TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2946/2022 r.g. e vertente
tra
DA (c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Gianpiero Molica Colella che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 maggio 2022 NE Da MP adiva questo giudice del lavoro e chiedeva l'accertamento della inesistenza del presunto indebito di 2.681,12 euro maturato nel periodo gennaio - dicembre 2021 sulla pensione cat. INVCIV n. 07506288 (per essere stato erogato l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge) comunicatole dall' con lettera raccomandata del 18 febbraio 2022, della irripetibilità CP_1
dello stesso e in subordine della illegittimità del recupero preannunciato sull'altra pensione cat. IO n.
17011900 attraverso una trattenuta mensile di 50 euro giusta nota del 25 marzo 2022. Chiedeva, dunque, in via cautelare la sospensione delle trattenute e nel merito la condanna dell' alla restituzione delle CP_2
eventuali somme trattenute a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Nella resistenza dell'ente, sostituita l'udienza del 20 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in fatto che parte ricorrente ha contestato la sussistenza dell'indebito per superamento del requisito reddituale e l'irripetibilità delle somme percepite senza dolo, evidenziando che i requisiti per beneficiare della pensione di invalidità sono quello sanitario (totale inabilità lavorativa) e quello reddituale (per l'anno 2021 non aver percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a €
16.982,49).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
«al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando che in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore .., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la l. n. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.P.R. n. 698/1994).
Quindi l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Il dolo però non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. n. 24133/2021, n. 13223/2020).
E' quanto si riscontra nella fattispecie in esame, nella quale l'indebito sull'invalidità civile della ricorrente secondo l'ente è derivato dal superamento del limite reddituale a causa della percezione dell'assegno ordinario, ossia di una prestazione pagata dal medesimo ente, come eccepito dall'istante e non contestato. Sul punto l' si è limitato ad asserire che ella ha percepito una maggiorazione sociale CP_1
non spettante in quanto i redditi posseduti superavano i limiti previsti pari ad 8.500 euro, percependo l'interessata, oltre la pensione di invalidità civile anche l'assegno ordinario d'invalidità integrato al minimo di 6.812 euro.
Ne consegue che si devono ritenere irripetibili, per mancanza di dolo, le somme percepite dalla Da
MP nel 2021, e l' va condannato alla restituzione di quelle che abbia nelle more illegittimamente CP_1
trattenuto per tale titolo, con gli interessi legali ma senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicati i minimi per la breve durata, si liquidano in
1.310 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato da gennaio a dicembre 2021 sulla pensione cat.
INVCIV n. 07506288 percepita da NE Da MP, preteso dall' con le note impugnate;
CP_1
2) condanna l' resistente a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute per CP_2
il superiore titolo e a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 1.310 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro