Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144/2022 RG vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Theofilo Dolce del foro di Treviso;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Baccichet del foro di CP_1
Prato e dall'avv. Benedetta Cacialli dei foro di Firenze;
(da ora in poi Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_2
Cosimo Chiaramonti del foro di Prato;
1
e difesa dall'avv. Ugo Bralia e dall'avv. Paolo Cavallini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fucecchio, viale B. Buozzi, n. 121;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI IN VIA CONDIZIONATA
All'udienza del 5.11.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per RD: <<in via pregiudiziale: previo accertamento dell del>
ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. depositato da ed CP_1 [...]
nel procedimento R.G. 12392/2017, dichiararsi la Parte_2
nullità del procedimento R.G. 12392/2017 e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o
l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale 04.08.2018 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
R.G. 9277/2019 con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza n. 1247/2022 -
pubblicata in data 25.02.2022 del Tribunale di Firenze;
nel merito: per tutti i motivi
indicati in narrativa, respingersi le domande formulate nei confronti di Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: spese di lite rifuse, ivi incluse
[...]
quelle del procedimento di a.t.p. RG n. 12392/2017 e del primo grado di giudizio RG
9277/2022>>.
Per < in tesi, respingere l'appello avanzato da in CP_1 Parte_1
quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza,
e comunque accertare e dichiarare la responsabilità di e Parte_1
conseguentemente condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al versamento in favore della Sig.ra dei seguenti importi: (i) € CP_1
25.560,00, oltre IVA, per i costi di ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura;
(ii) € 3.366,53, oltre accessori, per compenso CTU;
(iii) € 3.904,00 per analisi chimiche,
oltre interessi legali dalla do manda al saldo;
ovvero della diversa, minore o maggior
somma che sarà ritenuta di giustizia (anche in esito all'ipotetico e denegato parziale accoglimento dell'appello avversario); - in ipotesi, per il caso di accoglimento dell'appello
2 di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in Parte_1 Pt_2
qualità di appaltatrice, per la causazione dei danni oggetto del presente giudizio e, per
l'effetto, condannare la medesima società al versamento in favore della Sig.ra CP_1
dei seguenti importi: (i) € 25.560,00, oltre IVA, per i costi di ripristino
[...]
dell'impermeabilizzazione della copertura;
(ii) € 3.366,53, oltre accessori, per compenso
CTU; (iii) € 3.904,00 per analisi chimiche, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ovvero della diversa, minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per ATP, con
distrazione delle spese in favore degli scriventi procuratori, i quali si dichiarano
antistatari>>.
Per <respingere l'appello principale proposto da in quanto Pt_2 Parte_1
inammissibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
accogliere i motivi di appello incidentale di e accertare e dichiarare la Pt_1 Pt_2
mancata intervenuta prescrizione della garanzia per vizi e il conseguente diritto della
scrivente ad essere manlevata da e e, per l'effetto: - in tesi, riformare CP_2 CP_2
l'Ordinanza disponendo la compensazione delle spese di lite tra e e - Pt_2 CP_2 CP_2
in ipotesi, in caso di riconoscimento della responsabilità di per i fatti di cui è causa, Pt_2
condannare e a manlevare e a tenere indenne CP_2 CP_2 Parte_2
Per < In via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande CP_2
proposte dalla nei confronti della comparente come appelli Pt_2 Controparte_3 incidentali, poiché tardivi e riguardanti capi di sentenza già coperti da giudicato, per i motivi già dedotti in narrativa. In subordine e in via preliminare di merito: dichiarare inammissibile e/o infondata l'azione di garanzia per vizi e difetti proposta da nei Pt_2 confronti della per intervenuta decadenza e/o prescrizione Controparte_3 dell'azione e del diritto con essa fatto valere , per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;
Nel merito: Respingere ogni domanda proposta nei confronti della
[...] da chiunque proposta, ivi compresa la domanda di compensazione delle spese CP_3 di primo grado proposta da e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento Parte_3
3 delle precedenti eccezioni, respingere in ogni caso le domande formulate da nei Pt_2 confronti della per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa. In via Controparte_3 subordinata di merito: per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di nei confronti della comparente, procedere alla graduazione delle Pt_2 responsabilità, delle colpe e della entità dei danni per quanto di ragione e dirispettiva competenza di ciascuna parte ex art 1227 c.c. primo e secondo comma;
In via subordinata in accoglimento della riproposta domanda trasversale: in caso di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti della in Controparte_3 accoglimento della domanda di garanzia e di manleva, condannare la Parte_1
a tenerla indenne e manlevarla da qualsiasi pregiudizio, danno o conseguenza sfavorevole dovesse subire dall'accoglimento anche parziale delle domande proposte nei suoi confronti, nessuna esclusa. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento ante causa ex art. 696/696 bis c.p.c. RG
12392/2017>>.
I FATTI DI CAUSA
adiva il Tribunale di Firenze esponendo di aver CP_1
commissionato a i lavori di impermeabilizzazione della copertura di un Pt_2
fabbricato a Firenze, scegliendo, insieme al direttore dei lavori e sotto la supervisione dell'arch. la “betonguaina S” prodotta da Per_1 Parte_1
previa conferma da parte di quest'ultima della compatibilità del prodotto con il massetto alleggerito usato per la copertura. Allegava che il lavoro era stato eseguito sotto la supervisione dei tecnici di ma era stata riscontrata Parte_1
l'esistenza di bolle sulla superficie dell'impermeabilizzazione. Parte_1
aveva attribuito il vizio all'omessa lisciatura a disco meccanico del massetto e aveva indicato la necessità di rimuovere la guaina e di procedere ad una nuova impermeabilizzazione, fornendo gratuitamente il materiale necessario. La nuova posa avveniva alla presenza diretta del sig. , ma anche Parte_4
con la nuova impermeabilizzazione si ripetevano le medesime problematiche di sbollatura della guaina che iniziava anche a sfaldarsi e poi a sbriciolarsi del tutto.
4 L'accertamento tecnico preventivo confermava che dette problematiche erano imputabili all'inidoneità del materiale fornito da Su tali presupposti Parte_1
la deduceva la responsabilità contrattuale di per avere CP_1 Parte_1
spontaneamente assunto nei propri confronti obblighi di prestazione o,
quantomeno, da “contatto sociale”, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni. In subordine allegava la responsabilità dell'appaltatrice per i danni subiti.
Si costituiva aderendo alla ricostruzione dei fatti offerta dalla Pt_2
ma chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti, perché i CP_1
danni erano interamente imputabili a Chiedeva, in ogni caso, di Parte_1
essere autorizzata a chiamare in causa la al fine di proporre Controparte_3
nei confronti di quest'ultima, quale venditore del prodotto “betonguaina S”,
l'azione di garanzia ex art. 1490 cod. civ. nell'ipotesi di riconoscimento di una sua qualche responsabilità.
Si costituiva anche la terza chiamata eccependo la Controparte_3
nullità dell'accertamento tecnico preventivo per la sussistenza di un conflitto di interessi in capo ai difensori della e della eccepiva altresì la CP_1 Pt_2
decadenza e la prescrizione dei vizi denunciati, evidenziando l'assenza di ogni sua responsabilità con particolare riguardo alla seconda partita della
“betonguaina S” fornita direttamente da per la seconda posa in Parte_1
opera della guaina impermeabilizzante.
non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., depositata il 25.2.2022, il
Tribunale di Firenze:
- ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, non fosse prospettabile il conflitto di interessi lamentato dalla
Controparte_3
5 - escluso che tra la e RD fosse intervenuto un rapporto CP_1 Pt_1
contrattuale, posto che la “betonguaina S” era stata fornita da a Parte_1
(e, nella prima occasione, tramite la;
Pt_2 Controparte_3
- ritenuta, invece, configurabile una responsabilità extracontrattuale di ex art. 1669 cod. civ., attesa la gravità dei vizi riscontrati che Parte_1
incidevano in modo rilevante sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene e considerato che: <la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. è riferibile non
soltanto all'appaltatore, come testualmente indicato nella disposizione, ma anche al
progettista, al direttore dei lavori e, in generale, a tutti quei soggetti che, prestando a vario
titolo la loro opera nella realizzazione della ristrutturazione, abbiano contribuito per colpa
professionale alla determinazione causale dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza
di vizi>>;
- tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo ed accertata l'esclusiva responsabilità di così statuiva: <
1. Dichiara la Parte_1
contumacia di 2) in parziale accoglimento della corrispondente Parte_1
domanda, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 25.560, oltre Iva di legge, ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
sulla somma annualmente rivalutata, sul solo capitale, dalla domanda al saldo;
condanna,
inoltre, al rimborso in favore di delle spese vive Parte_1 CP_1
sostenute per il procedimento di a.t.p. n. 12392/17 RG pari a € 3.366,53 oltre accessori
per compenso al c.t.u. e € 3.904,00 per analisi chimiche, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo;
3) compensa tra le parti di cui al capo che precede le spese di lite nella
misura di ¼ e condanna al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1
restante parte che liquida in € 3.600 (di cui € 305 per esborsi), oltre RSG, Iva e Cpa come
per legge per il presente giudizio, oltre a € 2.400 (di cui € 200 per esborsi) oltre RSG, Iva
e Cpa per come per legge in relazione al procedimento di a.t.p. sopra indicato;
4) compensa
le spese di giudizio tra e 5) condanna alla Parte_2 Controparte_3 Parte_2
6 refusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € 4.000 oltre Controparte_3
RSG, Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata in data 10.6.2022 proponeva appello Parte_1
per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo eccepiva la nullità del procedimento per accertamento tecnico preventivo e la conseguente inopponibilità a Parte_1
della consulenza tecnica ivi espletata, giacché in tale procedimento CP_1
(committente) e la (appaltatrice) erano difese dal medesimo
[...] Pt_2
collegio difensivo in evidente conflitto di interessi;
2) col secondo motivo censurava l'ordinanza impugnata per aver fatto affidamento su una consulenza d'ufficio incoerente e inattendibile, poiché il c.t.u.
non aveva svolto alcuna analisi personale, limitandosi a fare esclusivo
Parte_ riferimento alle conclusioni rassegnate dal investito dal medesimo c.t.u. del compito di analizzare, dal punto di vista chimico, la composizione del materiale
Parte_ fornito da Tuttavia, gli esiti delle analisi condotte dal non Parte_1
conducevano affatto alla dimostrazione dell'inidoneità del materiale fornito,
suggerendo che: <i rigonfiamenti siano originati dal rilascio di umidità presente
all'interno della struttura sottostante. Inoltre, la presenza di idrossido di calcio
(portlandite CaOH) riscontrata nel massetto, può far ipotizzare il mancato
completamento della presa e indurimento del livello, è quindi ipotizzabile che
l'applicazione degli strati superiori, non permeabili all'anidride carbonica e all'umidità
per la presenza di legante polimerico, abbia bloccato all'interno del sistema l'umidità che
così ha determinato i fenomeni di rifonfiamento>>. Evidenziava, inoltre, che lo stesso c.t.u. aveva riscontrato che il materiale fornito era compatibile con il massetto scelto e che le istruzioni fornite da circa la posa in opera e le modalità Parte_1
di preparazione del fondo erano corrette, senza tuttavia svolgere alcuna analisi o
7 approfondimento al fine di verificare se l'appaltatore aveva o meno in concreto seguito quelle indicazioni.
Concludeva come in epigrafe affinché, accolta l'inibitoria, fosse dichiarata l'inammissibilità dell'a.t.p. e la nullità della c.t.u., con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla CP_1
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 342 cod. proc. civ.. Nel merito, contestava la sussistenza del conflitto di interessi, posto che, se da una parte era vero che l'a.t.p. era stato promosso da essa insieme a col patrocinio dei medesimi difensori, dall'altra vi CP_1 Pt_2
era da rilevare che in tale momento non vi era alcun conflitto tra le parti, in quanto portatrici di interessi comuni, volti ad individuare l'esistenza delle cause delle problematiche della guaina impermeabilizzante fornita da Parte_1
Evidenziava che l'eccezione di inammissibilità era già stata previamente respinta dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo e sul punto si era formato il giudicato cautelare. Nel merito invocava le limpide risultanze dalla c.t.u. e concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello principale e riproponeva in via subordinata, ex art. 346 cod. proc. civ., la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatrice facendo rilevare che Pt_2
l'acquisto del materiale difettoso era imputabile esclusivamente a quest'ultima.
Si costituiva anche contestando che vi fosse stato un conflitto di Pt_2
interessi al momento in cui la e la stessa avevano deciso di far CP_1 Pt_2
accertare i vizi della ET S” fornita da RD Argomentava che, Pt_1
pertanto, l'accertamento tecnico preventivo era ammissibile ed utilizzabile,
anche perché sul punto si era formato il giudicato cautelare, illustrando che, nel merito, in esito a tale mezzo istruttorio era rimasta acclarata l'esclusiva responsabilità di nell'occorso. Contestava ogni propria Parte_1
responsabilità, avendo proceduto alla stesura della ET S” in modo
8 corretto e conforme alle istruzioni date dal RD Resine ed utilizzando i relativi prodotti anche per la preparazione del fondo. In ipotesi di accoglimento dell'appello principale, spiegava appello incidentale condizionato impugnando la condanna alle spese in favore di pronunciata dal primo Controparte_3
giudice sull'erroneo presupposto che l'azione di garanzia ex art. 1490 cod. civ.
era prescritta. Faceva, al riguardo, rilevare che la domanda di garanzia ex art. 1490 cod. civ. era stata proposta nei confronti del venditore solo in via subordinata e per l'ipotesi in cui il primo giudice avesse ritenuto la responsabilità
– concorrente o esclusiva – dell'appaltatore. Circostanza questa che non si era verificata per cui non era consentito al primo giudice di rilevare l'infondatezza della domanda di garanzia. Inoltre, la domanda di garanzia era fondata, avendo la riconosciuto l'esistenza dei vizi della prima fornitura Controparte_3
(consegnata il 30.4.2016), eseguendo gratuitamente una nuova fornitura il
14.11.2016. Di conseguenza alcuna prescrizione era maturata, posto che l'accertamento tecnico preventivo era stato introdotto nell'agosto del 2017, ossia entro un anno dalla consegna.
Concludeva come in epigrafe chiedendo il rigetto dell'appello principale;
in subordine e nel caso di accoglimento dell'appello principale, chiedeva che fossero compensate le spese di lite anche nei riguardi di in Controparte_3
ulteriore subordine che quest'ultima fosse condannata a manlevarla e a tenerla indenne.
Si costituiva anche la la quale faceva rilevare che Controparte_3 [...]
non aveva proposto domande nei propri confronti. Eccepiva, pertanto, Pt_1
l'intervenuto giudicato e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto da argomentando che al fine di censurare il rigetto Pt_2 Pt_2
dell'azione di garanzia, aveva l'onere di proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ.,
9 trattandosi di causa scindibile e di litisconsorzio facoltativo. In ogni caso, al momento della proposizione dell'appello incidentale era decorso anche il termine c.d. lungo. In subordine argomentava che l'appello incidentale di Pt_2
era infondato, contestando di aver giammai riconosciuto i vizi del materiale venduto. Né, dopo la prima compravendita, essa aveva avuto notizia del fatto che la ET S” fosse viziata e non aveva mai partecipato alle trattative che la aveva condotto con la e direttamente con per Pt_2 CP_1 Parte_1
sostituire il prodotto con quello acquistato la prima volta, essendo stata mera destinataria fisica e depositaria della seconda fornitura. Contestava quindi che la seconda fornitura fosse avvenuta a titolo gratuito su iniziativa di Controparte_3
Reiterava le eccezioni di prescrizione e di decadenza, negando ogni sua responsabilità nell'occorso. Concludeva come in epigrafe, affinché fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ovvero, Pt_2
in subordine, l'inammissibilità dell'azione di garanzia avanzata da che Pt_2
andava comunque respinta anche nel merito. In ulteriore subordine eccepiva il concorso di colpa della stessa per aver ripetuto il trattamento col Pt_2
medesimo prodotto difettoso ed in via ulteriormente subordinata riproponeva l'azione di garanzia trasversale nei confronti di per averle fornito Parte_1
un prodotto difettoso.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5.11.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, avendo alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Parte_1
10 Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535
del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Affinché il conflitto di interesse determini l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo congiuntamente promosso dalla e da CP_1
tramite i medesimi difensori è necessario che dette parti siano in conflitto Pt_2
di interesse che, ancorché potenziale (valutabile, cioè, in astratto ed ex ante), sia,
tuttavia, apprezzabile, concreto ed attuale in relazione alle loro reciproche posizioni nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Tale condizione non è ravvisabile nel caso di specie, perché l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo era costituito dalla verifica dell''idoneità
della ET S” rispetto alle opere di impermeabilizzazione da eseguire sul lastrico solare della in relazione alle caratteristiche del massetto su cui CP_1
doveva essere posata, nonché alla correttezza delle istruzioni impartite da
[...]
anche con riguardo all'utilizzo di Gorve Primer o Grove Rasante per la Pt_1
preparazione del fondo.
Detto accertamento era quindi essenzialmente rivolto alla verifica dell'idoneità del prodotto fornito da e delle istruzioni dalla stessa Parte_1
impartite anche con riguardo ai trattamenti preliminari del massetto su cui doveva essere posata la ET S”. Esso non involge, dunque, alcuna responsabilità dell'appaltatore la cui posizione, neppure in via potenziale ed astratta, poteva essere compromessa dal mezzo istruttorio, essenzialmente volto
11 a far valere la responsabilità del produttore e del venditore Parte_1 CP_2
CP_3
Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello principale.
Il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha riscontrato che la ET S” fornita da era destinata alla Parte_1
realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione di tetti piani, terrazzi, balconi e lastrici solari. Per la sua applicazione era suggerito che il sottofondo fosse rifinito con fratazzatura meccanica a disco eseguita sul prodotto ancora fresco, in modo che sulla superficie non fossero visibili cavità (fragazzatura a poro chiuso).
Il massetto realizzato sulla copertura della da impermeabilizzare CP_1
era un massetto strutturale alleggerito Leca cis 1400 con rete elettrosaldata 10 x
10 filo 6 mm e pdenza tra 1,5% e 2%.
Per tale ragione era stata richiesto a la compatibilità di tale Parte_1
tipo di massetto con l'uso di ET S”, che, al riguardo non esprimeva alcuna riserva, rappresentando la bontà del prodotto.
Rileva il consulente che: <l'esecuzione dell'opera veniva realizzata seguendo le
indicazioni di ad eccezione dell'operazione di staggiatura e lisciatura Parte_1
che veniva realizzata con mezzi manuali e non con disco meccanico;
dalla corrispondenza
versata in atti emerge che prima e nel corso dell'esecuzione della posa della ET
S” personale della eseguiva sopralluoghi sul cantiere in parola onde Parte_1
verificare che l'umidità del massetto fosse inferiore al 2%, nonché che fossero
eventualmente presenti avvallamenti del massetto non rilevando particolari anomalie al
riguardo, e le fasi di esecuzione dell'impermeabilizzazione>>.
A seguito dei gravi vizi lamentati (formazione di bolle d'aria sia sotto gli strati di betonguaina S sia sotto il solo strato superficiale), su richiesta dell'arch.
personale di indicava quale intervento risolutivo Persona_2 Parte_1
12 l'asportazione completa del manto di impermeabilizzazione già posato e la stesura di due mani di Groove rasante e la successiva stesura di NA S.
Nonostante che l'intervento fosse stato eseguito secondo le indicazioni di il vizio tornava a ripresentarsi, aggravandosi con l'esfoliazione Parte_1
della guaina impermeabilizzante.
Il consulente d'ufficio ha, infatti, riscontrato che:
attualmente in essere sulla copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente, eseguita
con l'intervento del novembre 2016, mediante asportazione completa del manto
impermeabilizzante già posato con mola a tazza diamantata per asportazione di
elastomeri, stesura di due mani di Groove rasante e successiva stesura di NA S,
allo stato attuale presenta sbollature diffuse, oltre che sfogliature e perdita di consistenza
del materiale che non risulta più adeso e tende a desquamarsi e a sbriciolarsi>> (v. altresì
le foto allegate alla c.t.u).
Ciò con grave pregiudizio della funzione impermeabilizzante, poiché la guaina, distaccata dal supporto, presenta macro bolle che tendono a desquamarsi. Inoltre, il fenomeno della sfogliatura si presenta anche in assenza di sbollature e rigonfiamenti (v. pag. 11 della c.t.u.).
Dalle indagini esperite dal consulente d'ufficio tramite il CNR, cui,
d'accordo con i c.t.p., erano stati inviati due campioni di scaglie e di sbollature della guaina prelevate da diverse zone del tetto, era emerso che la presumibile causa dei rigonfiamenti era dovuta al rilascio di umidità presente all'interno della struttura sottostante.
Il consulente d'ufficio ha inoltre riscontrato che alcun problema era ravvisabile nel massetto sottostante, posto che: <nella fattispecie la verifica
dell'umidità residua del massetto risulta inferiore al 2%, ovvero al di sotto dei limiti
indicati nella scheda tecnica e la finitura del massetto non presentava rugosità ed
avvallamenti al momento della posa della guaina>>. Né erano emersi elementi che
13 possano indurre a ritenere che le fasi da seguire, ivi compresa la rasatura mediante Groove Rasante per la corretta posa in opera della guaina non siano state correttamente eseguite secondo le indicazioni della scheda tecnica del prodotto.
Conclude il consulente d'ufficio, in base alle analisi compiute dal CNR,
che la causa del difetto dell'impermeabilizzazione della copertura risiede,
piuttosto, nella: <inidoneità del materiale NA S all'uso per il quale la scheda
tecnica del medesimo lo indica. Nello specifico, come evidenziato nella relazione redatta a
margine delle indagini per la caratterizzazione del degrado della guaina di che trattasi dal
CNR, la presenza di legante polimerico nel prodotto suddetto agisce bloccando all'interno
del sistema l'umidità, determinando così i fenomeni di rigonfiamento occorsi. A
dimostrazione dell'inadeguatezza del prodotto in parola per l'utilizzo indicato, depone il
fatto che nelle operazioni di esecuzione dell'impermeabilizzazione suddetta risulta che
siano state pedissequamente seguite tutte le indicazioni fornite dalla in Parte_1
riferimento alle modalità e tempistiche di applicazione dei prodotti applicato sul lastrico
solare di che trattasi>>.
Le censure sollevate dall'appellante vanno conseguentemente disattese,
dovendosi negare che la consulenza tecnica d'ufficio sia inficiata dagli errori di valutazione denunciati dall'appellante.
Questo perché il parere tecnico espresso dal consulente d'ufficio, anche
Parte_ sulla scorta delle analisi dei campioni prelevati da parte del trova empirica conferma nel fatto che le fasi della posa in opera e della stessa rilevazione dell'umidità del massetto sottostante sono state seguite direttamente da personale di per cui il difetto lamentato non dipende dal massetto Parte_1
né dalle caratteristiche del sito in cui la guaina è stata posata, ma dalle caratteristiche intrinseche del prodotto evidentemente non confacente allo scopo cui era destinato con specifico riguardo al massetto alleggerito predisposto sulla
14 copertura. Ciò nonostante che l'arch. quale supervisore dei lavori, avesse Per_1
avuto plurimi contatti epistolari con nel corso dei quali aveva Parte_1
specificatamente dettagliato le caratteristiche del massetto (Leca 1400 provvisto di rete elettrosaldata di 10 x 10 filo 6 mm) e trasmesso la scheda tecnica del massetto, mentre avesse assicurato aveva assicurato la idoneità del Parte_1
massetto alla posa della “betonguaina S” (v. mail del 7.4.2016: Parte_1
<…conosco bene il calcestruzzo di cui si parla e devo dire che è ottimo come supporto
per qualunque operazione in esterni. Ho chiaramente da dirti che la finitura del
calcestruzzo non la farei con lo spolverodi quarzo, ma mi limiterei a staggiatura e
lisciatura a disco meccanico in modo da avere il calcestruzzo senza avvallamenti ..>>).
Né vale all'appellante sostenere che la verifica dell'umidità del massetto da parte dei tecnici di era stata effettuata solo in esito alla prima Parte_1
stesura della NA S (aprile 2016) e non anche con riguardo alla seconda stesura della stessa (novembre 2016), attesa l'identità della problematica riscontrata e non emergendo dagli atti elementi di valutazione da cui poter desumere che, tra le due stesure, la composizione o l'umidità del massetto possa avere subito variazioni.
Escluso, dunque, che il massetto predisposto non fosse idoneo, va altresì
rilevato che anche le lavorazioni di posa in opera della guaina della prima stesura erano state: <supervisionate da che non hanno potuto che Controparte_4
constatare la bontà delle lavorazioni e del supporto di posa>> (v. mail di a Per_1 [...]
del 29.4.2016; v. altresì mail di a RD Resine del 1° maggio Pt_1 Parte_2
2016: <… il giorno 26/4 il tecnico è stato presente in cantiere a visionare la ns Tes_1
lavorazione per un completa applicazione di betonguaina s per una superficie di circa
60/70 mq seguendo passo passo lavorazione. Mentre applicavamo il prodotto lo stesso
mi rasserenava dicendomi che stavo eseguendo da manuale la stesura di Tes_1
15 betonguaina s, infatti quando il giorno dopo l'ho chiamato per avvertirlo della comparsa
delle “bolle” era incredulo…>>).
A tali mail suggeriva di procedere sia alla molatura che alla Parte_1
rasatura del fondo (sebbene inizialmente avesse assicurato che fosse necessaria la sola lisciatura come unica operazione necessaria alla preparazione del fondo).
Nonostante la rasatura eseguita (stesura a due mani di Grove Rasante) nel novembre del 2016, il problema delle “sbollature” si è nuovamente ripresentato,
aggravandosi col tempo.
Va, inoltre, conclusivamente rilevato che nella fitta corrispondenza intercorsa tra le parti da aprile a dicembre del 2016, nonostante la presenza in cantiere dei tecnici di che hanno controllato il massetto, verificato il Parte_1
grado di umidità dello stesso e supervisionato la posa in opera della
“betonguaina S” (con particolare riguardo alla stesura della guaina impermeabilizzante dell'aprile 2016), alcuna contestazione in merito alle caratteristiche del massetto è stata sollevata da (contumace in primo Parte_1
grado) né è stata riscontrata un'idoneità delle lavorazioni eseguite da nella Pt_2
stesura di “betonguaina S”, ovvero vizi, difetti, o anomalie di sorta che potessero compromettere la riuscita dell'opera di impermeabilizzazione.
Il che conduce a ritenere che le lavorazioni eseguite dall'appaltatore erano state fatte a regola d'arte e che non sia ad esse addebitabile l'insorgenza delle
“sbollature”.
Ancora va negato che – come evidenziato da nella comparsa Parte_1
di replica – la prova di stesura della “betonguaina S” su una piccola superficie del tetto (mq.1 x 1) tra il settembre e l'ottobre del 2016, eseguita dal figlio del legale rappresentante di non aveva manifestato i lamentati Parte_1
inconvenienti, tanto da indurre a rifare l'impermeabilizzazione con il Pt_2
medesimo prodotto. Tale circostanza, infatti, non è idonea a dimostrare che la
16 “betonguaina S” fosse idonea all'uso per il quale era destinata nel caso specifico,
sia per le modeste dimensioni del campione di prova, sia perché nella fugace descrizione del fatto rappresentato nella corrispondenza via mail non è dato rilevare se, in seguito, anche su tale superficie non si fossero manifestate le sfogliature. In ogni caso resta il fatto che la successiva stesura, al pari della precedente, ha presentato i medesimi inconvenienti riscontrati durante la prima stesura, segno evidente che le problematiche insorte non dipendevano dalle modalità di trattamento del fondo.
Neppure può ritenersi che la posa in opera della “betonguaina S” da parte di sia stata eseguita con modalità errate, posto che neppure di tale Pt_2
circostanza dà conto nella corrispondenza intercorsa tra le parti, né Parte_1
imputa a vizi o difetti di sorta sotto questo profilo, nonostante la Pt_2
supervisione effettuata durante la prima stesura della guaina (aprile 2016).
Tantomeno emergono elementi di valutazione da cui poter desumere che successivamente, nel novembre del 2016, la guaina sia stata stesa senza seguire le indicazioni che RD aveva impartito e visionato nel corso dei Pt_1
sopralluoghi in cantiere da parte dei propri tecnici.
L'insieme di tali elementi di valutazione conduce, quindi, a ritenere,
secondo la regola del più probabile che non che i gravi difetti dell'opera siano imputabili al prodotto “betonguaina S” rispetto alle caratteristiche della copertura della caratteristiche previamente e dettagliatamente CP_1
conosciute da (alla quale era stata previamente inoltrata anche la Parte_1
scheda tecnica del massetto Leca 1400) per averle direttamente verificate nel corso dei sopralluoghi. Nonostante ciò, ha assicurato l'idoneità del Parte_1
prodotto per l'uso al quale doveva essere destinato, in tal modo tenendo una condotta che ha indotto sia l'appaltatore sia la committente a confidare nella buona riuscita dell'opera, che è risultata, tuttavia, gravemente viziata.
17 Ne consegue che va affermata anche in questa sede la responsabilità di per i gravi difetti riscontrati nella copertura del lastrico solare della Parte_1
e anche il secondo motivo di appello va respinto. CP_1
Gli appelli incidentali condizionati sono conseguentemente assorbiti, al pari delle questioni di ammissibilità di quello proposto da sollevate da Pt_2
Controparte_3
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del grado seguono la soccombenza di e sono liquidate in favore delle parti appellate come Parte_1
da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 Parte_6
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
di e di
[...] Parte_2 Controparte_3
con atto notificato in data 10.6.2022 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod.
[...]
proc. civ. del Tribunale di Firenze, depositata in data 25.2.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
di di e di CP_1 Parte_2
18 che liquida in € 3.500,00 per compensi per ciascuna parte Controparte_3
appellata, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 3 giugno 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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