Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, e' concesso all'Ente nazionale sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e con le modalita' da essa stabilite.
L'impiego di detta somma avra' luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporra' alla approvazione preventiva del Ministero dell'interno.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, e' concesso all'Ente nazionale sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e con le modalita' da essa stabilite.
L'impiego di detta somma avra' luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporra' alla approvazione preventiva del Ministero dell'interno.