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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/938
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 938/2025 promosso da:
[...]
Parte_1 con l'Avv. ZANOTELLI MATTEO e l'avv. ALESSANDRO
STANGHELLINI
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. ERBIFORI GABRIELLA
RESISTENTE
Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso instaurato da e , e della memoria difensiva Parte_1 Parte_1 depositata da;
Controparte_1
Ritenuto che, anche all'esito dell'esame delle difese esposte da
, il provvedimento concesso inaudita altera parte Controparte_1 debba essere confermato, alla luce delle considerazioni qui di seguito articolate;
Rilevato come il resistente abbia contestato la sussistenza del fumus boni iuris dell'azione promossa, deducendo che la titolarità
Pagina 1 in capo al delle somme, pari ad euro 478.887,20, CP_1 originariamente depositate sul libretto postale 51450956, sarebbe stata attribuita dalla de cuius in virtù di una donazione indiretta
(attuata mediante cointestazione del libretto 51979189, in cui le somme stesse sono confluite), e che l'animus donandi risulterebbe comprovato dalla redazione, in data 18.2.2022, vale a dire solo qualche giorno prima la richiesta di emissione del libretto cointestato a , di un testamento olografo in cui la Controparte_1 sig.ra nominò eredi universali i sig.ri e Per_1 Controparte_1
; Persona_2
Osservato come il resistente abbia altresì contestato la sussistenza del periculum in mora, alla luce del fatto: a) che i ricorrenti hanno acconsentito, successivamente alla proposizione del ricorso, alla liquidazione, anche in favore di , Controparte_1 degli investimenti effettuati dalla de cuius presso Controparte_2
b) che i ricorrenti stessi hanno, più in generale, acconsentito allo scioglimento della comunione ereditaria, tenendo così un comportamento incompatibile con il timore di perdere la garanzia patrimoniale del credito a cautela del quale la misura è stata richiesta;
c) che il ricorrente avrebbe acquisito Parte_1 informazioni sulla movimentazione del libretto di risparmio
51979189 già in data 16.2.2024 e che nessuna iniziativa è stata nondimeno adottata per quasi un anno;
Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le difese del resistente, dirette a rinvenire in una donazione indiretta il titolo dell'attribuzione patrimoniale effettuata dalla sig.ra in Per_1 favore di non abbiano trovato, nell'ambito Controparte_1 dell'odierno giudizio cautelare, adeguato riscontro;
Osservato, infatti, come la possibilità di ravvisare tale negozio presupponga che venga accertata – in modo particolarmente rigoroso, stante l'assenza di forma solenne – la sussistenza dell'animus donandi, consistente, nel caso di specie, nella circostanza che la titolare delle somme di denaro non avesse, al
Pagina 2 momento della cointestazione del libretto postale, altro scopo che quello della liberalità (cfr. Cass. 4682/18);
Rilevato come l'esistenza di tale animus donandi non possa ricavarsi, nemmeno in via presuntiva, dall'affermata volontà di remunerare il nipote per l'attività di assistenza prestata, giacché è circostanza incontestata che questi abbia iniziato a occuparsi in modo continuativo della zia solo a seguito del decesso di
[...]
, risalente all'1.1.2022 (doc. 6 di parte ricorrente), e Persona_3 che il libretto cointestato sia stato aperto in data 28.1.2022, vale a dire nemmeno un mese dopo l'inizio dell'attività del resistente in favore della sig.ra sicché appare inverosimile che la de Per_1 cuius abbia per tale ragione disposto di un importo così rilevante in favore del nipote;
Ritenuto che nemmeno il secondo elemento valorizzato da per argomentare in ordine alla sussistenza della Controparte_1 volontà donativa della zia, consistente nella redazione in proprio favore del testamento olografo in data 18.2.2022, appare sufficiente a dare prova del supposto animus donandi, posto che:
a) appare rilevante, dal punto di vista temporale, non tanto il fatto che la disposizione abbia preceduto di pochi giorni l'apertura del libretto cointestato, quanto piuttosto la circostanza che anche detto testamento (al pari degli altri pretesi atti di attribuzione) sia stato redatto solo quando il resistente ha iniziato a occuparsi in via esclusiva della de cuius (e non, in ipotesi, in un'epoca antecedente, alla luce dell'affermato rapporto di affetto che avrebbe legato le parti nel corso degli anni); b) tale volontà è stata, peraltro, successivamente revocata a mezzo del testamento pubblico in data 6.7.2022 (circostanza incontestata);
Ritenuto, infine, che neppure le contestazioni in ordine all'insussistenza del periculum in mora colgano nel segno, apparendo del tutto irrilevante la decisione dei coeredi di sciogliere la comunione ereditaria (dovendosi ragionevolmente ipotizzare che detta scelta sia stata giustificata dalla volontà di
Pagina 3 conseguire la propria quota di eredità) e risultando, altresì, decisiva – in aggiunta a quanto già osservato in sede di decreto – la circostanza, dedotta dai procuratori dei ricorrenti all'udienza del 27.2.2025 e non contestata, che le somme liquidate in favore del sig. pari a circa 200.000,00 euro, non sono state CP_1 rinvenute nel patrimonio di quest'ultimo;
Osservato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa, per le sole fasi di studio e introduttiva;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto di data
10/02/2025, con cui è stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili, crediti e quote di proprietà di CP_1 fino alla concorrenza della somma di euro 650.000,00;
[...]
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 6.800,00 per compensi ed euro
870,00, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 938/2025 promosso da:
[...]
Parte_1 con l'Avv. ZANOTELLI MATTEO e l'avv. ALESSANDRO
STANGHELLINI
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. ERBIFORI GABRIELLA
RESISTENTE
Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso instaurato da e , e della memoria difensiva Parte_1 Parte_1 depositata da;
Controparte_1
Ritenuto che, anche all'esito dell'esame delle difese esposte da
, il provvedimento concesso inaudita altera parte Controparte_1 debba essere confermato, alla luce delle considerazioni qui di seguito articolate;
Rilevato come il resistente abbia contestato la sussistenza del fumus boni iuris dell'azione promossa, deducendo che la titolarità
Pagina 1 in capo al delle somme, pari ad euro 478.887,20, CP_1 originariamente depositate sul libretto postale 51450956, sarebbe stata attribuita dalla de cuius in virtù di una donazione indiretta
(attuata mediante cointestazione del libretto 51979189, in cui le somme stesse sono confluite), e che l'animus donandi risulterebbe comprovato dalla redazione, in data 18.2.2022, vale a dire solo qualche giorno prima la richiesta di emissione del libretto cointestato a , di un testamento olografo in cui la Controparte_1 sig.ra nominò eredi universali i sig.ri e Per_1 Controparte_1
; Persona_2
Osservato come il resistente abbia altresì contestato la sussistenza del periculum in mora, alla luce del fatto: a) che i ricorrenti hanno acconsentito, successivamente alla proposizione del ricorso, alla liquidazione, anche in favore di , Controparte_1 degli investimenti effettuati dalla de cuius presso Controparte_2
b) che i ricorrenti stessi hanno, più in generale, acconsentito allo scioglimento della comunione ereditaria, tenendo così un comportamento incompatibile con il timore di perdere la garanzia patrimoniale del credito a cautela del quale la misura è stata richiesta;
c) che il ricorrente avrebbe acquisito Parte_1 informazioni sulla movimentazione del libretto di risparmio
51979189 già in data 16.2.2024 e che nessuna iniziativa è stata nondimeno adottata per quasi un anno;
Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le difese del resistente, dirette a rinvenire in una donazione indiretta il titolo dell'attribuzione patrimoniale effettuata dalla sig.ra in Per_1 favore di non abbiano trovato, nell'ambito Controparte_1 dell'odierno giudizio cautelare, adeguato riscontro;
Osservato, infatti, come la possibilità di ravvisare tale negozio presupponga che venga accertata – in modo particolarmente rigoroso, stante l'assenza di forma solenne – la sussistenza dell'animus donandi, consistente, nel caso di specie, nella circostanza che la titolare delle somme di denaro non avesse, al
Pagina 2 momento della cointestazione del libretto postale, altro scopo che quello della liberalità (cfr. Cass. 4682/18);
Rilevato come l'esistenza di tale animus donandi non possa ricavarsi, nemmeno in via presuntiva, dall'affermata volontà di remunerare il nipote per l'attività di assistenza prestata, giacché è circostanza incontestata che questi abbia iniziato a occuparsi in modo continuativo della zia solo a seguito del decesso di
[...]
, risalente all'1.1.2022 (doc. 6 di parte ricorrente), e Persona_3 che il libretto cointestato sia stato aperto in data 28.1.2022, vale a dire nemmeno un mese dopo l'inizio dell'attività del resistente in favore della sig.ra sicché appare inverosimile che la de Per_1 cuius abbia per tale ragione disposto di un importo così rilevante in favore del nipote;
Ritenuto che nemmeno il secondo elemento valorizzato da per argomentare in ordine alla sussistenza della Controparte_1 volontà donativa della zia, consistente nella redazione in proprio favore del testamento olografo in data 18.2.2022, appare sufficiente a dare prova del supposto animus donandi, posto che:
a) appare rilevante, dal punto di vista temporale, non tanto il fatto che la disposizione abbia preceduto di pochi giorni l'apertura del libretto cointestato, quanto piuttosto la circostanza che anche detto testamento (al pari degli altri pretesi atti di attribuzione) sia stato redatto solo quando il resistente ha iniziato a occuparsi in via esclusiva della de cuius (e non, in ipotesi, in un'epoca antecedente, alla luce dell'affermato rapporto di affetto che avrebbe legato le parti nel corso degli anni); b) tale volontà è stata, peraltro, successivamente revocata a mezzo del testamento pubblico in data 6.7.2022 (circostanza incontestata);
Ritenuto, infine, che neppure le contestazioni in ordine all'insussistenza del periculum in mora colgano nel segno, apparendo del tutto irrilevante la decisione dei coeredi di sciogliere la comunione ereditaria (dovendosi ragionevolmente ipotizzare che detta scelta sia stata giustificata dalla volontà di
Pagina 3 conseguire la propria quota di eredità) e risultando, altresì, decisiva – in aggiunta a quanto già osservato in sede di decreto – la circostanza, dedotta dai procuratori dei ricorrenti all'udienza del 27.2.2025 e non contestata, che le somme liquidate in favore del sig. pari a circa 200.000,00 euro, non sono state CP_1 rinvenute nel patrimonio di quest'ultimo;
Osservato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa, per le sole fasi di studio e introduttiva;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto di data
10/02/2025, con cui è stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili, mobili, crediti e quote di proprietà di CP_1 fino alla concorrenza della somma di euro 650.000,00;
[...]
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 6.800,00 per compensi ed euro
870,00, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Pagina 4