Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 429/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Monasterace (RC), via Ficarelle n. 9, presso lo studio dagli avv.ti Anna
Anania e Carmela Squillacioti che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via De Amicis n. 51, presso lo studio dell'avv.
Antonio Ferraguto che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
oggetto: bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 460/2019, pubblicata il 15.04.2019.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.01.2025, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “l'avv.to Anna Anania e l'avv.to
Carmela Squillacioti si riportano alle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio ed a tutte le richieste ivi formulate, a tutti i verbali di causa e ad ogni altro scritto difensivo fin qui formulato nell'interesse della parte, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente l'8.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla Signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare la Sentenza n. 460/2019 emessa dal Tribunale di Locri;
nel merito, in subordine, dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, respingere perché infondate, oltre che nuove e tardive, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da Parte_1 nel presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di
[...] entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e
[...] dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto in parte narrativa, che il contratto di mutuo oggetto di causa è usurario e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso contratto di mutuo è gratuito ex art. 644 c.p. ed art. 1815, comma 2, c.c.; accertare e dichiarare che tutte le somme fin qui pagate dall'attrice debbano essere computate a titolo di pagamento del capitale mutuato e, conseguentemente, disporre che il residuo capitale venga pagato, previo nuovo piano di ammortamento, con rate mensili fino alla scadenza contrattualmente fissata;
condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza dell'illecito addebito nel contratto di mutuo, da parte della nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice CP_3 adito;
con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Anna Anania e Carmela
Squillacioti che si dichiarano antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
Esponeva l'attrice: -di avere stipulato, in data 25.10.2011, con la Controparte_2
un mutuo fondiario per l'importo di €. 211.000,00, da rimborsare
[...] attraverso il pagamento di n. 360 rate mensili posticipate, comprendenti quota capitale
- come da piano di ammortamento predisposto dall'Istituto di Credito - e quota interessi a tasso variabile collegato al parametro Euribor 360 a sei mesi maggiorato di 1.20 punti, che alla data della stipula del mutuo era pari a 2.936%;
-che, su detto mutuo, era previsto un tasso di mora del 4,90% nominale annuo pari al tasso effettivo globale medio, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge n. 108/96, per la categoria di operazioni qualificate “mutui con garanzia ipotecaria”;
-che, all'art. 3 del contratto in questione era testualmente statuito “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Su detti CP_3 interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Il tasso di mora, attualmente nella misura del
4.90% nominale annuo…” con ciò significando che il saggio degli interessi moratori, sulle somme impagate, sarebbe stato sommato e non sostituito a quello degli interessi corrispettivi;
-che, dall'analisi effettuata dalla dott.ssa dietro incarico dell'attrice, Persona_1 era emerso che il TAEG applicato al contratto di mutuo era pari al 9.121% - ovvero tasso nominale annuo 2.936%, spese accessorie 1.285%, tasso di mora 4,90% - e, perciò maggiore del tasso soglia antiusura pari all'8.1250% per il periodo di riferimento (ottobre 2011), come da Decreto Ministeriale del 27.09.2011;
-che, peraltro, il tasso di interesse applicato al rapporto de quo risultava indeterminato, come evidenziato dalle risultanze della consulenza tecnica di parte, allegata in atti, secondo la quale il tasso effettivo annuale applicato era parti al 2.975% (e non al
2.936% come pattuito);
-che il comportamento posto in essere dalla convenuta risultava in aperta CP_3 violazione dei criteri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando l'avversa CP_3 domanda con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 7.02.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 460/2019, pubblicata il 15.04.2019, il Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta condannando parte attrice alla rifusione delle spese legali in favore dell'Istituto di Credito.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di Parte_1 spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva, ritualmente, già Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante, rilevando, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199//2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, C.C. nn. 7675/2019,
13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito l'appello è comunque infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, in ordine “alla sommatoria (prevista da contratto) tra interessi corrispettivi, interessi moratori e spese” ai fini del calcolo del TEG/TAEG del contratto di mutuo. Precisa sul punto che “la volontà della di applicare l'interesse di mora non sul CP_3 mero capitale bensì sull'intera rata – la quale di per sé, è già comprensiva di una quota capitale ed una quota interessi corrispettivi” si evinceva, pacificamente, dall'art. 3 del contratto di mutuo in cui era testualmente previsto “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria”.
-con il secondo ed il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia, in via subordinata, la mancata pronuncia in ordine all'usurarietà del contratto di mutuo con riferimento alla mancata sommatoria “tra il tasso di mora e le spese accessorie, comprensive della polizza assicurativa, ammontanti ad €. 9.150,00, non conteggiate dall'Istituto di credito” che avrebbero comportato il superamento del tasso soglia con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c..
Insiste, quindi, affinché questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accolga la domanda attrice come proposta con l'atto introduttivo.
Le doglianze possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che alcun difetto di omessa pronuncia, in ordine alla dedotta “sommatoria tra interessi corrispettivi, interessi moratori e spese” è rinvenibile nella decisione gravata, avendo il Giudice di prime cure ampiamente motivato sul punto, peraltro in conformità all'orientamento della Suprema Corte ormai consolidatosi.
Ed invero, va precisato che in materia di usurarietà degli interessi si erano delineati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento la disciplina antiusura non era applicabile agli interessi di mora. A sostegno di tale tesi si richiamava, innanzitutto, la lettera delle norme ed ovvero l'art. 1815, comma 2, c.c. - che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi- e l'art. 644, comma 1, c.p. - che incrimina chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro" -.
Veniva, poi, dato risalto alla funzione degli interessi, poiché quelli corrispettivi hanno funzione remunerativa per il godimento del denaro, mentre i moratori rappresentano, ex art. 1224 c.c., il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Infine, veniva sottolineato il mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei
D.M.
considerato che
, nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, non erano inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati -
T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia - dovevano essere omogenei sicché, nel T.E.G. del singolo rapporto, gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati.
Un secondo orientamento (cd. estensivo) evidenziava, invece, che la Legge (art. 1815, comma 2, cod. civ., art. 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, I. n. 108 del 1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001) non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni degli articoli citati si fa riferimento, espressamente, alla pattuizione "a qualsiasi titolo" (per inciso, anche nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001 si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio"; quanto alla funzione degli interessi, entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente).
Tale tesi si fondava sull'assunto che la ratio della norma intendeva tutelare le vittime dell'usura ed il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche. In questa direzione era, quindi, irrilevante, la circostanza che i
D.M. di rilevazione non includessero gli interessi moratori nella definizione del
T.E.G.M. e del relativo tasso-soglia, in quanto la legge n. 108 del 1996 ha basato il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento, distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito.
La dibattuta questione ha trovato, poi, soluzione con la nota sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 19957 del 2020 che – pronunciandosi sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L
108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori - ha avuto modo di chiarire:
- che gli interessi di mora soggiacciono, al pari degli interessi corrispettivi, alla disciplina antiusura (art. 1815 c.c., art. 644 c.p., legge n. 108 del 1996 e art. 2 del D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali trimestrali), intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
- che, pertanto, anche gli interessi moratori devono rispettare il tasso soglia temporalmente vigente;
- che, però, quest'ultimo non può essere il medesimo degli interessi corrispettivi poiché il T.E.G.M. è calcolato senza tenere conto della voce inerente gli interessi di mora;
- che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengono, comunque, la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”;
- che, pertanto, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi di mora occorre applicare la seguente formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”;
- solo in via residuale, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, deve farsi riferimento al T.E.G.M. e aggiungersi la maggiorazione prevista per gli interessi corrispettivi;
- che, ancora, ai fini della verifica dell'usura del tasso di mora: 1) deve farsi riferimento al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto e confrontare il tasso pattuito con quello soglia trimestralmente previsto;
2) qualora sia applicato dalla banca un tasso inferiore a quello convenzionale, il tasso soglia deve essere confrontato con quest'ultimo e non quello pattuito;
- che l'eventuale carattere usurario del tasso di interesse di mora non determina, come avviene per i corrispettivi, la totale non debenza degli stessi ma implica soltanto che, in virtù del disposto di cui all'art. 1815 c. 2 c.c., non saranno dovuti gli interessi concordati e spetteranno gli interessi moratori nella misura dei corrispettivi convenzionalmente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.;
- che, infine, l'usurarietà dei soli interessi di mora non travolge anche gli interessi corrispettivi, qualora questi siano stati lecitamente pattuiti, e ciò in virtù della differente natura che li contraddistingue (come già evidenziato, infatti, mentre gli interessi corrispettivi hanno una funzione remuneratoria, gli interessi moratori costituiscono una clausola penale e quindi una liquidazione forfettaria del danno subito dal creditore e sono solo eventuali, ossia sono dovuti nella fase patologica del rapporto).
Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, precisato che “caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224 c.c., comma 1”.
Ne consegue che, alla luce dei canoni ermeneutici tracciati dalla Suprema Corte: 1)gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora devono ritenersi sottoposti a due separati accertamenti finalizzati a verificare il rispetto del tasso soglia;
2) deve escludersi la possibilità di valutare il superamento del tasso partendo dalla sommatoria delle due differenti tipologie di interessi per come, peraltro, ampiamente sostenuto da quella parte della giurisprudenza sopra richiamata prima dell'arresto nomofilattico esaminato.
Si richiama sul punto “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sul mutuatario di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (v. sentenza n. 17447/2019).
Tanto premesso in punto di diritto, del tutto conforme ai principi sopra richiamati è il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure che - dopo aver escluso il cumulo degli interessi moratori e corrispettivi nella fattispecie de quo - ha correttamente verificato il rispetto del tasso soglia per entrambe le tipologie di interessi così motivando “è da ritenere che l'attrice abbia impropriamente effettuato il raffronto con il tasso soglia, e ciò in quanto nel contratto di mutuo oggetto di causa, stipulato il 25.10.2011, il TAEG è pari al 3,025% e gli interessi di mora sono convenuti al tasso del 4,90% nominale annuo, e nel trimestre di riferimento (dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011) il tasso medio per i mutui a tasso variabile (qual
è quello in esame) è pari a 3,30%, per cui il tasso soglia è dell'8,1250%. Ne discende che, una volta esclusa la legittimità della sommatoria dei tassi, non può che concludersi che tanto gli interessi corrispettivi convenuti nel contratto di mutuo quanto gli interessi di mora si collocano entro il limite del tasso soglia di riferimento” in quanto “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento, per cui è indubbio che il tasso annuo pattuito sia inferiore alla soglia dell'usura”.
Parimenti destituito di fondamento è l'ulteriore motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, in ordine alla “mancata sommatoria tra il tasso di mora e le spese accessorie, comprensive della polizza assicurativa, ammontanti ad €. 9.150,00, non conteggiati dall'Istituto di credito” che avrebbe comportato il superamento del tasso soglia”.
Sul punto il Tribunale, dopo aver premesso, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che “i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4” (C.C. n. 8806/2017, n.
22458/2018) correttamente rilevava “… né vi è spazio per computare tra le spese accessorie in funzione del vaglio di usurarietà i costi della “Polizza dell'Abitazione” n. 60892422 stipulata dalla con la per il rischio incendio e responsabilità civile (allegata Parte_1 Controparte_6 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) …. nel caso in esame, se è vero che la polizza concerne l'immobile dato in ipoteca e contiene una dichiarazione di vincolo a favore della
(secondo quanto previsto nell'art. 2 del capitolato dei Controparte_2 patti e delle condizioni generali dei contratti di mutuo fondiario), tuttavia la stessa (stipulata in data 20 novembre 2012) è successiva alla conclusione del contratto di mutuo (a differenza di quanto sostenuto dall v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 5) ed è stata fornita dalla Parte_1 mutuataria, di talché il relativo costo (in assenza di ulteriori elementi che era onere dell'istante dedurre e provare) non può essere considerato ai fini del computo del TAEG. Oltretutto, la neanche specifica perché l'inclusione delle spese assicurative determinerebbe il Parte_1 superamento del tasso soglia”.
Ed invero, seppure “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito… sicché ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito” (C.C. n.ri 29501/2023 e 3545/2024) per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario che, detta spesa, risulti collegata alla concessione del credito, nella specie insussistente considerato che la polizza in questione è stata stipulata a distanza di oltre un anno dall'erogazione del mutuo.
-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante rileva l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure laddove non ha rilevato l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, attesa la difformità tra il tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo
(pari al 2.936%) e quello effettivamente applicato dall'Istituto bancario (pari al 2.975%) che avrebbe dovuto comportare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse e la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice stipulava un mutuo fondiario per l'importo di €. 211.000,00, da rimborsare attraverso il pagamento di n.
360 rate mensili posticipate, comprendenti quota capitale - come da piano di ammortamento predisposto dall'Istituto di Credito - e quota interessi a tasso variabile collegato al parametro Euribor 360 a sei mesi maggiorato di 1.20 punti.
Orbene, il riferimento all'Euribor non genera affatto indeterminatezza del tasso, posto che il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca.
D'altra parte, la scelta se stipulare un contratto di mutuo a tasso variabile - la cui determinazione è legata all'oscillazione di un indice finanziario - si basa su una valutazione di convenienza fatta dal contraente, per cui essa non comporta, di per sé, la nullità della relativa clausola per indeterminatezza dell'oggetto, poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile al momento della conclusione del contratto.
Da ciò consegue che l'impiego dell'indice Euribor per quantificare la quota variabile degli interessi del mutuo a tasso variabile non dà luogo ad alcuna invalidità degli interessi pattuiti, né del contratto.
-Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'omessa applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 TUB, stante la difformità tra il TAEG previsto da contratto e quello effettivamente applicato. Precisa, a tal proposito, che Par
“l'omessa indicazione nel contratto di finanziamento del costituisce grave vizio genetico, Par comportante la nullità del contratto stesso, mentre la scorretta indicazione del comporta, invece, la nullità della sola clausola afferente gli interessi”.
Anche tale ultima doglianza è del tutto infondata. Sul punto occorre, in primis, osservare che, in tema di mutuo, l'eventuale difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Part In altri termini, l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Part Secondariamente, l'erronea quantificazione dell non potrebbe, comunque, comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B..
Invero, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del
4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: indeterminale, complessità media.
Fase studio controversia €. 1.259,00
Fase introduttiva del giudizio €. 833,00
Fase trattazione €. 1.843,00
Fase decisoria €. 2.144,00
Totale compenso tabellare €. 6.079,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
460/2019, pubblicata il 15.04.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 6.079,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.04.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente (dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)