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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO DE LUCA DARIA;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SOMMA FRANCESCO ANTONIO;
Controparte_1
parte resistente nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli ancora Controparte_1 minori. Esponeva inoltre che non era intervenuta la riconciliazione dopo la separazione e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Controparte_1
Con memoria difensiva depositata in data 06/05/2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio e non si opponeva alla pronuncia sullo status ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nella propria memoria difensiva.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , in data 26/08/2005 in Salerno;
[...] Controparte_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del comune (atto n. 41, parte II, serie B, dell'anno 2005);
3. rimette la causa dinanzi al G.I. come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire