Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4900/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Campo Giulia Parte_1
Parte ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'avvocato Botton Martina e dell'avvocato Bertocco Controparte_1
Valentina
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre;
2. i figli minori staranno con il padre secondo il seguente calendario: - starà con il padre un Per_1 pomeriggio a settimana, da individuarsi d'accordo tra genitori previa comunicazione, il lunedì di ogni settimana, da parte del sig. alla sig.ra del piano lavorativo settimanale;
il padre andrà CP_1 Pt_1
a prendere a scuola e la riporterà dalla madre dopo cena;
- Il padre starà inoltre con i figli tre Per_1 pagina 1 di 3
un fine settimana dal sabato mattina alle 8:30 fino a dopo cena della Per_1
domenica starà con;
un fine settimana dal sabato mattina alle 8:30 fino a dopo cena della Per_2
domenica con entrambi i minori;
15 giorni durante le vacanze estive i minori staranno con il padre, di regola nella settimana di Ferragosto e in quella successiva, con impegno del sig. a comunicare CP_1
eventuali cambiamenti entro il 1 luglio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze Natalizie i minori staranno con il padre, di regola nella settimana di Natale, alternando di anno in anno in anno il giorno di Natale con ciascun genitore;
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, insieme, ad anni alterni con ciascun genitore;
per il 2025 i genitori concordano sin da ora che i minori staranno con il padre;
i genitori restano liberi di accordarsi diversamente rispetto a quanto sopra previsto, tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori;
3. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori versando alla sig.ra entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova;
4. la signora continuerà a percepire l'assegno unico al 100%; Pt_1
5. i genitori si impegnano a sottoporre agli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico la minore la possibilità che la stessa trascorra due settimane presso uno dei centri estivi indicati Per_1 dall'integrazione scolastica, affinché questi possano esprimere il loro parere;
le restanti tre settimane che dovrebbe trascorrere nel centro estivo, la minore sarà affiancata da una OSS individuata di Per_1
comune accordo tra genitori, fermo il calendario di cui al punto 2;
6. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1
con sono nati due figli, in data 13.1.2009 e , in data 22.10.2011 e che Controparte_1 Per_1 Per_2
dopo qualche anno, per incompatibilità caratteriali e diversi modi di intendere la vita familiare, i genitori avevano deciso di porre fine alla loro convivenza, chiedeva regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva formulando a sua volta domande in punto di affidamento, collocazione e Controparte_1
mantenimento dei figli minori.
pagina 2 di 3 All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 12.3.2025 le parti, su proposta del Giudice, raggiungevano un accordo sulle condizioni di affidamento dei minori e, pertanto, precisavano le conclusioni come in epigrafe, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettosi degli artt. 337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della casa, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di affidamento dei figli minori Per_1
e , riportati in epigrafe;
Per_2
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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