intimato in data 05.04.2023 siccome assolutamente privo di giusta causa o giustificato motivo per tutto quanto esposto in premessa;
ed inconseguenza di tutto ciò emettere ogni altro consequenziale provvedimento in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro od al pagamento delle indennità sostitutive nella misura che si riterrà di giustizia sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 23/15. In subordine - nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante dovesse ritenere valida la revoca del licenziamento (cosa che si esclude categoricamente) condannare la ditta all' ulteriore danno, per Parte_2
i motivi innanzi esposti, a titolo di danno extra patrimoniale/morale da immagine, ecc nella misura ritenuta equa dall' ill.mo giudicante - Vittoria di spese e competenze professionali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: veniva assunta alle dipendenze di
[...]
, impresa con meno di quindici dipendenti, dal giorno 08-01-2018 Parte_3
e successivamente veniva regolarizzata con decorrenza dal 01-03-2021 con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 31-12-2021 con comunicazione di rapporto di lavoro a tempo parziale misto per 20 ore settimanali, mansione “personale di segreteria addetto alle attività amministrative”, inquadramento livello 5° del C.C.N.L. Trasporto merci, con sede di lavoro in Gesualdo (AV) Via Fontana
Tassola snc.; in data 30-12-2022 veniva licenziata verbalmente dal sig. in data Parte_3
28-02-2023 impugnava il suddetto licenziamento verbale;
in data 01-03-2023, l'impresa comunicava l' “annullamento del licenziamento con invito a immediata ripresa attività lavorativa presso sede operativa di Sturno (AV) zona industriale Via Crocevie snc”; in data
02-03.2023 la ricorrente riscontrava la nota di cui sopra, ritenendola inidonea a produrre gli effetti in quanto la mutazione della sede, indipendentemente dai motivi addotti, era da qualificarsi quale nuovo contratto di lavoro, in quanto tale soggetto all'accettazione della lavoratrice;
alla data del 03.03.2023, data fissata dalla ditta Parte_3 Parte_3
per la ripresa dell'attività lavorativa, il licenziamento non risultava revocato presso
[...] il Centro dell' Impiego di Grottaminarda e difatti la comunicazione dell'annullamento del
5 licenziamento veniva effettuata solo in data 31.03.2023; con nota del 2.3.2023 la ditta
[...]
invitava nuovamente la lavoratrice a riprendere l'attività Parte_3 lavorativa per il giorno successivo nella Zona Industriale di Sturno, alla Via Crocevie snc, indirizzo questo in cui risultava la sede operativa quale unità locale n. AV/1 della società
con missiva del 14-03-2023, ricevuta il 16-03-2023, la ditta Controparte_2 [...]
le contestava l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro a decorrere dal Parte_3
03-03-2023; la lavoratrice riscontrava la contestazione disciplinare con lettera del 21-03-
2023 per insussistenza dei presupposti;
con nota del 22-03-2023, l'Impresa “artatamente”
e solo “per cercare di legittimare il proprio comportamento,” invitava la lavoratrice ad un sopralluogo congiunto al fine di verificare la dismissione della sede in Gesualdo;
di poi, in data 05 aprile 2023, il datore le intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
In punto di diritto deduceva che aveva sempre lavorato nella sede di Gesualdo fino al
30.12.2022 e che la revoca del licenziamento orale, intervenuta il 2.3.2023, era da ritenersi tamquam non esset perché accompagnata dal trasferimento della sede lavorativa, non accettata dalla lavoratrice, di talchè la successiva contestazione per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro era nulla per insussistenza del fatto contestato.
Deduceva che non avendo la ricorrente accettato di riprendere servizio nella diversa sede di
Sturno, il rapporto lavorativo non si era mai ripristinato, con conseguente irrilevanza del comportamento tenuto dalla lavoratrice dal 3.3.2023 e posto a fondamento del licenziamento comminato il 5.4.2023.
Argomentava che la revoca del licenziamento orale, contenente l'invito a riprendere l'attività lavorativa presso la sede di Sturno, non era una revoca bensì una proposta contrattuale di conclusione di nuovo rapporto di lavoro, non accettata dalla lavoratrice per essere mutata la sede di lavoro.
Per effetto della mancata accettazione, la revoca del 1.3.2023 doveva considerarsi inefficace, così che la successiva contestazione di assenza ingiustificata difettava del presupposto di fatto, non essendosi ricostituito alcun rapporto di lavoro.
Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte resistente con memoria depositata in data 8.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda della ricorrente e dichiarare efficace la revoca del licenziamento dell'1.3.2023; 2) rigettare la domanda della ricorrente e dichiarare la legittimità del provvedimento datoriale del
5.4.2023, con il quale il rapporto è stato definito con licenziamento per giustificato motivo
6 oggettivo; 3) rigettare tutte le domande tese ad ottenere risarcimento dei danni in quanto infondate in fatto ed in diritto;
4) in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della ricorrente agli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro sia in applicazione dell'art. 1460 c.c. sia in applicazione dell'art. 1463 c.c.; 5) accertare e dichiarare la malafede di nella esecuzione del contratto di Parte_1 lavoro;
6) in ogni caso, condannare la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., al pagamento di una somma pari a quella che verrà determinata per le spese e competenze di causa o comunque da liquidarsi in via equitativa, stante la evidente violazione del principio di buona fede tenuto nella fase stragiudiziale e nell'intraprendere questa fase giudiziale;
7) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., nonché spese e competenze di negoziazione assistita, come per legge”.
Contestava l'avversa ricostruzione dei fatti ed esponeva che: la ricorrente veniva assunta alle dipendenze della resistente dall'1.3.2021 -e non come prospettato in ricorso dal CP_4 gennaio 2018- con qualifica di personale di segreteria addetto alle attività amministrative, con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato;
per esigenze strettamente personali, riconducibili alla necessità della lavoratrice, nel dicembre del 2022 la ricorrente prospettava al datore di lavoro di voler terminare il rapporto, in modo da poter fruire degli ammortizzatori sociali;
il 4.1.2023, il datore di lavoro e la lavoratrice, di comune accordo, avrebbero dovuto sottoscrivere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in camera protetta presso la sede provinciale della CP_5 nondimeno, senza alcuna motivazione, la lavoratrice non intendeva più procedere alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale, con effetto dal 30.12.2023, nonostante essa stessa avesse provveduto anche ad inviare tutta la documentazione presso gli Enti territorialmente competenti;
i giorni che avevano preceduto la impugnazione del dedotto “licenziamento orale” -che tale non era, essendo lo stesso frutto di una richiesta specifica della lavoratrice- erano stati sono stati giorni di “trattativa” per procedere alla sistemazione della posizione lavorativa/contributiva/retributiva; la resistente revocava il dedotto licenziamento orale con missiva del 3.3.2023, invitando la ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa dal 3.3.2023 con i consueti orari presso la sede operativa dell'azienda sita in Sturno (AV), alla Zona Industriale, Via Crocevie, ove la lavoratrice svolgeva le proprie mansioni sin dal novembre 2022 e distante circa 4 chilometri dalla originaria sede degli uffici amministrativi di Gesualdo, pacificamente dismessa;
la lavoratrice non riprendeva l'attività lavorativa, adducendo che vi fosse stata una “modifica
7 delle condizioni contrattuali” derivante dal mutamento della sede di lavoro da Gesualdo
(AV) a Sturno (AV); conseguentemente, previa contestazione disciplinare e previo invito a verificare con sopralluogo congiunto la dismissione della sede di Gesualdo, ove era rimasta solo la sede legale ma non anche quella operativa della ditta individuale, veniva intimato il licenziamento per assenza ingiustificata, protrattasi dal 3.3.2023 al 14.3.2023, con missiva del 5.4.2023; detta missiva veniva inoltrata oltre che a mezzo p.e.c. al legale Antonello, anche a mezzo raccomandata a.r. alla lavoratrice mediante consegna di raccomandata a/r nelle mani della destinataria.
Soggiungeva che la provvedeva a pagare tutto quanto Parte_3 dovuto alla lavoratrice per il periodo gennaio 2023–marzo 2023 trasmettendo alla paga, relativo bonifico e transito su conto corrente nonché lettera di Parte_4 avviso del 18.5.2023.
Argomentava poi, sulla scorta di ampie articolate motivazioni, sulla efficacia della revoca del licenziamento orale, sulla legittimità del licenziamento comminato il 5.4.2023 e sulla infondatezza della domanda risarcitoria, rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
3. Con successivo ricorso depositato il 27.12.2023, iscritto al n. 3673/2023 R.G., la ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro,
[...]
, ed Inps, chiedendo: “1) accertare e Parte_3 Controparte_2 dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto ab initio, per i periodi indicati in premessa, un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato sia con la
[...]
che per la soc. in persona del suo legale rapp.te p.t.; Parte_3 Controparte_6
2) Dichiarare la nullità e/o annullabilità nonché l'invalidità del verbale di conciliazione sindacale, per i motivi esposti sia in fatto che in diritto e che si hanno qui per integralmente ripetuti e trascritti, redatto in data 04.12.2021; 3) Accertato e dichiarato che la ricorrente
è stata alle dipendenze della ditta , dal 8.01.2018 al 30.12.2022, per lo Parte_2 effetto condannare, per tutti i titoli indicati in ricorso (inquadramento al 2 livello del ccnl del settore trasporti e logistica e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione per i motivi di cui al ricorso), la ditta individuale al Parte_3 pagamento in favore della , della complessiva somma di euro 76.215,08 ( di Parte_1 cui euro 13.548,13 a titolo di TFr), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, come da conteggi allegati, e previa declaratoria di efficacia diretta od anche indiretta, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, della contrattazione collettiva di settore, ed in via gradata chiede la liquidazione di somme comunque diverse che dovessero essere ritenute eque sulla scorta dei medesimi principi;
4) condannare la Parte_3
8 a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra -per il periodo Pt_3 Parte_1
08.01.2018 al 28.02.2021– e per il periodo 01.03.2021 al 30.12.2022 ( assunzione part- time in luogo del full-time) mediante versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede I.n.p.s. e/o condannare alla ricostruzione contributiva, anche part-time, la soc. per il periodo 28.01.2022-30.12.2022; Controparte_2
5) in via subordinata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo condannare la ditta al risarcimento in Parte_3 forma generica del danno arrecato alla sig.ra in conseguenza all'omissione Parte_1 contributiva operata dalla stessa;
in via ulteriormente gradata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. della ditta e, per l'effetto, condannarla Parte_3 al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra in Parte_1 conseguenza all'omissione nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
6) in ogni caso, condannare l'I.n.p.s. sede di Avellino a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva della
in particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei Parte_1 contributi ad oggi risultanti mancanti;
7) sempre per l'effetto di quanto indicato in premessa, condannare la ditta e la soc. Parte_3 Controparte_6 in persona del legale rap.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma netta di euro 12.025,69 per il periodo 28.01.2022 al 30.12.2022, sempre sulla scorta dei conteggi allegati. 8) In via estremamente gradata, nella malaugurata ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere privo di nullità e/o annullabilità il verbale di conciliazione del 04.12.2021 che lo stesso sia produttivo di effetti solo limitatamente al periodo in esso indicato ossia 01.03.2021 al 04.12.2021; 9) in virtù del dedotto rapporto di lavoro dichiarare il licenziamento così come intimato dalla soc. nullo e, Controparte_6 conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
10) dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro. 11)
Condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFr, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. In via del tutto gradata CHIEDE la liquidazione di somme comunque diverse che si riterranno eque ex art. 36 della Costituzione CHIEDE In ogni caso
9 aggiungersi a dette somme quelle relative al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. a far data dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo oltre interessi sulle somme rivalutate”.
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva che: dall' 08.01.2018 al 28.02.2021 (38 mesi) aveva lavorato per la ditta “in nero”; in data 01.03.2021 Parte_3 veniva regolarizzata “in parte” in quanto il datore di lavoro disponeva un'assunzione a tempo determinato part-time misto al 50% in luogo del full-time che effettivamente svolgeva la lavoratrice;
successivamente alla stipula del verbale di conciliazione in data 4.12.2021, il contratto della ricorrente veniva trasformato a tempo indeterminato mantenendo, formalmente, il tempo parziale misto per 20 ore settimanali, mansione “personale di segreteria addetto alle attività amministrative”, inquadramento livello 5° del C.C.N.L.
Trasporto merci;
dal 28.01.2022 fino al 30.12.2022 la ricorrente prestava la sua attività lavorativa anche per la società senza alcun contratto e completamente priva di Controparte_2 copertura previdenziale;
il poi la licenziava verbalmente, ex abrupto, Parte_3 comunicandole che il 30.12.2022 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro tanto per la ditta individuale che per la società.
In punto di diritto deduceva che per il periodo dall' 8.01.2018 al 28.02.2021 (periodo in
“nero”) era soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Parte_2 essendo tenuta a comunicare eventuali assenze e a richiedere ferie e permessi;
le veniva corrisposta una retribuzione mensile unilateralmente decisa dal senza alcun
Parte_3 riguardo o collegamento con il CCNL di categoria;
svolgeva il proprio lavoro presso la sede operativa della sita in Gesualdo (Av) alla Via F. Tassola
Parte_3 nei locali sottostanti l'abitazione del ove era strutturato un ufficio con beni
Parte_3 strumentali atti allo svolgimento del lavoro, forniti esclusivamente dal per il
Parte_3 periodo 28.01.2022 al 30.12.2022 prestava attività lavorativa, in maniera promiscua, anche per la società con direttive impartitele sia da sia, a volte, Controparte_2 Parte_2 anche dalla di lui moglie;
la aveva sede operativa in Sturno Persona_2 Controparte_6
(Av) a circa 11 Km da Gesualdo (Av) e l'ufficio logistico, per entrambe le aziende era adibito in un container occupato da 4 postazioni lavorative, ma essa ricorrente rimaneva da sola presso la sede della Ditta individuale in Gesualdo.
Rappresentava che sin dall'inizio del rapporto di lavoro (08.01.2018) e fino al 30.12.2022 svolgeva mansioni di addetta alla fatturazione, registrazione fatture clienti/fornitori, riscossione denaro, sollecito incassi, pagamenti fornitori, gestione contabilità bancaria, rapporti con clienti per le attività di trasporto in atto o in programmazione, elaborazione e
10 contabilizzazione per la elaborazione delle buste paga dei dipendenti, continui rapporti contabili con il commercialista , inserimento dati nelle piattaforme Parte_5
Autostrade spa e Anas per richiesta autorizzazioni per i trasporti eccezionali, inserimento dati nelle piattaforme Beni Strumentali Sabatini, Ponte Morandi, elaborazione calcoli per le accise, tenuta dei rapporti con i dipendenti in ordine ad ogni problematica rilevata non solo per le buste paga ma anche per i rapporti con la ditta , rapporti con le Autorità per ogni tipo di autorizzazione connessa all'attività dell'autotrasporto (VV.FF, Ingegneri, Uff. Tec.
Comune di Gesualdo) maneggio denaro, avendo conseguito il titolo di istruzione secondaria di Ragioneria e maturato pregressa esperienza lavorativa nel settore.
Dette mansioni, secondo la prospettazione attorea, erano riconducibili al 2° livello del CCNL di settore e non al livello in cui la lavoratrice veniva formalmente inquadrata e, a tal fine, richiamava le declaratorie del CCNL.
Allegava inoltre che: per il periodo di lavoro alle dipendenze della Parte_3
osservava il seguente orario: dal gennaio 2018 al 30.12.2022 dal lunedì al venerdì
[...] dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 ed almeno due sabati al mese dalle ore 8,30 alle 13,30; nell' ultimo anno di lavoro spesso si portava il lavoro a casa terminando a volte anche in orari notturni;
aveva prestato la propria attività anche in alcune giornate festive
(Santo Patrono, quando non coincidevano con la domenica) senza che le fosse corrisposta la dovuta indennità compensativa e/o maggiorazione;
usufruiva, di regola, di soli 11 giorni all'anno di ferie corrispondenti con le ultime due settimane di luglio e solo nell'anno 2022 usufruiva di una settimana di ferie a luglio e di una settimana di ferie ad agosto, nulla ricevendo per le restanti ferie contrattualmente previste e non fruite.
Soggiungeva che per il periodo dal gennaio 2018 al giugno 2018 percepiva, brevi manu, una retribuzione mensile di euro 500,00; dal luglio 2018 fino al febbraio 2021 percepiva una retribuzione di euro 800,00 mensili e da marzo 2021 al 30.12.2022 percepiva il netto risultante in busta paga;
le buste paga esponevano un numero di ore nettamente inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate;
nelle buste paga erano poi riscontrabili diverse anomalie quali: l'inserimento mensile delle voci di tredicesima e quattordicesima mensilità al solo fine di “ far alzare” l'importo netto, andando a penalizzare la lavoratrice che si vedeva sottrarre le ore lavorate e pertanto la parte contributiva;
l'inserimento costante della voce una tantum, poi sostituita dalla voce “trasferta italia” e “trasferta estera”, sebbene la lavoratrice mai avesse svolto lavoro in trasferta, e ciò al solo fine di fruire di una tassazione più favorevole.
Lamentava quindi di non aver percepito la giusta retribuzione –sia tenuto conto del CCNL
11 sia dell'art. 36 Cost.- nè da parte della (gennaio 2022- dic. 2022) né da parte Controparte_2 della per le ferie, rol, festività, tredicesima e Parte_3 quattordicesima mensilità, lavoro supplementare/straordinario, TFR e quant'altro previsto dal CCNL di settore.
Rivendicava pertanto il pagamento, a titolo di differenze retributive, del complessivo importo di € 76.215,08 di cui euro 13.548,13 a titolo di TFR, come da conteggi elaborati alla stregua del maggior orario osservato e delle mansioni superiori svolte.
Deduceva che il rapporto di lavoro subordinato era stato intrattenuto sia con la Ditta individuale che con la Società, avendo entrambi i soggetti fruito delle sue prestazioni e non essendo, peraltro, possibile effettuare una distinzione tra le prestazioni svolte a favore dell'una o dell'altra persona giuridica resistenti, che si erano entrambe avvalse, mediante il medesimo legale rappresentante di entrambe, dell'opera della ricorrente.
Deduceva ancora la invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto il 4.12.2021, impugnato in data 17.05.2023, perché la lavoratrice non aveva dato inizio ad alcuna vertenza nei confronti del e perché non aveva ricevuto una adeguata assistenza dal Parte_3 conciliatore firmatario -che nemmeno conosceva- come si evinceva dalla evidente sproporzione tra le rinunce della lavoratrice e la somma (euro cento lordi) versati dal datore di lavoro.
Lamentava che risolveva il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento Controparte_6 orale ed in assenza di giusta causa o di giustificato motivo e senza alcun preavviso.
Sulla scorta di tali doglianze, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
4. Instauratosi il contraddittorio si costituiva Parte_3
che eccepiva, preliminarmente, la improponibilità della domanda per abusivo
[...] frazionamento del credito, stante la pendenza del procedimento precedentemente iscritto al n. 2035/2023 R.G. e la nullità del ricorso, chiedendo, nel merito -previo disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta e previa specifica contestazione della ricostruzione dei fatti per come operata in ricorso- il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate e non provate, diffusamente e analiticamente argomentando sulle doglianze della lavoratrice, contestando specificamente i conteggi allegati al ricorso e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare che nulla più è dovuto in favore di per il periodo compreso tra il 1.3.2021 ed il 4.12.2021. Parte_1
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la improponibilità della domanda per le ragioni esplicitate al § III.); 2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ed inammissibilità del ricorso per le ragioni esplicitate
12 al § IV.); 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti, rigettare la domanda di <<impugnativa per nullità annullabilità del verbale di conciliazione 4.12.2021>> ovvero la decadenza dal diritto alla impugnativa
e, per l'effetto, in via di azione ovvero di eccezione anche riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla più è dovuto in favore di per il periodo compreso Parte_1 tra il 1.3.2021 ed il 4.12.2021; 4) nella ipotesi di accoglimento della domanda di
<<impugnativa per nullità annullabilità del verbale di conciliazione 4.12.2021>>, condannare al pagamento in favore della ditta Parte_1 Parte_3 Parte_3
della somma di Euro 100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla
[...] data di corresponsione all'effettivo pagamento;
5) rigettare la domanda di accertamento di “lavoro nero” per il periodo dal 8.1.2018 al 28.2.2021; 6) rigettare la richiesta di accertamento formulata dalla ricorrente di declaratoria dell'inquadramento nel 2^ livello di cui al C.C.N.L. di categoria Trasporti e Logistica prodotto in atti;
per l'effetto dichiarare che nulla più è dovuto in favore della lavoratrice;
7) rigettare la richiesta di
[...]
di accertamento di svolgimento di lavoro per periodi eccedenti quelli Parte_1 debitamente indicati nelle buste paga prodotte in atti;
8) nella denegata ipotesi fosse dimostrato dalla ricorrente lo svolgimento del rapporto di lavoro al di fuori di detti limiti, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti rivendicati anche per asserita scopertura assicurativa;
9) rigettare, in ogni caso, la richiesta delle somme così come portate nei conteggi ex adverso allegati al ricorso;
10) rigettare la domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., anche in considerazione della assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
11) in ogni caso, rigettare le richieste istruttorie, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni debitamente espresse ai § V.) e XII.); 12) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese
e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. 16. la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato avveniva perché la ricorrente si sarebbe dovuta occupare non solo della ditta individuale ma anche della costituita società . Controparte_2
Si costituiva altresì eccependo la nullità del ricorso introduttivo e Controparte_2 deducendo, nel merito, che la ricorrente non aveva mai lavorato alle dipendenze della società
e mai aveva avuto alcun rapporto con detta società. Controparte_2
Contestava la sussistenza di elementi dai quali enucleare la unitarietà tra le due aziende, evidenziando che nel settembre 2021 e con sede legale in Controparte_7
Grottaminarda e sede operativa in Sturno- e la ditta individuale Parte_3
13 , con sede legale in Gesualdo, avevano sedi legali differenti e oggetto sociale Pt_3 parzialmente differente.
Rappresentava che la in alcune occasioni si era avvalsa della collaborazione Controparte_2 della ditta individuale di emettendo perciò regolari fatture, sicchè la Parte_2
avrebbe rinvenuto le fatture della predetta società mettendo in ordine i Parte_1 documenti contabili della ditta, tra i quali risultavano inserite anche le fatture in discorso.
Negava che fosse ravvisabile la unitarietà delle due aziende come anche la promiscuità del lavoro svolto dalla ricorrente, non avendo il e la dott.ssa mai impartito Parte_3 Per_2 direttive alla nell'interesse della Parte_1 Controparte_2
Negava che avesse mai intimato alcun licenziamento in danno della Controparte_2 ricorrente, ribadendo la infondatezza della tesi avversaria del “centro unico di interessi”.
Contestava in ogni caso, mediante articolate difese, le domande e i conteggi avversari, disconoscendo altresì la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ed inammissibilità del ricorso per le ragioni esplicitate al § II.); 2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ed, in subordine, di titolarità passiva della rispetto Controparte_2 alle pretese della ricorrente, non essendo mai intercorso tra le parti alcun rapporto di lavoro e, per l'effetto disporre l'estromissione della medesima dal giudizio;
3) rigettare ogni richiesta di reintegra nel posto di lavoro in virtù della assenza di ogni presupposto, per non essere mai stato instaurato tra le parti alcun tipo di rapporto di lavoro e, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto necessario accertare la sussistenza del “centro unico di interessi” tra la e la ditta individuale di disporre la Controparte_2 Parte_3 riunione del presente procedimento a quello pure pendente innanzi a questo Tribunale con
R.G.L. 2035/2023, Giudice Dott.ssa D. Di Gennaro;
4) nella denegata ipotesi di accertamento del paventato “centro unico di interessi”, salvo gravame, rigettare ogni richiesta in ordine alle pretese mansioni superiori ed alle differenze retributive ad ogni titolo, ritenendo comunque satisfattivo quanto già corrisposto dalla Parte_3
e dunque: 4/a) rigettare la richiesta di accertamento formulata dalla
[...] ricorrente di declaratoria dell'inquadramento nel 2^ livello di cui al C.C.N.L. di categoria
Trasporti e Logistica prodotto in atti;
per l'effetto dichiarare che nulla più è dovuto in favore della ricorrente;
4/b) rigettare la richiesta di di accertamento di Parte_1 svolgimento di lavoro per periodi eccedenti quelli debitamente in-dicati nelle buste paga prodotte dalla per quanto di competenza della società Parte_3
14 (dal 28.1.2022 al 30.12.2022); 4/c) rigettare, in ogni caso, la richiesta delle Controparte_2 somme così come portate nei conteggi ex adverso allegati al ricorso;
5) in ogni caso, rigettare le richieste istruttorie, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni debitamente espresse al § IX.), il tutto anche alla luce del disconoscimento dei documenti così come operato al § III.) che qui abbiasi per ripetuto e trascritto;
6) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, comprensive di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Si costituiva altresì l'Inps, diffusamente argomentando e chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c.; b) accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
c) in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell'INPS, conseguente a riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni
(L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
d) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'INPS di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Di poi, disposta la riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c. per connessione oggettiva -stante la continenza- e parzialmente soggettiva (cfr. ordinanza del 16.6.2024), esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (cfr. ordinanza del 14.10.2024) e rinviata la causa per la delibazione delle istanze istruttorie e per la discussione con termine per note difensive, la scrivente, rendendosi necessario istruire la causa in relazione alla domanda di differenze retributive, ove quella relativa al licenziamento risultava invece sufficientemente istruita, all'esito della discussione, decideva la causa con dispositivo e contestuale indicazione dei motivi di sentenza parziale, limitatamente alle domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023, domande queste involgenti i licenziamenti.
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5. Preliminarmente, come già anticipato al punto che precede, la presente decisione ha ad oggetto solo domande di cui al ricorso iscritto al n. R.G.
2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023.
Dette domande possono essere decise con sentenza parziale, non necessitando di istruzione alcuna, essendo del tutto irrilevante e ininfluente la prova orale articolata sul punto, al contrario di quella relativa alle differenze retributive che dovrà essere oralmente istruita.
6. In ordine al licenziamento orale è emerso dagli atti e dalle deduzioni di entrambe le parti che detto licenziamento è stato impugnato dalla ricorrente con nota del 28.2.2023 (allegato
2 in produzione ricorrente e allegato 5 in produzione resistente).
Dalla medesima documentazione allegata dalle parti è emerso che in data 1.3.2023 la convenuta ha comunicato alla lavoratrice la revoca del licenziamento orale, con contestuale invito alla ripresa dell'attività lavorativa a decorrere dal 3.3.2023 presso la sede di Sturno secondo i consueti orari (v. la revoca del 1.3.2023 allegata sub doc. 3 in produzione di parte ricorrente;
v. altresì il telegramma del 1.3.2023 allegata sub 6, la nota p.e.c del 1.3.2023 allegata sub 7 e la nota del 2.3.2023 della lavoratrice in riscontro, allegata sub 8 in produzione di parte resistente R.G. 2035/2023). Parte_3 Parte_2
Nel dettaglio il licenziamento orale con decorrenza 30.12.2022 è stato, dopo l'opposizione allo stesso formalizzata dalla ricorrente in data 28.2.2023, revocato con la missiva del 1 marzo 2023, che recita
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La ricorrente ha riscontrato detta missiva in data 2.3.2023, deducendo che detta revoca del licenziamento non avrebbe avuto alcun effetto, non essendo stata accettata dalla lavoratrice quanto al mutamento della sede di lavoro da Gesualdo a Sturno.
Tuttavia al caso in esame deve applicarsi l'art 5 L. 23/2015 che prevede: “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”.
La disciplina di cui innanzi prevede quindi che con la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, il lavoratore abbia diritto solo alla ricostituzione del rapporto di lavoro (con efficacia ex tunc, cioè dalla data del recesso) e alla rimozione dei pregiudizi subiti (perdita della retribuzione). Questo significa che il dipendente ha diritto a tutte le retribuzioni
17 arretrate (calcolate dal giorno del licenziamento a quello della revoca), ma che è obbligato a riprendere immediatamente servizio, dovendo rispondere altrimenti per inadempimento contrattuale sanzionabile in via disciplinare, per assenza ingiustificata e/o rifiuto e/o ritardo nell'adempimento della prestazione lavorativa.
La letteralità della comunicazione del 1.3.2023 -in una con l'essere la revoca del licenziamento istituto noto ed ammesso, in quanto applicazione delle generali regole negoziali, ancor prima che il legislatore del 2012 ritenesse di fornirne, per specifici fini, la particolare disciplina trasfusa nell'art. 18 comma 10 St.Lav. e, di poi riprodotta nel citato art.
5- non consente di attribuire alla stessa alcun significato negoziale diverso da quello reso manifesto dalle parole utilizzate, ossia un significato diverso da quello di atto unilaterale di revoca del precedente licenziamento;
talchè, una volta eliminato l'atto di risoluzione unilaterale del rapporto, il rapporto lavorativo non può dirsi che essere proseguito come se il licenziamento orale non vi fosse mai stato, così come, peraltro, anche il datore di lavoro ha voluto avvenisse dichiarando “il rapporto di lavoro deve intendersi con prosecuzione dei suoi effetti sin dalla sua stipula senza soluzione di continuità”.
Va precisato che la tardività nelle comunicazioni cosiddette dell' , previste dal CP_8
Decreto Interministeriale del 30.10.2007 recante “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, non ha alcuna incidenza sulla validità ed efficacia del rapporto di lavoro, che resta civilisticamente disciplinato.
7. Il trasferimento del lavoratore da una unità locale ad un'altra è evenienza che, in generale, non determina affatto la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, tanto da essere prevista e regolamentata anche dal codice civile, laddove il mancato rispetto dei limiti entro i quali il trasferimento è legittimo non determina cessazione del rapporto di lavoro in essere e potenziale creazione di un rapporto di lavoro nuovo, ma solo le reazioni (ripristinatorio o risarcitorie, a seconda dei casi e delle domande) conseguenti, per legge, alle situazioni concretanti inadempimento agli obblighi contrattuali.
La tesi in base alla quale una revoca di licenziamento accompagnata dall'indicazione di una sede lavorativa diversa dalla precedente non sarebbe una revoca di licenziamento ma una nuova proposta contrattuale si appalesa, pertanto, come non condivisibile neanche in generale, perché essa non è fondata su alcuna base normativa, prevedendo, al contrario, il diritto positivo la piena compatibilità tra trasferimento di sede e protrazione del medesimo rapporto lavorativo;
ferme restando, a favore del lavoratore, le tutele, anche ripristinatorie, per il caso in cui la revoca del licenziamento accompagnato da un mutamento di sede
18 concretizzi un trasferimento non giustificato da ragioni organizzative, tecniche o produttive e, quindi, illegittimo.
Consegue a quanto sopra che, nel caso di specie, per effetto della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro nei confronti della lavoratrice si è ripristinato, così come, peraltro, correttamente il datore di lavoro ha ritenuto, tanto da avere configurato quale inadempimento delle obbligazioni sorgenti dal contratto la mancata presentazione, non giustificata, della lavoratrice a rendere la prestazione nel luogo indicato.
8. La mancata presentazione del lavoratore a rendere la prestazione, in quanto inadempimento contrattuale, legittima iniziative disciplinari sfocianti, in ipotesi anche nella massima sanzione espulsiva;
e, pertanto, di nuovo coerentemente con la sussistenza del rapporto di lavoro e con il “grave inadempimento tale da ledere il vincolo fiduciario con la ditta”, il datore di lavoro ha reagito, irrogando il licenziamento -con comunicazione del
5/4/2023, consegnata alla lavoratrice a mezzo raccomandata a/r in data 7/4/2023 (cfr. allegato sub 20 in produzione di R.g. 2035/2023)- Parte_3 motivato in ragione dell'essere stata la ricorrente assente ingiustificata per non avere ripreso l'attività lavorativa come richiesto, (v. doc. 10 in produzione di parte ricorrente e doc. 20 in produzione di parte resistente).
Nel caso in esame, per quanto sopra osservato, la revoca del licenziamento comunicata dal datore di lavoro entro i 15 giorni dal ricevimento della impugnativa del licenziamento, ha determinato la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro.
Il rifiuto della dipendente di ricevere le indicazioni del datore di lavoro in ordine alla sua ripresa del servizio, contestato con missiva del 14.3.2023 della individuale, ricevuta CP_4 dalla lavoratrice il 16.3.2023, costituisce pertanto un inadempimento grave -non giustificato, restando irrilevante se la sede operativa di Gesualdo fosse stata già dismessa alla data del 1.3.2023, circostanza questa peraltro rimasta incontestata- che ha giustificato il successivo licenziamento. La ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all'ordine di servizio, se del caso impugnandolo anche con ricorso in via d'urgenza per far accertare la eventuale illegittimità del trasferimento.
Al riguardo le giustificazioni fornite dalla lavoratrice con missiva del 22.3.2023 (allegato 9 in produzione di parte ricorrente) hanno confermato i fatti addebitati e hanno determinato pertanto la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento intimato con missiva del 5.4.2023, comunicata alla lavoratrice mediante raccomandata a/r, consegnata alla ricorrente il 7/4/2023.
9. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente
19 considerate, le domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso iscritto al n. R.G. 3673/2023, -in disparte le questioni poste col ricorso successivo in punto di “centro unico di interessi”, ininfluenti ai fini della presente sentenza parziale- devono essere integralmente rigettate.
10. Si dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
11. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunziando, così dispone:
- Rigetta le domande di cui al ricorso iscritto al n. R.g. 2035/2023 e ai punti 9), 10) e 11) delle conclusioni contenute nel ricorso riunito iscritto al n. R.G. 3673/2023;
- spese al definitivo;
- dispone per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Avellino, 4.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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