Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti e decadenza/prescrizione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della mancata instaurazione del contraddittorio necessario nei confronti sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni (ADER) sia dell'Ente Impositore, come previsto dalla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 30.12.2023 n. 220. La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso solo all'ADER non fosse sufficiente e che il giudice non fosse tenuto a integrare il contraddittorio in questo caso specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 12
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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