Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/01/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5895 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto del Questore di Roma emesso in data 15.03.2021 e notificato in data 22.03.2021 con il quale è stato respinto il rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di Soggiorno) ed il permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Roma ha rigettato la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento risulta motivato come segue:
“ PREMESSO che il cittadino albanese -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, ha presentato in data 11 aprile 2016, tramite kit postale avente assicurata numero -OMISSIS-, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione;
ESAMINATI gli atti d’Ufficio, con particolare riguardo ai rilievi foto-dattiloscopici, nonché dagli atti giudiziari acquisiti, è emerso che l’interessato è attualmente detenuto dal -OMISSIS-, presso l-OMISSIS-, a seguito di un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data -OMISSIS-, che ha determinato la pena a tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione, per i reati di cui all’art. 624, 628, 582 e 585 del c.p.; in data -OMISSIS-, è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, alla pena di mesi dieci di reclusione e alla multa di 1.400,00 euro, per aver commesso il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990; VISTO l’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 e ss. ii. e mm.;
RILEVATO che i comportamenti antigiuridici messi in atto dall’interessato dimostrano, in primo luogo, un mancato inserimento che è conseguenza della sua incapacità di adeguarsi alle leggi e di integrarsi completamente nel tessuto sociale e, denota, al contempo, un comportamento che è messo in evidenza, anche ai fini della qualificazione del soggetto come persona socialmente pericolosa dall’art. 1, della Legge n. 1423/56, ora sostituito dall’art. 1, del D. Lgs. 159/2011;
EFFETTUATA una valutazione comparativa fra la durata del soggiorno in Italia del richiedente, i legami familiari, legami che peraltro non hanno distolto lo stesso dal commettere reati, e gli interessi di sicurezza e di ordine pubblico, ha ritenuto di dover privilegiare questi ultimi, stante l’interesse pubblico a impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte legali;
CONSIDERATO il principio affermato dal Consiglio di Stato, che la presenza e la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire "scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno", ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, (Cons. di Stato sez. III, 4 maggio 2018 n. 2654) ”.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta in sintesi che sia “ del tutto mancata da parte della P.A. una valutazione – in termini di attualità e concretezza - della pericolosità sociale del -OMISSIS-, di talché emerge manifestamente l’illegittimità del provvedimento impugnato ”.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe valutato “ come il -OMISSIS- sia regolarmente residente nel T.N. da oltre 10 anni. Vive unitamente alla propria famiglia i cui componenti sono tutti residenti regolari provvisti di permesso CE. In altre parole, il -OMISSIS- appare inserito in un contesto socio familiare sano, normoinserito e lecito ”.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato.
Alla udienza di smaltimento del giorno 17 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non merita favorevole considerazione.
La Questura ha evidenziato che il richiedente è stato condannato dal Tribunale di Roma data -OMISSIS- alla pena di tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione, per i reati di cui all’art. 624, 628, 582 e 585 del c.p.; nonché in data -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS-, alla pena di mesi dieci di reclusione e alla multa di 1.400,00 euro, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Alla luce di tale quadro fattuale, l’Amministrazione ha ritenuto che " i comportamenti antigiuridici messi in atto dall’interessato dimostrano, in primo luogo, un mancato inserimento che è conseguenza della sua incapacità di adeguarsi alle leggi e di integrarsi completamente nel tessuto sociale e, denota, al contempo, un comportamento che è messo in evidenza, anche ai fini della qualificazione del soggetto come persona socialmente pericolosa dall’art. 1, della Legge n. 1423/56, ora sostituito dall’art. 1, del D. Lgs. 159/2011 ".
Dunque, contrariamente a quanto prospettato dalla parte, il rigetto gravato non è fondato solo sui precedenti penali a carico del ricorrente (per reati che rientrano tra quelli indicati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998), ma anche e soprattutto su una generale e complessiva valutazione di pericolosità sociale del medesimo (nell’ambito della quale le sentenze di condanna in questione rappresentano sicuramente uno degli elementi di maggior rilievo), della sua mancata integrazione nel tessuto sociale e della sua incapacità di adattarsi alle regole della convivenza civile del paese ospitante, nonostante il lungo periodo di permanenza sul territorio nazionale.
Il Questore ha effettuato una valutazione comparativa evidenziando come i legami familiari del ricorrente non hanno distolto lo straniero dal commettere reati e riportando altresì un principio affermato dal Consiglio di Stato (sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654) secondo cui la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel bilanciamento dell’interesse alla vita familiare dello straniero, tenuto conto anche della durata del soggiorno in Italia, l’Amministrazione ha ritenuto di dover privilegiare gli interessi di sicurezza e di ordine pubblico, con una valutazione ragionevole e motivata, che risulta indenne dalle censure proposte da parte ricorrente.
Deve pertanto concludersi che la valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura non sia inficiata da evidenti profili di irragionevolezza o illogicità o gravi erroneità in punto di fatto, stante il quadro complessivo della situazione personale del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Lucia Gizzi, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.