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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Numero_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1000/2025 depositato il 24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 03020230000585239000, notificata il 07.12.23 ed intestata a “Sig. Nominativo_1 e per esso agli eredi”, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni per il mancato pagamento di € 7.785,38, derivante da controllo automatizzato, modello unico 2019 ,per imposta registro locazioni ed Irpef 2019, compresi interessi spese e sanzioni;
eccepisce che non risultano essere stati notificati atti prodromici a quello impugnato, con conseguente invalidità dello stesso per decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere le somme . Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna delle spese sostenute ,con distrazione ex art. 93 cpc.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di CA che rileva quanto segue : 1) in via preliminare, sussiste la carenza di legittimazione passiva della agenzia resistente per omessa notifica degli atti presupposti;
2 )parte ricorrente avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore, per poter correttamente instaurare un contraddittorio con il soggetto legittimato a controdedurre;
3 )l'Ente impositore, ha provveduto ad effettuare il controllo della dichiarazione presentata, a formare il ruolo ed a trasmetterlo ad Ader, che ha iscritto a ruolo la cartella impugnata;
4) dalla Agenzia delle Entrate di CA è stato effettuato il controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n.600/73;5) trattandosi di dichiarazione 2020 inerente il periodo di imposta 2019, l'iscrizione a ruolo effettuata nel 2023 è avvenuta perfettamente nel termine stabilito dalla normativa vigente;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.10.2025,la corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Si richiama la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del dlgs
30.12.2023 n.220, che ha introdotto una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 14 d. Lgs. n.
546 del 1992 ,a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato ,il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Tale nuova disposizione chiaramente impone al contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del AR. La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente , chiamando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria . Di conseguenza, la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. Risulta, infatti, che la ricorrente ha notificato il ricorso solo all'ADER in data 05.02.2024 al seguente indirizzo”Email_3 ; non è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione del contraddittorio, in quanto la fattispecie in oggetto è prevista da una norma specifica che obbliga il ricorrente, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius ,con un evidente nesso di inscindibilità. Nel ricorso, la ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ha tuttavia svolto anche eccezioni di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
né la eventuale chiamata in causa dell'ente impositore effettuata dal AR , può sanare la situazione;
infatti, la normativa processuale correlata alla novella , impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale la ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio . . Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle
Entrate SI, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
CA, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Numero_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230000585239000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1000/2025 depositato il 24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 03020230000585239000, notificata il 07.12.23 ed intestata a “Sig. Nominativo_1 e per esso agli eredi”, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni per il mancato pagamento di € 7.785,38, derivante da controllo automatizzato, modello unico 2019 ,per imposta registro locazioni ed Irpef 2019, compresi interessi spese e sanzioni;
eccepisce che non risultano essere stati notificati atti prodromici a quello impugnato, con conseguente invalidità dello stesso per decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere le somme . Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna delle spese sostenute ,con distrazione ex art. 93 cpc.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di CA che rileva quanto segue : 1) in via preliminare, sussiste la carenza di legittimazione passiva della agenzia resistente per omessa notifica degli atti presupposti;
2 )parte ricorrente avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore, per poter correttamente instaurare un contraddittorio con il soggetto legittimato a controdedurre;
3 )l'Ente impositore, ha provveduto ad effettuare il controllo della dichiarazione presentata, a formare il ruolo ed a trasmetterlo ad Ader, che ha iscritto a ruolo la cartella impugnata;
4) dalla Agenzia delle Entrate di CA è stato effettuato il controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n.600/73;5) trattandosi di dichiarazione 2020 inerente il periodo di imposta 2019, l'iscrizione a ruolo effettuata nel 2023 è avvenuta perfettamente nel termine stabilito dalla normativa vigente;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.10.2025,la corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Si richiama la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del dlgs
30.12.2023 n.220, che ha introdotto una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 14 d. Lgs. n.
546 del 1992 ,a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato ,il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Tale nuova disposizione chiaramente impone al contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del AR. La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente , chiamando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria . Di conseguenza, la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. Risulta, infatti, che la ricorrente ha notificato il ricorso solo all'ADER in data 05.02.2024 al seguente indirizzo”Email_3 ; non è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione del contraddittorio, in quanto la fattispecie in oggetto è prevista da una norma specifica che obbliga il ricorrente, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius ,con un evidente nesso di inscindibilità. Nel ricorso, la ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ha tuttavia svolto anche eccezioni di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
né la eventuale chiamata in causa dell'ente impositore effettuata dal AR , può sanare la situazione;
infatti, la normativa processuale correlata alla novella , impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale la ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio . . Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle
Entrate SI, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
CA, 22 ottobre 2025.