Art. 3.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".