Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fimiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a. dell'ordine di acquisizione e sgombero del -OMISSIS-, in relazione all'inottemperanza dell'ordinanza n. -OMISSIS-, resa dal Responsabile del Procedimento del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, a firma del Dott. -OMISSIS-e del Direttore Dott. -OMISSIS-, avente ad oggetto la demolizione e lo sgombero delle opere abusive realizzate in località Marco del Comune di Camerota;
b. della nota numero di Prot. -OMISSIS-, redatta dal Raggruppamento Carabinieri Parchi della Stazione di San Giovanni a Piro;
c. nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché degli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha allegato e dedotto che: i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, con verbale del -OMISSIS- hanno accertato la realizzazione di abusi edilizi in-OMISSIS- in agro del Comune di Camerota e, segnatamente, su terreno catastalmente indicato al Foglio n. -OMISSIS- e, di conseguenza, hanno comunicato tali abusi al Responsabile dell'U.T.C.; in particolare, gli è stato contestato la realizzazione di una platea in cemento armato di dimensioni di circa 90 mq, l'apposizione di un manufatto in legno, tipo prefabbricato di dimensioni di mt. 6 x 6, con altezza alla gronda di mt. 2.60 ed al colmo di mt. 3.10; una struttura in muratura con copertura in legno a due falde di dimensioni mt. 4.10 x 6.00, con annesso altro ampliamento di mt. 4.10 x 2.60, oltre alla realizzazione di un muro al confine di circa mt. Lineari 21.00, muro di contenimento di circa mt 26.00, con altezza masima mt. 3.40 e minima 0.50, infine, altro muro di contenimento della lunghezza di mt. 39.00, con altezza massima di mt. 1.80 e minima 0.60; a seguito di ciò, l' U.T. del Comune di Camerota, previa notifica dell'avvio del procedimento, ha emesso l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi ante operam; medesimo provvedimento è stato emesso anche dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni; le predette opere, inoltre, sono state attinte da sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del -OMISSIS- indi, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ha emesso l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi ante operam; in seguito ad impugnativa dinanzi a questo T.a.r., con ricorso respinto, l'Ente Parco ha notificato il provvedimento impugnato di acquisizione e sgombero; successivamente, e segnatamente in data-OMISSIS- ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167, comma 4 e comma 5, e 181, comma 1-ter e comma 1-quater, D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 e s.m.i ed ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, in relazione alle opere, acquisita al protocollo n. 26176 del Comune di Camerota, senza, allo stato, ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità dei provvedimenti impugnati, sulla base delle seguenti doglianze in diritto:
1) Violazione di legge – Eccesso di potere (art. 31 DPR 380/2001) – ( artt. 1 , 3, 10 bis e 21septies l. n. 241 /1990) - ( ART. 97 COST.) – omessa motivazione – violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 - Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 6 L. n. 241/1990 ss.mm.ii. Violazione del principio di adeguatezza dell’istruttoria.
Con il motivo di ricorso in esame, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico ex art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto non è stato, in precedenza, adottato un atto avente valore provvedimentale sull’inottemperanza alla ingiunzione a demolire;
2) Violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – Violazione degli artt. 1 – 3 e 7 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione - Illogicità – Abnormità – Arbitrarietà – Sviamento Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa– Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione del D.M. n. 1444/1968 – Violazione delle NTA del PRG del Comune di Camerota.
Con il motivo di ricorso in esame, parte ricorrente ha lamentato che la scelta operata dal Parco risulterebbe palesemente irrazionale, sproporzionata, sviata ed arbitraria, priva di motivazione, in quanto il mero richiamo alla misura massima dell’area acquisibile, considerata la consistenza volumetrica degli abusi, la consistenza superficiale della particella n. 714 e che per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive è necessaria una superficie pari a circa 8.300,00 mq superiore al limite massimo di superficie acquisibile, non sarebbe sufficiente a legittimare l’operato del Parco;
3) Violazione e falsa applicazione delgli artt. 31 e 36 D.P.R. n. 380/2001 – Difetto assoluto di istruttoria – Arbitrarietà – Errore di fatto - Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa (anche in relazione alla L. n. 47/85), in quanto la P.A., prima di attivare i propri poteri repressivi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta istanza di accertamento di conformità.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento della domanda.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco resistente.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, in data 30.11.2023, quindi anteriormente alla notifica dell’impugnata ordinanza di acquisizione, l’odierno ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e che l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ha adottato l’impugnato provvedimento senza avere previamente verificato l’eventuale esito dell’accertamento di conformità depositato dal ricorrente in data 03.03.2025, ex art. 36 bis, dpr 380/2001 o comunque, alternativamente, ha adottato l’impugnato provvedimento in pendenza dello stesso, stante l’obbligo del Comune procedente di chiudere prima la pratica con l’adozione di un atto espresso, motivato e previo contraddittorio (TAR LE sez. II n°1615 del 04.09.2024; TAR Sal. Sez. II n. 1895 del 16.10.2024).
Del resto, al riguardo, l’A.P. 16 del 2023, ha statuito che: “la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza”.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va accolto, non avendo la Pubblica Amministrazione resistente svolto alcuna istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’accoglimento della predetta istanza di sanatoria.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l'ordine di acquisizione e sgombero del -OMISSIS-, nonché la nota numero di Prot. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO