Articolo 6 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 febbraio 1982
Art. 6.
I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalita' di utilizzazione, ed agli stessi e' unita una "carta carburante turistica".
Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e societa' autostradali ed ai relativi controlli, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle societa' petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.
Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Per il rimborso alle societa' autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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