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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 668/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva CP_1 del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dall 11.10.1971 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato CP_1 provvedimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo, 19.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva CP_1 del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dall 11.10.1971 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato CP_1 provvedimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo, 19.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello