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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 10047 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10047 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
MARINO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARINO
ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2024, e - Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in POZZUOLI il 26/04/2004 e che dalla loro unione sono nati i figli (05.04.2005), (23.01.2007) e (10.12.2010) - rappresentavano la Per_1 Per_2 Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza in presenza del 13.03.2025 comparivano personalmente i coniugi i quali dichiaravano:
“premesso che lavora e è diventato maggiorenne ma non ancora autonomo, Per_1 Per_2
l'unica minore è che ha 14 anni, che resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_3 con residenza privilegiata presso la madre. La casa coniugale sita in via Caio Vestorio 10 a Pozzuoli va assegnata alla sign.ra che vi risiede con e . Per le visite padre-figlia Pt_1 Per_3 Per_2 minore, ci riportiamo alle note depositate dall'avv. Marino: week-end alternati dal sabato alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00; durante la settimana il padre vedrà la figlia due giorni a settimana che si indicano orientativamente nel martedi e giovedi dalle ore 16.00 alle 20.00, fatti salvi diversi accordi tra le parti. Vacanze estive, natalizie e pasquali come indicate negli atti allegati ed ulteriori festività. Per il mantenimento di e il padre corrisponderà alla sign. Per_2 Per_3
la somma di € 200,00 per e di € 250,00 per con decorrenza dal ricorso e Pt_1 Per_2 Per_3 rivalutazione da aprile 2026. Nulla per autosufficiente. Gli assegni unici per e Per_1 Per_2
saranno percepiti per intero dalla sign. e corrispondono a circa 320,00 mensili”. Per_3 Pt_1
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, il marito sig. provvederà a fissare la propria CP_1 residenza altrove, la moglie sig.ra rimarrà nell'immobile sito in Pozzuoli Parte_1
(Na) alla via Caio Vestorio, nr. 10 - 80078;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con il collocamento della stessa presso la madre sig.ra Parte_1
- durante la settimana il padre vedrà la figlia due giorni a settimana che si indicano orientativamente nel martedi e giovedi dalle ore 16.00 alle 20.00, fatti salvi diversi accordi tra le parti
- il padre terrà con sé la figlia minore dalle ore 9,30 del sabato alle ore 18,00 della domenica a settimane alterne;
durante le vacanze natalizie, precisamente il giorno di Natale e/o il primo dell'Anno, il padre terrà con sé la minore ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Per il mantenimento di e il padre corrisponderà alla sign. la somma di Per_2 Per_3 Pt_1
€ 200,00 per e di € 250,00 per con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da aprile Per_2 Per_3
2026.
Nulla per autosufficiente. Per_1
- Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico dei coniugi;
- La sig.ra rinuncia a ricevere dal marito sig. Parte_1 CP_1 mensilmente un assegno relativo al proprio mantenimento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(atto n.51, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2004); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino