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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12392/2022 R.G.A.C. (cui è stata riunita la causa n. 12406/2022), avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Giovanni Zaccaria, che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. Enrico Moscato;
OPPONENTI
E
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. A. Candini, che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del rappresentante pt., con domicilio digitale eletto presso Controparte_2
l'indirizzo di pec dell'avv. Francesca Prandini, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi rigettare la domanda in via Pt_1 Parte_2 riconvenzionale subordinata promossa dall'arch. perché inammissibile e infondata nel CP_1 merito. Con vittoria di spese e di onorari.
Arch. in via principale, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1 contro l'Arch. n. 3658/2022 (RG n. 9714/2022) emesso dal Tribunale di CP_2 CP_1
Firenze, dichiarando che nulla è dovuto alla luce del diritto di di ottenere dal CP_2 CP_3
la restituzione degli oneri pagati in conseguenza dell'escussione della fideiussione in atti,
[...] accertando e dichiarando che l'omessa e ingiustificata richiesta di rimborso da parte di al CP_2 configura un ingiusto aggravamento della posizione del debitore Controparte_3 CP_1 integrando una violazione del divieto di abuso del diritto e del principio generale di buona fede, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il citato Decreto
Ingiuntivo, anche qualora risulti accertato in corso di causa che abbia già ricevuto in tutto CP_2
o in parte un rimborso delle somme pagate al sottese al decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto. Nel caso in cui l'arch. abbia pagato e provato il pagamento somme a CP_1 CP_2
1 condannare quest'ultima a restituire al predetto le somme incassate, con gli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. (non avendo le parti determinato la misura convenzionale degli interessi) dal giorno dell'esborso da parte dell'arch. al saldo effettivo. In via subordinata: nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi di rigetto della opposizione e in ogni caso in cui l'arch. sia chiamato CP_1
a pagare somme a qualsiasi titolo a in forza del decreto opposto e della emananda CP_2 sentenza, condannare e in solido tra loro, a tenere indenne e a Parte_1 Parte_2 manlevare l'arch. da ogni responsabilità e da ogni somma che lo stesso sia tenuto a Controparte_1 pagare a in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che CP_2
l'omessa richiesta di rimborso da parte dei predetti e al Parte_1 Parte_2 CP_3
configura un ingiusto aggravamento della posizione del sig. e in ogni caso un atto
[...] CP_1 in violazione del divieto di abuso del diritto e del principio generale di buona fede, con gli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. (non avendo le parti determinato la misura convenzionale degli interessi) dal giorno dell'esborso da parte dell'arch. al saldo effettivo. In ogni caso: con CP_1 vittoria di anticipazioni, compensi, spese generali forf. al 15%, CPA, IVA nonché oltre alle spese di eventuali C.T.U. e C.T.P.
: in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione promossa Controparte_2 da per le ragioni di cui sub 1) della comparsa di costituzione depositata nel Parte_2 giudizio r.g. n. 12392/2022; dichiarare altresì inammissibile la diretta vocatio in ius dei terzi Pt_1
e effettuata dall'Arch. nel giudizio r.g.n.12406/2022; nel merito Parte_2 Controparte_1 rigettare le avverse opposizioni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
confermare conseguentemente in ogni sua Controparte_2 parte l'opposto decreto ingiuntivo n.3658/2022 emesso dal tribunale di Firenze in data
26/27.09.2022; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9714/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 27-09-2022 in favore di con il quale è stato loro ingiunto il pagamento Controparte_2 della somma di euro 116.642,94, oltre interessi e spese.
Gli opponenti lamentano, innanzitutto, che nella relazione di notificazione allegata al d.i. n.
9714/2022 si farebbe riferimento solo agli ingiunti e e non anche a al CP_1 Pt_1 Parte_2 quale non sarebbe stato notificato alcunchè, non intendendo la costituzione in giudizio sanare tale irregolarità o mancanza. Nel merito, evidenziano l'illegittimità del d.i. emesso nei loro confronti data l'estraneità al rapporto di fideiussione in forza del quale chiedeva la restituzione di CP_2 quanto pagato, non avendo stipulato né la polizza fideiussoria né alcun atto di coobbligazione. In secondo luogo perché non sarebbe legittimata ad agire nei loro confronti neanche a titolo di CP_4 surrogazione legale poiché, sebbene contitolari del permesso a costruire del 7.1.2019, l'obbligo di pagare al gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul Controparte_3 costo di costruzione gravava interamente su in virtù del contratto preliminare di vendita CP_5 sottoposto a condizioni e del contratto di appalto del 7.3.2017.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo ha proposto altresì opposizione l'arch. ed Controparte_1 il separato procedimento in tal modo instaurato (n. 12406/2022) all'udienza del 10-05-2023 è stato riunito al presente, trattandosi di opposizioni proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
Il ha lamentato l'illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria in ragione della CP_1
2 [... sussistenza del diritto, in capo ai titolari del permesso di costruire, ad ottenere dal Comune
la restituzione degli oneri corrisposti sia da sia da Ha comunque CP_3 CP_5 CP_2 precisato che gli unici obbligati principali siano e i quali comunque, in virtù del Pt_1 Parte_2 permesso di costruire, avrebbero potuto affidare ad altri l'esecuzione delle opere e godere di tutti i benefici conseguenti. Ha evidenziato quindi il rischio di ingiustificato arricchimento che si creerebbe in capo a nel caso di sua insinuazione nel passivo del fallimento non CP_2 CP_5 conoscendosi l'entità dell'eventuale recupero. In caso di condanna al pagamento, in via riconvenzionale subordinata, ha formulato domanda di regresso nei confronti di CP_1 Pt_1
e quali titolari del permesso di costruire da cui aveva avuto origine la
[...] Parte_2 polizza fideiussoria, e dunque veri obbligati al relativo pagamento.
Si è costituita in entrambi i giudizi deducendo: - che la notificazione del Controparte_2 ricorso e del decreto ingiuntivo nei confronti di era stata legalmente effettuata ex art. Parte_2
644 c.p.c. in relazione all'art. 143 c.p.c. in data 3.11.2022, e conseguentemente la sua iniziativa giudiziale sarebbe stata da ritenere irrituale, perché l'atto di opposizione era stato notificato in data
31.10.2022, quando non era pendente ancora una lite nei suoi confronti;
– la legittimità del d.i. in forza della surrogazione della compagnia di assicurazioni nei diritti vantati dal Controparte_3 nei confronti sia di e di in quanto titolari del permesso di costruire, sia di Pt_1 Parte_2
in forza dell'atto di coobbligazione dallo stesso sottoscritto, integrante la polizza CP_1 fideiussoria.
Ritenendosi pienamente legittimata ad agire nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali per ottenere il rimborso di quanto pagato a prescindere dall'istanza di ammissione allo stato passivo del
, ha quindi concluso nei termini riportati in epigrafe. Controparte_6
È stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del
28.11.2023, è stato rappresentato l'avvenuto pagamento da parte di e della Pt_1 Parte_2 somma omnicomprensiva di € 127.692,96
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale tratteneva la causa decisione.
*******
Tanto premesso le opposizioni sono infondate, e vanno dunque respinte.
È pacifico tra le parti, e comunque documento, che in persona dell'allora presidente del CP_5 consiglio di amministrazione e legale rappresentante in data 7.03.2017 abbia Persona_1 stipulato con rappresentata dai procuratori generali e un Parte_3 Pt_1 Parte_2 contratto preliminare di vendita e contestualmente un contratto di appalto. Il primo aveva ad oggetto la promessa della TO di vendere ad la piena proprietà di parte di un compendio CP_5 immobiliare di sua proprietà affinchè previo rilascio del permesso a costruire da parte del CP_5
Comune di Firenze, realizzasse in forza del contratto di appalto un nuovo compendio immobiliare.
Nel medesimo preliminare si prevedeva che avrebbe corrisposto gli oneri di urbanizzazione e CP_5 il contributo relativo al costo di costruzione derivanti dal rilascio del permesso di costruire.
In data 7.01.2019 il Comune di Firenze ha concesso ad e il Parte_1 Parte_2 permesso di costruire n. 3476/2019, subordinandone il rilascio al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione per un
3 importo complessivo di € 183.416,92, da corrispondere in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione del rilascio o in sei rate, previa presentazione al Comune di idonea garanzia fideiussoria.
A garanzia del pagamento delle rate, ha dunque stipulato con CP_5 Controparte_2 la polizza fideiussoria n.96/167497428 fino a concorrenza dell'importo di € 157.500,00. Con atto di coobbligazione a far parte integrante e sostanziale della suddetta polizza, l'arch. si Controparte_1
è costituito coobbligato per tutti gli obblighi ed oneri discendenti dalla predetta garanzia.
Il dunque, su richiesta di ha concesso la rateizzazione del pagamento di Controparte_3 CP_5 cui sopra e, dopo la consegna della polizza fideiussoria e il versamento della prima rata dei predetti contributi, ha rilasciato in data 7.01.2019 il permesso di costruire.
In data 19/07/2019 è stato stipulato il contratto di compravendita con riserva di proprietà nonché, con separata scrittura privata, il contratto di appalto tra , e Parte_4 Parte_1 [...]
succeduti alla promittente venditrice (deceduta il 22/04/2017) e Parte_2 Parte_3
in persona dell'Arch. nuovo legale rappresentante della società. CP_5 CP_1
si è resa, tuttavia, inadempiente tanto alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_5 compravendita e con il contratto di appalto relativamente all'esecuzione dei lavori, quanto all'impegno di pagare gli oneri di urbanizzazione di cui al permesso di costruire per cui, lamentando il mancato pagamento della 3°, 4°, 5° e 6° rata degli oneri concessori dovuti, il Controparte_3 ha escusso la polizza fideiussoria. quindi ha corrisposto all'ente l'importo complessivo di CP_2
€ 126.557,67 (doc. 6,7,9,10,12,13 fasc. mon.).
Ciò premesso ha sostenuto anzitutto che il decreto ingiuntivo non fosse stato a lui Parte_2 notificato, e per questo la sua opposizione avrebbe esclusivamente lo scopo di evitare che lo stesso potesse divenire esecutivo e definitivo, senza intenzione di “sanare qualsivoglia irregolarità della notifica o di supplire alla mancata notifica del suddetto decreto”. A parte il fatto che, se il d.i. non fosse stato davvero, in ipotesi, notificato, esso non sarebbe potuto certo divenire esecutivo e definitivo, comunque la parte opposta ha dimostrato che al privo di pec e irreperibile Parte_2 all'indirizzo di residenza, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. doc. 20) in data 3.11.2022. In ogni caso la tempestiva proposizione dell'opposizione sanerebbe ogni eventuale vizio della suddetta notificazione, a prescindere dal fatto che la parte non avesse una simile
“intenzione”. Sempre in relazione al medesimo profilo afferma che l'iniziativa giudiziale del CP_4 sarebbe irrituale, dal momento che la notificazione dell'atto di opposizione risaliva al Parte_2
31.10.2022, momento in cui non era ancora pendente una lite nei suoi confronti (pendenza si sarebbe realizzata solo con la notificazione del decreto ingiuntivo). Tali affermazioni appaiono francamente poco comprensibili, soprattutto con riferimento alle conseguenze – non indicate – che la parte pretenderebbe di far derivare dalle sue affermazioni.
Nel merito e sostengono che la domanda proposta nei loro confronti sia priva di Pt_1 Parte_2 fondamento, dal momento che essi non erano stati parte del contratto di fideiussione né avevano rilasciato alcun atto di coobbligazione, per cui in base della polizza fideiussoria del 30.5.2019 avrebbe potuto agire solo contro e rispettivamente contraente della CP_4 CP_5 CP_1 polizza fideiussoria e coobbligato fideiussorio. non avrebbe titolo per agire nei loro CP_2 confronti neanche per effetto della surrogazione dal momento che, nonostante essi siano contitolari del permesso a costruire del 7.1.2019, l'obbligo di pagare al gli oneri di Controparte_3
4 urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul costo di costruzione gravava interamente su in virtù del contratto preliminare di vendita sottoposto a condizioni, del contratto di CP_5 appalto del 7.3.2017 (cfr. doc n. 2 pag. 8) e della scrittura privata del 19.7.2019 (punto 3).
A riprova della loro estraneità, non solo al rapporto fideiussorio ma anche a una situazione di coobbligazione, e hanno prodotto la missiva del 29.1.2021 con cui Pt_1 Parte_2 CP_2 accettava la proposta di dilazione formulata da e da (doc. n. 4), CP_5 Controparte_1 sostenendo che se fossero stati coobbligati nei confronti di la proposta di dilazione CP_2 avrebbe dovuto essere formulata anche da questi ultimi e la comunicazione dell'accettazione della proposta avrebbe dovuto essere indirizzata anche nei loro confronti.
Non assume rilievo, tuttavia, la circostanza che la polizza n.96/167497428 sia stata stipulata dalla sola (contitolare del permesso a costruire) in quanto il fideiussore che ha pagato, cioè la
CP_5 stessa è pacificamente surrogato nei medesimi diritti che il creditore aveva nei confronti CP_2 del debitore e quindi, non solo nei confronti di ma anche di e quali
CP_5 Parte_2 Parte_1 titolari del permesso di costruire. In tal senso non rileva neppure il fatto che indirizzò la CP_2 propria comunicazione del 29.01.2021 alla sola e al suo rappresentante legale in
CP_5 CP_1 quanto era stata la sola a proporre (verosimilmente in quanto obbligata al pagamento nei
CP_5 rapporti interni tra le parti - un rientro rateale del dovuto (cfr. doc.22 e 23), di modo che ciò non potrebbe comportare certo una, sia pur implicita, ammissione di estraneità di e Pt_1 Parte_2 alla vicenda. Il fatto poi che si era contrattualmente obbligata nei confronti di
CP_5 Parte_2
e a farsi carico degli oneri concessori dovuti in forza del permesso a costruire n.3476/2018 Pt_1 riguarda i rapporti interni tra tali parti, trattandosi di pattuizioni comunque inopponibili al
[...]
, e quindi anche ad CP_3 CP_2
Gli opponenti lamentano infine che siano stati richiesti e concessi gli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., non essendo stati essi parte della polizza fideiussoria. Pertanto chiedono che nei loro confronti siano applicati gli interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.. ha eccepito l'inammissibilità di tale lagnanza, in quanto formulata solo nella memoria ex art. CP_4
183 VI comma n. 1 c.p.c e, dunque, tardivamente, ma tale affermazione è del tutto infondata, trattandosi non di un'eccezione, da sollevare in quanto tale entro un determinato termine, bensì di una mera difesa (l'individuazione del corretto tasso di interesse da applicare competerebbe comunque al giudice d'ufficio). Nel merito tuttavia anche tale difesa non è fondata, competendo dalla domanda gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., poiché tale tasso non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. n. 61 del 2023).
L'opponente lamenta invece che, se è vero che il rilascio del permesso di costruire per la CP_1 realizzazione di nuove opere o di costruzioni che comportano un incremento dei carichi urbanistici
è subordinato alla corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi dell'art. 183 Legge Regionale Toscana n. 65/2014, tuttavia risultava pacifica in giurisprudenza, in caso di mancata realizzazione parziale o totale dell'opera edilizia oggetto del contributo, la sussistenza del diritto del privato alla restituzione di quanto pagato. In tali circostanze, il sarebbe obbligato, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., alla restituzione delle CP_3 somme incassate, perché il relativo pagamento sarebbe privo della causa originaria dell'obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione
5 (Cons. Stato, 15 ottobre 2019, n. 7020; Cons. Stato, 30 agosto 2018, n. 12). Nel caso di specie si era limitata soltanto ad iniziare i lavori di cui al contratto di appalto del 19/07/2019 (cfr. CP_5 doc. 7), per cui da ciò sarebbe dovuto conseguire il diritto dei titolari del permesso di costruire di ottenere dal Comune di Firenze la restituzione degli oneri corrisposti sia da sia da CP_5 CP_2 in forza dell'escussione della polizza fideiussoria.
Oltre a ciò, lamenta che nel caso in cui venisse condannato a rimborsare CP_1 CP_2 verrebbe a lui arrecato un grave danno ingiusto a vantaggio esclusivo di e i quali, Pt_1 Parte_2 beneficiari del permesso di costruire, con la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione degli immobili potrebbero affidare ad altri l'esecuzione delle opere che avrebbe dovuto realizzare e godere di tutti i benefici conseguenti. CP_5
È tuttavia pacifico l'esistenza dell'obbligazione di rimborso in capo al che deriva dall'atto CP_1 di coobbligazione, integrante la polizza fideiussoria n.96/167497428, da lui sottoscritto. Trattandosi di un contratto autonomo di garanzia (come si evince chiaramente dagli artt. 7 e 8 delle CGC con particolare riferimento alla rinuncia a proporre qualsiasi eccezione), non avrebbe potuto CP_2 far altro che pagare a seguito della richiesta del di Firenze, laddove non risultava neppure CP_3 il soggetto legittimato a richiedere eventuali restituzioni al di Firenze a seguito della CP_3 mancata realizzazione dell'opera edilizia, trattandosi di un diritto spettante ai titolari del permesso di costruire.
Ciò risulta confermato, del resto, dalla comunicazione mail prodotta in giudizio dallo stesso
(doc. 24), in cui si legge: “per quanto attiene alla rimborsabilità, considerato che è stata CP_1 depositata la comunicazione di inizio lavori prot. n. GA2346/2020 del 30/12/2019, entro i termini, cosicché il permesso è ancora valido, è necessaria un'espressa rinuncia al titolo da parte dei titolari di esso (diversi dalla soc. e dovrebbe essere documentato lo stato di avanzamento dei lavori CP_5 per comprendere in quale misura possano essere effettivamente rimborsati”. Quindi dei dati in questione la compagnia di assicurazioni nulla potrebbe sapere né potrebbe rinunciare al titolo edilizio, e non è detto che le somme siano in tutto o in parte rimborsabili, tanto più che lo stesso afferma – contraddittoriamente – che i beneficiari del permesso di costruire potrebbero CP_1 invece ancora utilizzarlo affidandosi ad altra ditta.
È dunque evidente che il pagamento degli oneri concessori dovesse alfine far capo (come in effetti avvenuto avendo essi provveduto al pagamento in favore di a seguito dei provvedimenti CP_4 sulla provvisoria esecuzione) a e i quali potranno se del caso attivarsi verso il Pt_1 Parte_2
Comune di Firenze per ottenerne il rimborso, totale o parziale, qualora ne sussistano i presupposti e rinunciando al titolo edilizio.
Neppure potrebbe prospettarsi, a seguito della richiesta di rimborso oggetto di causa, un ingiustificato arricchimento in capo ad in seguito alla sua insinuazione nel passivo di CP_4 CP_5 ha infatti diritto ad agire nei confronti di tutti i suoi debitori solidali, fermo ovviamente CP_2 che non potrebbe ottenere complessivamente da essi più di quanto pagato per effetto della garanzia prestata, dovendo altrimenti provvedere a restituire l'eccedenza.
Per quanto la questione appaia di scarso rilievo in quanto il pagamento delle somme è stato in concreto effettuato, come si è detto, da e va tuttavia infine respinta la domanda Pt_1 Parte_2 di regresso formulata dal nei confronti di tali soggetti. È pacifico, infatti, che nei rapporti CP_1 interni tra essi il peso degli oneri concessori dovesse gravare su che il ha appunto CP_5 CP_1
6 garantito. Un diritto al recupero di somme eventualmente pagate potrebbe, dunque, al più derivare dal fatto che, non essendo stati i lavori eseguiti da il rimborsi in tutto o in parte le CP_5 CP_3 somme pagate a quel titolo oppure – il che è lo stesso - qualora e decidano di Pt_1 Parte_2 utilizzare comunque in altro modo il permesso a costruire a suo tempo ottenuto, visto che in tal modo essi verrebbero in effetti a realizzare un ingiustificato arricchimento ai danni della controparte. Ma non invece, ad es., nell'ipotesi in cui le somme versate a titolo di oneri concessori finiscano in tutto o in parte perdute (in quanto ad es. non rimborsate dal , visto che il quel CP_3 caso la responsabilità sarebbe di e dunque il potrebbe al più richiedere il rimborso CP_5 CP_1 di somme eventualmente pagate a quest'ultima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di regresso formulata da nei confronti degli altri opponenti;
CP_1
- Condanna e al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in € 5.000,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte opponente
( e dunque vanno considerati unica parte). Pt_1 Parte_2
Firenze, il 13.02.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12392/2022 R.G.A.C. (cui è stata riunita la causa n. 12406/2022), avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Giovanni Zaccaria, che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. Enrico Moscato;
OPPONENTI
E
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. A. Candini, che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del rappresentante pt., con domicilio digitale eletto presso Controparte_2
l'indirizzo di pec dell'avv. Francesca Prandini, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi rigettare la domanda in via Pt_1 Parte_2 riconvenzionale subordinata promossa dall'arch. perché inammissibile e infondata nel CP_1 merito. Con vittoria di spese e di onorari.
Arch. in via principale, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1 contro l'Arch. n. 3658/2022 (RG n. 9714/2022) emesso dal Tribunale di CP_2 CP_1
Firenze, dichiarando che nulla è dovuto alla luce del diritto di di ottenere dal CP_2 CP_3
la restituzione degli oneri pagati in conseguenza dell'escussione della fideiussione in atti,
[...] accertando e dichiarando che l'omessa e ingiustificata richiesta di rimborso da parte di al CP_2 configura un ingiusto aggravamento della posizione del debitore Controparte_3 CP_1 integrando una violazione del divieto di abuso del diritto e del principio generale di buona fede, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il citato Decreto
Ingiuntivo, anche qualora risulti accertato in corso di causa che abbia già ricevuto in tutto CP_2
o in parte un rimborso delle somme pagate al sottese al decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto. Nel caso in cui l'arch. abbia pagato e provato il pagamento somme a CP_1 CP_2
1 condannare quest'ultima a restituire al predetto le somme incassate, con gli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. (non avendo le parti determinato la misura convenzionale degli interessi) dal giorno dell'esborso da parte dell'arch. al saldo effettivo. In via subordinata: nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi di rigetto della opposizione e in ogni caso in cui l'arch. sia chiamato CP_1
a pagare somme a qualsiasi titolo a in forza del decreto opposto e della emananda CP_2 sentenza, condannare e in solido tra loro, a tenere indenne e a Parte_1 Parte_2 manlevare l'arch. da ogni responsabilità e da ogni somma che lo stesso sia tenuto a Controparte_1 pagare a in conseguenza del decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che CP_2
l'omessa richiesta di rimborso da parte dei predetti e al Parte_1 Parte_2 CP_3
configura un ingiusto aggravamento della posizione del sig. e in ogni caso un atto
[...] CP_1 in violazione del divieto di abuso del diritto e del principio generale di buona fede, con gli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. (non avendo le parti determinato la misura convenzionale degli interessi) dal giorno dell'esborso da parte dell'arch. al saldo effettivo. In ogni caso: con CP_1 vittoria di anticipazioni, compensi, spese generali forf. al 15%, CPA, IVA nonché oltre alle spese di eventuali C.T.U. e C.T.P.
: in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione promossa Controparte_2 da per le ragioni di cui sub 1) della comparsa di costituzione depositata nel Parte_2 giudizio r.g. n. 12392/2022; dichiarare altresì inammissibile la diretta vocatio in ius dei terzi Pt_1
e effettuata dall'Arch. nel giudizio r.g.n.12406/2022; nel merito Parte_2 Controparte_1 rigettare le avverse opposizioni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
confermare conseguentemente in ogni sua Controparte_2 parte l'opposto decreto ingiuntivo n.3658/2022 emesso dal tribunale di Firenze in data
26/27.09.2022; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9714/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 27-09-2022 in favore di con il quale è stato loro ingiunto il pagamento Controparte_2 della somma di euro 116.642,94, oltre interessi e spese.
Gli opponenti lamentano, innanzitutto, che nella relazione di notificazione allegata al d.i. n.
9714/2022 si farebbe riferimento solo agli ingiunti e e non anche a al CP_1 Pt_1 Parte_2 quale non sarebbe stato notificato alcunchè, non intendendo la costituzione in giudizio sanare tale irregolarità o mancanza. Nel merito, evidenziano l'illegittimità del d.i. emesso nei loro confronti data l'estraneità al rapporto di fideiussione in forza del quale chiedeva la restituzione di CP_2 quanto pagato, non avendo stipulato né la polizza fideiussoria né alcun atto di coobbligazione. In secondo luogo perché non sarebbe legittimata ad agire nei loro confronti neanche a titolo di CP_4 surrogazione legale poiché, sebbene contitolari del permesso a costruire del 7.1.2019, l'obbligo di pagare al gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul Controparte_3 costo di costruzione gravava interamente su in virtù del contratto preliminare di vendita CP_5 sottoposto a condizioni e del contratto di appalto del 7.3.2017.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo ha proposto altresì opposizione l'arch. ed Controparte_1 il separato procedimento in tal modo instaurato (n. 12406/2022) all'udienza del 10-05-2023 è stato riunito al presente, trattandosi di opposizioni proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
Il ha lamentato l'illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria in ragione della CP_1
2 [... sussistenza del diritto, in capo ai titolari del permesso di costruire, ad ottenere dal Comune
la restituzione degli oneri corrisposti sia da sia da Ha comunque CP_3 CP_5 CP_2 precisato che gli unici obbligati principali siano e i quali comunque, in virtù del Pt_1 Parte_2 permesso di costruire, avrebbero potuto affidare ad altri l'esecuzione delle opere e godere di tutti i benefici conseguenti. Ha evidenziato quindi il rischio di ingiustificato arricchimento che si creerebbe in capo a nel caso di sua insinuazione nel passivo del fallimento non CP_2 CP_5 conoscendosi l'entità dell'eventuale recupero. In caso di condanna al pagamento, in via riconvenzionale subordinata, ha formulato domanda di regresso nei confronti di CP_1 Pt_1
e quali titolari del permesso di costruire da cui aveva avuto origine la
[...] Parte_2 polizza fideiussoria, e dunque veri obbligati al relativo pagamento.
Si è costituita in entrambi i giudizi deducendo: - che la notificazione del Controparte_2 ricorso e del decreto ingiuntivo nei confronti di era stata legalmente effettuata ex art. Parte_2
644 c.p.c. in relazione all'art. 143 c.p.c. in data 3.11.2022, e conseguentemente la sua iniziativa giudiziale sarebbe stata da ritenere irrituale, perché l'atto di opposizione era stato notificato in data
31.10.2022, quando non era pendente ancora una lite nei suoi confronti;
– la legittimità del d.i. in forza della surrogazione della compagnia di assicurazioni nei diritti vantati dal Controparte_3 nei confronti sia di e di in quanto titolari del permesso di costruire, sia di Pt_1 Parte_2
in forza dell'atto di coobbligazione dallo stesso sottoscritto, integrante la polizza CP_1 fideiussoria.
Ritenendosi pienamente legittimata ad agire nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali per ottenere il rimborso di quanto pagato a prescindere dall'istanza di ammissione allo stato passivo del
, ha quindi concluso nei termini riportati in epigrafe. Controparte_6
È stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del
28.11.2023, è stato rappresentato l'avvenuto pagamento da parte di e della Pt_1 Parte_2 somma omnicomprensiva di € 127.692,96
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale tratteneva la causa decisione.
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Tanto premesso le opposizioni sono infondate, e vanno dunque respinte.
È pacifico tra le parti, e comunque documento, che in persona dell'allora presidente del CP_5 consiglio di amministrazione e legale rappresentante in data 7.03.2017 abbia Persona_1 stipulato con rappresentata dai procuratori generali e un Parte_3 Pt_1 Parte_2 contratto preliminare di vendita e contestualmente un contratto di appalto. Il primo aveva ad oggetto la promessa della TO di vendere ad la piena proprietà di parte di un compendio CP_5 immobiliare di sua proprietà affinchè previo rilascio del permesso a costruire da parte del CP_5
Comune di Firenze, realizzasse in forza del contratto di appalto un nuovo compendio immobiliare.
Nel medesimo preliminare si prevedeva che avrebbe corrisposto gli oneri di urbanizzazione e CP_5 il contributo relativo al costo di costruzione derivanti dal rilascio del permesso di costruire.
In data 7.01.2019 il Comune di Firenze ha concesso ad e il Parte_1 Parte_2 permesso di costruire n. 3476/2019, subordinandone il rilascio al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione per un
3 importo complessivo di € 183.416,92, da corrispondere in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione del rilascio o in sei rate, previa presentazione al Comune di idonea garanzia fideiussoria.
A garanzia del pagamento delle rate, ha dunque stipulato con CP_5 Controparte_2 la polizza fideiussoria n.96/167497428 fino a concorrenza dell'importo di € 157.500,00. Con atto di coobbligazione a far parte integrante e sostanziale della suddetta polizza, l'arch. si Controparte_1
è costituito coobbligato per tutti gli obblighi ed oneri discendenti dalla predetta garanzia.
Il dunque, su richiesta di ha concesso la rateizzazione del pagamento di Controparte_3 CP_5 cui sopra e, dopo la consegna della polizza fideiussoria e il versamento della prima rata dei predetti contributi, ha rilasciato in data 7.01.2019 il permesso di costruire.
In data 19/07/2019 è stato stipulato il contratto di compravendita con riserva di proprietà nonché, con separata scrittura privata, il contratto di appalto tra , e Parte_4 Parte_1 [...]
succeduti alla promittente venditrice (deceduta il 22/04/2017) e Parte_2 Parte_3
in persona dell'Arch. nuovo legale rappresentante della società. CP_5 CP_1
si è resa, tuttavia, inadempiente tanto alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_5 compravendita e con il contratto di appalto relativamente all'esecuzione dei lavori, quanto all'impegno di pagare gli oneri di urbanizzazione di cui al permesso di costruire per cui, lamentando il mancato pagamento della 3°, 4°, 5° e 6° rata degli oneri concessori dovuti, il Controparte_3 ha escusso la polizza fideiussoria. quindi ha corrisposto all'ente l'importo complessivo di CP_2
€ 126.557,67 (doc. 6,7,9,10,12,13 fasc. mon.).
Ciò premesso ha sostenuto anzitutto che il decreto ingiuntivo non fosse stato a lui Parte_2 notificato, e per questo la sua opposizione avrebbe esclusivamente lo scopo di evitare che lo stesso potesse divenire esecutivo e definitivo, senza intenzione di “sanare qualsivoglia irregolarità della notifica o di supplire alla mancata notifica del suddetto decreto”. A parte il fatto che, se il d.i. non fosse stato davvero, in ipotesi, notificato, esso non sarebbe potuto certo divenire esecutivo e definitivo, comunque la parte opposta ha dimostrato che al privo di pec e irreperibile Parte_2 all'indirizzo di residenza, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. doc. 20) in data 3.11.2022. In ogni caso la tempestiva proposizione dell'opposizione sanerebbe ogni eventuale vizio della suddetta notificazione, a prescindere dal fatto che la parte non avesse una simile
“intenzione”. Sempre in relazione al medesimo profilo afferma che l'iniziativa giudiziale del CP_4 sarebbe irrituale, dal momento che la notificazione dell'atto di opposizione risaliva al Parte_2
31.10.2022, momento in cui non era ancora pendente una lite nei suoi confronti (pendenza si sarebbe realizzata solo con la notificazione del decreto ingiuntivo). Tali affermazioni appaiono francamente poco comprensibili, soprattutto con riferimento alle conseguenze – non indicate – che la parte pretenderebbe di far derivare dalle sue affermazioni.
Nel merito e sostengono che la domanda proposta nei loro confronti sia priva di Pt_1 Parte_2 fondamento, dal momento che essi non erano stati parte del contratto di fideiussione né avevano rilasciato alcun atto di coobbligazione, per cui in base della polizza fideiussoria del 30.5.2019 avrebbe potuto agire solo contro e rispettivamente contraente della CP_4 CP_5 CP_1 polizza fideiussoria e coobbligato fideiussorio. non avrebbe titolo per agire nei loro CP_2 confronti neanche per effetto della surrogazione dal momento che, nonostante essi siano contitolari del permesso a costruire del 7.1.2019, l'obbligo di pagare al gli oneri di Controparte_3
4 urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul costo di costruzione gravava interamente su in virtù del contratto preliminare di vendita sottoposto a condizioni, del contratto di CP_5 appalto del 7.3.2017 (cfr. doc n. 2 pag. 8) e della scrittura privata del 19.7.2019 (punto 3).
A riprova della loro estraneità, non solo al rapporto fideiussorio ma anche a una situazione di coobbligazione, e hanno prodotto la missiva del 29.1.2021 con cui Pt_1 Parte_2 CP_2 accettava la proposta di dilazione formulata da e da (doc. n. 4), CP_5 Controparte_1 sostenendo che se fossero stati coobbligati nei confronti di la proposta di dilazione CP_2 avrebbe dovuto essere formulata anche da questi ultimi e la comunicazione dell'accettazione della proposta avrebbe dovuto essere indirizzata anche nei loro confronti.
Non assume rilievo, tuttavia, la circostanza che la polizza n.96/167497428 sia stata stipulata dalla sola (contitolare del permesso a costruire) in quanto il fideiussore che ha pagato, cioè la
CP_5 stessa è pacificamente surrogato nei medesimi diritti che il creditore aveva nei confronti CP_2 del debitore e quindi, non solo nei confronti di ma anche di e quali
CP_5 Parte_2 Parte_1 titolari del permesso di costruire. In tal senso non rileva neppure il fatto che indirizzò la CP_2 propria comunicazione del 29.01.2021 alla sola e al suo rappresentante legale in
CP_5 CP_1 quanto era stata la sola a proporre (verosimilmente in quanto obbligata al pagamento nei
CP_5 rapporti interni tra le parti - un rientro rateale del dovuto (cfr. doc.22 e 23), di modo che ciò non potrebbe comportare certo una, sia pur implicita, ammissione di estraneità di e Pt_1 Parte_2 alla vicenda. Il fatto poi che si era contrattualmente obbligata nei confronti di
CP_5 Parte_2
e a farsi carico degli oneri concessori dovuti in forza del permesso a costruire n.3476/2018 Pt_1 riguarda i rapporti interni tra tali parti, trattandosi di pattuizioni comunque inopponibili al
[...]
, e quindi anche ad CP_3 CP_2
Gli opponenti lamentano infine che siano stati richiesti e concessi gli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., non essendo stati essi parte della polizza fideiussoria. Pertanto chiedono che nei loro confronti siano applicati gli interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.. ha eccepito l'inammissibilità di tale lagnanza, in quanto formulata solo nella memoria ex art. CP_4
183 VI comma n. 1 c.p.c e, dunque, tardivamente, ma tale affermazione è del tutto infondata, trattandosi non di un'eccezione, da sollevare in quanto tale entro un determinato termine, bensì di una mera difesa (l'individuazione del corretto tasso di interesse da applicare competerebbe comunque al giudice d'ufficio). Nel merito tuttavia anche tale difesa non è fondata, competendo dalla domanda gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., poiché tale tasso non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. n. 61 del 2023).
L'opponente lamenta invece che, se è vero che il rilascio del permesso di costruire per la CP_1 realizzazione di nuove opere o di costruzioni che comportano un incremento dei carichi urbanistici
è subordinato alla corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi dell'art. 183 Legge Regionale Toscana n. 65/2014, tuttavia risultava pacifica in giurisprudenza, in caso di mancata realizzazione parziale o totale dell'opera edilizia oggetto del contributo, la sussistenza del diritto del privato alla restituzione di quanto pagato. In tali circostanze, il sarebbe obbligato, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., alla restituzione delle CP_3 somme incassate, perché il relativo pagamento sarebbe privo della causa originaria dell'obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione
5 (Cons. Stato, 15 ottobre 2019, n. 7020; Cons. Stato, 30 agosto 2018, n. 12). Nel caso di specie si era limitata soltanto ad iniziare i lavori di cui al contratto di appalto del 19/07/2019 (cfr. CP_5 doc. 7), per cui da ciò sarebbe dovuto conseguire il diritto dei titolari del permesso di costruire di ottenere dal Comune di Firenze la restituzione degli oneri corrisposti sia da sia da CP_5 CP_2 in forza dell'escussione della polizza fideiussoria.
Oltre a ciò, lamenta che nel caso in cui venisse condannato a rimborsare CP_1 CP_2 verrebbe a lui arrecato un grave danno ingiusto a vantaggio esclusivo di e i quali, Pt_1 Parte_2 beneficiari del permesso di costruire, con la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione degli immobili potrebbero affidare ad altri l'esecuzione delle opere che avrebbe dovuto realizzare e godere di tutti i benefici conseguenti. CP_5
È tuttavia pacifico l'esistenza dell'obbligazione di rimborso in capo al che deriva dall'atto CP_1 di coobbligazione, integrante la polizza fideiussoria n.96/167497428, da lui sottoscritto. Trattandosi di un contratto autonomo di garanzia (come si evince chiaramente dagli artt. 7 e 8 delle CGC con particolare riferimento alla rinuncia a proporre qualsiasi eccezione), non avrebbe potuto CP_2 far altro che pagare a seguito della richiesta del di Firenze, laddove non risultava neppure CP_3 il soggetto legittimato a richiedere eventuali restituzioni al di Firenze a seguito della CP_3 mancata realizzazione dell'opera edilizia, trattandosi di un diritto spettante ai titolari del permesso di costruire.
Ciò risulta confermato, del resto, dalla comunicazione mail prodotta in giudizio dallo stesso
(doc. 24), in cui si legge: “per quanto attiene alla rimborsabilità, considerato che è stata CP_1 depositata la comunicazione di inizio lavori prot. n. GA2346/2020 del 30/12/2019, entro i termini, cosicché il permesso è ancora valido, è necessaria un'espressa rinuncia al titolo da parte dei titolari di esso (diversi dalla soc. e dovrebbe essere documentato lo stato di avanzamento dei lavori CP_5 per comprendere in quale misura possano essere effettivamente rimborsati”. Quindi dei dati in questione la compagnia di assicurazioni nulla potrebbe sapere né potrebbe rinunciare al titolo edilizio, e non è detto che le somme siano in tutto o in parte rimborsabili, tanto più che lo stesso afferma – contraddittoriamente – che i beneficiari del permesso di costruire potrebbero CP_1 invece ancora utilizzarlo affidandosi ad altra ditta.
È dunque evidente che il pagamento degli oneri concessori dovesse alfine far capo (come in effetti avvenuto avendo essi provveduto al pagamento in favore di a seguito dei provvedimenti CP_4 sulla provvisoria esecuzione) a e i quali potranno se del caso attivarsi verso il Pt_1 Parte_2
Comune di Firenze per ottenerne il rimborso, totale o parziale, qualora ne sussistano i presupposti e rinunciando al titolo edilizio.
Neppure potrebbe prospettarsi, a seguito della richiesta di rimborso oggetto di causa, un ingiustificato arricchimento in capo ad in seguito alla sua insinuazione nel passivo di CP_4 CP_5 ha infatti diritto ad agire nei confronti di tutti i suoi debitori solidali, fermo ovviamente CP_2 che non potrebbe ottenere complessivamente da essi più di quanto pagato per effetto della garanzia prestata, dovendo altrimenti provvedere a restituire l'eccedenza.
Per quanto la questione appaia di scarso rilievo in quanto il pagamento delle somme è stato in concreto effettuato, come si è detto, da e va tuttavia infine respinta la domanda Pt_1 Parte_2 di regresso formulata dal nei confronti di tali soggetti. È pacifico, infatti, che nei rapporti CP_1 interni tra essi il peso degli oneri concessori dovesse gravare su che il ha appunto CP_5 CP_1
6 garantito. Un diritto al recupero di somme eventualmente pagate potrebbe, dunque, al più derivare dal fatto che, non essendo stati i lavori eseguiti da il rimborsi in tutto o in parte le CP_5 CP_3 somme pagate a quel titolo oppure – il che è lo stesso - qualora e decidano di Pt_1 Parte_2 utilizzare comunque in altro modo il permesso a costruire a suo tempo ottenuto, visto che in tal modo essi verrebbero in effetti a realizzare un ingiustificato arricchimento ai danni della controparte. Ma non invece, ad es., nell'ipotesi in cui le somme versate a titolo di oneri concessori finiscano in tutto o in parte perdute (in quanto ad es. non rimborsate dal , visto che il quel CP_3 caso la responsabilità sarebbe di e dunque il potrebbe al più richiedere il rimborso CP_5 CP_1 di somme eventualmente pagate a quest'ultima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di regresso formulata da nei confronti degli altri opponenti;
CP_1
- Condanna e al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in € 5.000,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte opponente
( e dunque vanno considerati unica parte). Pt_1 Parte_2
Firenze, il 13.02.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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