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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione, ai sensi dell'art. 392 cpc, numero 5281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 della Corte di Appello di
Napoli, a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, Sezione Seconda
Civile, numero 11576 pubblicata in data 11 maggio 2017, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
1) (cf , 2) (cf Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, 3) (cf ), 4) C.F._2 CP_2 C.F._3
(cf ), 5) (cf CP_3 C.F._4 Controparte_4
, 6) (cf ), 7) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(cf ), 8) (cf Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), 9) (cf C.F._8 Controparte_8
, 10) (cf C.F._9 Controparte_9
), 11) (cf ), 12) C.F._10 CP_10 C.F._11
(cf ), 13) (cf CP_11 C.F._12 CP_12
), 14) (cf ), 15) C.F._13 CP_13 C.F._14
1 (cf , 16) (cf Controparte_14 C.F._15 Controparte_15
e 17) (cf ), C.F._16 Parte_2 C.F._17 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella ( , C.F._18 elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Roma, Via Domenico
Chelini, 5, giusta mandati alle liti in calce agli atti di citazione in appello nei giudizi riuniti rg 1541, 1668, 1977 e 2000 dell'anno 2013 (per le comunicazioni: pec ); Email_1 appellanti in riassunzione
e in persona del Controparte_16 CP_17
pro tempore, ,
[...] Controparte_18 [...]
e , in persona dei CP_19 Controparte_20
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf , elettivamente domiciliati presso i C.F._19 suoi uffici in Napoli, via A. Diaz 11 (per le comunicazioni:
; Email_2
appellati in riassunzione
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2023 Parte_1
, , , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , e CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
conveniva in giudizio la il
[...] Controparte_16
, il e il Controparte_18 Controparte_19 [...]
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Controparte_20 in epigrafe, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli 354/2020, per sentire “a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti
2 di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado.
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni dello Stato a ministero dell'Avvocatura erariale eccependo l'inammissibilità delle domande proposte da e , per violazione del principio del ne bis in Controparte_7 Controparte_4 idem, i quali avrebbe proposto analogo ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma, definito con sentenza 17039/2005 di rigetto, avverso la quale non risultava
3 proposto appello. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato rilevava, con riguardo alle specializzazioni in Ortopedia, conseguita da , Medicina Controparte_7
Preventiva dei lavoratori, conseguita da , e Chirurgia Controparte_9
d'urgenza e pronto soccorso, conseguita da , che le stesse non CP_12 erano previste e, comunque, non corrispondenti a quelle indicate nella Direttiva
75/362/CEE, chiedendo il rigetto del gravame.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento regolarmente comunicato dalla
Cancelleria in data 23 gennaio 2025.
I soli appellanti in riassunzione depositavano comparsa conclusionale.
Giova premettere che la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe ha, per quanto rileva nel presente giudizio, così statuito: “Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L.
n. 370 del 1999, art. 11, 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il diritto all'adeguata remunerazione spetta anche in favore dei medici che si sono iscritti al corso di specializzazione prima del 1982, ed in particolare:
[...]
, , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_21 [...]
, , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
. Parte_2
Il motivo è fondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U.
21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni
4 legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Conformemente al dictum del giudice euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass.
Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.
Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/2020, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni
Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
5 certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.
Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.
Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983”.
Giova anche, preliminarmente, chiarire che la domanda formulata dagli appellanti sub b) nelle conclusioni, volta ad “accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi”, è frutto di un evidente errore materiale, non contenendo l'atto di riassunzione, nel quale, anzi, si opera espresso ed esclusivo riferimento al principio di diritto posto dalla
Cassazione riguardo al diritto all'adeguata remunerazione, alcuna argomentazione sul punto. Anche l'Avvocatura dello Stato ha limitato le proprie difese alla sola questione oggetto dell'ordinanza di rinvio.
Conformemente al menzionato provvedimento va, dunque, accertato il diritto degli odierni appellanti in riassunzione a percepire il risarcimento dei danni per mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione, che va liquidato, trattandosi di corsi di specializzazione iniziati prima del 1983 e conclusi, tutti, non oltre l'anno 1986, parametrandolo all'indennità di cui all'art. 11 L 370/1999,
a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una "aestimatio"
6 del danno alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive, pari a € € 6.713,94 annuali (L 13.000.000). Tanto secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dall'ordinanza di remissione con la quale la Corte, in riferimento ad altro motivo di censura ha, altresì, rammentato che, con il richiamato intervento legislativo “... si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale”.
Inoltre, l'indennizzo dovrà essere commisurato alla frazione temporale del corso compresa tra il 1° gennaio 1983 e la sua conclusione, operando applicazione della norma generale secondo cui l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo (artt. 1, comma 1 D. Lgs. Lgt. n.
238/1945 e 19 R.D. n. 1592/1933).
Tutti gli appellanti hanno comprovato la frequentazione e il conseguimento del titolo mediante produzione di certificazioni delle rispettive Scuole di specializzazione, diplomi, autocertificazioni, documentazione non oggetto di contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato,
Procedendo all'esame delle singole posizioni:
1) si è specializzata in Pediatria (art. 5 Dir. 75/362/CEE) Parte_1 presso l'Università di Napoli, iscrivendosi al corso, della durata di anni 4, nell'anno accademico 1980/1981 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
2) si è specializzato in Fisioterapia presso l'Università di Napoli Controparte_1
(art. 7 Dir CEE), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo, un anno fuori corso del quale non può, dunque, tenersi conto, nell'anno accademico 1984/1985, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
3) si è specializzato in Medicina Interna presso l'Università di CP_2
Napoli (art. 5 Dir CEE), della durata di 5 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1978/1979 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1982/1983, in suo favore va liquidata la somma di € 5.594,95 (10 mesi);
7 4) si è specializzato all'Università degli Studi di Napoli in Anestesia CP_3
e Rianimazione (art. 5 Dir CEE), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 21 giugno 1984, in suo favore va liquidata la somma di € 10.070,91 (un anno e mezzo);
5) si è specializzata all'Università Cattolica del Sacro Cuore in Controparte_5
Ostetricia e Ginecologia (art. 5), della durata di anni 4, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 10 luglio 1984, in suo favore va liquidata la somma di € 10.070,91 (un anno e mezzo);
6) si è specializzato all'Università degli Studi di Napoli in Controparte_6
Dermatologia e Venereologia (art. 7), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1982 e conseguendo il titolo nell'anno accademico
1982/1983, in suo favore va riconosciuta la somma di € 5.594,95 (10 mesi);
7) si è specializzato in Anestesia e Rianimazione (art. 5 Controparte_8
Dir CEE) all'Università degli Studi di Napoli, della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 198o/1981 e conseguendo il titolo in data 26 luglio 1983, in suo favore va liquidata la somma di € 3.356,97 (sei mesi);
8) si è specializzato in Psichiatria all'Università degli Studi di Napoli CP_10
(art. 7), della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981
e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
9) si è specializzato in Endocrinologia all'Università degli Studi di CP_11
Napoli (art. 7), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
10) si è specializzata in Cardiologia (art. 7) all'Università degli Studi di CP_13
Napoli, della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981
e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
11) si è specializzato in Neurologia (art. 7), della durata di 4 anni, Controparte_14 iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo
8 nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89
(1 anno e 10 mesi);
12) si è specializzata in Cardiologia (art. 7) all'Università degli Controparte_15
Studi di Napoli, della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo in data 29 luglio 1985, in suo favore va liquidata la somma di € 16.784,85 (2 anni e mezzo);
13) si è specializzato in Ostetricia e Ginecologia (art. 5) Parte_2 all'Università degli studi di Napoli, della durata di anni 4, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 17 luglio 1985, in suo favore va liquidata la somma di € 16.784,85 (due anni e mezzo).
Occorre, ora esaminare le posizioni dei Dott.ri , specializzato Controparte_9 in Medicina Preventiva dei lavoratori, e , specializzato in Chirurgia CP_12
d'urgenza e pronto soccorso, rispetto ai quali l'Avvocatura erariale ha sollevato eccezione di non corrispondenza dei corsi a quelli previsti dalle Direttive CEE.
La difesa appellante ha dedotto, sul punto, con riguardo alla specializzazione conseguita dal Dr. che “... come ha chiarito la Suprema (Corte Cass. Persona_1 civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2022, n. 34404), “le specializzazioni italiane denominate "Igiene e Medicina Preventiva" e "Medicina del Lavoro" sono del tutto corrispondenti - e non meramente equipollenti - alle categorie di specializzazione denominate "Community Medicine" e "Occupational Medicine", incluse nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituiscono la mera traduzione in italiano. Di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due paesi membri ...”.
Il corso frequentato dal dall'anno accademico 1981/982 all'anno CP_9 accademico 1983/1984, come risulta dalla certificazione in atti, era, in realtà, denominato “Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnia”; definizione, dunque, diversa da quella di Medicina Preventiva e/o Medicina del Lavoro, né
l'appellante ha dedotto l'equipollenza del corso a quelli inseriti nelle direttive.
9 Per il Dr. viene, invece, argomentato che per la specializzazione CP_12 in Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso”... è prevista l'equipollenza nel D.M. 30 gennaio 1998 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.), peraltro citato, per coordinamento, in nota all'art. 10, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 5 agosto 1999, dal
D.M. 2 agosto 2000, dal D.M. 27 dicembre 2000, dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M.
26 maggio 2004 e dal D.M. 19 giugno 2006. Invero, nelle tabelle allegate a tali decreti tale specializzazione è dichiarata del tutto equivalente a quella in Chirurgia
Generale”.
Eccepisce, inoltre, la difesa appellante l'inammissibilità per tardività dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Tale ultima argomentazione va disattesa giacché, come rammentato anche dalla
Cassazione con l'ordinanza di rinvio, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche, quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n.
25363 del 2022). Va dunque rimarcato che per un verso deve essere oggetto di allegazione l'equipollenza alle specializzazioni incluse negli elenchi, ed ove ricorra la specifica allegazione insorge l'onere di contestazione altrettanto specifica per la controparte, per l'altro l'inclusione nell'elenco costituisce mera quaestio iuris”.
Diversamente da quanto dedotto con comparsa conclusionale, l'equivalenza del corso da loro seguito a uno di quelli indicati nell'art. 7 della citata direttiva
75/362/CEE, anche sotto il profilo dell'osservanza della durata minima del periodo di formazione specialistica prescritta dagli artt. 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE,
10 non è mai stata allegata dagli originari attori, i quali si sono limitati a dedurre di aver conseguito le specializzazioni, indicandone denominazione, periodi di frequentazione e anno di conseguimento del diploma, non potendo, pertanto, porsi a carico delle amministrazioni resistenti un onere di contestazione rispetto a fatti non specificatamente dedotti, nella specie l'equipollenza dei diplomi.
Per la posizione di si è già rilevata la sostanziale diversità della Parte_3 denominazione del corso di “Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica” con quelli di Medicina Preventiva e Medicina del Lavoro, mancando del tutto qualsiasi deduzione circa le ragioni di identità dei corsi con quelli di cui alla Direttiva comunitaria. Quanto al Dr. tardiva è l'allegazione dell'equipollenza con il CP_12 corso di Chirurgia Generale, peraltro stabilita con decreti ministeriali intervenuti oltre 14 anni dopo il conseguimento del titolo, insufficienti, dunque, a comprovare, anche ove potesse superarsi il difetto iniziale di allegazione, che la specializzazione all'epoca conseguita avesse il predetto carattere di equivalenza. Tanto a tacer della circostanza che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza 354/2020, oggetto d'impugnazione in Cassazione, si era già espressa sulla circostanza che il corso di chirurgia d'urgenza non fosse ricompreso nell'elenco di cui alle note Direttive (pag.
59).
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché chiarisca “ ... se alla stregua del diritto dell'Unione, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1 della direttiva CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5
e 7 possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degli Stati membri”, per un profilo non appare dirimente per quanto già rilevato circa il consistente lasso di tempo intercorso tra il conseguimento dei diplomi e l'emanazione di successivi provvedimenti afferenti, quindi, a corsi di contenuto, durata e natura differente. Per altro aspetto, essa non può, comunque, trovare accoglimento, trattandosi di questione del tutto nuova, non sorretta da adeguate allegazioni in fatto circa l'equipollenza, in concreto, dei diplomi conseguiti e oggetto di controversia, sostanzialmente chiedendosi alla Corte di chiamare il giudice europeo a esprimersi su questione astratta, con decisione che nessuna influenza potrebbe avere nella presente controversia, giusta le preclusioni già maturate.
11 Per la posizione della Dott.ssa (così come per il Dr. Controparte_4 CP_7 il quale ha, però, rinunciato agli atti del giudizio), l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per essere intervenuta sentenza definitiva del
Tribunale di Roma 17039/05, non impugnata, con la quale era già stata respinta la domanda risarcitoria. L'Avvocatura ha prodotto unicamente certificazione della
Cancelleria della Corte di Appello di Roma, la quale attesta che in relazione alla sentenza 17039/2005 del Tribunale di Roma, appellata e definita con sentenza
3694/2013, “ e non risultano in elenco”. Controparte_4 Controparte_7
La sentenza del Tribunale di Roma non è stata versata in atti e la difesa appellante, pur ammettendo che tra le parti del detto giudizio compaia una
[...]
, ha negato trattarsi dello stesso soggetto. CP_4
In carenza di prova non solo dell'identità della persona ma persino del compiuto oggetto del giudizio definito dal Tribunale di Roma, l'eccezione sollevata dalla difesa erariale va respinta.
A , specializzata in Pediatria presso l'Università degli Studi di Controparte_4
Napoli, iscritta al corso, della durata di 4 anni, nell'anno accademico 1981/1982 conseguendo il titolo in data 18 luglio 1985, va riconosciuto l'importo di € 16.784,85
(due anni e mezzo).
La condanna al pagamento va irrogata nei confronti della
[...]
la cui esclusiva legittimazione passiva sostanziale è già Controparte_16 coperta dal giudicato, questione esulante dal presente giudizio.
, come accennato, ha rinunciato agli atti del giudizio con Controparte_7 dichiarazione resa dal difensore con note di trattazione scritta del 13 gennaio 2025, rinuncia che non risulta accettata dall'Avvocatura dello Stato. Ciò non di meno, in considerazione della correttezza della condotta processuale dell'appellante in riassunzione, il quale rinunciando agli atti del giudizio ha, sostanzialmente, aderito all'eccezione formulata, nonché della ulteriore circostanza che il diploma di specializzazione conseguito da in Ortopedia non appare dissimile a CP_7 quello di Ortopedia e Traumatologia inserito nelle direttive (essendo la traumatologia una branca dell'ortopedia), le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra le dette parti possono essere integralmente compensate.
12 L'esito complessivo del giudizio consente, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite tra e le Amministrazioni convenute. CP_12
Occorre, ora disciplinare le spese di lite dei diversi gradi di giudizio intercorsi tra le altre parti, ivi incluse quelle del giudizio di legittimità, come demandato a questa
Corte.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, del grado di appello e di quello di legittimità possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, II comma cpc, in ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto nell'anno 2022, del quale anche la Corte di cassazione ha dato atto in motivazione.
Le spese di lite del presente giudizio in riassunzione seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al DM 55/204 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 159.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, in € 7.160,00, per onorari, aumentati del
50% per l'assistenza a più parti, ai sensi dell'art. 4, III comma, ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Tortorella, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto dell'appello in riassunzione proposto da e Controparte_9 CP_12
nonché alla declaratoria di inammissibilità di quello proposto da
[...] CP_7
consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
[...] dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rg 5281/2023 in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, Sezione
Terza Civile, numero 22457 pubblicata il 25 luglio 2023, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Napoli 354/2020, accoglie le domande formulate da , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_13
, , e e, per
[...] Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
13 l'effetto, condanna la in persona del Controparte_16
pro tempore, al pagamento, per il titolo di cui in CP_17 CP_16 motivazione, delle seguenti somme, oltre interessi dalla data della domanda:
1) € 12.308,89; Parte_1
2) € 12.308,89; Controparte_1
3) € 5.594,95; CP_2
4) € 10.070,91; CP_3
5) € 16.784,85; Controparte_4
6) € 10.070,91; Controparte_5
7) € 5.594,95; Controparte_6
8) € 3.356,97; Controparte_8
9) € 12.308,89; CP_10
10) € 12.308,89; CP_11
11) € 12.308,89; CP_13
12) € 12.308,89; Controparte_14
13) € 16.784,85 ; Controparte_15
14) € 16.784,85; Parte_2
2) rigetta l'appello in riassunzione proposto da e Controparte_9
; CP_12
3) dichiara inammissibile l'appello in riassunzione proposto da;
Controparte_7
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, del grado di appello e di quello di legittimità nonché, con riguardo a
[...]
, e compensa, altresì, le spese di Controparte_9 CP_12 Controparte_7 lite del presente grado;
5) condanna la in persona del Controparte_16 CP_17 del pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di CP_16 giudizio in favore di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
14 , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_13
, e , liquidate in € Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
7.160,00, per onorari, aumentati del 50% per l'assistenza a più parti, ai sensi dell'art. 4, III comma, ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Marco Tortorella, dichiaratosi antistatario;
6) dà atto della sussistenza, nei confronti di , Controparte_9
e , dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, CP_12 Controparte_7 comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott.ssa Natalia Ceccarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione, ai sensi dell'art. 392 cpc, numero 5281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 della Corte di Appello di
Napoli, a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, Sezione Seconda
Civile, numero 11576 pubblicata in data 11 maggio 2017, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
1) (cf , 2) (cf Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, 3) (cf ), 4) C.F._2 CP_2 C.F._3
(cf ), 5) (cf CP_3 C.F._4 Controparte_4
, 6) (cf ), 7) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(cf ), 8) (cf Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), 9) (cf C.F._8 Controparte_8
, 10) (cf C.F._9 Controparte_9
), 11) (cf ), 12) C.F._10 CP_10 C.F._11
(cf ), 13) (cf CP_11 C.F._12 CP_12
), 14) (cf ), 15) C.F._13 CP_13 C.F._14
1 (cf , 16) (cf Controparte_14 C.F._15 Controparte_15
e 17) (cf ), C.F._16 Parte_2 C.F._17 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella ( , C.F._18 elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Roma, Via Domenico
Chelini, 5, giusta mandati alle liti in calce agli atti di citazione in appello nei giudizi riuniti rg 1541, 1668, 1977 e 2000 dell'anno 2013 (per le comunicazioni: pec ); Email_1 appellanti in riassunzione
e in persona del Controparte_16 CP_17
pro tempore, ,
[...] Controparte_18 [...]
e , in persona dei CP_19 Controparte_20
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf , elettivamente domiciliati presso i C.F._19 suoi uffici in Napoli, via A. Diaz 11 (per le comunicazioni:
; Email_2
appellati in riassunzione
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2023 Parte_1
, , , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , e CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
conveniva in giudizio la il
[...] Controparte_16
, il e il Controparte_18 Controparte_19 [...]
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Controparte_20 in epigrafe, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli 354/2020, per sentire “a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti
2 di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado.
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni dello Stato a ministero dell'Avvocatura erariale eccependo l'inammissibilità delle domande proposte da e , per violazione del principio del ne bis in Controparte_7 Controparte_4 idem, i quali avrebbe proposto analogo ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma, definito con sentenza 17039/2005 di rigetto, avverso la quale non risultava
3 proposto appello. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato rilevava, con riguardo alle specializzazioni in Ortopedia, conseguita da , Medicina Controparte_7
Preventiva dei lavoratori, conseguita da , e Chirurgia Controparte_9
d'urgenza e pronto soccorso, conseguita da , che le stesse non CP_12 erano previste e, comunque, non corrispondenti a quelle indicate nella Direttiva
75/362/CEE, chiedendo il rigetto del gravame.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento regolarmente comunicato dalla
Cancelleria in data 23 gennaio 2025.
I soli appellanti in riassunzione depositavano comparsa conclusionale.
Giova premettere che la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe ha, per quanto rileva nel presente giudizio, così statuito: “Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L.
n. 370 del 1999, art. 11, 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il diritto all'adeguata remunerazione spetta anche in favore dei medici che si sono iscritti al corso di specializzazione prima del 1982, ed in particolare:
[...]
, , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_21 [...]
, , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
. Parte_2
Il motivo è fondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U.
21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni
4 legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Conformemente al dictum del giudice euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass.
Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.
Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/2020, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni
Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
5 certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.
Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.
Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983”.
Giova anche, preliminarmente, chiarire che la domanda formulata dagli appellanti sub b) nelle conclusioni, volta ad “accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi”, è frutto di un evidente errore materiale, non contenendo l'atto di riassunzione, nel quale, anzi, si opera espresso ed esclusivo riferimento al principio di diritto posto dalla
Cassazione riguardo al diritto all'adeguata remunerazione, alcuna argomentazione sul punto. Anche l'Avvocatura dello Stato ha limitato le proprie difese alla sola questione oggetto dell'ordinanza di rinvio.
Conformemente al menzionato provvedimento va, dunque, accertato il diritto degli odierni appellanti in riassunzione a percepire il risarcimento dei danni per mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione, che va liquidato, trattandosi di corsi di specializzazione iniziati prima del 1983 e conclusi, tutti, non oltre l'anno 1986, parametrandolo all'indennità di cui all'art. 11 L 370/1999,
a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una "aestimatio"
6 del danno alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive, pari a € € 6.713,94 annuali (L 13.000.000). Tanto secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dall'ordinanza di remissione con la quale la Corte, in riferimento ad altro motivo di censura ha, altresì, rammentato che, con il richiamato intervento legislativo “... si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale”.
Inoltre, l'indennizzo dovrà essere commisurato alla frazione temporale del corso compresa tra il 1° gennaio 1983 e la sua conclusione, operando applicazione della norma generale secondo cui l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo (artt. 1, comma 1 D. Lgs. Lgt. n.
238/1945 e 19 R.D. n. 1592/1933).
Tutti gli appellanti hanno comprovato la frequentazione e il conseguimento del titolo mediante produzione di certificazioni delle rispettive Scuole di specializzazione, diplomi, autocertificazioni, documentazione non oggetto di contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato,
Procedendo all'esame delle singole posizioni:
1) si è specializzata in Pediatria (art. 5 Dir. 75/362/CEE) Parte_1 presso l'Università di Napoli, iscrivendosi al corso, della durata di anni 4, nell'anno accademico 1980/1981 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
2) si è specializzato in Fisioterapia presso l'Università di Napoli Controparte_1
(art. 7 Dir CEE), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo, un anno fuori corso del quale non può, dunque, tenersi conto, nell'anno accademico 1984/1985, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
3) si è specializzato in Medicina Interna presso l'Università di CP_2
Napoli (art. 5 Dir CEE), della durata di 5 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1978/1979 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1982/1983, in suo favore va liquidata la somma di € 5.594,95 (10 mesi);
7 4) si è specializzato all'Università degli Studi di Napoli in Anestesia CP_3
e Rianimazione (art. 5 Dir CEE), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 21 giugno 1984, in suo favore va liquidata la somma di € 10.070,91 (un anno e mezzo);
5) si è specializzata all'Università Cattolica del Sacro Cuore in Controparte_5
Ostetricia e Ginecologia (art. 5), della durata di anni 4, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 10 luglio 1984, in suo favore va liquidata la somma di € 10.070,91 (un anno e mezzo);
6) si è specializzato all'Università degli Studi di Napoli in Controparte_6
Dermatologia e Venereologia (art. 7), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1982 e conseguendo il titolo nell'anno accademico
1982/1983, in suo favore va riconosciuta la somma di € 5.594,95 (10 mesi);
7) si è specializzato in Anestesia e Rianimazione (art. 5 Controparte_8
Dir CEE) all'Università degli Studi di Napoli, della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 198o/1981 e conseguendo il titolo in data 26 luglio 1983, in suo favore va liquidata la somma di € 3.356,97 (sei mesi);
8) si è specializzato in Psichiatria all'Università degli Studi di Napoli CP_10
(art. 7), della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981
e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
9) si è specializzato in Endocrinologia all'Università degli Studi di CP_11
Napoli (art. 7), della durata di 3 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
10) si è specializzata in Cardiologia (art. 7) all'Università degli Studi di CP_13
Napoli, della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981
e conseguendo il titolo nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89 (1 anno e 10 mesi);
11) si è specializzato in Neurologia (art. 7), della durata di 4 anni, Controparte_14 iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo
8 nell'anno accademico 1983/1984, in suo favore va liquidata la somma di € 12.308,89
(1 anno e 10 mesi);
12) si è specializzata in Cardiologia (art. 7) all'Università degli Controparte_15
Studi di Napoli, della durata di 4 anni, iscrivendosi al corso nell'anno accademico
1981/1982 e conseguendo il titolo in data 29 luglio 1985, in suo favore va liquidata la somma di € 16.784,85 (2 anni e mezzo);
13) si è specializzato in Ostetricia e Ginecologia (art. 5) Parte_2 all'Università degli studi di Napoli, della durata di anni 4, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982 e conseguendo il titolo in data 17 luglio 1985, in suo favore va liquidata la somma di € 16.784,85 (due anni e mezzo).
Occorre, ora esaminare le posizioni dei Dott.ri , specializzato Controparte_9 in Medicina Preventiva dei lavoratori, e , specializzato in Chirurgia CP_12
d'urgenza e pronto soccorso, rispetto ai quali l'Avvocatura erariale ha sollevato eccezione di non corrispondenza dei corsi a quelli previsti dalle Direttive CEE.
La difesa appellante ha dedotto, sul punto, con riguardo alla specializzazione conseguita dal Dr. che “... come ha chiarito la Suprema (Corte Cass. Persona_1 civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2022, n. 34404), “le specializzazioni italiane denominate "Igiene e Medicina Preventiva" e "Medicina del Lavoro" sono del tutto corrispondenti - e non meramente equipollenti - alle categorie di specializzazione denominate "Community Medicine" e "Occupational Medicine", incluse nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituiscono la mera traduzione in italiano. Di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due paesi membri ...”.
Il corso frequentato dal dall'anno accademico 1981/982 all'anno CP_9 accademico 1983/1984, come risulta dalla certificazione in atti, era, in realtà, denominato “Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnia”; definizione, dunque, diversa da quella di Medicina Preventiva e/o Medicina del Lavoro, né
l'appellante ha dedotto l'equipollenza del corso a quelli inseriti nelle direttive.
9 Per il Dr. viene, invece, argomentato che per la specializzazione CP_12 in Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso”... è prevista l'equipollenza nel D.M. 30 gennaio 1998 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37, S.O.), peraltro citato, per coordinamento, in nota all'art. 10, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 5 agosto 1999, dal
D.M. 2 agosto 2000, dal D.M. 27 dicembre 2000, dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M.
26 maggio 2004 e dal D.M. 19 giugno 2006. Invero, nelle tabelle allegate a tali decreti tale specializzazione è dichiarata del tutto equivalente a quella in Chirurgia
Generale”.
Eccepisce, inoltre, la difesa appellante l'inammissibilità per tardività dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Tale ultima argomentazione va disattesa giacché, come rammentato anche dalla
Cassazione con l'ordinanza di rinvio, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche, quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n.
25363 del 2022). Va dunque rimarcato che per un verso deve essere oggetto di allegazione l'equipollenza alle specializzazioni incluse negli elenchi, ed ove ricorra la specifica allegazione insorge l'onere di contestazione altrettanto specifica per la controparte, per l'altro l'inclusione nell'elenco costituisce mera quaestio iuris”.
Diversamente da quanto dedotto con comparsa conclusionale, l'equivalenza del corso da loro seguito a uno di quelli indicati nell'art. 7 della citata direttiva
75/362/CEE, anche sotto il profilo dell'osservanza della durata minima del periodo di formazione specialistica prescritta dagli artt. 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE,
10 non è mai stata allegata dagli originari attori, i quali si sono limitati a dedurre di aver conseguito le specializzazioni, indicandone denominazione, periodi di frequentazione e anno di conseguimento del diploma, non potendo, pertanto, porsi a carico delle amministrazioni resistenti un onere di contestazione rispetto a fatti non specificatamente dedotti, nella specie l'equipollenza dei diplomi.
Per la posizione di si è già rilevata la sostanziale diversità della Parte_3 denominazione del corso di “Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica” con quelli di Medicina Preventiva e Medicina del Lavoro, mancando del tutto qualsiasi deduzione circa le ragioni di identità dei corsi con quelli di cui alla Direttiva comunitaria. Quanto al Dr. tardiva è l'allegazione dell'equipollenza con il CP_12 corso di Chirurgia Generale, peraltro stabilita con decreti ministeriali intervenuti oltre 14 anni dopo il conseguimento del titolo, insufficienti, dunque, a comprovare, anche ove potesse superarsi il difetto iniziale di allegazione, che la specializzazione all'epoca conseguita avesse il predetto carattere di equivalenza. Tanto a tacer della circostanza che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza 354/2020, oggetto d'impugnazione in Cassazione, si era già espressa sulla circostanza che il corso di chirurgia d'urgenza non fosse ricompreso nell'elenco di cui alle note Direttive (pag.
59).
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché chiarisca “ ... se alla stregua del diritto dell'Unione, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1 della direttiva CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5
e 7 possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degli Stati membri”, per un profilo non appare dirimente per quanto già rilevato circa il consistente lasso di tempo intercorso tra il conseguimento dei diplomi e l'emanazione di successivi provvedimenti afferenti, quindi, a corsi di contenuto, durata e natura differente. Per altro aspetto, essa non può, comunque, trovare accoglimento, trattandosi di questione del tutto nuova, non sorretta da adeguate allegazioni in fatto circa l'equipollenza, in concreto, dei diplomi conseguiti e oggetto di controversia, sostanzialmente chiedendosi alla Corte di chiamare il giudice europeo a esprimersi su questione astratta, con decisione che nessuna influenza potrebbe avere nella presente controversia, giusta le preclusioni già maturate.
11 Per la posizione della Dott.ssa (così come per il Dr. Controparte_4 CP_7 il quale ha, però, rinunciato agli atti del giudizio), l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per essere intervenuta sentenza definitiva del
Tribunale di Roma 17039/05, non impugnata, con la quale era già stata respinta la domanda risarcitoria. L'Avvocatura ha prodotto unicamente certificazione della
Cancelleria della Corte di Appello di Roma, la quale attesta che in relazione alla sentenza 17039/2005 del Tribunale di Roma, appellata e definita con sentenza
3694/2013, “ e non risultano in elenco”. Controparte_4 Controparte_7
La sentenza del Tribunale di Roma non è stata versata in atti e la difesa appellante, pur ammettendo che tra le parti del detto giudizio compaia una
[...]
, ha negato trattarsi dello stesso soggetto. CP_4
In carenza di prova non solo dell'identità della persona ma persino del compiuto oggetto del giudizio definito dal Tribunale di Roma, l'eccezione sollevata dalla difesa erariale va respinta.
A , specializzata in Pediatria presso l'Università degli Studi di Controparte_4
Napoli, iscritta al corso, della durata di 4 anni, nell'anno accademico 1981/1982 conseguendo il titolo in data 18 luglio 1985, va riconosciuto l'importo di € 16.784,85
(due anni e mezzo).
La condanna al pagamento va irrogata nei confronti della
[...]
la cui esclusiva legittimazione passiva sostanziale è già Controparte_16 coperta dal giudicato, questione esulante dal presente giudizio.
, come accennato, ha rinunciato agli atti del giudizio con Controparte_7 dichiarazione resa dal difensore con note di trattazione scritta del 13 gennaio 2025, rinuncia che non risulta accettata dall'Avvocatura dello Stato. Ciò non di meno, in considerazione della correttezza della condotta processuale dell'appellante in riassunzione, il quale rinunciando agli atti del giudizio ha, sostanzialmente, aderito all'eccezione formulata, nonché della ulteriore circostanza che il diploma di specializzazione conseguito da in Ortopedia non appare dissimile a CP_7 quello di Ortopedia e Traumatologia inserito nelle direttive (essendo la traumatologia una branca dell'ortopedia), le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra le dette parti possono essere integralmente compensate.
12 L'esito complessivo del giudizio consente, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite tra e le Amministrazioni convenute. CP_12
Occorre, ora disciplinare le spese di lite dei diversi gradi di giudizio intercorsi tra le altre parti, ivi incluse quelle del giudizio di legittimità, come demandato a questa
Corte.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, del grado di appello e di quello di legittimità possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, II comma cpc, in ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto nell'anno 2022, del quale anche la Corte di cassazione ha dato atto in motivazione.
Le spese di lite del presente giudizio in riassunzione seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al DM 55/204 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 159.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, in € 7.160,00, per onorari, aumentati del
50% per l'assistenza a più parti, ai sensi dell'art. 4, III comma, ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Tortorella, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto dell'appello in riassunzione proposto da e Controparte_9 CP_12
nonché alla declaratoria di inammissibilità di quello proposto da
[...] CP_7
consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
[...] dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rg 5281/2023 in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, Sezione
Terza Civile, numero 22457 pubblicata il 25 luglio 2023, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Napoli 354/2020, accoglie le domande formulate da , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_13
, , e e, per
[...] Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
13 l'effetto, condanna la in persona del Controparte_16
pro tempore, al pagamento, per il titolo di cui in CP_17 CP_16 motivazione, delle seguenti somme, oltre interessi dalla data della domanda:
1) € 12.308,89; Parte_1
2) € 12.308,89; Controparte_1
3) € 5.594,95; CP_2
4) € 10.070,91; CP_3
5) € 16.784,85; Controparte_4
6) € 10.070,91; Controparte_5
7) € 5.594,95; Controparte_6
8) € 3.356,97; Controparte_8
9) € 12.308,89; CP_10
10) € 12.308,89; CP_11
11) € 12.308,89; CP_13
12) € 12.308,89; Controparte_14
13) € 16.784,85 ; Controparte_15
14) € 16.784,85; Parte_2
2) rigetta l'appello in riassunzione proposto da e Controparte_9
; CP_12
3) dichiara inammissibile l'appello in riassunzione proposto da;
Controparte_7
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, del grado di appello e di quello di legittimità nonché, con riguardo a
[...]
, e compensa, altresì, le spese di Controparte_9 CP_12 Controparte_7 lite del presente grado;
5) condanna la in persona del Controparte_16 CP_17 del pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di CP_16 giudizio in favore di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
14 , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_13
, e , liquidate in € Controparte_14 Controparte_15 Parte_2
7.160,00, per onorari, aumentati del 50% per l'assistenza a più parti, ai sensi dell'art. 4, III comma, ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Marco Tortorella, dichiaratosi antistatario;
6) dà atto della sussistenza, nei confronti di , Controparte_9
e , dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, CP_12 Controparte_7 comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott.ssa Natalia Ceccarelli
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