Articolo 3 della Legge 10 maggio 1978, n. 177
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 maggio 1978
Art. 3.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".
Entrata in vigore il 30 maggio 1978
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