Articolo 9 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 8Articolo 10
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8 aprile 1931
Art. 9.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8, il Ministro per le comunicazioni, di sua iniziativa ovvero su richiesta delle autorita' politiche o militari, puo' procedere in qualsiasi momento e senza indennizzo alla sospensione parziale o totale del funzionamento delle stazioni radioelettriche private, quando cio' sia richiesto da motivi attinenti alla tutela dell'ordine nazionale, della sicurezza pubblica o della difesa militare.

Il Ministro per le comunicazioni puo' inoltre disporre, quando ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, la soppressione o la requisizione delle stazioni anzidette.

Entrata in vigore il 8 aprile 1931