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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
ND Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 336/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], e nata il Parte_1 Parte_2
5/02/1976 a KIR (ALBANIA), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Carmela AUGELLO, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La signora non chiede per sé alcun mantenimento essendo economicamente Pt_2 autosufficiente.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i tre figli la somma Controparte_1 complessiva di € 600,00 ( € 200,00 mensili per ciascun figlio ) entro il giorno 5 di ogni mese rivalutato secondo gli indici ISTAT .
4) Le spese straordinarie per i tre figli sono ripartite al 50 % tra i coniugi, secondo i dettami del protocollo del Tribunale di Ancona.
- 1 - 5) L' abitazione coniugale di Strada Frazione Candia n. 110 è di proprietà esclusiva del sig. e resterà nella sua disponibilità che vi abiterà unitamente agli altri componenti Controparte_1 della sua famiglia di origine.
6) La signora nvece trasferirà la propria residenza presso altro immobile di proprietà Pt_2 della famiglia sito in via Merloni n. 17 di Ancona, ove abiterà con i tre figli. CP_1
7) L' affido dei figli sarà congiunto con residenza prevalente presso l'abitazione materna di via Merloni n. 17 di Ancona.
8) In considerazione della maggiore età dei figli la frequentazione con il padre sarà gestita in totale autonomia.
9) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
11) Spese compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati ad Ancona il 15/01/2000, premesso che dal matrimonio sono nati tre figli,
e ND, tutti maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e che sono insorti tra le parti contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti (gli stessi possono contare, allo stato, soltanto sulla remunerazione di lavori saltuari o stagionali;
il terzogenito è, peraltro, studente universitario). Congruo appare, pertanto, il contributo paterno di complessivi Euro 600 (Euro 200 per ciascun figlio), da
- 2 - consegnare alla madre che continuerà a conviver con i figli presso un immobile di proprietà della famiglia del ricorrente (il quale rimarrà nella casa coniugale).
Nulla dovrà disporsi, ovviamente, quanto ad affido dei figli in ragione della loro maggiore età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso e perché in tal senso si è espressa la volontà di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio ad Ancona il 15/01/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
ND Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 336/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], e nata il Parte_1 Parte_2
5/02/1976 a KIR (ALBANIA), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Carmela AUGELLO, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La signora non chiede per sé alcun mantenimento essendo economicamente Pt_2 autosufficiente.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i tre figli la somma Controparte_1 complessiva di € 600,00 ( € 200,00 mensili per ciascun figlio ) entro il giorno 5 di ogni mese rivalutato secondo gli indici ISTAT .
4) Le spese straordinarie per i tre figli sono ripartite al 50 % tra i coniugi, secondo i dettami del protocollo del Tribunale di Ancona.
- 1 - 5) L' abitazione coniugale di Strada Frazione Candia n. 110 è di proprietà esclusiva del sig. e resterà nella sua disponibilità che vi abiterà unitamente agli altri componenti Controparte_1 della sua famiglia di origine.
6) La signora nvece trasferirà la propria residenza presso altro immobile di proprietà Pt_2 della famiglia sito in via Merloni n. 17 di Ancona, ove abiterà con i tre figli. CP_1
7) L' affido dei figli sarà congiunto con residenza prevalente presso l'abitazione materna di via Merloni n. 17 di Ancona.
8) In considerazione della maggiore età dei figli la frequentazione con il padre sarà gestita in totale autonomia.
9) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
11) Spese compensate”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati ad Ancona il 15/01/2000, premesso che dal matrimonio sono nati tre figli,
e ND, tutti maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e che sono insorti tra le parti contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti (gli stessi possono contare, allo stato, soltanto sulla remunerazione di lavori saltuari o stagionali;
il terzogenito è, peraltro, studente universitario). Congruo appare, pertanto, il contributo paterno di complessivi Euro 600 (Euro 200 per ciascun figlio), da
- 2 - consegnare alla madre che continuerà a conviver con i figli presso un immobile di proprietà della famiglia del ricorrente (il quale rimarrà nella casa coniugale).
Nulla dovrà disporsi, ovviamente, quanto ad affido dei figli in ragione della loro maggiore età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso e perché in tal senso si è espressa la volontà di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio ad Ancona il 15/01/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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