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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARO DELIA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA PANTUSELLA, 17 MARANO
PRINCIPATO presso il difensore avv. MOLINARO DELIA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. BASTANZIO NICOLA e dell'avv. Controparte_1
SPADAFORA SANTO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BASTANZIO NICOLA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio il per sentirne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno biologico patito in esito al sinistro occorsole il giorno 11 dicembre 2017 in CP_1
pagina 1 di 5 Quel giorno, racconta l'attrice nell'atto introduttivo, mentre era ferma all'incrocio tra la via
Allende e la via Kennedy del Comune convenuto, la sua autovettura Toyota AYGO veniva colpita improvvisamente dal palo del semaforo che regolava detto incrocio. L'impatto del palo semaforico non solo danneggiava l'autovettura ma causava alla lesioni personali, Parte_1
da cui veniva dichiarata guarita solo il successivo 13 marzo 2018, ed un disturbo post traumatico da stress.
E' da rilevarsi, in ogni caso, che la dinamica dell'occorso narrata in citazione, e ribadita nella comparsa conclusionale in atti, è diversa da quella riferita dall'attrice in sede di CTU.
Si legge infatti nella relazione redatta dal dott. che “la Perizianda fa Persona_1 risalire all'inizio dell'attuale quadro patologico alle ore 9,30 del giorni 11 dicembre 2017 quando, trovandosi in alla guida di una autovettura, giunta in prossimità dell'incrocio CP_1
tra la via Allende e la via Kennedy rimase coinvolta in un sinistro stradale. In ordine alla dinamica del sinistro viene precisato che percorrendo la strada ad un unico senso di marcia, giunta all'incrocio tra le due strade, mentre stava affiancando e superando l'autovettura posta alla propria destra, l'asta del semaforo (non funzionante) cedeva improvvisamente ed impattava sul cofano della autovettura posta alla destra di quella condotta dalla . Al Parte_2
contempo il gruppo delle luci semaforiche (lanterna) impattava violentemente contro lo sportello posteriore destro dell'autovettura condotta dalla mandando in frantumi il Parte_2 finestrino postero latero destro. L'impatto tra il semaforo e le autovetture era connotato da un rumore intenso. La Perizianda riferisce che l'impatto tra il semaforo e la propria autovettura la induceva ad una improvvisa frenata e ad un movimento improvviso di basculamento del collo in direzione antero laterale sinistro seguito dalla ripresa del normale assetto statico e da una repentina rotazione verso l'area postero laterale destra della autovettura”.
Chiedeva pertanto di “Accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannarlo in persona del Sindaco pro-tempore, ex art. 2051 c.c. al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine chiedeva la condanna dell'Amministrazione Comunale di al risarcimento ex CP_1 art. 2043 c.c., che impone l'osservanza primaria del principio del “neminem laedere”, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dalla medesima tenuti, e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione del sinistro per cui è causa”.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
pagina 2 di 5 domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita vertendo la controversia in materia di sinistro stradale.
Inoltre, rilevato che alla vicenda contenziosa fosse unicamente applicabile l'art. 2043 c.c. e non anche, come invocato dall'attrice, l'art. 2051 c.c., chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Ammesse le richieste istruttorie ed espletata la prova orale, veniva disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attrice e, integrata la medesima, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso invito alla stipula della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del
2014 convertito in legge n. 162 del 2014.
L'atto normativo invocato non è applicabile alla fattispecie contenziosa odierna.
Per dottrina e giurisprudenza costanti, infatti, “danno prodotto dalla circolazione” è quello cagionato ai terzi estranei all'uso della vettura, nelle persone o nelle cose, perché l'articolo in esame intende tutelare la sicurezza delle strade, e, per esse, di chi vi transita e non può applicarsi al caso di danno cagionato a persone o cose che si trovano nel veicolo.
Nel caso oggi portato all'attenzione del Tribunale, invece, è l'autovettura dell'attrice ad essere stata danneggiata non già da altro veicolo ma dalla caduta dell'impianto semaforico (a nulla rilevando che l'autovettura stessa fosse in marcia o ferma al semaforo), fatto storico il cui accadimento, provato in giudizio a mezzo del deposito nel fascicolo di parte attrice di rilievi effettuati dalla Polizia Municipale del , non è stato contestato dal CP_1 CP_1 CP_1
convenuto e confermato dalla prova orale resa dal teste , agente della Testimone_1
Polizia Municipale intervenuto nell'immediatezza.
Tanto premesso, non può essere revocata in dubbio la responsabilità del convenuto CP_1 per i danni lamentati dall'attrice, responsabilità da individuarsi nell'ipotesi legale dell'art. 2051
c.c..
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione pagina 3 di 5 della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez
III, 19 dicembre 2009, n. 24419).
Ai fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, dunque, non è quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa (“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (in tal senso Cassazione Civile, sentenza del 9 luglio 2021, n. 19610 che richiama, con arricchimenti, Cass. civ., sez III, 12 maggio 2015, n. 9547).
Non può pertanto essere condivisa la prospettazione del che sostiene l'applicabilità CP_1 dell'art. 2043 c.c., per giunta qualificando la caduta del semaforo quale “insidia sulla strada pubblica”.
In disparte la considerazione che la giurisprudenza ha nel tempo progressivamente ridotto l'ambito di operatività dei concetti di insidia e trabocchetto connessi alla responsabilità aquiliana in materia di sinistri stradali, valorizzando nel contempo la responsabilità custodiale degli enti proprietari o dei concessionari, la caduta della lanterna di un semaforo sulla carreggiata non costituisce quella presenza sulla carreggiata stessa di un ostacolo o di un'alterazione non segnalata o comunque non visibile che la giurisprudenza definisce
“insidia”.
Questa, infatti presuppone logicamente che l'ostacolo o l'alterazione siano già presenti sulla strada al momento dell'evento dannoso, cosa che non può dirsi avvenuta nel caso di specie.
Qualificata quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del deve Controparte_1
anche rilevarsi che lo stesso non ha fornito neppure la prova liberatoria del caso fortuito, così che la domanda attrice appare meritevole di accoglimento, nei limiti tuttavia di quanto ora si dirà.
La disposta Consulenza tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni questo giudice pienamente condivide e fa proprie anche alla luce dei chiarimenti successivamente resi, ha limitato il danno biologico permanente riportato dall'attrice in occasione del sinistro al 2%, oltre al pagina 4 di 5 danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 7, non riconoscendo alla stessa alcun danno di natura psichica.
Tale conclusione, adeguatamente motivata dal Consulente, consente pertanto di accogliere parzialmente la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone, definitivamente pronunciando, rigettando ogni ulteriore istanza e richiesta, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda;
condanna il al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1 in esito all'evento occorso in data 11.12.2017, danno che si liquida nella complessiva somma di euro 2.688,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Condanna il al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Delia Chiara Molinaro che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc, che si liquidano in euro 2.552,00 per onorari, oltre forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, ed euro
264,00 per spese vive, oltre le spese di CTU come da separato decreto di liquidazione.
Cosenza, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARO DELIA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA PANTUSELLA, 17 MARANO
PRINCIPATO presso il difensore avv. MOLINARO DELIA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. BASTANZIO NICOLA e dell'avv. Controparte_1
SPADAFORA SANTO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BASTANZIO NICOLA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio il per sentirne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno biologico patito in esito al sinistro occorsole il giorno 11 dicembre 2017 in CP_1
pagina 1 di 5 Quel giorno, racconta l'attrice nell'atto introduttivo, mentre era ferma all'incrocio tra la via
Allende e la via Kennedy del Comune convenuto, la sua autovettura Toyota AYGO veniva colpita improvvisamente dal palo del semaforo che regolava detto incrocio. L'impatto del palo semaforico non solo danneggiava l'autovettura ma causava alla lesioni personali, Parte_1
da cui veniva dichiarata guarita solo il successivo 13 marzo 2018, ed un disturbo post traumatico da stress.
E' da rilevarsi, in ogni caso, che la dinamica dell'occorso narrata in citazione, e ribadita nella comparsa conclusionale in atti, è diversa da quella riferita dall'attrice in sede di CTU.
Si legge infatti nella relazione redatta dal dott. che “la Perizianda fa Persona_1 risalire all'inizio dell'attuale quadro patologico alle ore 9,30 del giorni 11 dicembre 2017 quando, trovandosi in alla guida di una autovettura, giunta in prossimità dell'incrocio CP_1
tra la via Allende e la via Kennedy rimase coinvolta in un sinistro stradale. In ordine alla dinamica del sinistro viene precisato che percorrendo la strada ad un unico senso di marcia, giunta all'incrocio tra le due strade, mentre stava affiancando e superando l'autovettura posta alla propria destra, l'asta del semaforo (non funzionante) cedeva improvvisamente ed impattava sul cofano della autovettura posta alla destra di quella condotta dalla . Al Parte_2
contempo il gruppo delle luci semaforiche (lanterna) impattava violentemente contro lo sportello posteriore destro dell'autovettura condotta dalla mandando in frantumi il Parte_2 finestrino postero latero destro. L'impatto tra il semaforo e le autovetture era connotato da un rumore intenso. La Perizianda riferisce che l'impatto tra il semaforo e la propria autovettura la induceva ad una improvvisa frenata e ad un movimento improvviso di basculamento del collo in direzione antero laterale sinistro seguito dalla ripresa del normale assetto statico e da una repentina rotazione verso l'area postero laterale destra della autovettura”.
Chiedeva pertanto di “Accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannarlo in persona del Sindaco pro-tempore, ex art. 2051 c.c. al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine chiedeva la condanna dell'Amministrazione Comunale di al risarcimento ex CP_1 art. 2043 c.c., che impone l'osservanza primaria del principio del “neminem laedere”, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dalla medesima tenuti, e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione del sinistro per cui è causa”.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
pagina 2 di 5 domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita vertendo la controversia in materia di sinistro stradale.
Inoltre, rilevato che alla vicenda contenziosa fosse unicamente applicabile l'art. 2043 c.c. e non anche, come invocato dall'attrice, l'art. 2051 c.c., chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Ammesse le richieste istruttorie ed espletata la prova orale, veniva disposta CTU medico- legale sulla persona dell'attrice e, integrata la medesima, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso invito alla stipula della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del
2014 convertito in legge n. 162 del 2014.
L'atto normativo invocato non è applicabile alla fattispecie contenziosa odierna.
Per dottrina e giurisprudenza costanti, infatti, “danno prodotto dalla circolazione” è quello cagionato ai terzi estranei all'uso della vettura, nelle persone o nelle cose, perché l'articolo in esame intende tutelare la sicurezza delle strade, e, per esse, di chi vi transita e non può applicarsi al caso di danno cagionato a persone o cose che si trovano nel veicolo.
Nel caso oggi portato all'attenzione del Tribunale, invece, è l'autovettura dell'attrice ad essere stata danneggiata non già da altro veicolo ma dalla caduta dell'impianto semaforico (a nulla rilevando che l'autovettura stessa fosse in marcia o ferma al semaforo), fatto storico il cui accadimento, provato in giudizio a mezzo del deposito nel fascicolo di parte attrice di rilievi effettuati dalla Polizia Municipale del , non è stato contestato dal CP_1 CP_1 CP_1
convenuto e confermato dalla prova orale resa dal teste , agente della Testimone_1
Polizia Municipale intervenuto nell'immediatezza.
Tanto premesso, non può essere revocata in dubbio la responsabilità del convenuto CP_1 per i danni lamentati dall'attrice, responsabilità da individuarsi nell'ipotesi legale dell'art. 2051
c.c..
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione pagina 3 di 5 della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez
III, 19 dicembre 2009, n. 24419).
Ai fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, dunque, non è quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa (“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (in tal senso Cassazione Civile, sentenza del 9 luglio 2021, n. 19610 che richiama, con arricchimenti, Cass. civ., sez III, 12 maggio 2015, n. 9547).
Non può pertanto essere condivisa la prospettazione del che sostiene l'applicabilità CP_1 dell'art. 2043 c.c., per giunta qualificando la caduta del semaforo quale “insidia sulla strada pubblica”.
In disparte la considerazione che la giurisprudenza ha nel tempo progressivamente ridotto l'ambito di operatività dei concetti di insidia e trabocchetto connessi alla responsabilità aquiliana in materia di sinistri stradali, valorizzando nel contempo la responsabilità custodiale degli enti proprietari o dei concessionari, la caduta della lanterna di un semaforo sulla carreggiata non costituisce quella presenza sulla carreggiata stessa di un ostacolo o di un'alterazione non segnalata o comunque non visibile che la giurisprudenza definisce
“insidia”.
Questa, infatti presuppone logicamente che l'ostacolo o l'alterazione siano già presenti sulla strada al momento dell'evento dannoso, cosa che non può dirsi avvenuta nel caso di specie.
Qualificata quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del deve Controparte_1
anche rilevarsi che lo stesso non ha fornito neppure la prova liberatoria del caso fortuito, così che la domanda attrice appare meritevole di accoglimento, nei limiti tuttavia di quanto ora si dirà.
La disposta Consulenza tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni questo giudice pienamente condivide e fa proprie anche alla luce dei chiarimenti successivamente resi, ha limitato il danno biologico permanente riportato dall'attrice in occasione del sinistro al 2%, oltre al pagina 4 di 5 danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 7, non riconoscendo alla stessa alcun danno di natura psichica.
Tale conclusione, adeguatamente motivata dal Consulente, consente pertanto di accogliere parzialmente la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone, definitivamente pronunciando, rigettando ogni ulteriore istanza e richiesta, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda;
condanna il al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1 in esito all'evento occorso in data 11.12.2017, danno che si liquida nella complessiva somma di euro 2.688,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Condanna il al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Delia Chiara Molinaro che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc, che si liquidano in euro 2.552,00 per onorari, oltre forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, ed euro
264,00 per spese vive, oltre le spese di CTU come da separato decreto di liquidazione.
Cosenza, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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