Versione
26 febbraio 1982
26 febbraio 1982
Art. 6.
I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalita' di utilizzazione, ed agli stessi e' unita una "carta carburante turistica".
Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e societa' autostradali ed ai relativi controlli, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle societa' petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.
Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Per il rimborso alle societa' autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.
I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalita' di utilizzazione, ed agli stessi e' unita una "carta carburante turistica".
Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e societa' autostradali ed ai relativi controlli, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle societa' petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.
Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Per il rimborso alle societa' autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/12/2010, n. 6324Provvedimento: N. 02077/2008 REG.RIC. N. 06324/2010 REG.SEN. N. 02077/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso 2077/08, integrato da motivi aggiunti, proposto da CA RI S.R.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti Tassetto e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22; contro la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Munari, Zanlucchi e Zanon, con …Leggi di più...
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