Sentenza 7 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00739/2025REG.PROV.COLL.
N. 03882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2021, proposto dalla Società IA di IO Dr. NI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia De Lisio, Laura Giordani, con domicilio eletto presso lo studio Laura Giordani in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Comune di Pollena Trocchia, non costituito in giudizio;
RA AD, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
IA della Salute di Di IO TR e C S.A.S, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RA Abbamonte in Roma, via Sistina N° 121;
nei confronti
Regione Campania, Asl Napoli 3 Sud, Ordine dei Farmacisti di Napoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4317/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA AD e della IA della Salute di Di IO TR e C S.A.S;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Ricciardelli Bruno e Sorrentino Giancarlo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L'appello in epigrafe è proposto dalla IA Di IO dott. NI & C. s.a.s., titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Pollena Trocchia, avverso la sentenza del Tar per la Campania (Sezione Terza) n. 4317/2020, che ha accolto i ricorsi proposti dalla Dottoressa AD, titolare della sede n. 3, e dalla IA della Salute di Di IO TR & C. s.a.s, titolare della sede n. 2
2 - Il Comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, conta circa 13.500 abitanti. Sino alla riforma avutasi nel 2012 nel settore delle farmacie, si contavano 2 sedi farmaceutiche, la prima esistente da quasi un secolo nel centro storico, mentre la seconda, di proprietà dell’odierna ricorrente, nella parte più “a valle” del paese. Peraltro, dopo la riforma di cui al D.L. n. 1/2012, con la fissazione del quorum per le nuove sedi farmaceutiche in 3.300 abitanti) nel 2012, venivano individuate la 3° e la 4° sede farmaceutica.
3 - La terza sede farmaceutica, dopo apposito concorso, veniva assegnata alla dott.ssa AD, con ubicazione della farmacia in via Calabrese n. 9/bis, nel 2017 nella zona c.d. di via Musci. La quarta sede veniva istituita con delibera di G.C. n. 84 del 14 giugno 2012 ma non era per il momento attribuita in ragione di più contenziosi.
Con delibera di G.C. del 17 maggio 2018, n. 61, il Comune, premessa la ritenuta crescita demografica ed urbanistica di una parte del paese che non risultava servita, riteneva di rettificare la sua precedente determinazione del 2012 relativa alla zona di competenza della 4° farmacia.
4 – Successivamente peraltro, su diffida dell’odierno appellante quale titolare della 1° sede farmaceutica, la Regione Campania con l’atto prot. 824376 del 31.12.2018 concludeva che, non essendo mutata la situazione demografica tra il 2012 ed il 2018, non andava delocalizzata la 4° sede né potevano essere modificati i confini anche della 3° sede.
5 - Il Comune, con delibera di G.M. n .125 del 7.11.19, prendendo atto della predetta nota regionale revocava la delibera n. 61 del 17 maggio 2018 e, contestualmente, procedeva all’individuazione di un’altra zona del paese ove far sorgere la quarta sede farmaceutica.
6 - La suindicata revoca veniva impugnata sia dalla titolare della 2^ sede farmaceutica (“IA della Salute di Di IO TR”) sia dalla titolare della 3^ sede, dott.ssa AD, in quanto ritenuta immotivata, in violazione dei principi dell’autotutela, e in quanto adottata senza contraddittorio, senza alcuna istruttoria e senza i pareri preventivi previsti dalla legge. Venivano altresì proposti motivi aggiunti, nel corso del processo, in seguito al deposito di alcuni documenti. Il TAR per la Campania, con la sentenza qui impugnata, accoglieva infine i ricorsi e dunque annullava la delibera di revoca n. 125/2019.
7 - Tale sentenza viene impugnata dal dr. NI Di IO con l’appello in epigrafe, che peraltro non è fondato.
7.1 – In particolare, con il primo motivo d’appello si sostiene che il Comune avrebbe avuto comunque il potere di revisionare le zone farmaceutiche nel 2019, rispondendo la nuova zonizzazione ad oggettive ragioni di tutela del diritto alla salute dei residenti delle diverse zone dell’abitato.
7.1.2 – Le parti resistenti contro deducono che la delibera viene difesa in giudizio sulla base di una previsione di “ suscettibile maggiore sviluppo futuro, anche se non in termini residenziali e di consistente sviluppo per attività produttive ” considerando erroneamente un ipotetico e non effettivo numero di abitanti in palese violazione del criterio della popolazione residente stabilito dalle leggi vigenti.
7.1.3 – Il motivo, considera il Collegio, non coglie nel segno anche indipendentemente dalle predette controdeduzioni –che si palesano comunque fondate- in quanto la vigente disciplina sottopone la possibile revisione biennale delle sedi farmaceutiche da parte del Comune a precisi parametri e ad una puntuale procedura, certamente non rispettati dalla delibera recante la nuova zonizzazione per le farmacie del Comune indipendentemente da ogni giudizio di valore sui suoi contenuti. Tale delibera, dunque, avrebbe potuto essere invece adottata quale revoca della precedente zonizzazione in sede di autotutela, ma in questo caso non avrebbe potuto recare la nuova zonizzazione ed avrebbe dovuto essere sostenuta da una motivazione rafforzata circa la sottese ragioni d’interesse pubblico, in realtà non presente.
7.2 - Con il secondo motivo di appello si sostiene che l’intervento revocatorio era reso necessario dalla inadeguatezza della precedente delibera, che non avrebbe individuato il numero degli abitanti serviti ma si sarebbe limitata ad un elenco delle strade.
7.2.1 – Secondo la perizia depositata dai ricorrenti di primo grado, peraltro, la verifica sarebbe stata svolta in maniera del tutto illogica, senza considerare che la situazione demografica era rimasta invariata dal 2012 al 2018. Inoltre con la delibera oggetto d’impugnazione l’amministrazione avrebbe proceduto ad re-individuare la quarta sede farmaceutica, provocando una rimodulazione totale delle 4 sedi e incidendo sulla attività sia d’impresa, sia di servizio pubblico dei ricorrenti, entrambi profili che connotano l’esercizio di una farmacia.
7.2.2 – Indipendentemente dalle obiezioni di merito soprariportate, neppure la censura in esame può trovare accoglimento alla stregua di quanto considerato in ordine al primo motivo d’appello, difettando comunque un atto idoneo, vuoi per adempimenti procedurali, vuoi sotto il profilo motivazionale, a supportare giuridicamente il nuovo intervento di zonizzazione.
7.3 – Non accogliibile è anche il terzo motivo di appello, volto a far valere l’erroneità del giudizio di irragionevolezza della zonizzazione operata dalla delibera impugnata. Il TAR ha infatti evidenziato alcune evidenti contraddizioni della delibera impugnata in primo grado, laddove da un lato afferma che, per i confini delle sedi “ andavano confermati quelli di cui alla delibera di G.C. n.82 del 14-06.2012 ” per poi incidere, invece, sulla circoscrizione della quarta sede “onde evitare un accavallamento con la terza farmacia”.
7.4 – Neppure il quarto motivo di appello è fondato, tenuto conto che la delibera del 2019 di revoca è intervenuta fuori dalla programmazione in anno dispari, è stata basata solo sull’istruttoria svolta da un diverso ente regionale ed ha inteso rideterminare la posizione della quarta sede farmaceutica ridefinendo tutti i confini delle zone, risultando viziata da mancanza di istruttoria e motivazione; manifesta illogicità e contraddittorietà senza tenere conto delle farmacie già esistenti e consolidate.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
9 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle due parti costituite in giudizio, RA AD e IA della Salute di Di IO TR e C S.A.S, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per ciascuna di esse oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO