Art. 9.
Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorita' politiche o militari, puo' procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando cio' sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.
Il Ministro per le comunicazioni puo' inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.
Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorita' politiche o militari, puo' procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando cio' sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.
Il Ministro per le comunicazioni puo' inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.