Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SCARPA FRANCESCA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“Voglia il Tribunale di Venezia con sentenza dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e a Venezia in data Parte_1 Parte_2
12 settembre 1998, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio del Comune di Venezia
- Comune di Venezia - atto registrato al n. 15 P religioso serie A anno 1998 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i signori e continueranno a vivere separati, nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
Le parti dichiarano in relazione alle condizioni di cui alla separazione quanto segue
Sandro Gallo 128 resta assegnata al sig. che vi abiterà insieme ai figli Parte_1
e maggiorenni ed economicamente indipendenti Per_1 Per_2
3) Chiedono altresì di revocare l'assegno di mantenimento ordinario a favore di figli a carico del sig. nonché il contributo al mantenimento a carico della sig.ra e pari a Pt_1 Pt_2 euro 150 mensili: i figli, infatti, hanno raggiunto l'autosufficienza economica e quindi non ricorre l'ipotesi di cui all'art 337 septies cpc;
gli stessi poi hanno dichiarato espressamente di rinunciare al mantenimento ai sensi di Legge e giusta dichiarazione allegata (doc 5);
4) I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa reciproca.
Si prevede altresì per quanto occorra la reciproca autorizzazione all'ottenimento del rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Spese compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 06.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver in data 12.09.1998 contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, atto trascritto al n. 15, Parte II, Serie
A, anno 1998; che dalla loro unione erano nati in data 9.10.2000 a Venezia Persona_3
e in data 15.06.2002 oggi maggiorenni ed economicamente Persona_4 autosufficienti;
e che in seguito era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 8418/2012 del
05.12.2012 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 03.04.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. accolta la richiesta con decreto del
23.01.2025, lette le note depositate in data 27.03.2025, in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente a far tempo dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
05.12.2012 Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante la natura consensuale del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.1998 con rito concordatario da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 15, dell'anno 1998) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e in premessa riportate;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 4.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero