TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1240/2025 R.G
promossa da
(PI: ), rappresentato e difesa dall'avv. Carla Parte_1 P.IVA_1
– parte ricorrente- contro
(CF: Controparte_1
P.IVA_2
– parte resistente non costituita –
Mo Con ricorso ex art. 281decies cpc, la evocava in giudizio la Parte_1 [...]
per senti accogl Controparte_1 bbligo della società
[...] in persona del legale pro tempore, di vers Controparte_2 come rappresentata, le somme derivanti Controparte_3 dall'ordinanza di asse eria del 15 febbraio 2024, consistenti nelle trattenute mensili pari ad 1/5 dello stipendio netto (determinato in € 900/00), del dipendente CP_4
da accantonare a far data dal 6/11/2023 (notifica dell'atto di pignoramento) e quanti
[...] tazione ed interessi legali in € 5.842,24, oltre alle somme maturande fino a totale soddisfacimento del credito di € 147.581,81; CONDANNARE la società Controparte_2 l pagamento in favore di
[...] Parte_1 elle trattenute mensili 11/2023 data di notifica dell'atto di pignoramento, fino al momento del soddisfacimento integrale del credito di € 147.581,81, oltre interessi legali dalla data di ciascuna scadenza e rivalutazione monetaria;
DOMANDA SUBORDINATA ACCERTARE comunque la responsabilità della società Controparte_2 er inadempimento degli obblighi di c
[...]
assegnazione; CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal creditore procedente per effetto dell'inadempimento da liquidarsi in corso di causa o in separato giudizio, anche in via equitativa nella somma non inferiore ad € 5.625/00. IN OGNI CASO: CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, anche ex art. 96 c.p.c., come per legge liquidati, oltre accessori di legge». Nelle more della comparizione delle parti, avendo la società debitrice provveduto al pagamento di quanto dovuto, la dichiarava di rinunciare, anche ex Parte_1 art. 630 cpc, agli atti del giudizi Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al
1 dott. Pasquale LONGARINI Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006). In ragione della mancata costituzione della parte resistente, nulla per le spese processuali
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 25.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1240/2025 R.G
promossa da
(PI: ), rappresentato e difesa dall'avv. Carla Parte_1 P.IVA_1
– parte ricorrente- contro
(CF: Controparte_1
P.IVA_2
– parte resistente non costituita –
Mo Con ricorso ex art. 281decies cpc, la evocava in giudizio la Parte_1 [...]
per senti accogl Controparte_1 bbligo della società
[...] in persona del legale pro tempore, di vers Controparte_2 come rappresentata, le somme derivanti Controparte_3 dall'ordinanza di asse eria del 15 febbraio 2024, consistenti nelle trattenute mensili pari ad 1/5 dello stipendio netto (determinato in € 900/00), del dipendente CP_4
da accantonare a far data dal 6/11/2023 (notifica dell'atto di pignoramento) e quanti
[...] tazione ed interessi legali in € 5.842,24, oltre alle somme maturande fino a totale soddisfacimento del credito di € 147.581,81; CONDANNARE la società Controparte_2 l pagamento in favore di
[...] Parte_1 elle trattenute mensili 11/2023 data di notifica dell'atto di pignoramento, fino al momento del soddisfacimento integrale del credito di € 147.581,81, oltre interessi legali dalla data di ciascuna scadenza e rivalutazione monetaria;
DOMANDA SUBORDINATA ACCERTARE comunque la responsabilità della società Controparte_2 er inadempimento degli obblighi di c
[...]
assegnazione; CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal creditore procedente per effetto dell'inadempimento da liquidarsi in corso di causa o in separato giudizio, anche in via equitativa nella somma non inferiore ad € 5.625/00. IN OGNI CASO: CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, anche ex art. 96 c.p.c., come per legge liquidati, oltre accessori di legge». Nelle more della comparizione delle parti, avendo la società debitrice provveduto al pagamento di quanto dovuto, la dichiarava di rinunciare, anche ex Parte_1 art. 630 cpc, agli atti del giudizi Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al
1 dott. Pasquale LONGARINI Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006). In ragione della mancata costituzione della parte resistente, nulla per le spese processuali
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 25.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI