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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Num. R.G. 456\2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Atzeni ed Arnaldo
Belvedere, di Livorno,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Giovannetti, di Pisa,
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. di Pisa, CP_3
Controparte_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Talini, di Livorno,
- Convenuti in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso ordinanza n. 204/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubbl. il giorno 8.2.2021; in materia di
1 garanzia dell'appaltatore per vizi e responsabilità direttore lavori – artt. 1667 - 1669 c.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN TOTALE RIFORMA dell'ordinanza n. repertorio 204/2021 resa dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Dott.ssa Corinna Beconi, in data 8.02.2021, pubblicata e comunicata alle parti in pari data, nell'ambito della causa civile n. 2228/2019 R.G. (introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), in quanto totalmente viziata in fatto ed in diritto, Voglia ACCERTARE che le opere eseguite nell'immobile di proprietà della ricorrente (come s pecificamente descritte nella relazione tecnica redatta dal CTU EO.
[...]
prodotta sub Doc. 11), sono state eseguite dalla ditta Per_1 individuale (e, per quanto concerne i lavori di Controparte_1 imbiancatura, dalla ditta ), sott o la direzione dei Controparte_5 lavori del EOetra ed inoltre ACCERTARE che il Controparte_2 direttore dei lavori EO. verificava personalmente Controparte_2
l'esecuzione delle opere commissionate dalla ricorrente ad entrambe le imprese suindicate, garantendo altresì alla ditta CP_5
che il materiale utilizzato e l'esecuzione dei lavori
[...] risultavano adeguati;
ed ancora, che sia il titolare della ditta appaltatrice che il direttore dei lavori nominato verificavano personalmente l'esistenza dei vizi lame ntati dalla ricorrente;
ed ancora ACCERTARE L'esistenza dei vizi lamentati dalla signora
[...]
così come descritti nella perizia del CTU geom. Parte_1 [...] depositata presso il Tribunale di Pisa in data 5.01.2018, oltre Per_1 che l'imputazione dei vizi ad una cattiva esecuzione delle opere commissionate dall'esponente; e per l'effetto DICHIARARE la responsabilità solidale dei resistenti e Controparte_6 geometra nella causazione dei danni tutti Controparte_2 descritti e quantificati nella perizia del CTU geometra Persona_1
e quindi CONDANNARE La ditta individuale in Controparte_1 persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante, oltre che il geometra a risarcire alla ricorrente Controparte_2 [...]
l'importo di € 12.100,00, come quantificato nella indicata Parte_1 relazione, ovvero il minore e diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che della causa ex art. 696 bis c.p.c . iscritta al ruolo n. 2114/2016 R.G. instaurata dalla ricorrente nei confronti
2 dei due resistenti e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”
- Per il convenuto “insiste e conclude affinché l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1.in via principale rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra
poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 enunciati nella comparsa di costituz ione alla quale si rimanda integralmente e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa in data 08.02.2021; 2.In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di decadenza non fosse accolta, accertarsi e d ichiararsi, quanto alla problematica relativa alla umidità e muffe sulle pareti esterne dell'immobile di proprietà della la responsabilità della ditta esecutrice della Parte_1 tinteggiatura, tale , eventualmente concorrente con Controparte_5 la ditta GE AN che curò la posa in opera della pavimentazione dei marciapiedi circostanti il fabbricato e del battiscopa posto alla base delle facciate esterne. Per quanto attiene alla problematica afferente al ristagno d'acqua nella terrazza posta al piano rimo dell'immobile della ricorrente, accertarsi e dichiararsi, che la posa in opera della pavimentazione del terrazzo è stata posta in essere dalla ditta GE AN, scelta dalla ricorrente. Accertarsi e dichiararsi altresì, attraverso apposita CT U integrativa, l'incidenza della scelta del tipo di piastrella utilizzata e la dimensione della fughe sul deflusso dell'acqua in una situazione di lieve ma corretta pendenza nonché la corretta posa in opera delle piastrelle da parte della ditta GE Da niele. Per l'effetto, respingere le domande così come formulate dalla ricorrente nei confronti della ditta individuale .
3. In ulteriore subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellata, per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione, dichiarare il geometra
tenuto a rilevare indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
di quanto sia tenuto a corrispondere in Controparte_7 favore dell'odierna appellata.
4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Parte appellata chiede ammettersi prova per testi nella persona del sig. Testimone_1 residente in Lucca, sui seguenti capitoli di prova: 1)"DVC ha prestato attività lavorativa di muratura presso il cantiere posto in San Giuliano Terme (PI), fraz. Pugnano, via dell'Abetone n. 305/E, di proprietà della sig.ra nel periodo 2013 -2015"; 2)"DVC la posa Parte_1 in opera della pavimentazione dei marciapiedi circostanti il fabbricato e del battiscopa posto alla base delle facciate esterne sono state effettuate dalla ditta GE AN, ditta scelta dalla;
Parte_1
3 3)"DVC la posa in opera della pavimentazione della terrazza posta al piano terra dell'immobile è stata posta in essere dalla ditta GE AN, scelta dalla committente . 4)"DVC, una volta Parte_1 terminato il massetto nel terrazzo posto al piano terra, ha svolto altri interventi su detto terrazzo per cercare di eliminare il ri stagno dell'acqua". Sui capitoli di prova da 1 a 3, parte resistente chiede disporsi interrogatorio formale del EO. e della Controparte_2
Sig.ra Ammettere CTU tecnica integrativa in quanto Parte_1 la consulenza effettuata in AT risulta in a lcuni punti, rilevanti ai fini del decidere, contraddittoria e superflua in altri, omettendo di considerare circostanze determinanti ad un corretto inquadramento della problematica, come ampiamente illustrato in comparsa di costituzione.”
- Per il convenuto “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze CP_2 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande avanzate dall'appellante e confermare pienamente la ordinanza resa in Primo Grado nel procedimento nrg 2228/2019 del giorno 08.02.2021 IN VIA SUBORDINATA Nelle deprecata ipotesi che venisse, anche in ipotesi di responsabilità graduata e concorsuale, intercettata una responsabilità del Direttore dei Lavori ai danni siccome lamentati dalla ricorrente CONDANNARE le in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, VIA Marocchesa n. 14 AN NE (TV) al pagamento delle somme siccome liquidate , in forza del contratto sottoscritto di assicurazione per la responsabilità professionale di cui alla polizza n. 350443508 affinché l'assicurato EO sia manlevato e tenuto indenne da ogni eventuale CP_2 pregiudizio economico possa derivarGli. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze oltre spese generali ed accessori di legge di ambedue i gradi di giudizio Solo per mero tutiorismo difensivo certa nell'accoglimento della domanda principale si chiede IN VIA ISTRUTTORIA che venga rinnovata la consulenza nominando sin da ora quale CTP Il EOetra con studio in Del Vecchio Persona_2
Ospizio n. 2 S.G.T. Pisa. Questa difesa chiede inoltre che venga ammessa prova per testi nei confronti del rapp. legale della ditta
- Sede legale: Via E. Romagnoli Controparte_8
6 20146 Milano, 1“DCv che nell'anno 2015 procedeste a effet tuare un sopralluogo nell'immobile posto in via Statale Abetone in Pugnano n.305 E, alla presenza del direttore dei lavori EO , Controparte_2 ove venne evidenziata la piena compatibilità tra il prodotto con il trattamento di risanamento.” 2“DCv che i lavori di progettazione circa la stesura del materiale venivano progettati e eseguiti a regola d'arte e che la presenza di umidità era derivata dalla presenza del
4 battiscopa che cagionava ristagno d'acqua “Nonché del sig. CP_9 via Di Boboli, Lucca, sui capitoli che seguono : 3“DCV che
[...] aveva incontrato sul cantiere dei lavori svoltisi nell'immobile posto in via via Statale Abetone 305 in Pugnano, il direttore dei lavori il quale aveva valutato i materiali da applicare sulla facciata e il quale pretese le certificazioni dei prodotti da utilizzare” 4“DCV che il direttore dei lavori contattava il responsabile della ditta per la quale Lei lavorava nel cantiere per confrontarsi circa i prodotti da utilizzare e le modalità esecutive”5“DCV che il direttore dei lavori si trovava nel cantiere di via Statale Abetone n. 305E in Pugnano per controllare l'andamento dei lavori stessi” Con riserva di ulteriormente capitolare.”
- Per la convenuta “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - In via istruttoria, se ritenuto necessario, ammettere le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione - Nel merito in via principale, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
[...] avverso l'ordinanza n. rep. 204/2021 del Tribunale di Pisa Parte_1 resa nel giudizio rg 2228/2019 e, per l'effetto, definitivamente pronunciando, confermare l'ordinanza di primo grado In via subordinata, ove la Corte di Appello dovesse ritenere la fondatezza del gravame interposto da e per l'effetto, riformare Parte_1 la l'ordinanza impugnata rigettare la domanda svolta nei c onfronti del EO. in merito alla domanda di garanzia svolta Controparte_2 nei confronti di In via ulteriormente Controparte_4 subordinata, ove la Corte di Appello dovesse ritenere la fondatezza del gravame interposto da accog liendo la domanda Parte_1 proposta contro il EO. accertare e dichiarare che Controparte_2
l'evento danno si è verificato anche a causa della concorrente condotta colposa di e, conseguentemente, limitare, Parte_1
l'indennizzo da corrispondere all'attr ice in ragione della quota di sua responsabilità Relativamente alla domanda di garanzia in caso di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda proposta da contro il EO. accertata la falsa Parte_1 Controparte_2
e/o omessa dichiarazione di natura dolosa o gravemente colposa del EO. di cui alla narrativa della comparsa di Controparte_2 risposta, ai sensi del comma III dell'art. 1892 c.c., rigettare la domanda proposta nei confronti di;
In ogni caso Controparte_4 rigettare, eventualmente previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione, la domanda di garanzia proposta dal EO. CP_2 nei confronti di , posto che la poliz za non è
[...] Controparte_4
5 operativa e/o non garantisce e/o non copre l'evento dedotto in giudizio e le conseguenze che dal medesimo sono derivate;
In via ulteriormente subordinata in ogni caso ridurre l'entità dell'indennizzo ai sensi del comma II dell'art. 1893 c.c., pre via applicazione delle condizioni generali e particolari di contratto, tenuto altresì conto delle franchigie e del massimale previsti dalla polizza;
- in ogni caso con vittorie delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Pisa l'impresa individuale
[...]
(alla quale aveva affidato in appalto lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà) ed il EO. CP_2
(direttore dei lavori), perché fosse accertata e dichiarata la
[...] loro solidale responsabilità in ordine ai danni subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento delle rispettive prestazioni , con la condanna al pagamento dell'importo necessario all'eliminazione dei vizi che avevano interessato il predetto immobile .
La ricorrente assumeva che, nell'anno 2013, aveva notato tracce di umidità e muffa lungo le pareti esterne dell'immobile al quale era stato in precedenza dato l'intonaco dalla ditta appaltatrice, mentre, a partire dall'inizio dell'anno 2015, il terrazzo era stato interessato dalla presenza di ristagno di acqua successivamente a eventi di pioggia.
Aggiungeva che, ai fini del risarcimento dei predetti danni da le risentiti, aveva presentato (aprile 2016) ricorso per accertamento tecnico preventivo, le cui risultanze venivano allegate alla citazione al fine di ottenere la richiesta condanna dei convenuti/resistenti al pagamento della somma di € 12.100,00, il cui esborso era necessario all'eliminazione dei vizi riscontrati dal CTU nominato dal giudice nella predetta procedura preventva.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1 decadenza della dalla garanzia prevista dalla Legge, Parte_1 allegando di non aver ricevuto tempestiva denuncia dei vizi.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda,
6 contestando le risultanze dell'AT anche perché le opere oggetto di contestazione erano da ritenersi realizzate da terzi (tale
[...]
incaricata dalla di realizzare la posa in opera della CP_10 Parte_1 pavimentazione dei marciapiedi e del battiscopa posto alla base delle facciate, e in parte dalla ditta GE, incaricata direttamente dalla ricorrente di realizzare la posa in opere della pavimentazione della terrazza).
Anche il direttore dei lavori, geom. si costituiva in giudizio CP_2 eccependo preliminarmente la decadenza per la tardiva denuncia dei vizi, negando, nel merito, l'esistenza di una propria responsabilità e chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione per poter chiamare in causa la società compagnia Controparte_4 con la quale assumeva di essere assicurato per la propria responsabilità professionale.
A seguito della chiamata in causa, autorizzata dal giudice, si costituiva in giudizio la quale si associava alle Controparte_4 difese del in merito alla protestata sua t otale assenza di CP_2 responsabilità nella causazione dei vizi lamentati .
Relativamente alla domanda di garanzia proposta dal proprio assicurato, assumeva di non dovere l'indennizzo ex art. 1892 III comma c.c., a causa delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal professionista al momento della conclusione del contratto (il CP_2 non aveva fatto presente di essere già edotto in merito alla vicenda in oggetto), contestando così l'operatività della polizza e dunque la copertura assicurativa.
All'esito del giudizio, il Tribunale decideva la causa con l'ordinanza depositata in data 8.2.2021, con la quale rigettava la domanda nei confronti:
a) della ditta ritenendo la ricorrente decaduta ex Controparte_1 art 1667 c.c. dall'azione di garanzia dei vizi lamentati;
b) del EO sia relativamente alla richiesta di risarcimento CP_2 per i vizi della terrazza, essendo la ricorrente decaduta dall'azione di garanzia ex art 1667 c.c., sia con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni determinati dalle macchie di umidità e muffa sulla parete perimetrale esterna in quanto infondata in fatto e diritto
7 non essendo attribuibile alcuna responsabilità al professionista resistente.
La domanda proposta dal nei confronti della propria CP_2 assicuratrice veniva inoltre dichiarata assorbita, con condanna della alla refusione delle spese legali sostenute dalle controparti. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la che Parte_1 ha censurato la decisione resa sostenendo , col primo motivo di appello, che il primo giudice avesse sbrigativamente e superficialmente deciso la causa, ritenendo che l'unica denuncia dei vizi formulata da parte della committente all'appaltatrice, fosse rinvenibile nella missiva inviata in data 22.1.2015 al geom. CP_2 direttore dei lavori e che fosse quindi fondata la sollevata eccezione da parte del convenuto ex art.1667 c.c. secondo la quale era CP_1 quindi già spirato il previsto termine di decadenza.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l' azione proposta, che aveva ad oggetto i vizi relativi al rifacimento dell'intonaco ed impermeabilizzazione delle pareti, al rifacimento dei massetti, dei battiscopa e della pavimentazione, ivi compresa quella della terrazza, andava inquadrata sotto la disc iplina di cui all'art. 1669 c.c.
Ha inoltre sostenuto che al erano state già in corso d'opera CP_1 formulate contestazioni, tanto che, dopo aver manifestato
“perplessità sui prodotti utilizzati”, lo stesso le aveva suggerito di contattare ditta specializzata a valutare i “fenomeni lamentati”. La circostanza era stata ammessa dallo stesso nel procedimento CP_1 di AT, con dichiarazione che, secondo l'appellante, avrebbe natura
“confessoria” di un riconoscimento dei vizi, tale da “svincolare” la committente dal termine di decadenza previsto.
La col secondo motivo di appello, ha sostenuto che il primo Parte_1 giudice avesse, sempre ai fini di individuare il termine iniziale di decadenza/prescrizione fissato dal c.c., anche omesso di considerare che era stata posta in grado di formulare la sua denuncia per vizi solo dopo aver avuto uno scambio di missive col Direttore dei Lavori nel maggio 2015, a seguito del quale aveva poi proposto nel maggio 2016 il ricorso per AT ex art. 696 bis c.p.c.
Con il terzo motivo di appello, la ha poi censurato la Parte_1
8 sentenza impugnata con riguardo alla parte in cui aveva escluso le responsabilità addebitate al Direttore dei Lavori, geom. che CP_2 doveva invece ritenersi emergere “evidente” dalla documentazione in atti.
Ribadito che aveva avuto contezza dei vizi e delle loro cause solo a seguito della perizia redatta dal proprio tecnico di fiducia, q uanto al primo dei vizi (i “fenomeni” come afferma l'appellante) lamentati, come accertato dal CTU nel corso dell'AT, la causa era da ricondursi alla mancata realizzazione di una “sguscia” tra la muratura ed il battiscopa posto a protezione della fiancata.
Lo stesso geom. aveva “riconosciuto” l'esistenza del vizio, in CP_2 quanto ebbe a comunicare, con una missiva d el 2015 (inviata dopo il sopralluogo effettuato da parte dei tecnici della ditta produttrice della vernice), che proprio la realizzazione di una superficie a sguscia avrebbe evitato i fenomeni di umidità.
Pertanto risultava evidente la carenza progettuale e anche la mancata diligenza nel controllare e verificare, in corso d'opera, che fossero rispettate le regole della tecnica nelle modalità di esecuzione.
Quanto al secondo dei vizi lamentati, riguardanti le “problematiche” alla terrazza antistante la porta d'ingresso, secondo la si Parte_1 sarebbe trattato di vizio tale da compromettere “la funzionalità globale dell'opera stessa” (come stabilito dalle Sez. Unite n. 7756\2017) a causa della costante presenza di acqua piovana, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1669 c.c.
L'appellante ha quindi aggiunto che, per quanto concerne il mancato rispetto del termine per formulare la denuncia del vizio, andava qui applicata la diversa disciplina di cui all'art. 1669 c.c. e doveva essere sempre considerato il fatto che solo la perizia del geom. Pt_2 aveva consentito alla committente di rendersi pienamente conto della
“reale natura e imputabilità del vizio”.
Con l'ultimo motivo di appello, la ha concluso sostenendo Parte_1 che, per effetto dell'accoglimento delle argomentazioni precedentemente esposte, ne sarebbe conseguita la responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori per la causazione dei lamentati gravi vizi alla terrazza ed anche di quelli derivati a seguito
9 della posa dell'intonaco e impermeabilizzazione delle pareti.
La ditta si è costituita in giudizio e si è difesa evidenziando: CP_1
- la contraddittorietà della posizione assunta in causa dall'appellante che da un lato aveva affermato di aver contestato/denunciato i vizi sin dal 2013, cioè in corso d'opera, e dall'altro di averne avuto contezza solo nel 2015 quando il proprio tecnico di fiducia le rilasciò una relazione tecnica;
- il fatto che, comunque, già nel 2013 la committente aveva potuto verificare l'esistenza delle lamentate muffe e macchie di umidità alle pareti esterne, conseguendo a tale sospetto non una denuncia, ma solo il conferimento dell'incarico al proprio tecnico di f iducia che le rilasciò in data 11.11.2015 una relazione seguita poi, nel maggio del 2016, dalla presentazione del ricorso per AT (nel frattempo, dicembre 2015, era sì stata inviata una missiv a nel dicembre 2015, ma indirizzata solo al geom. ; CP_2
- che nemmeno avevano formato oggetto di denuncia i lamentati vizi alla terrazza (di questi non vi era traccia nemmeno nella predetta citata missiva del dicembre 2015, indirizzat a al solo direttore dei lavori);
- che comunque tardiva, rispetto al termine decade nziale previsto per la denuncia, sarebbe la presentazione del ricorso per AT avvenuta, come già detto, nel maggio del 2016 anche nel caso in cui la decorrenza del detto termine fosse riportato al g . 24.2.2016 (data della perizia integrativa svolta dal tecnico di fiducia);
- che era inammissibile la proposta qualificazione del fatto quale vizio grave al fine di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di ipotesi formulata per la prima volta in questo grado e per l'assenza, comunque, dei presupposti per poter considerare grave il difetto, tale cioè da compromettere in modo considerevole il godimento dell'immobile.
Nel merito il ha poi negato che potessero, sulla base delle CP_1 risultanze di causa, essere addebitate all'impresa appaltatrice responsabilità per la cattiva esecuzione della pavimentazione della terrazza, che dovevano ritenersi piuttosto dovute alla posa in opera
10 delle piastrelle operata da altra ditta, aggiungendo infine di aver agito nell'esecuzione dei restanti lavori quale nudus minister subordinato alle direttive del direttore dei lavori.
Il geom. anch'egli costituitosi ritualmente in giudizio, si è CP_2 difeso negando che la avesse mai effettuato, prima di Parte_1 introdurre il giudizio, una vali da e tempestiva denuncia dei vizi tale da impedire il decorso dei termini di decadenza rilevati dal primo giudice.
Ha sostenuto, come fatto già dal che l'appellante nel proprio CP_1 ricorso, aveva contraddittoriamente dapprima affermato di aver contestato/denunciato i vizi sin dal 2013, cioè in corso d'opera, per poi radicare la scoperta di tali vizi nell'anno 2015 (come si legge in atto di appello, “quantomeno” dalla data della notifica del ricorso per AT) quando il proprio tecnico di fiducia le rilas ciò una relazione tecnica.
Si doveva pertanto ritenere che, trattandosi di vizi apparenti e
“immediatamente saggiabili”, la committente avesse già in corso d'opera maturato la consapevolezza dell'esistenza di “efflorescenze”, denunciandone l'esistenza solo dopo lo spirare dei termini ex art. 1667 c.c.
Irrilevanti, infatti, dovevano ritenersi le missive datate 22 gennaio e 31 marzo 2015, che non contenevano alcuna denuncia. Nella prima delle due, peraltro, la aveva fatto specificamente presente Parte_1 che l'esistenza sulle pareti esterne di macchie e muffe era già stata in precedenza più volte segnalata.
Quanto alle problematiche derivanti dalle errate pendenze del terrazzo, il convenuto, come già eccepito dalla difesa del ha CP_1 evidenziato come fosse inammissibile la proposta qualificazione del fatto quale vizio grave al fine di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di ipotesi formulata per la prima volta in questo grado e, comunque, per l'assenza dei presupposti per po ter considerare grave il difetto, tale cioè da compromettere in modo considerevole il godimento dell'immobile.
Quanto alla prospettata sua responsabilità quale direttore dei lavori, il geometra ne ha sostenuto l'insussistenza perché, in primo CP_2
11 luogo, a lui non erano riconducibili le carenze dei prodotti adoperati avendo eseguito il suo incarico verificando le caratteristiche del prodotto adoperato sulla base delle certificazioni della casa produttrice. In secondo luogo, perché non gli potesse addebita rsi la mancata progettazione iniziale della “sguscia”, la cui necessità era emersa solo in corso d'opera in quanto collegata alla necessità di eliminare le problematiche verificatesi a causa del prodotto adoperato che assumeva scelto e sostanzialmente impo sto dalla committente.
Ha pertanto concluso affermando di aver diligentemente adempiuto ai suoi doveri di direttore dei lavori, chiedendo che nella denegata ipotesi della pronuncia di un accertamento riguardante una sua responsabilità per danni, la Corte dichiarasse la propria compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo delle somme oggetto di un'eventuale condanna. Il ha, infatti, ricordato di aver CP_2 stipulato con la compagnia assicurativa la Controparte_4 polizza assicurativa n. 350443508, provvedendo ad informarla nel momento in cui venne raggiunto dalle contestazioni della Parte_1
(una richiesta di sopralluogo) e dovendo così ritenersi “ vacue ed infondate” le difese in primo grado svolte dalla predetta compagnia per sottrarsi all'eventuale pagamento di somme in garanzia nl caso di accertamento di responsabilità professionale.
La , costituendosi in giudizio, si è difes a Controparte_4 contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli dedotti in causa dal e dal proprio assicurato geom. CP_1 CP_2
Quanto alla domanda di garanzia svolta da quest'ultimo, d opo aver evidenziato come non sussistessero i presupposti per ravvisarne una responsabilità professionale, ha ribadito che all'atto di stipulazione del contratto di assicurazione – avvenuta il 15.2.2015 – il professionista ebbe a dichiarare di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze o altri atti illeciti che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi, pur avendo già ricevuto dalla in data 22.1.2015 la lettera nella quale Parte_1 questa rappresentava l'esiste nza dei lamentati vizi presenti sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal sollecitando un suo intervento immediato per la risoluzione CP_2
12 delle problematiche.
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va rilevato preliminarmente che nel proprio ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante non avesse dedotto che i vizi lamentati (sia alle pareti che alla terrazza) fossero tali da raggiungere il livello di gravità stabilito dall'art. 1669 c.c.
La Corte ritiene comunque di evidenziare che, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ., nel senso che il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669), anche quel li previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667, purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 (vedi in merito Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3702 del 15/02/2011).
Indipendentemente dal fatto se possa considerarsi nuova e quindi inammissibile la prospettazione in appello della ricorrenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. anziché di quelli di cui all'art. 1667 c.c., la tesi della è però infondata. Parte_1
Escluso in tutta evidenza che l'art. 1669 c.c. possa essere invocato per le muffe e macchie di umidità, difetto che non riveste per le sue intrinseche caratteristiche alcuna gravità riconducibile alla norma in questione, dalle risultanze dell'AT – che la stessa indica Parte_1 quale elemento dal quale ricavare la gravità dei vizi dei lavori ese guiti alla terrazza – emerge come si sia riscontrato unicamente il deflusso più limitato dell'acqua causato da un'inadeguata formazio ne delle pendenze del massetto.
E, comunque, può ritenersi che il difetto d elle pendenze che genera la problematica del ristagno di acqua sulla terrazza, oltre a non
13 incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, non ne compromette il godimento in misura apprezzabile .
La non corretta pendenza riguarda esclusivamente la parte più stretta della terrazza posta lateralmente peraltro sotto la loggia dell'edificio, quindi in un punto limitato e circoscritto (la difesa del convenuto ha allegato sul punto che la terrazza risulta coperta nella parte superiore), quindi in assenza di caratteristiche di gravità tale da pregiudicare in maniera apprezzabile il normale utilizzo/godimento del bene.
Ricondotta quindi la soluzione delle questioni poste dalla causa all'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c. , va ora rilevato se i termini di decadenza della denuncia dei vizi possa no ritenersi rispettati, come sostiene l'appellante.
Sia per quanto concerne le muffe/macchie di umidità che per i ristagni di acqua sulla terrazza, si tratta di vizi visibili e ben rilevabili, non occulti quindi, che andavano denunciati nel termine di 60 giorni dalla scoperta.
E' la stessa appellante ad aver sostenuto ed affermato di aver segnalato l'esistenza di quei difetti già in corso d'opera (le macchie umidità/muffe erano visibili dal 2013) e non può quindi essere condivisa la sua tesi che pretende che il termine decadenziale andrebbe fatto decorrere dalla data in cui ha ricevuto la relazione del proprio geometra di fiducia, momento in cui poteva affermarsi avesse avuto “apprezzabile” conoscenza dei difetti.
Nelle missive del 2015 – in cui peraltro non si fa menzione dei ristagni di acqua sulla terrazza – emerge con estrema chiarezza come la committente avesse piena consapevolezza che quei difetti visibili fossero collegati (causalmente) all' esecuzione dei lavori.
In particolare nella missiva del 22.1.2015 la fa presente Parte_1 che già precedentemente alla consegna dell'opera, aveva ripetutamente segnalato, senza ricevere risposte esaustive, la presenza di numerose macchie e muffe sulle par eti esterne che
“furono trattate con prodotti della in occasione dei lavori CP_8 appaltati, macchie poi ulteriormente definite “notevoli” e con tendenza ad ampliarsi. Ricordando che era stato applicato intonaco
14 di marca la committente richiedeva l 'intervento “urgente” del CP_8 professionista (un sopralluogo) al fine di redigere una pre -relazione tecnica, avendo cura di far intervenire un tecnico della predetta ditta produttrice del materiale.
La successiva lettera del maggio 2015, inviata alla committen za da parte del geom. non può ovviamente costituire elemento sulla CP_2 base del quale ritenere che il abbia effettuato il riconoscimento CP_1 dei vizi con conseguente esonero per la committente dalla decadenza prevista.
La sentenza va quindi confermata per quanto riguarda le statuizioni rese nei confronti del convenuto appaltatore essendo la CP_1 committente decaduta ai sensi dell'art. 1667 c.c. dalla garanzia per aver tardivamente – oltre i 60 giorni dalla scoperta – denunciato i vizi eventualmente riconducibili ad inadempimenti dell'appaltatore .
Va ora verificato se possa, in relazione ai medesimi vizi, essere ravvisata una responsabilità (contrattuale -extracontrattuale) del Direttore dei Lavori negata dal primo giudice.
Sul punto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo la sussistenza di elementi sulla base dei quali affermare l'errore progettuale e l'omesso controllo nella fase esecutiva dell'opera addebitabili al geom. quali cause dei vizi lamentati. CP_2
La Corte ritiene che la denunciata carenza progettuale non sussista in quanto dalle risultanze di causa, in particolare dell'AT, non può affermarsi che la mancata progettazione della sguscia costituisca un errore/omissione causa di responsabilità.
Va confermato, sulla base delle risultanze di causa e come già evidenziato dal primo giudice, che la necessità della collocazione della sguscia sia conseguenza della “mancata compatibilità” dei materiali utilizzati, la cui certificazione proveniente dalla casa produttrice è stata controllata dal al momento della posa in CP_2 opera.
Solo successivamente è stato consentito di verificarne la problematicità e nelle sue difese il direttore dei lavori ha anche aggiunto che la specifica marca del materiale non venne da lui
15 consigliata ma scelta personalmente dalla (tuttavia la Parte_1 circostanza, allegata dal geo. sin dalla sua comparsa di risposta Pt_3 in primo grado, sebbene non sembri sia stata specificamente contestata, non è stata oggetto di un accertamento esaustivo).
Può quindi convenirsi con la tesi secondo la quale la realizzazione della sguscia non può ritenersi fosse elemento di indefettibile necessità nella realizzazione del progetto, avendo costituito la modalità di risoluzione di un problema evidenziatosi poi causato dagli inconvenienti verificatisi per la stesura del prodotto. Peraltro la stessa nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. Parte_1
702 bis c.p.c.) addebita i difetti e vizi lamentati unicamente alla cattiva esecuzione dell'opera e non a una carenza di progettazione (così letteralmente concludeva la ricorrente: “Natura ed entità dei vizi sono stati- come anticipato- ben qualificati dal CTU designato nell'azione di istruzione preventiva istaurata dalla ricorrente, che ha confermato che le problematiche lamentate dalla committente sono imputabili senza dubbio alla errata esecuzione dei lavori.”)
Quanto alla responsabilità per l'uso del materiale rivelatosi inadeguato, non sono emersi, né stati evidenziati elementi da cui risulti che il direttore dei lavori non abbia prescritto l'applicazione del materiale come da capitolato, nello spessore adeguato e in conformità della scheda tecnica, né che non abbia controllato il lavoro durante la “stesa del prodotto”, essendosi i difetti dovuti all'incompatibilità con la tinteggiatura rivelati solo successivamente, a consolidamento avvenuto.
La diligenza adoperata dal professionista nel sorvegliare l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata già documentalmente in primo grado (v. ad es. dichiarazione di cui alle produzioni della stessa difesa
- doc. 1). Parte_1
Quanto alla responsabilità per le “problematiche” alla terrazza , può condividersi la censura all'omessa motivazione del primo giudice in merito alla sussistenza o meno di profili di responsabilità contrattuale (o extracontrattuale) del diretto dei lavori poiché la sentenza sul punto fa unicamente riferimento alla carenza di una tempestiva denuncia.
Nel concreto va però rilevato che l'atto di appello contiene come unico 16 motivo (cioè, come unica argomentazione contrapposta alla motivazione resa dal primo giudice nella sentenza impugnata) la prospettata tesi secondo la quale si sarebbe in presenza di un vizio qualificabile e riconducibile alla disciplina di cui al disposto ex art. 1669 c.c.
Va ricordato in proposito che l'appello non è un novum judicium bensì una revisio prioris istantiae, talché la Corte non è tenuta a rivalutare la controversia decisa in primo grado, ma a controllare che sia giusta, ovvero non errata, la sentenza impugnata alla luce degli specifici motivi di impugnazione dell'appellante.
E pertanto il giudizio d'appello resta in trodotto da un mezzo di impugnazione a “critica libera”, discendendone tuttavia la sua cognizione limitata dalla specificità dei motivi d'appello in ordine alla domanda non accolta (o all'eccezione respinta) con inammissibilità (342 c.p.c.) di doglianze e censure che investano la motivazione della sentenza appellata solo genericamente.
Avendo la sul punto lamentato unicamente che si trattasse Parte_1 di vizi gravi, contrapponendo alla motivazione resa dal primo giudice solo argomenti relativi alla configurabilità di una fattispecie inquadrabile sotto il disposto ex art. 1669 c.c. (anziché 1667 c.c.), al là dell'ammissibilità o meno della proposizione in grado di appello di un tale motivo ritenuto nuovo, la Corte ritiene comunque che anche sul punto l'appello sia infondato, trattandosi di un argomento valutativo che non può essere condiviso per le ragioni sopra esposte.
Il difetto è limitato a una parte della terrazza e si presenta con caratteristiche talmente ridotte da far ritenere impossibile configurare il vizio grave a norma dell'art. 1669 c.c. , norma che richiede che “l'alterazione” riscontrata, pur non riguardando parti essenziali dell'opera stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata , incida negativamente e in modo considerevole sul godimento del bene (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2021, n. 39599; Cass. Civ., Sez. II, 4.9.2019, n. 22093).
Restano assorbite le questioni poste dalla domanda di garan zia svolta dal nei confronti della propria assicuratrice. CP_2
17 In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, ivi ricompresa quella verso l'assicuratrice quale terzo chiamato in garanzia, in quanto frutto di una scelta non imprudente o arbitraria da parte del convenuto direttore dei lavori (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022).
Si provvede alla liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi (trattandosi di causa in cui non si presentano questioni di particolare complessità) previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza impugnata n. 204\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa e pubbl. il g. 8.2.2021:
- RESPINGE l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida:
quanto a in complessivi Euro 2.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto a , in complessivi Euro 2.500,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto a , in complessivi Euro 2.000,00 per Controparte_11 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del c ontributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
18 Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 13.9.2024. Il Presidente rel. G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Atzeni ed Arnaldo
Belvedere, di Livorno,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Giovannetti, di Pisa,
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. di Pisa, CP_3
Controparte_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Talini, di Livorno,
- Convenuti in appello –
- avente ad oggetto: Appello avverso ordinanza n. 204/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubbl. il giorno 8.2.2021; in materia di
1 garanzia dell'appaltatore per vizi e responsabilità direttore lavori – artt. 1667 - 1669 c.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN TOTALE RIFORMA dell'ordinanza n. repertorio 204/2021 resa dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Dott.ssa Corinna Beconi, in data 8.02.2021, pubblicata e comunicata alle parti in pari data, nell'ambito della causa civile n. 2228/2019 R.G. (introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), in quanto totalmente viziata in fatto ed in diritto, Voglia ACCERTARE che le opere eseguite nell'immobile di proprietà della ricorrente (come s pecificamente descritte nella relazione tecnica redatta dal CTU EO.
[...]
prodotta sub Doc. 11), sono state eseguite dalla ditta Per_1 individuale (e, per quanto concerne i lavori di Controparte_1 imbiancatura, dalla ditta ), sott o la direzione dei Controparte_5 lavori del EOetra ed inoltre ACCERTARE che il Controparte_2 direttore dei lavori EO. verificava personalmente Controparte_2
l'esecuzione delle opere commissionate dalla ricorrente ad entrambe le imprese suindicate, garantendo altresì alla ditta CP_5
che il materiale utilizzato e l'esecuzione dei lavori
[...] risultavano adeguati;
ed ancora, che sia il titolare della ditta appaltatrice che il direttore dei lavori nominato verificavano personalmente l'esistenza dei vizi lame ntati dalla ricorrente;
ed ancora ACCERTARE L'esistenza dei vizi lamentati dalla signora
[...]
così come descritti nella perizia del CTU geom. Parte_1 [...] depositata presso il Tribunale di Pisa in data 5.01.2018, oltre Per_1 che l'imputazione dei vizi ad una cattiva esecuzione delle opere commissionate dall'esponente; e per l'effetto DICHIARARE la responsabilità solidale dei resistenti e Controparte_6 geometra nella causazione dei danni tutti Controparte_2 descritti e quantificati nella perizia del CTU geometra Persona_1
e quindi CONDANNARE La ditta individuale in Controparte_1 persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante, oltre che il geometra a risarcire alla ricorrente Controparte_2 [...]
l'importo di € 12.100,00, come quantificato nella indicata Parte_1 relazione, ovvero il minore e diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che della causa ex art. 696 bis c.p.c . iscritta al ruolo n. 2114/2016 R.G. instaurata dalla ricorrente nei confronti
2 dei due resistenti e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”
- Per il convenuto “insiste e conclude affinché l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1.in via principale rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra
poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 enunciati nella comparsa di costituz ione alla quale si rimanda integralmente e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa in data 08.02.2021; 2.In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di decadenza non fosse accolta, accertarsi e d ichiararsi, quanto alla problematica relativa alla umidità e muffe sulle pareti esterne dell'immobile di proprietà della la responsabilità della ditta esecutrice della Parte_1 tinteggiatura, tale , eventualmente concorrente con Controparte_5 la ditta GE AN che curò la posa in opera della pavimentazione dei marciapiedi circostanti il fabbricato e del battiscopa posto alla base delle facciate esterne. Per quanto attiene alla problematica afferente al ristagno d'acqua nella terrazza posta al piano rimo dell'immobile della ricorrente, accertarsi e dichiararsi, che la posa in opera della pavimentazione del terrazzo è stata posta in essere dalla ditta GE AN, scelta dalla ricorrente. Accertarsi e dichiararsi altresì, attraverso apposita CT U integrativa, l'incidenza della scelta del tipo di piastrella utilizzata e la dimensione della fughe sul deflusso dell'acqua in una situazione di lieve ma corretta pendenza nonché la corretta posa in opera delle piastrelle da parte della ditta GE Da niele. Per l'effetto, respingere le domande così come formulate dalla ricorrente nei confronti della ditta individuale .
3. In ulteriore subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellata, per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione, dichiarare il geometra
tenuto a rilevare indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
di quanto sia tenuto a corrispondere in Controparte_7 favore dell'odierna appellata.
4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Parte appellata chiede ammettersi prova per testi nella persona del sig. Testimone_1 residente in Lucca, sui seguenti capitoli di prova: 1)"DVC ha prestato attività lavorativa di muratura presso il cantiere posto in San Giuliano Terme (PI), fraz. Pugnano, via dell'Abetone n. 305/E, di proprietà della sig.ra nel periodo 2013 -2015"; 2)"DVC la posa Parte_1 in opera della pavimentazione dei marciapiedi circostanti il fabbricato e del battiscopa posto alla base delle facciate esterne sono state effettuate dalla ditta GE AN, ditta scelta dalla;
Parte_1
3 3)"DVC la posa in opera della pavimentazione della terrazza posta al piano terra dell'immobile è stata posta in essere dalla ditta GE AN, scelta dalla committente . 4)"DVC, una volta Parte_1 terminato il massetto nel terrazzo posto al piano terra, ha svolto altri interventi su detto terrazzo per cercare di eliminare il ri stagno dell'acqua". Sui capitoli di prova da 1 a 3, parte resistente chiede disporsi interrogatorio formale del EO. e della Controparte_2
Sig.ra Ammettere CTU tecnica integrativa in quanto Parte_1 la consulenza effettuata in AT risulta in a lcuni punti, rilevanti ai fini del decidere, contraddittoria e superflua in altri, omettendo di considerare circostanze determinanti ad un corretto inquadramento della problematica, come ampiamente illustrato in comparsa di costituzione.”
- Per il convenuto “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze CP_2 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande avanzate dall'appellante e confermare pienamente la ordinanza resa in Primo Grado nel procedimento nrg 2228/2019 del giorno 08.02.2021 IN VIA SUBORDINATA Nelle deprecata ipotesi che venisse, anche in ipotesi di responsabilità graduata e concorsuale, intercettata una responsabilità del Direttore dei Lavori ai danni siccome lamentati dalla ricorrente CONDANNARE le in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, VIA Marocchesa n. 14 AN NE (TV) al pagamento delle somme siccome liquidate , in forza del contratto sottoscritto di assicurazione per la responsabilità professionale di cui alla polizza n. 350443508 affinché l'assicurato EO sia manlevato e tenuto indenne da ogni eventuale CP_2 pregiudizio economico possa derivarGli. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze oltre spese generali ed accessori di legge di ambedue i gradi di giudizio Solo per mero tutiorismo difensivo certa nell'accoglimento della domanda principale si chiede IN VIA ISTRUTTORIA che venga rinnovata la consulenza nominando sin da ora quale CTP Il EOetra con studio in Del Vecchio Persona_2
Ospizio n. 2 S.G.T. Pisa. Questa difesa chiede inoltre che venga ammessa prova per testi nei confronti del rapp. legale della ditta
- Sede legale: Via E. Romagnoli Controparte_8
6 20146 Milano, 1“DCv che nell'anno 2015 procedeste a effet tuare un sopralluogo nell'immobile posto in via Statale Abetone in Pugnano n.305 E, alla presenza del direttore dei lavori EO , Controparte_2 ove venne evidenziata la piena compatibilità tra il prodotto con il trattamento di risanamento.” 2“DCv che i lavori di progettazione circa la stesura del materiale venivano progettati e eseguiti a regola d'arte e che la presenza di umidità era derivata dalla presenza del
4 battiscopa che cagionava ristagno d'acqua “Nonché del sig. CP_9 via Di Boboli, Lucca, sui capitoli che seguono : 3“DCV che
[...] aveva incontrato sul cantiere dei lavori svoltisi nell'immobile posto in via via Statale Abetone 305 in Pugnano, il direttore dei lavori il quale aveva valutato i materiali da applicare sulla facciata e il quale pretese le certificazioni dei prodotti da utilizzare” 4“DCV che il direttore dei lavori contattava il responsabile della ditta per la quale Lei lavorava nel cantiere per confrontarsi circa i prodotti da utilizzare e le modalità esecutive”5“DCV che il direttore dei lavori si trovava nel cantiere di via Statale Abetone n. 305E in Pugnano per controllare l'andamento dei lavori stessi” Con riserva di ulteriormente capitolare.”
- Per la convenuta “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - In via istruttoria, se ritenuto necessario, ammettere le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione - Nel merito in via principale, rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da
[...] avverso l'ordinanza n. rep. 204/2021 del Tribunale di Pisa Parte_1 resa nel giudizio rg 2228/2019 e, per l'effetto, definitivamente pronunciando, confermare l'ordinanza di primo grado In via subordinata, ove la Corte di Appello dovesse ritenere la fondatezza del gravame interposto da e per l'effetto, riformare Parte_1 la l'ordinanza impugnata rigettare la domanda svolta nei c onfronti del EO. in merito alla domanda di garanzia svolta Controparte_2 nei confronti di In via ulteriormente Controparte_4 subordinata, ove la Corte di Appello dovesse ritenere la fondatezza del gravame interposto da accog liendo la domanda Parte_1 proposta contro il EO. accertare e dichiarare che Controparte_2
l'evento danno si è verificato anche a causa della concorrente condotta colposa di e, conseguentemente, limitare, Parte_1
l'indennizzo da corrispondere all'attr ice in ragione della quota di sua responsabilità Relativamente alla domanda di garanzia in caso di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda proposta da contro il EO. accertata la falsa Parte_1 Controparte_2
e/o omessa dichiarazione di natura dolosa o gravemente colposa del EO. di cui alla narrativa della comparsa di Controparte_2 risposta, ai sensi del comma III dell'art. 1892 c.c., rigettare la domanda proposta nei confronti di;
In ogni caso Controparte_4 rigettare, eventualmente previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione, la domanda di garanzia proposta dal EO. CP_2 nei confronti di , posto che la poliz za non è
[...] Controparte_4
5 operativa e/o non garantisce e/o non copre l'evento dedotto in giudizio e le conseguenze che dal medesimo sono derivate;
In via ulteriormente subordinata in ogni caso ridurre l'entità dell'indennizzo ai sensi del comma II dell'art. 1893 c.c., pre via applicazione delle condizioni generali e particolari di contratto, tenuto altresì conto delle franchigie e del massimale previsti dalla polizza;
- in ogni caso con vittorie delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Pisa l'impresa individuale
[...]
(alla quale aveva affidato in appalto lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà) ed il EO. CP_2
(direttore dei lavori), perché fosse accertata e dichiarata la
[...] loro solidale responsabilità in ordine ai danni subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento delle rispettive prestazioni , con la condanna al pagamento dell'importo necessario all'eliminazione dei vizi che avevano interessato il predetto immobile .
La ricorrente assumeva che, nell'anno 2013, aveva notato tracce di umidità e muffa lungo le pareti esterne dell'immobile al quale era stato in precedenza dato l'intonaco dalla ditta appaltatrice, mentre, a partire dall'inizio dell'anno 2015, il terrazzo era stato interessato dalla presenza di ristagno di acqua successivamente a eventi di pioggia.
Aggiungeva che, ai fini del risarcimento dei predetti danni da le risentiti, aveva presentato (aprile 2016) ricorso per accertamento tecnico preventivo, le cui risultanze venivano allegate alla citazione al fine di ottenere la richiesta condanna dei convenuti/resistenti al pagamento della somma di € 12.100,00, il cui esborso era necessario all'eliminazione dei vizi riscontrati dal CTU nominato dal giudice nella predetta procedura preventva.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1 decadenza della dalla garanzia prevista dalla Legge, Parte_1 allegando di non aver ricevuto tempestiva denuncia dei vizi.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda,
6 contestando le risultanze dell'AT anche perché le opere oggetto di contestazione erano da ritenersi realizzate da terzi (tale
[...]
incaricata dalla di realizzare la posa in opera della CP_10 Parte_1 pavimentazione dei marciapiedi e del battiscopa posto alla base delle facciate, e in parte dalla ditta GE, incaricata direttamente dalla ricorrente di realizzare la posa in opere della pavimentazione della terrazza).
Anche il direttore dei lavori, geom. si costituiva in giudizio CP_2 eccependo preliminarmente la decadenza per la tardiva denuncia dei vizi, negando, nel merito, l'esistenza di una propria responsabilità e chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione per poter chiamare in causa la società compagnia Controparte_4 con la quale assumeva di essere assicurato per la propria responsabilità professionale.
A seguito della chiamata in causa, autorizzata dal giudice, si costituiva in giudizio la quale si associava alle Controparte_4 difese del in merito alla protestata sua t otale assenza di CP_2 responsabilità nella causazione dei vizi lamentati .
Relativamente alla domanda di garanzia proposta dal proprio assicurato, assumeva di non dovere l'indennizzo ex art. 1892 III comma c.c., a causa delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal professionista al momento della conclusione del contratto (il CP_2 non aveva fatto presente di essere già edotto in merito alla vicenda in oggetto), contestando così l'operatività della polizza e dunque la copertura assicurativa.
All'esito del giudizio, il Tribunale decideva la causa con l'ordinanza depositata in data 8.2.2021, con la quale rigettava la domanda nei confronti:
a) della ditta ritenendo la ricorrente decaduta ex Controparte_1 art 1667 c.c. dall'azione di garanzia dei vizi lamentati;
b) del EO sia relativamente alla richiesta di risarcimento CP_2 per i vizi della terrazza, essendo la ricorrente decaduta dall'azione di garanzia ex art 1667 c.c., sia con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni determinati dalle macchie di umidità e muffa sulla parete perimetrale esterna in quanto infondata in fatto e diritto
7 non essendo attribuibile alcuna responsabilità al professionista resistente.
La domanda proposta dal nei confronti della propria CP_2 assicuratrice veniva inoltre dichiarata assorbita, con condanna della alla refusione delle spese legali sostenute dalle controparti. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la che Parte_1 ha censurato la decisione resa sostenendo , col primo motivo di appello, che il primo giudice avesse sbrigativamente e superficialmente deciso la causa, ritenendo che l'unica denuncia dei vizi formulata da parte della committente all'appaltatrice, fosse rinvenibile nella missiva inviata in data 22.1.2015 al geom. CP_2 direttore dei lavori e che fosse quindi fondata la sollevata eccezione da parte del convenuto ex art.1667 c.c. secondo la quale era CP_1 quindi già spirato il previsto termine di decadenza.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l' azione proposta, che aveva ad oggetto i vizi relativi al rifacimento dell'intonaco ed impermeabilizzazione delle pareti, al rifacimento dei massetti, dei battiscopa e della pavimentazione, ivi compresa quella della terrazza, andava inquadrata sotto la disc iplina di cui all'art. 1669 c.c.
Ha inoltre sostenuto che al erano state già in corso d'opera CP_1 formulate contestazioni, tanto che, dopo aver manifestato
“perplessità sui prodotti utilizzati”, lo stesso le aveva suggerito di contattare ditta specializzata a valutare i “fenomeni lamentati”. La circostanza era stata ammessa dallo stesso nel procedimento CP_1 di AT, con dichiarazione che, secondo l'appellante, avrebbe natura
“confessoria” di un riconoscimento dei vizi, tale da “svincolare” la committente dal termine di decadenza previsto.
La col secondo motivo di appello, ha sostenuto che il primo Parte_1 giudice avesse, sempre ai fini di individuare il termine iniziale di decadenza/prescrizione fissato dal c.c., anche omesso di considerare che era stata posta in grado di formulare la sua denuncia per vizi solo dopo aver avuto uno scambio di missive col Direttore dei Lavori nel maggio 2015, a seguito del quale aveva poi proposto nel maggio 2016 il ricorso per AT ex art. 696 bis c.p.c.
Con il terzo motivo di appello, la ha poi censurato la Parte_1
8 sentenza impugnata con riguardo alla parte in cui aveva escluso le responsabilità addebitate al Direttore dei Lavori, geom. che CP_2 doveva invece ritenersi emergere “evidente” dalla documentazione in atti.
Ribadito che aveva avuto contezza dei vizi e delle loro cause solo a seguito della perizia redatta dal proprio tecnico di fiducia, q uanto al primo dei vizi (i “fenomeni” come afferma l'appellante) lamentati, come accertato dal CTU nel corso dell'AT, la causa era da ricondursi alla mancata realizzazione di una “sguscia” tra la muratura ed il battiscopa posto a protezione della fiancata.
Lo stesso geom. aveva “riconosciuto” l'esistenza del vizio, in CP_2 quanto ebbe a comunicare, con una missiva d el 2015 (inviata dopo il sopralluogo effettuato da parte dei tecnici della ditta produttrice della vernice), che proprio la realizzazione di una superficie a sguscia avrebbe evitato i fenomeni di umidità.
Pertanto risultava evidente la carenza progettuale e anche la mancata diligenza nel controllare e verificare, in corso d'opera, che fossero rispettate le regole della tecnica nelle modalità di esecuzione.
Quanto al secondo dei vizi lamentati, riguardanti le “problematiche” alla terrazza antistante la porta d'ingresso, secondo la si Parte_1 sarebbe trattato di vizio tale da compromettere “la funzionalità globale dell'opera stessa” (come stabilito dalle Sez. Unite n. 7756\2017) a causa della costante presenza di acqua piovana, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1669 c.c.
L'appellante ha quindi aggiunto che, per quanto concerne il mancato rispetto del termine per formulare la denuncia del vizio, andava qui applicata la diversa disciplina di cui all'art. 1669 c.c. e doveva essere sempre considerato il fatto che solo la perizia del geom. Pt_2 aveva consentito alla committente di rendersi pienamente conto della
“reale natura e imputabilità del vizio”.
Con l'ultimo motivo di appello, la ha concluso sostenendo Parte_1 che, per effetto dell'accoglimento delle argomentazioni precedentemente esposte, ne sarebbe conseguita la responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori per la causazione dei lamentati gravi vizi alla terrazza ed anche di quelli derivati a seguito
9 della posa dell'intonaco e impermeabilizzazione delle pareti.
La ditta si è costituita in giudizio e si è difesa evidenziando: CP_1
- la contraddittorietà della posizione assunta in causa dall'appellante che da un lato aveva affermato di aver contestato/denunciato i vizi sin dal 2013, cioè in corso d'opera, e dall'altro di averne avuto contezza solo nel 2015 quando il proprio tecnico di fiducia le rilasciò una relazione tecnica;
- il fatto che, comunque, già nel 2013 la committente aveva potuto verificare l'esistenza delle lamentate muffe e macchie di umidità alle pareti esterne, conseguendo a tale sospetto non una denuncia, ma solo il conferimento dell'incarico al proprio tecnico di f iducia che le rilasciò in data 11.11.2015 una relazione seguita poi, nel maggio del 2016, dalla presentazione del ricorso per AT (nel frattempo, dicembre 2015, era sì stata inviata una missiv a nel dicembre 2015, ma indirizzata solo al geom. ; CP_2
- che nemmeno avevano formato oggetto di denuncia i lamentati vizi alla terrazza (di questi non vi era traccia nemmeno nella predetta citata missiva del dicembre 2015, indirizzat a al solo direttore dei lavori);
- che comunque tardiva, rispetto al termine decade nziale previsto per la denuncia, sarebbe la presentazione del ricorso per AT avvenuta, come già detto, nel maggio del 2016 anche nel caso in cui la decorrenza del detto termine fosse riportato al g . 24.2.2016 (data della perizia integrativa svolta dal tecnico di fiducia);
- che era inammissibile la proposta qualificazione del fatto quale vizio grave al fine di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di ipotesi formulata per la prima volta in questo grado e per l'assenza, comunque, dei presupposti per poter considerare grave il difetto, tale cioè da compromettere in modo considerevole il godimento dell'immobile.
Nel merito il ha poi negato che potessero, sulla base delle CP_1 risultanze di causa, essere addebitate all'impresa appaltatrice responsabilità per la cattiva esecuzione della pavimentazione della terrazza, che dovevano ritenersi piuttosto dovute alla posa in opera
10 delle piastrelle operata da altra ditta, aggiungendo infine di aver agito nell'esecuzione dei restanti lavori quale nudus minister subordinato alle direttive del direttore dei lavori.
Il geom. anch'egli costituitosi ritualmente in giudizio, si è CP_2 difeso negando che la avesse mai effettuato, prima di Parte_1 introdurre il giudizio, una vali da e tempestiva denuncia dei vizi tale da impedire il decorso dei termini di decadenza rilevati dal primo giudice.
Ha sostenuto, come fatto già dal che l'appellante nel proprio CP_1 ricorso, aveva contraddittoriamente dapprima affermato di aver contestato/denunciato i vizi sin dal 2013, cioè in corso d'opera, per poi radicare la scoperta di tali vizi nell'anno 2015 (come si legge in atto di appello, “quantomeno” dalla data della notifica del ricorso per AT) quando il proprio tecnico di fiducia le rilas ciò una relazione tecnica.
Si doveva pertanto ritenere che, trattandosi di vizi apparenti e
“immediatamente saggiabili”, la committente avesse già in corso d'opera maturato la consapevolezza dell'esistenza di “efflorescenze”, denunciandone l'esistenza solo dopo lo spirare dei termini ex art. 1667 c.c.
Irrilevanti, infatti, dovevano ritenersi le missive datate 22 gennaio e 31 marzo 2015, che non contenevano alcuna denuncia. Nella prima delle due, peraltro, la aveva fatto specificamente presente Parte_1 che l'esistenza sulle pareti esterne di macchie e muffe era già stata in precedenza più volte segnalata.
Quanto alle problematiche derivanti dalle errate pendenze del terrazzo, il convenuto, come già eccepito dalla difesa del ha CP_1 evidenziato come fosse inammissibile la proposta qualificazione del fatto quale vizio grave al fine di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di ipotesi formulata per la prima volta in questo grado e, comunque, per l'assenza dei presupposti per po ter considerare grave il difetto, tale cioè da compromettere in modo considerevole il godimento dell'immobile.
Quanto alla prospettata sua responsabilità quale direttore dei lavori, il geometra ne ha sostenuto l'insussistenza perché, in primo CP_2
11 luogo, a lui non erano riconducibili le carenze dei prodotti adoperati avendo eseguito il suo incarico verificando le caratteristiche del prodotto adoperato sulla base delle certificazioni della casa produttrice. In secondo luogo, perché non gli potesse addebita rsi la mancata progettazione iniziale della “sguscia”, la cui necessità era emersa solo in corso d'opera in quanto collegata alla necessità di eliminare le problematiche verificatesi a causa del prodotto adoperato che assumeva scelto e sostanzialmente impo sto dalla committente.
Ha pertanto concluso affermando di aver diligentemente adempiuto ai suoi doveri di direttore dei lavori, chiedendo che nella denegata ipotesi della pronuncia di un accertamento riguardante una sua responsabilità per danni, la Corte dichiarasse la propria compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo delle somme oggetto di un'eventuale condanna. Il ha, infatti, ricordato di aver CP_2 stipulato con la compagnia assicurativa la Controparte_4 polizza assicurativa n. 350443508, provvedendo ad informarla nel momento in cui venne raggiunto dalle contestazioni della Parte_1
(una richiesta di sopralluogo) e dovendo così ritenersi “ vacue ed infondate” le difese in primo grado svolte dalla predetta compagnia per sottrarsi all'eventuale pagamento di somme in garanzia nl caso di accertamento di responsabilità professionale.
La , costituendosi in giudizio, si è difes a Controparte_4 contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli dedotti in causa dal e dal proprio assicurato geom. CP_1 CP_2
Quanto alla domanda di garanzia svolta da quest'ultimo, d opo aver evidenziato come non sussistessero i presupposti per ravvisarne una responsabilità professionale, ha ribadito che all'atto di stipulazione del contratto di assicurazione – avvenuta il 15.2.2015 – il professionista ebbe a dichiarare di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze o altri atti illeciti che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi, pur avendo già ricevuto dalla in data 22.1.2015 la lettera nella quale Parte_1 questa rappresentava l'esiste nza dei lamentati vizi presenti sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione progettati e diretti dal sollecitando un suo intervento immediato per la risoluzione CP_2
12 delle problematiche.
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va rilevato preliminarmente che nel proprio ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante non avesse dedotto che i vizi lamentati (sia alle pareti che alla terrazza) fossero tali da raggiungere il livello di gravità stabilito dall'art. 1669 c.c.
La Corte ritiene comunque di evidenziare che, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ., nel senso che il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669), anche quel li previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667, purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 (vedi in merito Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3702 del 15/02/2011).
Indipendentemente dal fatto se possa considerarsi nuova e quindi inammissibile la prospettazione in appello della ricorrenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c. anziché di quelli di cui all'art. 1667 c.c., la tesi della è però infondata. Parte_1
Escluso in tutta evidenza che l'art. 1669 c.c. possa essere invocato per le muffe e macchie di umidità, difetto che non riveste per le sue intrinseche caratteristiche alcuna gravità riconducibile alla norma in questione, dalle risultanze dell'AT – che la stessa indica Parte_1 quale elemento dal quale ricavare la gravità dei vizi dei lavori ese guiti alla terrazza – emerge come si sia riscontrato unicamente il deflusso più limitato dell'acqua causato da un'inadeguata formazio ne delle pendenze del massetto.
E, comunque, può ritenersi che il difetto d elle pendenze che genera la problematica del ristagno di acqua sulla terrazza, oltre a non
13 incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, non ne compromette il godimento in misura apprezzabile .
La non corretta pendenza riguarda esclusivamente la parte più stretta della terrazza posta lateralmente peraltro sotto la loggia dell'edificio, quindi in un punto limitato e circoscritto (la difesa del convenuto ha allegato sul punto che la terrazza risulta coperta nella parte superiore), quindi in assenza di caratteristiche di gravità tale da pregiudicare in maniera apprezzabile il normale utilizzo/godimento del bene.
Ricondotta quindi la soluzione delle questioni poste dalla causa all'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c. , va ora rilevato se i termini di decadenza della denuncia dei vizi possa no ritenersi rispettati, come sostiene l'appellante.
Sia per quanto concerne le muffe/macchie di umidità che per i ristagni di acqua sulla terrazza, si tratta di vizi visibili e ben rilevabili, non occulti quindi, che andavano denunciati nel termine di 60 giorni dalla scoperta.
E' la stessa appellante ad aver sostenuto ed affermato di aver segnalato l'esistenza di quei difetti già in corso d'opera (le macchie umidità/muffe erano visibili dal 2013) e non può quindi essere condivisa la sua tesi che pretende che il termine decadenziale andrebbe fatto decorrere dalla data in cui ha ricevuto la relazione del proprio geometra di fiducia, momento in cui poteva affermarsi avesse avuto “apprezzabile” conoscenza dei difetti.
Nelle missive del 2015 – in cui peraltro non si fa menzione dei ristagni di acqua sulla terrazza – emerge con estrema chiarezza come la committente avesse piena consapevolezza che quei difetti visibili fossero collegati (causalmente) all' esecuzione dei lavori.
In particolare nella missiva del 22.1.2015 la fa presente Parte_1 che già precedentemente alla consegna dell'opera, aveva ripetutamente segnalato, senza ricevere risposte esaustive, la presenza di numerose macchie e muffe sulle par eti esterne che
“furono trattate con prodotti della in occasione dei lavori CP_8 appaltati, macchie poi ulteriormente definite “notevoli” e con tendenza ad ampliarsi. Ricordando che era stato applicato intonaco
14 di marca la committente richiedeva l 'intervento “urgente” del CP_8 professionista (un sopralluogo) al fine di redigere una pre -relazione tecnica, avendo cura di far intervenire un tecnico della predetta ditta produttrice del materiale.
La successiva lettera del maggio 2015, inviata alla committen za da parte del geom. non può ovviamente costituire elemento sulla CP_2 base del quale ritenere che il abbia effettuato il riconoscimento CP_1 dei vizi con conseguente esonero per la committente dalla decadenza prevista.
La sentenza va quindi confermata per quanto riguarda le statuizioni rese nei confronti del convenuto appaltatore essendo la CP_1 committente decaduta ai sensi dell'art. 1667 c.c. dalla garanzia per aver tardivamente – oltre i 60 giorni dalla scoperta – denunciato i vizi eventualmente riconducibili ad inadempimenti dell'appaltatore .
Va ora verificato se possa, in relazione ai medesimi vizi, essere ravvisata una responsabilità (contrattuale -extracontrattuale) del Direttore dei Lavori negata dal primo giudice.
Sul punto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo la sussistenza di elementi sulla base dei quali affermare l'errore progettuale e l'omesso controllo nella fase esecutiva dell'opera addebitabili al geom. quali cause dei vizi lamentati. CP_2
La Corte ritiene che la denunciata carenza progettuale non sussista in quanto dalle risultanze di causa, in particolare dell'AT, non può affermarsi che la mancata progettazione della sguscia costituisca un errore/omissione causa di responsabilità.
Va confermato, sulla base delle risultanze di causa e come già evidenziato dal primo giudice, che la necessità della collocazione della sguscia sia conseguenza della “mancata compatibilità” dei materiali utilizzati, la cui certificazione proveniente dalla casa produttrice è stata controllata dal al momento della posa in CP_2 opera.
Solo successivamente è stato consentito di verificarne la problematicità e nelle sue difese il direttore dei lavori ha anche aggiunto che la specifica marca del materiale non venne da lui
15 consigliata ma scelta personalmente dalla (tuttavia la Parte_1 circostanza, allegata dal geo. sin dalla sua comparsa di risposta Pt_3 in primo grado, sebbene non sembri sia stata specificamente contestata, non è stata oggetto di un accertamento esaustivo).
Può quindi convenirsi con la tesi secondo la quale la realizzazione della sguscia non può ritenersi fosse elemento di indefettibile necessità nella realizzazione del progetto, avendo costituito la modalità di risoluzione di un problema evidenziatosi poi causato dagli inconvenienti verificatisi per la stesura del prodotto. Peraltro la stessa nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. Parte_1
702 bis c.p.c.) addebita i difetti e vizi lamentati unicamente alla cattiva esecuzione dell'opera e non a una carenza di progettazione (così letteralmente concludeva la ricorrente: “Natura ed entità dei vizi sono stati- come anticipato- ben qualificati dal CTU designato nell'azione di istruzione preventiva istaurata dalla ricorrente, che ha confermato che le problematiche lamentate dalla committente sono imputabili senza dubbio alla errata esecuzione dei lavori.”)
Quanto alla responsabilità per l'uso del materiale rivelatosi inadeguato, non sono emersi, né stati evidenziati elementi da cui risulti che il direttore dei lavori non abbia prescritto l'applicazione del materiale come da capitolato, nello spessore adeguato e in conformità della scheda tecnica, né che non abbia controllato il lavoro durante la “stesa del prodotto”, essendosi i difetti dovuti all'incompatibilità con la tinteggiatura rivelati solo successivamente, a consolidamento avvenuto.
La diligenza adoperata dal professionista nel sorvegliare l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata già documentalmente in primo grado (v. ad es. dichiarazione di cui alle produzioni della stessa difesa
- doc. 1). Parte_1
Quanto alla responsabilità per le “problematiche” alla terrazza , può condividersi la censura all'omessa motivazione del primo giudice in merito alla sussistenza o meno di profili di responsabilità contrattuale (o extracontrattuale) del diretto dei lavori poiché la sentenza sul punto fa unicamente riferimento alla carenza di una tempestiva denuncia.
Nel concreto va però rilevato che l'atto di appello contiene come unico 16 motivo (cioè, come unica argomentazione contrapposta alla motivazione resa dal primo giudice nella sentenza impugnata) la prospettata tesi secondo la quale si sarebbe in presenza di un vizio qualificabile e riconducibile alla disciplina di cui al disposto ex art. 1669 c.c.
Va ricordato in proposito che l'appello non è un novum judicium bensì una revisio prioris istantiae, talché la Corte non è tenuta a rivalutare la controversia decisa in primo grado, ma a controllare che sia giusta, ovvero non errata, la sentenza impugnata alla luce degli specifici motivi di impugnazione dell'appellante.
E pertanto il giudizio d'appello resta in trodotto da un mezzo di impugnazione a “critica libera”, discendendone tuttavia la sua cognizione limitata dalla specificità dei motivi d'appello in ordine alla domanda non accolta (o all'eccezione respinta) con inammissibilità (342 c.p.c.) di doglianze e censure che investano la motivazione della sentenza appellata solo genericamente.
Avendo la sul punto lamentato unicamente che si trattasse Parte_1 di vizi gravi, contrapponendo alla motivazione resa dal primo giudice solo argomenti relativi alla configurabilità di una fattispecie inquadrabile sotto il disposto ex art. 1669 c.c. (anziché 1667 c.c.), al là dell'ammissibilità o meno della proposizione in grado di appello di un tale motivo ritenuto nuovo, la Corte ritiene comunque che anche sul punto l'appello sia infondato, trattandosi di un argomento valutativo che non può essere condiviso per le ragioni sopra esposte.
Il difetto è limitato a una parte della terrazza e si presenta con caratteristiche talmente ridotte da far ritenere impossibile configurare il vizio grave a norma dell'art. 1669 c.c. , norma che richiede che “l'alterazione” riscontrata, pur non riguardando parti essenziali dell'opera stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata , incida negativamente e in modo considerevole sul godimento del bene (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2021, n. 39599; Cass. Civ., Sez. II, 4.9.2019, n. 22093).
Restano assorbite le questioni poste dalla domanda di garan zia svolta dal nei confronti della propria assicuratrice. CP_2
17 In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, ivi ricompresa quella verso l'assicuratrice quale terzo chiamato in garanzia, in quanto frutto di una scelta non imprudente o arbitraria da parte del convenuto direttore dei lavori (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022).
Si provvede alla liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi (trattandosi di causa in cui non si presentano questioni di particolare complessità) previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza impugnata n. 204\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa e pubbl. il g. 8.2.2021:
- RESPINGE l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida:
quanto a in complessivi Euro 2.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto a , in complessivi Euro 2.500,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto a , in complessivi Euro 2.000,00 per Controparte_11 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del c ontributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
18 Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 13.9.2024. Il Presidente rel. G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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