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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15898 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15898 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
L. Perini n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Pronunciarsi la cessazione del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre reciprocamente in punto di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
3. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano all'emananda sentenza.
4. Spese integralmente compensate;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in Vico CP_1
NS (Na) in data 15.09.2003; che con Decreto del Tribunale di Verona Cron. 6841/2011 del
04.10.2011 pronunciato nel procedimento n. 5484/2011 R.G., era stata omologata la separazione consensuale;
di essere economicamente autosufficienti – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con provvedimento n. 6841 del 2011 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
07/11/1974 a PO (NA) e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 177, parte II, serie A, anno 2003; Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15898 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
L. Perini n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Pronunciarsi la cessazione del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre reciprocamente in punto di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
3. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano all'emananda sentenza.
4. Spese integralmente compensate;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in Vico CP_1
NS (Na) in data 15.09.2003; che con Decreto del Tribunale di Verona Cron. 6841/2011 del
04.10.2011 pronunciato nel procedimento n. 5484/2011 R.G., era stata omologata la separazione consensuale;
di essere economicamente autosufficienti – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con provvedimento n. 6841 del 2011 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
07/11/1974 a PO (NA) e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 177, parte II, serie A, anno 2003; Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra