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28 marzo 2006
28 marzo 2006
Art. 13. 1. All' articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
b) alla lettera b), la parola: «incita» e' sostituita dalla seguente: «istiga».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;».
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
b) alla lettera b), la parola: «incita» e' sostituita dalla seguente: «istiga».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;».
Commentari • 6
- 1. Vittime dell’odio nella Legislazione Nazionale ed InternazionaleAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 giugno 2025 · 1
Sono reati tutti motivati da pregiudizi ed intolleranza e non si tratta, semplicemente, di un crimine commesso contro un individuo ma di un attacco alla sua identità e al gruppo di appartenenza. Pertanto, un crimine d'odio costituisce reato tanto quanto un furto, una rapina o una aggressione, commesso contro una persona o un gruppo di persone a causa della loro appartenenza (reale o presunta) a un gruppo specifico e che può essere qualificato come un crimine d'odio se commesso con la motivazione del pregiudizio. La motivazione di un crimine d'odio è, comunque, sempre il pregiudizio nei confronti della Vittima. L'aggressore sceglie la Vittima in base alla sua appartenenza a un gruppo, e …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2022, n. 3806Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: BU IO nato a [...] il [...] DI AS OR nato a [...] il [...] DAIO ET nato a [...] il [...] IS RA nato a [...] il [...] RI PA nato a [...] il [...] HI ST AS nato a [...] il [...] BE TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere ST APRILE; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN CO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di DAIO e l'inammissibilità degli altri ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. …Leggi di più...
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