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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15228 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio C.F._1
Emanuele Orlando n. 6, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente in [...] e di fatto domi- C.F._2 ciliato in via Papa Sergio I, n. 5 presso la Comunità Terapeutica Assistita n.
4 – Controparte_2
– parte convenuta contumace–
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/06/2025 svoltasi in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Occorre osservare che la riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-
281terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto - modi- ficato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 che disciplina il procedimento aven- te a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, stabilendo, al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplifica- to”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281-terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
Orbene, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data
10/12/2024, l'avv. ha chiesto la liquidazione del compen- Parte_1 so, in misura pari complessivamente ad € 693,00, oltre accessori, per l'attività svolta – quale difensore prontamente reperibile nominato d'ufficio ed iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio in ambito penale – nell'interesse di nel procedimento penale SIUS n. 2023/5698 UDS Palermo Controparte_1
(in riferimento al SIUS n. 2012/9384 M.S.) con udienza celebratasi presso l'Ufficio/Magistrato di Sorveglianza di Palermo il 24.5.2024 e afferente al rie- same della pericolosità sociale.
Il ricorrente ha, altresì, esposto che, non avendo ricevuto il pagamento dei propri compensi né alcuna proposta transattiva, con raccomandata a/r del
04/11/2024, contenente invito alla negoziazione assistita e contestuale diffi- da ad adempiere, aveva provveduto a richiedere i compensi a lui spettanti, non ottenendo però alcun riscontro.
Tanto dedotto il ricorrente ha, quindi, concluso affinché il Tribunale “ac- certi e dichiari tutto quanto segue:
1. che il ricorrente Avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio, ha effettuato l'attività professionale indicata a favore del resistente e questa – quale obbligazione insorta ex Lege – va retribuita an- che in forza degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 2233 c.c.; 2. per l'effetto che, per
l'espletamento della suddetta attività professionale, è dovuta al ricorrente da parte del resistente la corresponsione dei compensi legali penali da quantifica- re in complessivi € 693,00 come dai parametri ministeriali prescritti dal D.M.
n° 147/2022 o in quell'altra misura ritenuta di Giustizia;
3. per l'effetto che, per l'espletamento della suddetta attività professionale, è dovuta al ricorrente da parte del resistente la corresponsione degli accessori di Legge (spese forfet- tarie generali, cpa e iva se dovuta) in aggiunta ai compensi legali penali quan- tificandi;
4. per l'effetto che, per l'espletamento della suddetta attività profes- sionale, è dovuto al ricorrente da parte del resistente il rimborso delle spese
2 necessarie documentate, pari a € 4,98 (di cui € 0,98 per diritti di cancelleria come da pag. 3 documentazione ed € 4,00 per spese postali come da pag. 8 documentazione);
5. conseguentemente ritenere debitore e condannare il resi- stente al pagamento a favore del ricorrente Avv. di tutte le somme do- Pt_1 vute per tutti i titoli causali indicati e prevedendo altresì il riconoscimento degli interessi di Legge dalla richiesta di pagamento o comunque dalla domanda fi- no all'integrale soddisfacimento effettivo del credito;
6. con vittoria di compensi professionali oltre accessori di Legge e spese di lite del presente giudizio civi- le.”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 17/03/2025, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Quindi a seguito dell'udienza del 23/06/2025, svolta in modalità c.d. car- tolare, il giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) riservando il termine di 30 gg. per il deposito della sentenza.
Ciò premesso, la documentazione versata in atti dal ricorrente comprova tanto l'effettiva assunzione dell'incarico per il quale chiede il compenso (cfr. doc. denominato “documentazione (catalano)”, contenente processo verbale del 24/05/2024, verbale di udienza del 24/06/2024), quanto il suo regolare svolgimento da parte dell'Avv. fino al termine del giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Pertanto, nulla osta all'accoglimento della domanda.
In punto di quantum i parametri fissati dal D.M. 55/2014, nella formula- zione precedente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del
13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto per le cause dinanzi al magistrato di sorveglianza.
Nello specifico:
- con riguardo alla fase di studio della controversia, si ritiene congrua la somma di € 315,00;
3 - con riguardo alla fase introduttiva, si ritiene congrua la somma di €
378,00.
Pertanto, sulla scorta dell'attività documentata dal difensore, l'importo do- vuto per l'attività difensiva corrisponde ad € 693,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate (a pagg. 3 e 8 doc.) e pari ad € 4,98.
Sulla somma predetta vanno calcolati gli interessi legali dalla data della costituzione in mora (cfr. Cass. civ. n. 8611/2022).
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre prov- vedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al princi- pio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
Quindi, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, da liquidarsi – in base al D.M. Giustizia 55/2014, paragrafo 2, scaglione fino ad € 1.101,00, facendo applicazione dei minimi tariffari per tutte le fasi – in complessivi € 332,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Liquida, in favore dell'Avv. , quale compenso professio- Parte_1 nale dovuto da per l'attività difensiva svolta la somma di € Controparte_1
693,00, oltre rimborso delle spese sostenute e documentate pari a comples- sivi € 4,98 e rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento del suddetto importo in favore Controparte_1 dell'Avv. , oltre interessi legali dalla data di costituzione in Parte_1 mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 332,00 oltre rimborso spese forfetta- rie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 22/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
4 d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 15228 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio C.F._1
Emanuele Orlando n. 6, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente in [...] e di fatto domi- C.F._2 ciliato in via Papa Sergio I, n. 5 presso la Comunità Terapeutica Assistita n.
4 – Controparte_2
– parte convenuta contumace–
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/06/2025 svoltasi in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Occorre osservare che la riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-
281terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto - modi- ficato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 che disciplina il procedimento aven- te a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, stabilendo, al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplifica- to”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281-terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
Orbene, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data
10/12/2024, l'avv. ha chiesto la liquidazione del compen- Parte_1 so, in misura pari complessivamente ad € 693,00, oltre accessori, per l'attività svolta – quale difensore prontamente reperibile nominato d'ufficio ed iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio in ambito penale – nell'interesse di nel procedimento penale SIUS n. 2023/5698 UDS Palermo Controparte_1
(in riferimento al SIUS n. 2012/9384 M.S.) con udienza celebratasi presso l'Ufficio/Magistrato di Sorveglianza di Palermo il 24.5.2024 e afferente al rie- same della pericolosità sociale.
Il ricorrente ha, altresì, esposto che, non avendo ricevuto il pagamento dei propri compensi né alcuna proposta transattiva, con raccomandata a/r del
04/11/2024, contenente invito alla negoziazione assistita e contestuale diffi- da ad adempiere, aveva provveduto a richiedere i compensi a lui spettanti, non ottenendo però alcun riscontro.
Tanto dedotto il ricorrente ha, quindi, concluso affinché il Tribunale “ac- certi e dichiari tutto quanto segue:
1. che il ricorrente Avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio, ha effettuato l'attività professionale indicata a favore del resistente e questa – quale obbligazione insorta ex Lege – va retribuita an- che in forza degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 2233 c.c.; 2. per l'effetto che, per
l'espletamento della suddetta attività professionale, è dovuta al ricorrente da parte del resistente la corresponsione dei compensi legali penali da quantifica- re in complessivi € 693,00 come dai parametri ministeriali prescritti dal D.M.
n° 147/2022 o in quell'altra misura ritenuta di Giustizia;
3. per l'effetto che, per l'espletamento della suddetta attività professionale, è dovuta al ricorrente da parte del resistente la corresponsione degli accessori di Legge (spese forfet- tarie generali, cpa e iva se dovuta) in aggiunta ai compensi legali penali quan- tificandi;
4. per l'effetto che, per l'espletamento della suddetta attività profes- sionale, è dovuto al ricorrente da parte del resistente il rimborso delle spese
2 necessarie documentate, pari a € 4,98 (di cui € 0,98 per diritti di cancelleria come da pag. 3 documentazione ed € 4,00 per spese postali come da pag. 8 documentazione);
5. conseguentemente ritenere debitore e condannare il resi- stente al pagamento a favore del ricorrente Avv. di tutte le somme do- Pt_1 vute per tutti i titoli causali indicati e prevedendo altresì il riconoscimento degli interessi di Legge dalla richiesta di pagamento o comunque dalla domanda fi- no all'integrale soddisfacimento effettivo del credito;
6. con vittoria di compensi professionali oltre accessori di Legge e spese di lite del presente giudizio civi- le.”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 17/03/2025, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Quindi a seguito dell'udienza del 23/06/2025, svolta in modalità c.d. car- tolare, il giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) riservando il termine di 30 gg. per il deposito della sentenza.
Ciò premesso, la documentazione versata in atti dal ricorrente comprova tanto l'effettiva assunzione dell'incarico per il quale chiede il compenso (cfr. doc. denominato “documentazione (catalano)”, contenente processo verbale del 24/05/2024, verbale di udienza del 24/06/2024), quanto il suo regolare svolgimento da parte dell'Avv. fino al termine del giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Pertanto, nulla osta all'accoglimento della domanda.
In punto di quantum i parametri fissati dal D.M. 55/2014, nella formula- zione precedente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del
13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto per le cause dinanzi al magistrato di sorveglianza.
Nello specifico:
- con riguardo alla fase di studio della controversia, si ritiene congrua la somma di € 315,00;
3 - con riguardo alla fase introduttiva, si ritiene congrua la somma di €
378,00.
Pertanto, sulla scorta dell'attività documentata dal difensore, l'importo do- vuto per l'attività difensiva corrisponde ad € 693,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate (a pagg. 3 e 8 doc.) e pari ad € 4,98.
Sulla somma predetta vanno calcolati gli interessi legali dalla data della costituzione in mora (cfr. Cass. civ. n. 8611/2022).
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre prov- vedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al princi- pio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
Quindi, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, da liquidarsi – in base al D.M. Giustizia 55/2014, paragrafo 2, scaglione fino ad € 1.101,00, facendo applicazione dei minimi tariffari per tutte le fasi – in complessivi € 332,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Liquida, in favore dell'Avv. , quale compenso professio- Parte_1 nale dovuto da per l'attività difensiva svolta la somma di € Controparte_1
693,00, oltre rimborso delle spese sostenute e documentate pari a comples- sivi € 4,98 e rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento del suddetto importo in favore Controparte_1 dell'Avv. , oltre interessi legali dalla data di costituzione in Parte_1 mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 332,00 oltre rimborso spese forfetta- rie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 22/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
4 d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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